SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA Cause di scioglimento di cui all art. 2272 Il verificarsi di ognuna di queste determina automaticamente (di diritto) lo scioglimento: ogni socio può agire giudizialmente per il loro accertamento gli effetti dello scioglimento decorrono in ogni caso retroattivamente da quando la causa si è verificata e non da quando viene accertata dagli amministratori o dal giudice
LA SOCIETA ENTRA IN STATO DI LIQUIDAZIONE Al verificarsi della causa di scioglimento si apre questa fase e, nella s.n.c., questa situazione deve essere indicata espressamente negli atti e nella corrispondenza (art. 2250 3 co.) LA SOCIETA NON SI ESTINGUE IMMEDIATAMENTE Si deve prima provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al soddisfacimento dei creditori sociali ed alla distribuzione tra i soci dell eventuale residuo attivo
EFFETTI IMMEDIATI 2274 c.c. l ulteriore attività della società deve tendere solo alla definizione dei rapporti in corso e perciò i poteri degli amministratori sono limitati al compimento degli affari urgenti sino a che non siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione. 2278-2279 c.c. i liquidatori potranno compiere gli atti necessari per la liquidazione, ma non potranno intraprendere nuove operazioni e risponderanno personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi in violazione del divieto. i creditori personali dei soci non potranno più ottenere la liquidazione della quota del loro debitore ma dovranno attendere la liquidazione della società per potersi rivalere sulla quota di liquidazione eventualmente spettante al socio
PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE artt. 2275 2283 soc. semplice artt. 2309 2312 s.n.c. FASE FORMALE FACOLTATIVA Si tratta di norme di carattere dispositivo perché un procedimento di liquidazione è necessario, ma le modalità di esso possono essere liberamente determinate dai soci nel contratto sociale o al momento dello scioglimento. 1. Norme di legge derogabili 2. Contratto sociale 3. Determinazione al momento dello scioglimento I soci rimangono teoricamente liberi di continuare l attività sociale in modo da definire tutti i rapporti pendenti (liquidare il patrimonio sociale).
PROCEDIMENTO LEGALE Nomina liquidatori - 2275 Revoca - 2275, comma 2 Poteri - 2278-2280, co. 2 Divieti - 2279-2280, co. 1 In capo ai soci si concretizza il diritto individuale alla quota di liquidazione. E questo diritto non è disponibile senza il consenso di ciascun socio.
L organizzazione societaria sopravvive in fase di liquidazione I soci rimangono padroni della liquidazione e si ritiene che possono autorizzare o ratificare : atti non urgenti degli amministratori; nuove operazioni dei liquidatori, rimuovendo limiti legali ai loro poteri; possono anche revocare (all unanimità) lo stato di liquidazione.
LIQUIDATORI possono essere soci e non nomina (art. 2275) all unanimità se nell atto costitutivo non è previsto diversamente revoca - all unanimità anche senza giusta causa o dal Tribunale. COMPITO definizione dei rapporti che si ricollegano all attività sociale: a) conversione in denaro dei beni sociali ; b) pagamento dei creditori sociali. definizione dei rapporti tra società e soci: a) restituzione dei beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano; b) ripartizione tra i soci dell eventuale saldo attivo di liquidazione rimborsando il valore dei conferimenti e poi ripartendo l eventuale eccedenza tra tutti i soci in proporzione alla partecipazione ai guadagni.
poteri Potere di compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione [es. vendite di beni, pagamenti e transazioni] - (art. 2280) PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI SOCIALI: potere di chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali; potere di chiedere ai soci, se occorre, le somme necessarie ai pagamenti, nei limiti della responsabilità ed in proporzione alla parte di ciascuno nelle perdite.
Divieti obblighi e responsabilità divieto di compiere nuove operazioni che non siano in rapporto di mezzo a fine rispetto all attività di liquidazione, a pena di resp. personale e solidale vs. i terzi (art. 2279). divieto di ripartire tra i soci neppure parzialmente i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati o non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli (2280, 1 co.) Regola generale: obblighi e responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni previste per gli amministratori, in quanto non sia diversamente disposto dalle norme o dal contratto sociale (art. 2276). diligenza del mandatario: non devono eccedere i limiti imposti dal mandato e devono agire nell interesse della società. Presunzione di poteri disgiunti e di onerosità dell incarico.
Chiusura del procedimento di liquidazione società semplice: non è prevista alcuna regola specifica s.n.c.: i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione che contiene il rendiconto della gestione, cioè l esposizione delle entrate e uscite verificatesi (conto economico) e della situazione patrimoniale finale (denaro in cassa, beni in natura), ed eventualmente il piano di riparto dell attivo residuo. L approvazione del bilancio è agevolata dall operatività della regola del silenzio assenso.
Cancellazione ed estinzione della società I liquidatori devono chiedere la cancellazione della società (regolare) dal registro delle imprese una volta approvato il bilancio di liquidazione e questa determina l estinzione della società anche qualora alcuni creditori sociali non siano stati soddisfatti o perché ignoti ai liquidatori o anche perché questi hanno violato il divieto di riparto ai soci dei beni sociali. I creditori insoddisfatti possono: a) Agire contro i soci illimitatamente responsabili che restano esposti personalmente e illimitatamente in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite; b) Agire contro i liquidatori se si ravvisa una loro responsabilità dolosa o colposa (art. 2312, 2 co.).
Problema della fine dell impresa e del fallimento della società estinta Art. 10 l. fall. vecchia versione: fallimento dell impresa entro un anno dall effettiva cessazione dell attività (principio di effettività). Giurisprudenza: a) principio accolto per l impresa individuale b) per le società veniva richiesta l estinzione anche dell ultimo debito sociale altrimenti la società falliva anche dopo l anno dalla cessazione. Corte cost. sent. 21/7/2000, n. 319 illegittimità dell art. 10 l. fall. nella parte in cui non prevedeva che il termine annuale per il fallimento delle società decorresse dalla cancellazione dal registro imprese. D. lgs. 5/2006 nuovo testo dell art. 10 l. fall. tutti gli imprenditori, individuali e società, possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro (criterio formale) con la sola possibilità, per l impresa individuale e le società cancellate d ufficio, che siano i creditori o il pubblico ministero a dimostrare che il momento dell effettiva cessazione dell attività.