AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO. delle società di persone
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- Armando Lorenzi
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1 AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO delle società di persone
2 Le società di persone I tipi societari personalistici La tecnica legislativa adottata la disciplina della società semplice quale prototipo normativo le deroghe per i tipi più complessi le peculiarità del tipo s.a.s.
3 L amministrazione Consiste nel porre in essere gli atti necessari al perseguimento/raggiungimento dell oggetto sociale E attività esecutiva del contratto sociale E l attività attraverso la quale si gestisce L IMPRESA SOCIETARIA
4 L AMMINISTRAZIONE A STRUTTURA NON CORPORATIVA Diversamente dai tipi capitalistici l amministrazione delle società di persone non è attribuita ad un organo L amministrazione è connaturale alla qualità di socio illimitatamente responsabile
5 Il regime legale di amministrazione Art AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA Opera in mancanza di scelte per regimi differenti - L amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. - Vantaggi: massima flessibilità organizzativa, celerità - Svantaggi: rischio di decisioni non ponderate, mancanza di coordinamento.
6 Diritto di opposizione - Costituisce un temperamento al rischio di decisioni non ponderate o non condivise - Il veto spetta a ciascuno degli altri amministratori e si esercita in qualsiasi forma, ma prima del compimento dell operazione - Paralizza il compimento dell operazione - Innesca il potere decisionale dei soci che dovranno esprimersi sulla legittimità dell opposizione - La decisione è presa a maggioranza calcolata in base alla parte attribuita a ciascun socio negli utili
7 Amministrazione disgiuntiva affidata soltanto ad alcuni soci Il diritto di veto spetterà ai soci amministratori La decisione sull opposizione spetterà a tutti i soci (amministratori e non) Tale sistema opera anche nel caso in cui l atto costitutivo indichi gli amministratori senza specificare il sistema di amministrazione
8 AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA (art. 2258) Il sistema opera se previsto nell atto costitutivo: All Unanimità: Ogni socio ha un sostanziale diritto di veto su ogni operazione A maggioranza: La maggioranza si calcola in base alla parte a ciascuno attribuita negli utili. L amministrazione può essere affidata soltanto ad alcuni soci sia a maggioranza che all unanimità Vantaggi: ponderatezza delle decisioni Svantaggi: lentezza procedurale, difficoltà/impossibilità di decidere
9 Temperamento al sistema Il singolo amministratore può compiere singolarmente un atto quando vi sia URGENZA di EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA
10 ULTERIORI SISTEMI Il contratto sociale può prevedere: 1) la combinazione dei sistemi: alcune decisioni in forma disgiuntiva altre in forma congiuntiva 2) l amministratore unico: gli altri soci sostanzialmente rinunciano al diritto di amministrare, nessuno avrà il diritto di veto 3) forme di amministrazione collegiale?
11 AMMINISTRATORE NON SOCIO Per la SAS escluso dall art Per gli altri tipi vi sono OPINIONI CONTRASTANTI: Sì, TANTO NELLA SS CHE NELLA SNC: L AMMINISTRATORE E UN MANDATARIO (la fonte del potere è il mandato) NO, NE NELLA SS NE NELLA SNC: IL POTERE DI GESTIONE E LEGATO ALLA RESPONSABILITA ILLIMITATA (v. 2318, 2267) NON NELLA SS: RISCHIO DI SVUOTAMENTO DELLA RESPONSABILITA ILLIMITATA (ART art. 2291)
12 Amministratore persona giuridica 1) Art. 2361, 2, riformato nel 2003: consente di ritenere superato il dubbio sulla legittimità della partecipazione di società di capitali in società di persone 2) Art. 111 duodecies disp. att.: prende in considerazione l eventualità che tutti i soci di snc o sas siano società di capitali Sulla base di tali dati normativi la dottrina maggioritaria ritiene ammissibile l amministratore persona giuridica, che eserciterà il potere gestorio tramite un rappresentante
13 NOMINA E REVOCA degli amministratori - Di regola sono indicati nel contratto sociale - Possono anche essere nominati con atto separato - L accettazione può avvenire anche per fatti concludenti - La modalità della nomina rileva ai fini della revoca (art. 2259): 1) Se nominati nell atto costitutivo: irrevocabili senza giusta causa (diritto alla reintegra) 2) Se nominati con atto separato: revocabili anche senza giusta causa (salvo diritto al risarcimento del danno) - Ogni socio ha diritto di chiedere la revoca giudiziale (anche l accomandante?) Il tribunale non nominerà un amministratore giudiziario.
14 Le modalità di nomina e di revoca UNANIMITA O MAGGIORANZA? La regola pare essere quella dell unanimità, salvo che l atto costitutivo non preveda diversamente Tale soluzione si ricava dal rinvio alle norme sul mandato e da quanto previsto dall art c.c.
15 Ulteriori casi di estinzione dell incarico gestorio - RINUNCIA - SCADENZA DEL TERMINE - MORTE - INTERDIZIONE/INABILITAZIONE - ESCLUSIONE DEL SOCIO AMMINISTRATORE
16 Il controllo sulla gestione Se tutti i soci sono amministratori il sistema di controllo interno è assente (è sostanzialmente sostituito dalla responsabilità illimitata degli amministratori) Se soltanto alcuni soci sono amministratori (circostanza che si verifica sempre nella s.a.s.) il controllo è affidato ai soci non amministratori.
17 Gli strumenti di controllo (art , 3 ) Diritti di informazione: 1) avere notizie sugli affari sociali 2) consultare i documenti relativi all amministrazione (anche tramite professionisti di fiducia? Abuso del diritto?) Diritto al rendiconto Diritto di conoscere il risultato dell esercizio sociale (con cadenza annuale) N.B. Il rendiconto non è un mero prospetto delle entrate e delle uscite, ma un vero e proprio bilancio, che si presume debba essere approvato all unanimità
18 Ulteriori forme di controllo Ogni socio può rivolgersi al Tribunale per chiedere la revoca per giusta causa dell amministratore. Ogni socio, verificatasi una causa di scioglimento della società, può chiedere al Tribunale di porre la società in stato di liquidazione.
19 La rappresentanza della società SISTEMA LEGALE Art la società acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che hanno la rappresentanza Salvo diversa disposizione dell atto costitutivo, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore (disgiuntivamente) LA RAPPRESENTANZA E GENERALE IL LIMITE E RAPPRESENTATO DALL OGGETTO SOCIALE
20 Le possibili scelte rimesse all autonomia statutaria DISSOCIAZIONE DEL POTERE DI GESTIONE DA QUELLO DI RAPPRESENTANZA (La rappresentanza può essere attribuita ad un solo amministratore o soltanto ad alcuni amministratori) La rappresentanza può essere affidata congiuntamente a tutti o ad alcuni amministratori (c.d. firma congiunta). La rappresentanza potrebbe essere disgiunta per atti di ordinaria amministrazione e congiunta per quelli di straordinaria amministrazione. N.B. Le limitazioni al potere di rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
21 La rappresentanza dei non soci Possono agire in nome e per conto della società anche persone che non rivestono la qualità di socio. Mandatari ad hoc (su procura degli amministratori per singoli affari) Dipendenti della società (institori) N. B. Il conferimento di poteri rappresentativi a non soci non priva gli amministratori del potere di gestione e del ruolo di rappresentanti della società.
22 Quesito Mario e Francesco Rossi, fratelli germani, hanno ricevuto in donazione, in parti uguali, l azienda paterna. Al fine di proseguire l attività di impresa esercitata dal padre, essi desiderano costituire una società di persone, nella quale ciascuno di loro conferirà la propria quota di azienda ed assumerà una partecipazione agli utili pari al 50%. Entrambi intendono dedicarsi all amministrazione della costituenda società, tuttavia desidererebbero avvalersi anche dell esperienza gestoria del padre. Il candidato, premessi brevi cenni sui sistemi di amministrazione delle società di persone, si soffermi: 1) sull ammissibilità o meno di un amministratore non socio; 2) sui rischi di impasse da contrasti nella gestione e suggerisca il (i) sistema (i) di amministrazione (con gli adattamenti statutari eventualmente necessari) per soddisfare le esigenze dei sigg. Mario e Francesco Rossi.
23 ARBITRATORE Art. 37 D. Lgs. n. 5/2003 Risoluzione di contrasti sulla gestione di società 1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società. 2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un collegio, nei termini e con le modalità stabilite nello statuto stesso. 3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle questioni collegate con quelle espressamente deferitegli. 4. La decisione resa ai sensi del presente articolo e' impugnabile a norma dell'articolo 1349, comma secondo, del codice civile (mala fede).
24 Arbitrato economico gestionale Natura giuridica incerta Arbitrato: l arbitro svolge una funzione giurisdizionale (l arbitratore gestionale no) - Arbitraggio (1349 c.c.): l arbitratore determina il contenuto di un contratto incompleto (l arbitratore gestionale no)
25 L arbitratore può essere monocratico o collegiale non può essere un amministratore (né un socio che svolga funzioni amministrative) decide in base al proprio equo apprezzamento (salvo indicazioni dell atto costitutivo) decide sul contrasto (non può prendere una decisione diversa rispetto a quelle sostenute dagli amministratori in conflitto) la decisione dell arbitratore è vincolante la decisione può essere reclamata davanti ad un collegio
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