L art. 416-bis c.p. alla prova delle cd. nuove mafie : dall esteriorizzazione della forma di intimidazione alla riserva

Documenti analoghi
Le mafie al nord: Minotauro e la ndrangheta piemontese

Associazione di tipo mafioso e gruppi criminali stranieri. Francesco Viganò

Art. 416-bis c.p. e "metodo mafioso": l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991

PREMESSA: ORIGINI DELLA MAFIA TRA VERITA E LEGGENDA. pag 1

Indice-Sommario. Abbreviazioni. Premessa alla seconda edizione. Introduzione (G. Fornasari) Art. 414 Istigazione a delinquere (G.

Stalking: la querela è irrevocabile se la condotta è posta in essere con minacce gravi

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I PUNIBILITÀ E NON PUNIBILITÀ IN DIRITTO PENALE

Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Penale Sentenza 30 gennaio - 6 marzo 2018, n

INDICE-SOMMARIO PREMESSA Condizioni di uso dei termini e dei sintagmi... 1

IL METODO MAFIOSO DI MAFIA IN MAFIA: IL 416-BIS C.P. TRA MAFIA SILENTE, MAFIA ETNICA E MAFIA CAPITALE

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Cosa si intende per associazione mafiosa? Il 416 bis c.p.

1. IL PRINCIPIO DI DIRITTO

SOMMARIO. TRACCIA 1 Principio di legalità, CEDU e diritto dell unione. Il regime nazionale della prescrizione tra Cestaro e Taricco.

INDICE. Introduzione... XV PARTE I IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. CAPITOLO I La riserva di legge

NICOLA MADÍA LA TUTELA PENALE DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA NELLE GARE PUBBLICHE

La Cassazione definisce i rapporti tra millantato credito e traffico di influenze illecite alla luce dell entrata in vigore della legge n.

Responsabilità ex d.lgs. 231 e gruppi PROBLEMA: la capogruppo risponde dei reati commessi nell ambito della controllata?

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

Responsabilità medica e della struttura sanitaria

La condotta di partecipazione in associazione criminale

In materia di autonomia delle associazioni operanti in Emilia anche ai fini della competenza per territorio:

LABORATORIO 231. Reati ambientali, inquadramento sistematico e recenti evoluzioni, presidi di controllo e ruolo dell organismo di vigilanza

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Modelli Cross Border: soluzioni a confronto. Milano, 9 luglio 2019

la sussistenza di una circostanza, è, poi, obbligato ad applicarla.

RISOLUZIONE N. 121/E

DIRITTO PENALE I M - Z

Lo stato di adottabilità nell evoluzione giurisprudenziale

PARTE SPECIALE REATI TRANSNAZIONALI. Art. 10 L N. 146 Art. 3 L N. 146

INDICE-SOMMARIO. Principali abbreviazioni...xi Premessa... XIII Introduzione...XV PARTE I GLOBALIZZAZIONE E LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Premessa... pag. 5 Prefazione... 7

Roberto GAROFOLI PANDORA LE ULTIMISSIME TRACCE PER IL CONCORSO IN MAGISTRATURA

METODO MAFIOSO E C.D. MAFIA SILENTE NEI PIÙ RECENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI* di Roberto Maria Sparagna

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA.

DIRITTO PENALE I A - L

CAPITOLO I Il principio di legalità

DIRITTO PENALE I M - Z

Sicurezza pubblica: quando è punibile l istigazione a delinquere?

In tema di prostituzione minorile: sulla promessa o dazione di denaro o altra utilità al minore da parte del cliente

CAPITOLO PRIMO 1. Introduzione.

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO. I DELITTI DI CONCUSSIONE E CORRUZIONE di Lorena Ciarniello

La configurazione del c.d. falso grossolano in riferimento al delitto di cui all art. 474, comma 2 c.p.

Promotore finanziario infedele: ne risponde anche la banca?

Indice. CAPITOLO I Quadro generale sui procedimenti e processi di Milano 1. Prefazione. Presentazione. pag. XIX XXIII

Corte di Cassazione, Sez. Un. penale, sentenza 23 febbraio dep. 28 aprile 2017 n , Presidente Canzio, Relatore Petruzzellis

Sostanze stupefacenti e minori, la Cassazione fa il punto

I LE SINGOLE FATTISPECIE DELITTUOSE 311

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

INDICE SOMMARIO. pag. v vii. Prefazione alla seconda edizione... Prefazione alla prima edizione... Capitolo I LA GENESI DELL ART. 416-BIS C.P.

SVOLGIMENTO DI FEDERICA DONATI CORSISTA JUSTOWIN CORTE D APPELLO DI ROMA ATTO DI APPELLO

Illegittimo il licenziamento disciplinare privo di immediatezza. Nota a Cassazione Civile, Sezione Lavoro n del 8 giugno 2009

DIRITTO PENALE I A - L

L indicazione dell aliquota nell avviso di accertamento: è necessaria a pena di nullità?

INDICE CAPITOLO PRIMO LE STRUTTURE DEL TERRORISMO ISLAMICO NELLA LETTERATURA EXTRAGIURIDICA

FACEBOOK: CONDIVIDERE CONTENUTI OFFENSIVI NON INTEGRA SEMPRE IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA

Coltivare in casa due piantine di cannabis non è reato: svolta della Cassazione

CORSO DI LAUREA: MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Agenzia Entrate: si paga il contributo nelle cause di opposizione all esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sanzioni amministrative

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

di Gennaro Centaro Giuricivile.it Giuri Civile - Rivista di diritto e giurisprudenza civile Codice ISSN X


La recidiva non preclude necessariamente l estinzione della pena ai sensi dell art. 172 c.p.

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

CORTE COSTITUZIONALE - ORDINANZA 1 / 2 aprile 2009, n. 97

CAPITOLO II LE CIRCOSTANZE DEI NUOVI REATI AMBIENTALI

SOMMARIO. Premessa... XV PARTE PRIMA LEZIONI E SENTENZE DI DIRITTO PENALE PARTE GENERALE. LEZIONE P1 Lex mitior e resistenza del giudicato

Conformi: Cass. pen. sez. VI, sentenza 10 ottobre 2017, n ; Cass. pen. sez. VI, sentenza 27 marzo 2017, n

Associazione per delinquere: il 416 c.p. contro la criminalità organizzata

Responsabilità del notaio per il delitto di peculato. (Cass. pen., Sez. V, sentenza 11 dicembre 2009, n ) di Simone Marani

Etica, Legalità e Modelli Organizzativi (D.Lgs. n. 231/2001 Legge n. 190/2012)

Il fatto tipico: dalla teoria oggettiva alla teoria oggettiva e soggettiva

CORSO INTENSIVO PROFORM DI PREPARAZIONE ALL ESAME PROGRAMMA DI DIRITTO CIVILE

FALLIBILITÀ DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: DAL DIRITTO VIVENTE ALL ART. 14 D.LGS. N. 175 DEL 2016

Procura della Repubblica presso il Tribunale di T I V O L I

L interpello disapplicativo nella disciplina delle società c.d. di comodo

Il ne bis in idem nel procedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente

Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa

IL RAPPORTO TRA I DELITTI DI ILLECITO REIMPIEGO E ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

IL NUOVO ART. 162-TER C.P. E IL REATO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE: RILIEVI CRITICI

INDICE SOMMARIO. Prefazione... Elenco delle principali abbreviazioni... Capitolo 1 INTRODUZIONE

Lezione II. I principi (2) Francesco Viganò

Capitolo I. La situazione scriminante del fatto di reato [1]

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE PENALE RECIDIVA RILIEVO AI FINI DEL TEMPO NECESSARIO ALLA PRESCRIZIONE DEL REATO

Imposta di registro: il problema della interpretazione degli atti

1. LA CONCORRENZA SLEALE.

Il reato di associazione mafiosa come reato presupposto

Parte I Dal concorso di persone al reato plurisoggettivo. 1 Concorso di persone nel reato e fattispecie più risoggettive di Valeria Montaruli

La controversa ammissibilità a sanatoria edilizia degli immobili abusivi in aree vincolate in territorio siciliano

Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n , Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino.

Cass. Pen., SS.UU., sent. 29/09/ dep. 07/11/2016, n , Pres. Canzio, Rel. Vessichelli

Nota a Cass. pen., sez. I, sentenza ud. 8 aprile 2015 (dep. 18 maggio 2015), n , Pres. U. Giordano, Giud. estens. A. Centonze.

Cass. Civ., Sez. I, ord., 15 marzo 2018 (ud. 10 gennaio 2018), n

DIRITTO PENALE I A - L

Inammissibile ogni presunzione assoluta di spaccio di sostanze stupefacenti sulla base del mero dato quantitativo

Transcript:

L art. 416-bis c.p. alla prova delle cd. nuove mafie : dall esteriorizzazione della forma di intimidazione alla riserva di violenza. di Maria Carla Canato Introdotto nel codice penale con la legge Rognoni-La Torre 1, l art. 416 bis c.p. costituisce un caposaldo della repressione penale della più grave delle forme di criminalità organizzata. Se, tuttavia, esso ha consentito di contrastare le mafie storiche ( cosa nostra siciliana, ndrangheta calabrese e camorra napoletana) nei loro territori d origine, secondo la giurisprudenza più recente tale disciplina ha avuto riguardo anche a fenomeni associativi mafiosi non autoctoni o delocalizzati, stranieri, piccoli, oltre che a modalità silenti di espletamento del metodo mafioso ovvero legate all infiltrazione mafiosa negli apparati della P.A., nonché all esercizio di attività lecite, in particolare economiche 2. Il presente contributo si propone, dunque, di analizzare la vexata quaestio circa la qualificazione giuridica delle c.d. nuove mafie, ossia quelle associazioni criminali slegate dai connotati sociopsicologici tradizionali, cui il legislatore si è ispirato nella formulazione dell art. 416 bis c.p., con l intento di coglierne gli effetti sull evoluzione del concetto di metodo mafioso e di esaminare gli elementi utili a identificare una carica intimidatoria autonoma nei sodalizi slegati dalle mafie storiche 3. Il reato associativo mafioso, infatti, nonostante si presenti come fattispecie aperta e recepisca in termini giuridici un fenomeno sociologico assai complesso, risulta connotato da specifici indici essenziali qualificati dal legislatore come elementi strutturali del delitto. Con il passare degli anni, invero, tali indicatori hanno perso di intensità e di signifi- 1 L. n. 646, 13 settembre 1982. 2 F. SIRACUSANO, La continuità alla mafia tra paradigmi sociologici e rilevanza penale, in Archivio Penale, 2016, pp. 108 ss. 3 «Le associazioni che non hanno una caratteristica criminale qualificata sotto il profilo storico devono essere analizzate nel loto concreto atteggiarsi», così Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 10255/2020, in tema di mafie locali, con riguardo al clan di Ostia. www.giurisprudenzapenale.com Giurisprudenza Penale redazione@giurisprudenzapenale.com Rivista Giuridica registrata presso il Tribunale di Milano (Aut. n. 58 del 18.2.2016) Codice ISSN 2499-846X

cato, prospettando l esistenza di nuovi modelli associativi di tipo mafioso caratterizzati da un generale affievolimento dei requisiti tipici della fattispecie. Questo è il tema delle cc.dd. nuove e piccole mafie che, pur aggiungendosi alle mafie storiche, sembrano rimanere svincolate dalle originarie caratterizzazioni della fattispecie 4. Si prospetta, così, una sorta di dequalificazione del delitto attraverso una deminutio del modello associativo tradizionale, sia in termini di dimensione strutturale, che di estensione di operatività 5, con conseguente realizzazione di un illecito «a geometria variabile» 6. La quaestio iuris che interessa riguarda, in particolare, la possibilità di ampliare o meno i limiti di applicabilità della norma incriminatrice, senza sfociare in un intervento analogico in malam partem, vietato ex art. 25 Cost., o in una lesione dell uguaglianza ex art. 3 Cost 7. Il metodo mafioso, caratterizzato, come noto, dalla forza di intimidazione e dalla condizione di assoggettamento e di omertà, deve essere, infatti, riconsiderato allo scopo di valutare il ruolo di nuovi fenomeni associativi mafiosi, nell ambito di un indagine interdisciplinare, in grado di tenere in debito conto la quaestio della riconoscibilità e della tassatività della fattispecie, richiesta anche dalla giurisprudenza sovranazionale 8. Occorre, pertanto, a tale riguardo, rileggere da nuovi e più attuali punti di vista, alla luce dell infiltrazione mafiosa nei sistemi economici, l insegnamento della giurisprudenza di legittimità 9 secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta 4 G. TURONE, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 167 ss. 5 P. POMANTI, Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l art. 416 bis c.p., in Archivio Penale, 2017, p. 1. 6 C. VISCONTI, I giudici di legittimità ancora alle prese con la «mafia silente» al Nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, p. 2. 7 L. FORNARI, Il metodo mafioso: dall effettività dei requisiti al pericolo d intimidazione derivante da un contesto criminale?, in Diritto Penale Contemporaneo, 2016, p. 20. 8 Corte Europea dei Diritti dell'uomo, 21.10.2013, ric. n. 42750/09, Del Rio Prada c. Spagna, par. 77-79, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza della CEDU. Nel senso che "reati e pene devono essere chiaramente indicati dalla legge" ex art. 7 CEDU vd. da ultimo Corte Europea dei Diritti dell'uomo, sez. IV, 15.7.2014, ric. n. 45554/08, Ashlarba c. Georgia. 9 Così, ex multis, Cass. Pen, Sez. V, sent. n. 28531/2013; Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 21562/2015. 2

correlazione con il livello raggiunto dalla fama criminale dell'associazione 10. La prima forma è rappresentata dall esplicito e mirato avvertimento mafioso rispetto al quale il timore, già consolidato, funge da rafforzamento della minaccia formulata specificamente. Si pensi, a tal proposito, alla condotta di affiliati che, attraverso la spendita del nome dell associazione mafiosa di appartenenza, con minaccia o violenza costringano la persona offesa a consegnare denaro o altra utilità facendo esplicito riferimento allo stato di detenzione di alcuni sodali. La seconda forma di manifestazione del metodo mafioso è caratterizzata da un messaggio intimidatorio avente forma larvata ed indiretta che costituisce un chiaro avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione verso un comportamento attivo o omissivo del destinatario con implicita richiesta di agire in conformità. Così, la condotta di affiliati che chiedano denaro per l assistenza di persone detenute non meglio individuate e, senza ricorrere a minacce esplicite, evidenzino il ricorrere di un interesse dell associazione mafiosa alla consegna del denaro. In tal caso, la condotta della persona offesa è determinata dalla consapevolezza della qualità mafiosa dei richiedenti e dall essere costoro organici di un sodalizio criminale di stampo mafioso 11. La terza ed ultima forma di manifestazione del metodo intimidatorio si sostanzia nell assenza di messaggio e in una contestuale e correlativa richiesta (implicita e quindi silente) finalizzata ad ottenere una condotta attiva o passiva da parte del destinatario. Tale ultima forma può integrarsi solo nel caso in cui l'associazione abbia raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Al riguardo, si pensi alla condotta della persona offesa che si determini spontaneamente alla consegna del denaro per i carcerati a seguito della semplice visita dell affiliato dell organizzazione mafiosa (il quale, solo eventualmente, si sia reso responsabile anche delle condotte descritte negli esempi precedenti). Si evidenzia inoltre il caso, ipotizzato da autorevole dottrina 12, concernente la semplice 10 R.M. SPARAGNA, Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, pp. 1 ss. 11 Un esempio concreto di tale tipologia di manifestazione si rinviene, ad esempio, in Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 21562/2015. 12 G.A. DE FRANCESCO, Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, in Novissimo Digesto Italiano, Utet, Torino, 1987, pp. 308 ss. 3

partecipazione di un boss mafioso ad una gara di appalto e il conseguente abbandono, per ciò solo, degli altri concorrenti pur interessati all aggiudicazione (c.d. conventio ad excludendum). Quanto alla necessarietà o meno dell esteriorizzazione del metodo mafioso, vengono a formarsi essenzialmente tre orientamenti. Un primo indirizzo sostiene che «in tema di associazione a delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall uso del termine avvalersi contenuto nell'art. 416-bis c. p. ed esso può avere le più diverse manifestazioni, purché l'intimidazione si traduca in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti» 13 ; in altri termini affinché si configuri il reato di associazione di tipo mafioso, occorrerebbe necessariamente una manifestazione concreta della forma con cui si esteriorizza il metodo mafioso 14. Inizialmente la Cassazione, affrontando il problema, si era convinta che per la configurazione del reato di associazione mafiosa occorresse come requisito la prova del «radicamento» della struttura delocalizzata nel «tessuto sociale di riferimento» 15, secondo quanto previsto dalla definizione letterale della norma ex art. 416 bis c.p. Di conseguenza, si doveva escludere la sussistenza di un metodo mafioso quando questo non fosse percepito o quantomeno non risultasse obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso nel tessuto sociale di riferimento 16. 13 Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 31666/2015. 14 In dottrina, A. BALSAMO-S. RECCHIONI, Mafie al nord. L interpretazione dell art. 416 bis c.p. e l efficacia degli strumenti di contrasto, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013, pp. 19 ss.; R.M. SPARAGNA, op.cit., p. 13. 15 Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 14582/2015. 16 È questo l indirizzo accolto dai giudici di merito all interno di due noti casi di mafia al Nord: i casi Alba Chiara e Garcea. Per quanto riguarda il caso Alba Chiara, il sistema criminale si componeva dunque di due formazioni: l associazione ndranghetista calabrese che era la casa madre e le sue succursali, correttamente denominate locali. Nel giudizio di primo grado, i giudici di merito decisero di assolvere gli imputati nel processo Alba Chiara per insufficienza di prove a dimostrazione della presenza della ndrangheta. La tesi che essi sostenevano prevedeva proprio la necessità di «esteriorizzazione quale forma di condotta attiva» del metodo mafioso per le locali ai fini della configurazione del reato di cui all art. 416 bis c.p. Il secondo maxiprocesso ha riguardato il c.d. caso Garcea, dal nome del principale indagato. Onofrio Garcea, nei confronti del quale i P.M. avevano formulato la richiesta di pena più ele- 4

Un secondo indirizzo ritiene invece sufficiente, per qualificare come mafiosa un organizzazione criminale, «la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all organismo criminale» 17 ; vuol dirsi quindi che il reato di cui all art. 416 bis c.p. dovrebbe ritenersi integrato anche qualora il requisito dell esercizio di una forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo si esprima solo in forma potenziale 18. Un terzo orientamento, c.d. intermedio, ricava poi dall elemento della forza di intimidazione due diversi profili, uno statico e l altro dinamico: nella sua dimensione statica l intimidazione dovrebbe risultare attuale, effettiva e riscontrabile, mentre nell accezione dinamica potrebbe conservare portata meramente potenziale, attenendo in questo senso alla capacità di sfruttamento della predetta carica sopraffattrice per il perseguimento dei fini associativi 19. Alla luce di tali considerazioni, in giurisprudenza, si riscontra, quindi, una nuova prospettiva che, con una maggiore attenzione al fenomeno criminale in concreto, considera due diverse ipotesi per l applicabilità dell art. 416 bis c.p. Se l organizzazione criminale appare come una «struttura autonoma e originale», occorrerà verificare nel caso concreto la sussistenza di tutti i «presupposti costitutivi» 20 del reato di associazione mafiosa, cioè accertare se la struttura delocalizzata «si sia già proposta nell ambiente circostante, ingenerando quel clima di generale soggezione, in dipendenza causale della sua stessa esistenza» 21. Dunque, accertato che la struttura sia «autonoma e originale», il metodo mafioso deve manifestarsi all esterno, producendo le condizioni di assoggettamento e vata, era infatti ritenuto dall accusa il promotore di un associazione criminale in Liguria, affiliata con il clan dei calabresi. Il giudice di primo grado emanò una sentenza di assoluzione. 17 Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 5888/2012. 18 In dottrina, I. MERANDA-C. VISCONTI, Metodo mafioso e partecipazione associativa nell art. 416-bis tra teoria e diritto vivente, in Diritto Penale Contemporaneo, 2019, p. 8. 19 In dottrina, G.A. DE FRANCESCO, op. cit., pp. 312 ss.; in giurisprudenza, Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 24535/2015. 20 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 34147/2015. 21 Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 31666/2015. 5

omertà nell ambiente circostante 22 ; resta, nel caso contrario, comunque possibile la riconducibilità del fatto alla più generale previsione dell art. 416 c.p. Invece, se l organizzazione criminale si presenta come una «mera articolazione di tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre» 23 altrove radicata, sarà sufficiente dimostrare l esistenza del collegamento funzionale ed organico con l organizzazione di base al fine di configurare il reato ex art. 416 bis c.p. L orientamento in parola giunge a tali conclusioni propendendo per l unitarietà dell associazione mafiosa presa in esame. Questo approccio ermeneutico è stato tuttavia fortemente criticato da una parte della dottrina, la quale ha osservato che in questo modo la fattispecie di cui all art. 416 bis c.p. verrebbe di fatto concepita come se fosse una norma «a geometrie variabili»: la forza di intimidazione dovrebbe essere esternata concretamente solo in caso di cosca autonoma, mentre in presenza di cellula delocalizzata tale elemento potrebbe presumersi o comunque rimanere sul piano potenziale, così dando luogo ad una distinzione a ben vedere collidente con l art. 3 Cost. 24 La giurisprudenza maggioritaria, diversamente opinando, sostiene che, indipendentemente dalla sussistenza del collegamento con la cosca mafiosa originaria, debba essere sempre verificato l attuale, concreto ed effettivo esercizio dell intimidazione promanante dal nuovo gruppo in sé nell ambiente circostante 25, potendo tuttavia concretizzarsi attraverso lo sfruttamento della fama criminale consolidatasi nel tempo, nonché mediante la capacità di esercitare violenze o minacce anche solo implicite, allusive e ambientali 26. Da ultimo, emblema dell allontanamento dal paradigma di tipicità tracciato nell art. 416 bis c.p. può essere identificato nel recente caso c.d. Mafia Capitale, ove la giurisprudenza di merito e di legittimità ha 22 In tal senso, vedasi, da ultimo, Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 12737/2020. 23 Ibidem. 24 G. AMATO, Mafie etniche, elaborazione e applicazione delle massime di esperienza: le criticità derivanti dall interazione tra diritto penale giurisprudenziale e legalità, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, pp. 266 ss. 25 Ex multis, Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 55359/2016; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 34874/2015; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 34147/2015; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 25360/2015; Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 50064/2015; Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 20926/2020. 26 Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 15412/2015; Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1155/2019. 6

affrontato il rapporto tra metodo mafioso e fenomeni corruttivi, dapprima escludendo la mafiosità del sodalizio tra Carminati e Buzzi, poi riconoscendola ed infine affermando la sussistenza di due distinte associazioni a delinquere semplici 27. Le pronunce che hanno interessato questo caso, evidenziando la possibile operatività della c.d. riserva di violenza nell estrinsecazione del metodo mafioso 28 per le associazioni con autonoma fama criminale, risultano di fondamentale importanza, attesa la sostanziale anticipazione, in tali ipotesi, della tipicità del reato associativo mafioso ad una fase antecedente all esercizio di un intimidazione esterna al sodalizio 29. La recente pronuncia della Corte di legittimità 30, ha affermato, a tale riguardo, di non condividere la tesi secondo cui sarebbe sempre necessario il compimento di atti associativi che si sostanzino in violenza o minaccia, almeno in forma tentata, così conformandosi ad un orientamento che ormai può dirsi consolidato 31, nonché conforme all originaria volontà del legislatore del 1982, che nell introdurre l art. 416 bis c.p. aveva evidenziato all interno della relazione La Torre del 31 marzo 1980 la volontà di dare vita ad una fattispecie incriminatrice in grado di abbracciare fenomeni di prevaricazione che esplicassero i propri effetti «anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penale». In virtù di tali considerazioni, la Cassazione precisa dunque che «la forza intimidatrice può essere desunta da circostanze obiettive idonee a dimostrare la capacità attuale dell associazione di incutere timore ovvero dalla generale percezione che la collettività, o parte di essa, abbia della efficienza del gruppo criminale nell esercizio della coercizione fisica» 32. Da qui la qualificazione della fattispecie incriminatrice in termini di «fattispecie in movimento» 33, in grado di porre questioni interpretative ed esigenze 27 In primo grado, Trib. Roma, Sez. X, sent. n. 11730/2017; in appello, App. Roma, Sez. III, sent. n. 10010/2018; in sede di legittimità, Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 18125/2020. 28 G. CANDORE, Il mosaico spezzato: da Mafia Capitale a Corruzione Capitale, in Cassazione Penale, 2018, pp. 1162 ss. 29 L. FORNARI, op.cit., p. 25. 30 Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 18125/2020. 31 Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 41722/2017. 32 Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 18125/2020, p. 285. 33 Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 18125/2020, p. 286. 7

di conformazione del tutto nuove, volte ad abbracciare le nuove forme di criminalità organizzata 34. La Suprema Corte, con la vicenda di Mafia-Capitale, pone nuovamente l interprete di fronte ad un problema di tipicizzazione invertita del metodo mafioso, ossia di indagine circa la natura di quei reati-fine che possano reputarsi idonei ad integrare i requisiti di mafiosità ex art. 416 bis, co. III c.p. In particolare, stante la plurioffensività del reato associativo mafioso - il quale lede, in modo effettivo, in prima battuta, la libertà morale dei singoli individui soggetti agli effetti costrittivi della forza intimidatrice, che si traducono in assoggettamento ed omertà, e, in secondo luogo, mette in pericolo l ordine pubblico materiale - solo la realizzazione di precise tipologie di reati congruenti con tale schema possono essere messe in relazione diretta e conseguenziale con l uso del metodo mafioso 35. E tra queste, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, certamente vi rientrano con difficoltà le ipotesi di corruzione 36 e tutte le fattispecie di reato che siano il risultato di una libera e non coartata adesione al proposito criminoso altrui, il quale implica una collusione nel pactum sceleris, diversamente dall assoggettamento a seguito di intimidazione richiesto per l integrazione della fattispecie associativa mafiosa 37. Il ricorso sempre maggiore delle associazioni criminali mafiose a prassi corruttive, tuttavia, deve indubbiamente comportare un indagine circa il ruolo della riserva di violenza mafiosa, tale da chiarire in che misura essa contribuisca alla definizione di metodo mafioso. Più in generale, deve quindi porsi la quaestio iuris se la definizione giuridica di mafia 34 E. CIPANI, L art. 416-bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione nel processo cd. mafia capitale : una fattispecie in movimento nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6, p. 4. 35 E. MEZZETTI, Quel che resta di «Mafia Capitale», in Diritto Penale e Uomo, 2020, p. 12. 36 Proprio la species dei reati-fine oggetto del caso de quo, principalmente di corruzione e contro il patrimonio, con l eccezione, forse, dell estorsione, che però risulta, nella vicenda di Mafia-Capitale, non di sistematica realizzazione, dimostra come solo una fattispecie come l associazione per delinquere semplice - che, non prevedendo gli specifici requisiti di mafiosità ex art. 416 bis, co. III c.p., si caratterizza per riferirsi ad un novero di reati aperto - potesse fare da prodromo alla realizzazione del programma criminoso in concreto verificatosi. 37 G. FIANDACA, Mafia capitale: metodo mafioso e metodo corruttivo non vanno sovrapposti, in Foro Italiano, 2020. 8

debba focalizzarsi maggiormente sul tipo di attività o sul tipo di struttura mafiosa 38. Nell ottica del rispetto dei principi costituzionali di legalità e di offensività con riferimento al disposto normativo ex art. 416 bis c.p., atteso il mutamento fenomenologico delle attività criminali mafiose rispetto alle mafie tradizionali, si impone, pertanto, una rilettura del requisito della forza di intimidazione, quale portatrice di un messaggio spesso criptato 39, ma strutturalmente necessario e tipicamente ristretto 40. 38 L. PICARELLA, Il mondo di mezzo. Una sfida definitoria per l art. 416 bis c.p., in Diritto Penale e Uomo, 2020, p. 24. 39 M. GAMBARATI, È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul metodo mafioso alla luce del processo Aemilia, in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 1, p. 64. 40 E. MEZZETTI, op. cit., p. 14. 9