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Il credito su pegno Il credito su pegno è un prestito di denaro concesso da una banca a un cliente in cambio di un bene mobile da parte del cliente stesso. In altre parole, una forma di finanziamento a breve termine concesso da un istituto di credito a una persona fisica a fronte della consegna di determinati beni mobili (oggetti preziosi, oro, argento, diamanti, orologi, ecc.) che vengono stimati secondo il loro valore commerciale. Solitamente viene richiesto per ottenere disponibilità liquida immediata per far fronte a spese correnti o per soddisfare dei desideri. Il credito su pegno viene concesso per importi non elevati e ha le seguenti caratteristiche: - durata compresa fra tre mesi ed un anno; - rilascio di una polizza al portatore; - presenza di una stima del bene oggetto di pegno da parte di un perito; - vendita all asta dei beni dati in garanzia del finanziamento non restituito; - diritto del proprietario alla restituzione del bene oggetto del pegno al momento del rimborso delle somme e degli interessi dovuti. La polizza di pegno Contestualmente alla concessione del prestito l istituto di credito emette un documento che consegna al cliente. Tale documento al portatore, previsto dall articolo 10 della legge n. 745

del 1938, viene chiamato polizza di pegno. Nella polizza di pegno sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l ammontare del finanziamento, il valore attribuito al bene e le date di costituzione e di scadenza del prestito. Nel dettaglio l articolo 10 della legge n. 745/1938 stabilisce che le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di concessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte. La polizza consente la circolazione del bene oggetto della garanzia. Si può accedere al credito su pegno in maniera piuttosto semplice, recandosi presso gli istituti preposti muniti di un documento di identità e di un codice fiscale. L unica restrizione è il raggiungimento della maggiore età. La concessione del prestito infatti non prevede indagini amministrative o patrimoniali, né la presentazione di documentazioni specifiche. L importo che viene erogato è commisurato al valore del bene che viene offerto in pegno, secondo una stima effettuata dall istituto bancario in base al valore commerciale del bene, salvo che la banca stessa ritenga che le cose offerte in pegno abbiano provenienza illegittima. Una volta verificata questa evenienza, il finanziamento viene erogato immediatamente. Una caratteristica importante del credito su pegno è che dei beni offerti in garanzia non viene persa la proprietà: viene stipulato un contratto di durata variabile (tre o sei mesi, un anno, secondo quanto previsto dall art. 13 comma 1 della legge n. 745/1939) alla scadenza del quale si può ottenere indietro il bene offerto (riscatto del bene) tramite il pagamento degli interessi maturati. Diversamente si può rinnovare il prestito stesso, sempre dietro pagamento degli interessi e delle spese necessarie. Il cliente può anche richiedere il riscatto

anticipato del prestito pagando il capitale e gli interessi maturati nel periodo di fruizione del prestito. Se invece non si è in grado di rinnovare o di riscattare il pegno, decorsi 30 giorni dalla scadenza, gli oggetti saranno venduti attraverso un asta pubblica dalla Banca per recuperare il credito (art. 13, comma 2 legge n.745/1939). L asta è pubblica e gli oggetti (spesso corredati da una descrizione delle loro caratteristica e da eventuali certificazioni) possono essere visionati da eventuali compratori nei giorni che precedono l asta stessa. La legislazione Il credito su pegno è disciplinato dalla legge n. 745 del 10 maggio 1938 (e dal successivo decreto ministeriale applicativo 25 maggio 1939, n. 1279, nonché dall art. 106 decreto legislativo 01.09.1993 n. 385, che ha abrogato molti degli articoli contenuti nella legge del 1938). Già detto della polizza di pegno, come prevista dall articolo 10 di tale legge, il successivo articolo 11 sancisce che il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno e, parimenti, chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritti su cose costituite in pegno per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi ed accessori. L articolo 12 si occupa invece della stima del bene offerto in pegno che deve essere appannaggio di un perito in grado di garantire all'ente mutuante in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno l'integrale ricupero dell'importo del prestito e dei relativi interessi ed accessori. Di fondamentale importanza per la persona fisica che accede al credito è l articolo 14 della norma che consente al cliente, qualora dalla vendita all asta risulti un eccedenza di denaro, di avere a disposizione questa somma per i successivi cinque anni ( Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interessi ed accessori, la somma

residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine, è devoluta al Monte in aumento del patrimonio ). L articolo 15 invece stabilisce che nel caso in cui le cose poste in vendita non trovino acquirente o non raggiungano offerte sufficienti al rimborso del credito della banca, queste vengano aggiudicate al perito che ha effettuato la stima, per un importo pari a quello del prestito (con relativi interessi ed accessori), che deve essere versato alla banca non oltre due giorni dall aggiudicazione. Infine, l articolo 31 della legge vieta l acquisto in modo abituale di polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge e anche la concessione per professione di sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse. Per chi viola tale norma si applicano le disposizioni dell art. 705 del codice penale, recante Commercio non autorizzato di cose preziose: chiunque, senza la licenza dell Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549. Il successivo Regio Decreto del 25 maggio 1939 n. 1279, attuativo della legge n. 745/1938, stabilisce inoltre che l importo del finanziamento deve essere commisurato al valore stimato e non può comunque superare i 4/5 del valore per gli oggetti preziosi e i 2/3 del valore per gli altri oggetti (art. 39). Nell ordinamento italiano inoltre il pegno è regolato dagli articoli 2784 ( Il pegno è costituito a garanzia dell obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore. Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili ) e seguenti del codice civile. Tra questi l art. 2790 stabilisce che il creditore, in quanto depositario della cosa data in pegno, non può usarla, a meno che l'uso sia necessario alla sua conservazione; l articolo

2793 prevede il sequestro della cosa qualora il creditore abusi della cosa data in pegno; il successivo articolo 2794 invece sancisce che se il debitore paga il credito garantito, il creditore dovrà restituirgli la cosa data in pegno. Diversamente, se non paga, il creditore può far vendere la cosa da un mediatore o chiedere al giudice che essa gli venga assegnata in proprietà.