PROGETTO di LEGGE Norme a tutela dei genitori separati e/o divorziati e dei loro figli



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PROGETTO di LEGGE Norme a tutela dei genitori separati e/o divorziati e dei loro figli RELAZIONE ILLUSTRATIVA Secondo le rilevazioni statistiche, la rottura dei legami familiari è un fenomeno sociale che riguarda un numero sempre maggiore di famiglie e i primi ad esserne coinvolti, oltre alla coppia, sono i figli, in particolare quelli minorenni. L ultima rilevazione nazionale ISTAT del 27 maggio 2013 riferita all anno 2011, vede in continua crescita i tassi di separazione dei coniugi che da 158 separazioni e 80 divorzi ogni 1.000 matrimoni nel 1995 sono passati a 311 separazioni e 182 divorzi nel 2011. Solo nel 2011 le separazioni sono state pari a 88.797 e i divorzi a 53.806, per un numero complessivo pari a 142.603. Il 72% delle separazioni e il 62,7% dei divorzi hanno riguardato coppie con figli avuti durante il matrimonio. Il 90,3% delle separazioni di coppie e il 77,6% dei divorzi con figli è avvenuto in regime di affido condiviso, modalità ampiamente prevalente dopo l introduzione della Legge 54/2006. Secondo la Legge 54/2006 entrambi i genitori esercitano la potestà genitoriale e devono provvedere al sostentamento economico dei figli in misura proporzionale al reddito, mentre è facoltà del giudice stabilire un assegno periodico a favore dei figli. Quest ultimo è corrisposto, nel 96% dei casi, dal genitore che non vive stabilmente con i figli (generalmente il padre) per un importo medio, nel nord del paese, di circa 652 mensili contro la media nazionale di 529. Con riferimento a quanto sopra esposto e al fine di completare l esposizione dello scenario economico, va aggiunto che nel 57,6% delle separazioni la casa è assegnata in godimento a un solo coniuge mentre l altro (sempre generalmente il padre), anche se proprietario o comproprietario della casa, è costretto a ricercare una nuova soluzione abitativa, con un onere economico che, a titolo esemplificativo a Milano è stimato in 158 al mq per anno (Fonte CCIAA Milano sul primo semestre 2012). A detta spesa si aggiungono, in diverse circostanze, sia gli impegni di natura finanziaria prima contratti per l acquisto della casa familiare (oramai non più usufruita) per un importo medio di 700 mensili e una durata di 23 anni e 5 mesi (Fonte Rapporto Immobiliare 2012 dell Agenzia del Territorio e ABI) sia gli oneri legali richiesti dalla procedura di separazione/divorzio

( 1.000-2.000 per separazioni consensuali o divorzi congiunti / 10.000-15.000 per separazioni o divorzi giudiziali Fonte Borsa Italiana S.p.A. Marzo 2013). Per il genitore non assegnatario della casa familiare, le risorse economiche restano generalmente le stesse di cui disponeva prima della separazione, mentre dopo, le spese aumentano in misura esponenziale (assegno periodico + canone d affitto + impegni finanziari per acquisto casa familiare + oneri legali). Non sono poche le situazioni in cui si vede costretto ad essere ospitato dalla famiglia d origine, parenti, amici, colleghi o, in altre circostanze, da Enti caritatevoli perché impossibilitato a sostenere il carico economico per una nuova abitazione da destinare alle frequentazioni con i figli. Le problematiche di ordine economico hanno una forte rilevanza, ma ancora più evidenti sono i cambiamenti che coinvolgono la sfera relazionale. La non coabitazione con i figli e l assenza di una casa, alterano, nella quotidianità, i rapporti genitoriali e fanno emergere grosse difficoltà nel mantenimento di rapporti equilibrati e sereni tra genitori e figli. In Regione Lombardia, i dati Istat 2011, fotografano in 16.624 il numero di separazioni e divorzi con figli e in 16.688 il numero di figli minori coinvolti. La percentuale di affidi condivisi (ad entrambi i genitori), sempre in Regione Lombardia, è pari al 91,5% nelle separazioni e al 77,6% nei divorzi. Nel periodo 2007 2011, sempre sul territorio lombardo vi sono stati 99.745 tra separazioni e divorzi e 109.487 minori coinvolti nel fenomeno della disgregazione della propria famiglia. Dall ultimo report dell Osservatorio Minori Regione Lombardia del febbraio 2011, ogni anno aumentano le coppie che divorziano. Sull intero territorio nazionale, il numero di divorzi concessi ha fatto registrare un incremento del 35% tra il 2000 e il 2007 mentre solo in Lombardia la crescita, analizzata nello stesso periodo, è salita al 42,5%. Sempre dal report dell Osservatorio Minori Regione Lombardia, si evince che <<il divorzio dei genitori può causare una riduzione delle risorse economiche disponibili per la famiglia e per il minorenne che ne fa parte>>. Le stime fotografate, mostrano che i figli coinvolti nei procedimenti di separazione dei genitori vivono in nuclei monogenitoriali che, mediamente, hanno a disposizione un reddito più basso rispetto alle altre famiglie. Tutto questo incide sulla capacità di spesa riguardante voci fondamentali come: salute, istruzione, alimentazione, abbigliamento, pagamento delle tasse Tra i profili familiari a maggior rischio, la mono-genitorialità è associata ad un rischio di povertà.

Nel complesso il disagio economico accusato da entrambi i genitori e dai loro figli, quale conseguenza della disgregazione familiare, in molte circostanze, diventa causa di esclusione sociale come indicato nel Quarto Rapporto ORES 2011 Pubblicazione Febbraio 2013 L esclusione sociale in Lombardia che evidenzia come la separazione e il divorzio sono quasi sempre evento primo a seguito del quale emergono altre problematiche come l insufficienza del reddito, la perdita del lavoro, il peggioramento dello stato di salute psico-fisico, l abbandono scolastico, la disoccupazione e il disorientamento giovanile. In Lombardia, come riportato nell all.to A della Deliberazione di Giunta X/144 del 17.05.2013 Determinazione per l attuazione d interventi e misure a favore dei genitori separati con figli minori con particolare riferimento alle situazioni di fragilità, vi sono 1.100.000,00 famiglie separate o divorziate di cui circa il 60% con figli, quindi oltre 1.300.000 di genitori, i cui problemi ricadono sulle spalle di nonni, altri familiari, nuovi partner e di Enti caritatevoli. La finalità che il presente Progetto di Legge intende perseguire è quella di promuovere azioni dirette a garantire la piena espressione del ruolo genitoriale, la prosecuzione di un esistenza dignitosa ed il recupero dell autonomia abitativa in caso di separazione o divorzio, il tutto nell esclusivo interesse dei figli salvaguardando il loro diritto a conservare significative relazioni con entrambi i genitori e sottraendoli al rischio di esclusione sociale.

Progetto di Legge Norme a tutela dei genitori separati e/o divorziati e dei loro figli Art. 1 Finalità 1. Regione Lombardia, ai sensi dell art. 1 comma 1 della legge 8 febbraio 2006 n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, della legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 Politiche regionali per la famiglia, riconosce i diritti del minore e l importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica. 2. La Regione intende promuovere azioni specifiche, in favore dei genitori separati/divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un esistenza dignitosa e il recupero dell autonomia abitativa. Art. 2 Destinatari 1. I destinatari di tale legge sono i coniugi con figli separati/divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti in Lombardia da almeno 5 anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i 25 anni di età. 2. Restano esclusi dai benefici di cui alla presente legge i genitori che: a) non esercitano la propria funzione genitoriale ed educativa nei confronti dei figli; b) non adempiono ai propri doveri di cura e di mantenimento nei riguardi dei figli, violando i provvedimenti dell autorità giudiziaria, fatto salvo per coloro ai quali sia accertato e appositamente documentato che le prescrizioni giudiziarie di carattere economico, determinino una disponibilità reddituale residua pari o inferiore all importo stabilito per l Assegno Sociale Minimo. Art. 3 Patto per la bi-genitorialità 1. La Regione Lombardia promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra Asl, Enti Locali, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni regolarmente iscritte al registro del volontariato regionale e provinciale, per la realizzazione d interventi integrati sul territorio.

2. Il Patto per la bi-genitorialità è lo strumento attraverso il quale Regione Lombardia, con delibera della Giunta regionale n. X/144 del 17.05.2013, ha definito le modalità, le azioni, i soggetti da coinvolgere, le procedure per la sua sottoscrizione e le modalità applicative dello stesso per il raggiungimento delle finalità della presente legge. Art. 4 Competenze della Regione 1. Regione Lombardia promuove presso le Istituzioni Scolastiche, le Aziende Sanitarie, gli Ordini professionali e gli Enti Locali, la comunicazione, a entrambi i genitori non più conviventi, delle informazioni riguardanti l istruzione, la salute e la residenza dei figli minori, mediante: a) la previsione di strumenti che assicurino l informazione e il coinvolgimento di entrambi i genitori alla vita scolastica del figlio; b) l attività di formazione, riguardante le problematiche relative al disagio dei minori conseguente alla separazione dei genitori; c) il coordinamento delle Istituzioni pubbliche finalizzato ad accertare la condivisione di entrambi i genitori, su ogni decisione riguardante la residenza del minore; d) la comunicazione, a entrambi i genitori, delle informazioni riguardanti la salute dei figli minori, promuovendo le attività connesse degli Ordini professionali sanitari (medici e psicologi) e dei loro iscritti. Art. 5 Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari 1. Regione Lombardia persegue politiche di prevenzione, protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, organizzando, presso consultori pubblici e privati, Centri di Assistenza e Centri di Mediazione Familiare. 2. I servizi di cui al comma precedente sono destinati, oltre che ai beneficiari dell art. 2 della presente Legge, al genitore che dimostra di trovarsi in fase di separazione o divorzio. 3. I Centri di Assistenza propongono percorsi diretti al superamento delle difficoltà, al recupero della propria autonomia e al mantenimento del ruolo genitoriale. Offrono servizi informativi di consulenza legale, psicologica, sociale, genitoriale con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare nonché di orientamento ai Centri di Mediazione.

4. I Centri di Mediazione Familiare sostengono la coppia genitoriale nella realizzazione di un Progetto Educativo finalizzato alla riduzione del conflitto e a un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori e ciascun ramo parentale. 5. Per attuare le finalità del presente articolo, Regione Lombardia: a) organizza all interno dei consultori, spazi ben visibili e identificabili, dedicati alle relazioni familiari; b) promuove, nell ambito degli spazi di cui alla lettera a), iniziative volte a favorire l auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di genitori separati iscritte al registro del volontariato della Regione o della Provincia; c) attiva un centralino telefonico con numero verde, attraverso il quale accogliere, orientare e informare i cittadini. Art. 6 Interventi di Sostegno abitativo 1. Regione Lombardia sostiene il diritto all abitazione del genitore che non usufruisce dell assegnazione dell abitazione familiare, anche se di proprietà, attraverso: a) l attribuzione, nell ambito dell accesso alle graduatorie per l assegnazione di alloggi di edilizia sociale o convenzionata, di uno specifico punteggio premiale equiparato a quello riconosciuto per gli sfratti esecutivi; b) la promozione di protocolli d intesa con gli Enti Locali, le Istituzioni pubbliche e private per la concessione ai destinatari della presente legge, di alloggi a un canone agevolato nel contesto abitativo del minore o comunque nelle sue immediate vicinanze, al fine di facilitare la relazione genitore-figlio. c) l assegnazione di alloggi in deroga per i beneficiari della presente Legge di cui all art.2) per un periodo massimo di 36 mesi. Art. 7 Interventi di sostegno economico 1. Regione Lombardia promuove e sostiene economicamente i beneficiari della presente Legge di cui all art.2) che si trovano in situazione di grave e comprovato disagio economico, attraverso l individuazione d interventi e criteri di concessione temporanea di contributi

finalizzati al recupero e alla conservazione dell autonomia e di un esistenza dignitosa, in particolare attraverso le seguenti modalità: a) sostegno al reddito, per un massimo di 18 mesi, destinato al genitore che non usufruisce dell assegnazione dell abitazione familiare, al fine di supportare il canone di affitto qualora non siano stati effettuati a suo favore gli interventi di cui all art. 6; b) sostengo al reddito, per un massimo di 18 mesi, destinato al genitore convivente con i figli, nel caso il genitore tenuto al versamento dell assegno di mantenimento abbia perso il lavoro, si trovi in cassa integrazione o in mobilità o sia impossibilitato a mantenere i figli, qualora venga accertato e documentato che le prescrizioni di carattere economico derivanti dai provvedimenti dell autorità giudiziaria, determinino una disponibilità reddituale residua pari o inferiore all importo stabilito per l Assegno Sociale Minimo. Art. 8 Credito Agevolato 1. La Regione promuove protocolli tra le Istituzioni pubbliche e private per facilitare l accesso al credito. Art. 9 Modalità attuative 1. Al fine del presente provvedimento concorreranno nel calcolo dell ISEE, per misurare lo stato di disagio economico dei destinatari di cui all art. 2, l ammontare dell assegno di mantenimento e l assegnazione della casa, anche se di proprietà di uno o entrambi i coniugi. Art. 10 Monitoraggio e valutazione 1. La Regione svolge un azione puntuale di monitoraggio delle risorse erogate e dei dati raccolti tramite l Osservatorio Regionale sui Minori e l Osservatorio Regionale sull Esclusione Sociale. 2. Entro sei mesi dall entrata in vigore della presente Legge, la Regione, in accordo con gli Osservatori di cui al comma precedente e coinvolgendo le Associazioni di genitori separati/divorziati iscritte al registro del volontariato regionale o provinciale, regolamenta e

istituisce un Tavolo per la Bi-genitorialità che analizza i dati e i risultati delle misure adottate ai fini del presente testo normativo. 3. Il Tavolo per la Bi-genitorialità è costituito da rappresentanti istituzionali e delle Associazioni di cui al comma precedente e riferisce annualmente sulla attività espletata alla Commissione consiliare competente. Art. 11 Contrattazione collettiva del lavoro 1. La Regione, al fine di agevolare le necessità di cura e i tempi di frequentazione dei genitori con i figli, come stabilito dai provvedimenti giudiziari, promuove protocolli d intesa tra Enti locali, Istituzioni pubbliche e private e ogni altro soggetto interessato per l attivazione, nell ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità degli orari di lavoro. Art. 12 Divulgazione 1. Gli interventi, i servizi alla persona e alla coppia genitoriale di cui alla presente Legge e il numero verde di cui all articolo 5, comma 5 punto c), sono pubblicizzati e divulgati presso gli Enti territoriali di Regione Lombardia. Art. 13 Norma finanziaria 1. Per l anno 2013 lo stanziamento di competenza per l attuazione degli oneri derivanti dalla presente legge di cui all art. 7 - Interventi di sostegno economico - è individuato in 1.000.000,00 (unmilione/00) a cui si provvede con le risorse stanziate alla Missione 12, Programma 5, del bilancio di previsione 2013. 2. Per gli anni successivi gli oneri derivanti dall attuazione della presente Legge si provvede con risorse annualmente stanziate alla Missione 12 (Diritti sociali Politiche per la famiglia) Programma 5 (Interventi per le famiglie).

Art. 14 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 2. La Giunta regionale ai sensi dell art. 5 definisce le modalità operative e individua i necessari adempimenti istruttori per l attuazione degli interventi di cui agli artt. 6, 7 e 8. I consiglieri: Antonio SAGGESE (Maroni Presidente) Silvana SANTISI SAITA (Lega Nord) Fabio Rolfi (Lega Nord)