LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI



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INSEGNAMENTO DI DIRITTO COMMERCIALE I LEZIONE XII LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI PROF. RENATO SANTAGATA

Indice 1 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI ------------------------------------------------------------- 3 1.1. LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO. -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.2. LA SOCIETÀ IN STATO DI LIQUIDAZIONE. ------------------------------------------------------------------------------- 4 1.3. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. L ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ. ---------------------------------------------- 5 2 TRASFORMAZIONE FUSIONE - SCISSIONE ---------------------------------------------------------------------- 7 2.1 LA TRASFORMAZIONE. NOZIONE E LIMITI. --------------------------------------------------------------------------------- 7 2.2 LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA: IL PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE. ----------------------------------------- 8 2.3 LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.4 LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.5 LA FUSIONE. NOZIONE. DISTINZIONI. -------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.6 IL PROGETTO DI FUSIONE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 2.7 LA DELIBERA DI FUSIONE. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 2.8 LA TUTELA DEI CREDITORI SOCIALI. --------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.9 L ATTO DI FUSIONE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 2.10 LA SCISSIONE. NOZIONE. FORME. -------------------------------------------------------------------------------------- 14 2.11 IL PROCEDIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 2 di 15

1 Lo scioglimento della società per azioni 1.1. Le cause di scioglimento. Lo scioglimento delle spa è disciplinato dagli artt. 2484-2496 c.c., con disposizione che l attuale disciplina innovando rispetto al passato dedica a tutte le società di capitali e, quindi, anche alle srl ed alla sapa. In questa sede si esporrà solo la disciplina della spa. La spa di scioglie ed entra in stato di liquidazione con il verificarsi delle seguenti cause: 1) decorso del termine di durata; 2) conseguimento dell oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell assemblea; 4) la riduzione del capitale (per perdite) al di sotto del minimo legale; 5) la delibera dell assemblea straordinaria di scioglimento anticipato; 6) le altre cause previste dall atto costitutivo o dallo statuto. Dopo la riforma del 2003 non è più causa di scioglimento la dichiarazione di fallimento della società. Verificatasi una causa di scioglimento gli amministratori devono procedere senza indugio al suo accertamento ed all iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione o della deliberazione assembleare che dispone lo scioglimento; in caso di omissione da parte degli amministratori, il Tribunale, su istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento con decreto soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese. Alla denominazione della società deve essere aggiunta l indicazione che si tratta di società in liquidazione. L iscrizione nel registro delle imprese della causa di scioglimento acquista con la riforma del 2003 particolare rilievo dato che l attuale disciplina ha significativamente modificato quella previgente per quanto riguarda la decorrenza degli effetti connessi al verificarsi di una causa di scioglimento. 3 di 15

Per esigenze di certezze, questi, in via di principio, decorrono dall iscrizione nel registro delle imprese dell iscrizione della dichiarazione di accertamento dell organo amministrativo o della delibera assembleare che dispone lo scioglimento. Da tale momento si producono, almeno nei confronti dei terzi, tutti gli effetti che l ordinamento ricollega al verificarsi di una causa di scioglimento. 1.2. La società in stato di liquidazione. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l immediata estinzione della società: si deve prima provvedere, attraverso il procedimento di liquidazione, al pagamento dei creditori sociali ed alla ripartizione fra i soci dell eventuale residuo attivo. La società entra in stato di liquidazione e si producono effetti che coinvolgono i vari organi sociali e gli amministratori in primo luogo. Gli amministratori restano in carica fino alla nomina dei liquidatori, ma, contestualmente all accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. Sono inoltre responsabili della conservazione dei beni sociali fin quando non li abbiano consegnati ai liquidatori. Infine e soprattutto, vedono limitati i loro poteri. Infatti, per il semplice verificarsi della causa di scioglimento gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell integrità e del valore del patrimonio sociale in attesa di farne consegna ai liquidatori. Lo scioglimento della società si ripercuote anche sugli altri organi sociali dato che <<le disposizioni..sulle assemblee e sugli organi amministratori di controllo si applicano, in quanto compatibili anche durante la liquidazione>> (art. 2488 c.c.). La norma non solleva problemi per quanto riguarda il collegio sindacale che continuerà a svolgere la consueta attività di controllo anche nei confronti dei liquidatori che subentrano agli amministratori. Meno agevole è invece definire i limiti che l attività deliberativa dell assemblea incontra durante la liquidazione. È controverso se siano compatibili con lo stato di liquidazione talune delibere modificative dello statuto quali l aumento del capitale sociale a pagamento, la riduzione facoltativa, trasferimento della sede sociale all estero, la trasformazione. 4 di 15

È comunque certamente consentita la fusione con altre società fin quando non sia iniziata la distribuzione dell attivo. Con la riforma del 2003 è stata infine espressamente disciplinata la revoca dello stato di liquidazione e la relativa decisione è circondata da una serie di cautele. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione e tornare ad una fase di normale esercizio con delibera dell assemblea straordinaria, ma nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio è richiesta la maggioranza rafforzata di un terzo del capitale sociale anche in seconda convocazione. Inoltre ai soci che non hanno concorso alla deliberazione è riconosciuto il diritto di recesso. Infine anche i creditori sociali sono tutelati. La revoca ha infatti effetto solo dopo 60 giorni dall iscrizione nel registro delle imprese, termine entro il quale i creditori sociali anteriori all iscrizione possono proporre opposizione secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della riduzione facoltative del capitale sociale. 1.3. Il procedimento di liquidazione. L estinzione della società. Il procedimento di liquidazione si apre con la nomina di uno o più liquidatori che salvo diversa disposizione dello statuto sono nominati dall assemblea straordinaria (art. 2487 c.c.). I liquidatori restano in carica per tutta la durata del procedimento di liquidazione, salvo che non sia espressamente fissato un termine. Valgono per essi le cause di ineleggibilità e di decadenze previste per gli amministratori. I liquidatori possono essere revocati dall assemblea con le maggioranze prescritte per l assemblea straordinaria. I provvedimenti di nomina e revoca dei liquidatori sono soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese. Con l iscrizione della nomina dei liquidatori gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori i libri sociali, o la situazione dei conti alla data dello scioglimento ed un rendiconto della loro gestione relativo al periodo successivo all ultimo bilancio approvato. L attività dei liquidatori deve essere innanzitutto diretta al pagamento dei creditori sociali. Essi non possono perciò ripartire fra i soci i beni della società fin quando non siano pagati tutti i creditori noti e non siano state accantonate le somme necessarie per pagarli. 5 di 15

L attuale disciplina consente tuttavia la distribuzione ai soci di acconti durante la liquidazione, sia pure con le opportune cautele volte ad evitare che siano pregiudicati i creditori sociali. I liquidatori sono solidalmente e personalmente responsabili per i danni che derivano a questi ultimi. I liquidatori devono redigere ogni anno il bilancio e sottoporlo all approvazione dell assemblea. Completata la liquidazione del patrimonio sociale con la conversione in denaro dell attivo, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, indicando la parte spettante a ciascun socio nella divisione dell attivo. Il bilancio finale di liquidazione deve essere approvato dai singoli soci e non dall assemblea dato che a questo punto entra in gioco l interesse del singolo all ottenimento della quota di liquidazione. Per agevolare questa fase è previsto un meccanismo di approvazione tacita. Approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I libri della società sono depositati presso l ufficio del registro delle imprese. Inoltre l attuale disciplina prevede la cancellazione di ufficio quando per oltre 3 anni consecutivi non viene depositato il bilancio annuale di liquidazione. 6 di 15

2 Trasformazione fusione - scissione 2.1 La trasformazione. Nozione e limiti. La riforma del 2003 ha profondamente modificato ambito di operatività e disciplina della trasformazione. La trasformazione era nel sistema del codice del 1942 un istituto tipicamente societario anche se utilizzato spesso dalla legislazione speciale fuori dal settore societario per i vantaggi che l istituto offre. Questa linea di tendenza è stata recepita dall attuale disciplina con la trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea. La trasformazione omogenea è il cambiamento del tipo di società. È il passaggio da un tipo ad altro tipo di società. Con la trasformazione cambia, in modo più o meno accentuato, l intero assetto organizzativo. Non si ha però estinzione della società preesistente e nascita di una nuova società in quanto è la stessa società che continua a vivere in una rinnovata veste giuridica e che conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell ente che ha effettuato la trasformazione. La trasformazione costituisce perciò un duttile strumento per adattare l assetto organizzativo della società alle nuove esigenze sopravvenute durante la vita della stessa. Consente infatti di realizzare tale obiettivo senza che i soci siano costretti a liquidare la precedente società ed a costituirne una nuova con notevoli vantaggi anche di carattere fiscale. Rientrano nella trasformazione omogenea la trasformazione di società di persone in società di capitali e viceversa. Discorso in parte diverso vale ancora oggi per la trasformazione che comporta mutamento dello scopo economico delle società ed in particolare per la trasformazione di società lucrative in società mutualistiche e viceversa. Con la riforma del 2003 è stata consentita, sia pure con l osservanza di un procedimento speciale la trasformazione delle altre società cooperative in società lucrative o in consorzi. La trasformazione può avvenire anche in pendenza di procedura concorsuale purché non vi sia incompatibilità con le finalità e lo stato della stessa. 7 di 15

2.2 La trasformazione omogenea: il procedimento di trasformazione. La trasformazione omogenea deve essere deliberata secondo le modalità previste per le modificazioni dell atto costitutivo e con l osservanza delle relative maggioranze. Al fine di favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali, l attuale disciplina non richiede più, come per il passato il consenso di tutti i soci in quanto se l atto costitutivo non dispone diversamente è sufficiente al riguardo il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non ha consentito alla decisione è però riconosciuto il diritto di recesso. Per le società di capitali è invece necessaria una delibera dell assemblea straordinaria da adottare nelle spa non quotate con le maggioranze rafforzate. È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. I soci che non hanno concorso alla deliberazione hanno diritto di recesso. La delibera di trasformazione fissa le basi organizzative della società nella nuova veste giuridica. Deve perciò rispondere ai requisiti di forma e di contenuto previsti per l atto costitutivo per il tipo di società prescelto. Nel caso di trasformazione di società di capitali, perciò, l attuale disciplina prescrive che gli amministratori devono predisporre una relazione per illustrare motivazione ed effetti della trasformazione. Nel caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, la relativa delibera deve risultare da atto pubblico e deve contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l atto costitutivo del tipo di società prescelto. Alla delibera di trasformazione deve inoltre essere allegata una relazione giurata di stima del patrimonio sociale redatta secondo le norme stabilite per i conferimenti in natura nelle spa o nelle srl. Si vuole in tal modo evitare che vengano eluse le norme poste a salvaguardia dell effettività del capitale della società trasformata, attraverso una supervalutazione del patrimonio sociale. La delibera di trasformazione in società di capitali al pari del atto costitutivo è soggetta a controllo di legittimità da parte del notaio che ha redatto il verbale ed a iscrizione nel registro delle imprese. 8 di 15

Con tale iscrizione il procedimento di trasformazione si completa e la trasformazione produce i suoi effetti. Ogni socio ha diritto all assegnazione di un numero di azioni o quote proporzionale alla sua partecipazione, mentre regole specifiche sono dettate per l assegnazione al socio d opera (art. 25500- quater c.c.). L attuale disciplina regola infine anche l invalidità della trasformazione adottando soluzione identica a quella già prevista per la fusione. Completati gli adempimenti pubblicitari prescritti l invalidità della trasformazione non può essere più pronunciata. Resta tuttavia salvo il diritto al risarcimento dei danni da parte dei soci o dei terzi danneggiati dalla trasformazione. 2.3 La responsabilità dei soci. La trasformazione può comportare un mutamento del regime di responsabilità dei soci. Se in seguito alla trasformazione i soci assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali l attuale disciplina dispone che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Tale responsabilità opera anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione. Espressamente regolata, già in base alla disciplina previgente, è invece ipotesi inversa: a seguito della trasformazione viene meno la responsabilità illimitata di tutti o alcuni dei soci. Al riguardo è innanzitutto fissata l ovvia regola che i soci non sono liberati dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese. La trasformazione opera solo per il futuro e non può pregiudicare la posizione dei creditori sociali anteriori contro la loro volontà. Per favorire la trasformazione è però introdotta una disciplina ch agevola la liberazione dei soci in quanto: a) il consenso dei creditori alla trasformazione vale come consenso alla liberazione di tutti i soci a responsabilità illimitata; b) il consenso alla trasformazione si presume se ai singoli creditori è stata comunicata per raccomandata la delibera di trasformazione ed essi non hanno negato 9 di 15

espressamente la loro adesione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il silenzio vale quindi consenso. 2.4 La trasformazione eterogenea. L attuale disciplina regola la trasformazione eterogenea e più precisamente quella da parte di una società di capitali o che dà vita ad una società di capitali. Non è invece disciplinata la trasformazione eterogenea di società di persone o in società di persone, probabilmente perché non prevista dalla legge delega. Una società di capitali può trasformarsi in <<consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni>>. Non invece in associazioni riconosciuta. Si applica in quanto compatibile la disciplina della trasformazione omogenea di società di capitali, ma è richiesta una maggioranza più elevata: il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. È necessario inoltre il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. Più articolata è la disciplina della trasformazione eterogenea in società di capitali prevista per <<i consorzi, le società consortili, li comunioni di azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni>>. Permangono tuttavia specifici divieti e limitazioni per la trasformazione delle associazioni e delle fondazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici o di terzi o goduto di agevolazioni fiscali. Diversamente da quanto previsto per la trasformazione omogenea, le trasformazioni eterogenee hanno effetto solo dopo che siano decorsi i 60 giorni dall ultimo adempimento pubblicitario richiesto. Entro questo termine i creditori dell ente che si trasforma possono proporre opposizione alla trasformazione (art. 2500-novies c.c.). 2.5 La fusione. Nozione. Distinzioni. La fusione è l unificazione di due o più società in una sola. Essa può essere realizzata in due diversi modi: a) con la costituzione di una nuova società che prende il posto di tutte le società che si fondono (fusione in senso stretto); b) mediante assorbimento in una società preesistente di una o più altre società (fusione per incorporazione). 10 di 15

La fusione può aver luogo sia fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), sia fra società di tipo diverso (fusione eterogenea), sia oggi fra società ed enti di tipo diverso nei limiti consentito dalla disciplina della trasformazione eterogenea. La fusione fra società eterogenee comporta anche la trasformazione di una o più delle società che si fondono. Per le fusioni eterogenee valgono gli stessi limiti posti per la trasformazione. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società che si trovano in stato di liquidazione ed abbiano già iniziato la distribuzione dell attivo. La fusione è uno strumento di concentrazione delle imprese societarie che consente di ampliarne la dimensione e la competitività sul mercato. La fusione è inoltre un istituto che da luogo ad una concentrazione giuridica e non solo economica. Con la fusione, ad una pluralità di società se ne sostituisce una sola: la società incorporante o la nuova società che risulta dalla fusione. La fusione determina perciò la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza dei rispettivi soci in un unica struttura organizzative che continua l attività di tutte le società preesistenti mentre queste ultime si estinguono senza che si dia luogo ad alcuna definizione dei rapporti con i terzi e fra i soci. La società incorporante, infatti, o che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione proseguendo in tutti mi loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. I creditori delle società estinte potranno perciò far valere i loro diritti sull unitario patrimonio della società risultante dalla fusione. 2.6 Il progetto di fusione. Il procedimento di fusione si articola in 3 fasi essenziali: il progetto di fusione, la delibera di fusione e l atto di fusioone. Le novità più significatiove confermate dalla riforma del 2003 riguardano il progetto di fusione e più in generale la fase che precede la delibra di fusione. È infatti espressamente previsto che gli amministratori delle diverse società partecipanti alla fusione devono redigere un progetto di fusione nel quale sono fissate le condizioni e le modalità dell oprazione da sottoporre all approvazione dell assemblea; 11 di 15

il progetto di fusione deve avere identico contenuto per tutte le società partecipanti alla fusione, deve essere iswcritto nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. Gli amministratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione devono redigere una situazione patrimoniale aggiornata della propria società con l osservanza delle norma sul bilancio di esercizio. Si tratta di un vero e proprio bilancio di esercizio infra annuale la cui funzione prevalente è quella di fornire ai creditori sociali informazioni aggiornate per il consapevole esercizio del diritto di opposizione alla fusione. È inoltre stabilito che gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi il progetto di fusione in modo tale da mettere i soci in condizione di verificare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori nella determinazione del rapporto di cambio. È infine prescritto che per ciascuna società partecipante alla fusione uno o più esperti, scelti tra i revisori dei conti o le società di revisione, devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio ed esprimere un parere sull adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso. Il progetto di fusione, le relazioni degli amministratori e degli esperti, le situazioni patrimoniali di tutte le società partecipanti alla fusione ed i bilanci degli ultimi 3 esercizi delle stesse devono restare depositati in copia nelle sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione durante i 30 giorni che precedono l assemblea e finché la fusione sia deliberata. 2.7 La delibera di fusione. La fusione viene decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l approvazione del relativo progetto. Per l approvazione vanno rispettate le norme dettate per le modificazioni dell atto costitutivo. Nelle società di persone, tuttavia, l attuale disciplina non richiede più il consenso di tutti i soci: è sufficiente la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. Al socio che non abbia consentito la fusione è riconosciuto diritto di recesso dalla società. Nelle società di capitali la fusione deve essere invece deliberata dall assemblea straordinaria con le normali maggioranze. 12 di 15

In caso di fusione eterogenea, inoltre, i soci che non hanno consentito alla deliberazione avranno diritto di recesso; diritto che invece è riconosciuto in caso di fusione omogenea solo per la s.r.l.. Le delibere di fusione delle singole società devono essere iscritte nel registro delle imprese, previo controllo di legalità da parte del notaio verbalizzante se la società risultante dalla fusione è una società di capitale. 2.8 La tutela dei creditori sociali. La fusione può pregiudicare la posizione dei creditori delle società partecipanti in quanto attuata la fusione tutti concorreranno sull unico patrimonio risultante dall unificazione dei patrimoni delle singole società. È stabilito inoltre che la fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi i 60 giorni dall iscrizione nel registro delle imprese dell ultima delibera delle società che vi partecipano. Entro tale termine ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione. L opposizione sospende l attuazione della fusione fino all esito del relativo giudizio. Il Tribunale può tuttavia disporre che la fusione abbia ugualmente luogo, previa prestazione da parte della società di idonea garanzia a favore dei soli creditori opponenti. Se alla fusione partecipano società con soci a responsabilità illimitata e la società risultante dalla fusione è una società di capitali, resta ferma la responsabilità personale dei soci delle prime per le obbligazioni anteriori alla fusione La liberazione degli stessi potrà perciò aversi solo con il consenso dei creditori. 2.9 L atto di fusione. Il procedimento di fusione si conclude con la stipulazione dell atto di fusione da parte dei legali rappresentanti delle società interessate che così danno attuazione alle relative delibere assembleari. L atto di fusione che nella fusione in senso stretto funge da atto costitutivo della nuova società deve essere sempre redatto per atto pubblico anche se la società incorporante o la nuova società risultante dalla fusione è una società di persone. L atto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede di tutte le società partecipanti alla fusione e di quello, eventualmente diverso, della società risultante 13 di 15

dalla fusione. Dall ultima iscrizione nel registro delle imprese decorrono gli effetti della fusione. Si produce perciò l unificazione soggettiva e patrimoniale delle diverse società. La società risultante dalla fusione assume tutte i diritti e gli obblighi di quelle partecipanti che si estinguono. I soci di queste ultime hanno diritto di ottenere, in cambio delle proprie azioni o quote, azioni o quote della società che continua l attività in base al prefissato rapporto di cambio. Una volta eseguite le iscrizioni dell atto di fusione prescritte per legge l invalidità dell atto di fusione non può essere più pronunciata e ciò senza alcuna eccezione. 2.10 La scissione. Nozione. Forme. Con la scissione il patrimonio di una società è scomposto ed assegnato in tutto o in parte ad altre società preesistenti o di nuova costituzione con contestuale assegnazione ai soci della prima di azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale. Con la scissione si ha quindi la suddivisione di un unico patrimonio sociale e di un unica compagine societaria in più società. L operazione risponde ad esigenze di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale non diverse da quelle cui può dar luogo il conferimento in altra società di azienda o di un ramo della stessa. Se ne differenzia nettamente sul piano giuridico. Nella scissione infatti le azioni o quote delle società beneficiarie del trasferimento patrimoniale sono acquisite direttamente dai soci della società che si scinde e non da quest ultima sicché per i soci il contratto sociale in nuove e diverse strutture societarie. La scissione può essere totale o parziale. Beneficiaria della scissione possono essere: a) società di nuova costituzione che nascono per gemmazione dalla società che si scinde (scissione in senso stretto) ed i soci della società scissa sono inizialmente i soci della società risultante dalla scissione; b) una o più società preesistenti (scissione per incorporazione), che vedono nel contempo incrementati il loro patrimonio e la compagine sociale per l ingresso dei soci della società scissa. 14 di 15

2.11 Il procedimento. Il procedimento di scissione ricalca sia pure con i necessari adattamenti quello dettato per la fusione. Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione devono redigere un unitario progetto di scissione sottoposto alla stessa pubblicità prevista per il progetto di fusione. Oltre le indicazioni stabilite per quest ultimo il progetto di scissione deve contenere l esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie e dell eventuale conguaglio in denaro ed i criteri di distribuzione ai soci delle azioni o quote delle società beneficiarie. Per la situazione patrimoniale, la relazione degli amministratori e quella degli esperti, è integralmente richiamata la disciplina della fusione. Gli amministratori possono però essere esonerati dalla redazione di tali documenti con il consenso unanime dei soci e dei possessori degli strumenti finanziari con diritto di voto. Rinvio alla disciplina della fusione si ha anche per le altre fasi del procedimento di scissione: delibera di scissione, pubblicità, opposizione dei creditori e stipula dell atto di scissione. La scissione diventa efficace a partire dalla data in cui è stata eseguita l ultima iscrizione dell atto di scissione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Vale infine per l invalidità dell atto di scissione la stessa disciplina dettata per la fusione. 15 di 15