Le responsabilità legali dei capi campo



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Premessa Si è utili solo se si è competenti Questo modesto scritto sulle responsabilità giuridiche dei volontari di protezione civile ed in particolare di quelli che l AGESCI chiamerà ad essere CAPI CAMPO, non vuole essere un compendio risolutivo, ma vuole assumere le vesti di uno strumento di riflessione per chi si prepara ad essere utile per gli altri. Per queste ragioni troverete dei concetti generali e dei comportamenti ai quali l ordinamento giuridico richiama ogni cittadino, in particolar modo quei cittadini che rivestono ruoli di interesse sociale. Troverete quattro sezioni, una generale sulle responsabilità; una andrà ad inquadrare lo status giuridico del capo campo;una terza tenderà a fare un quadro degli obblighi e delle responsabilità che derivano dalle norme sul volontariato ed, infine, troverete una serie di suggerimenti comportamentali. Oltre alle regole dell ordinamento è utile nelle circostanze della vita, ricordarsi il patto che ci lega gli uni agli altri: la Promessa scout. Essa rappresenta la via da percorrere più giusta, i suoi punti sono il memento quotidiano della correttezza delle nostre azioni. Concedetemi di affermare che se il diritto richiede al cittadino di portare la diligenza del buon padre di famiglia, a noi Scout non può che chiedere di portare la diligenza del buon CAPO. Buona Strada Gemma 2

Introduzione I dirigenti e gli operatori di qualunque organismo o associazione sono vincolati, nello svolgimento delle loro funzioni, a due tipologie di norme: Leggi dello Stato Statuti e Regolamenti L AGESCI sarà vincolata a norme diverse in relazione all ambito della sua azione ossia verso l interno o verso l esterno. Nell ambito interno sarà vincolata nei suoi rapporti a: Patto Associativo Statuto Regolamenti Fondamenti del metodo Mentre nei rapporti esterni, relativamente al suo essere associazione non riconosciuta, a: Leggi civili Leggi penali Leggi Amministrative L intervento dell AGESCI nelle forme della protezione civile, in seguito alla sua conversione in emergenza, ha assunto negli ultimi anni una specificità sempre maggiore; tuttavia la disciplina delle circostanze che possono verificarsi non ha un carattere definito e omnicomprensivo, quindi, al di là di alcuni principi di diritto, fondamentali e inviolabili, la decisione dei casi di specie sarà rimessa, di volta in volta, alla valutazione dell organo Giudicante. È utile ripercorrere tali principi, per poter meglio comprendere i limiti dell azione del volontario di protezione civile e i rischi ai quali va incontro nell espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti. 3

Sezione I Le responsabilità Concetto giuridico di responsabilità Nel linguaggio comune il termine responsabilità, che spesso usiamo anche con i nostri ragazzi, ci riporta immediatamente all idea di dover rispondere delle nostre azioni, o di tener fede ai nostri impegni. A tale concetto ne sono connessi alcuni giuridici fondamentali ed in particolare: Il FATTO: si intende per fatto il compimento di un impresa, un avvenimento o una serie di circostanze che lo determinano; Il FATTO GIURIDICO: è quel fatto rilevante per il diritto ed in particolare qualunque avvenimento idoneo per il diritto a determinare conseguenze giuridiche e più precisamente: la nascita, la modificazione, la perdita di un diritto. Il FATTO ILLECITO: se il fatto giuridico è tale perché compiuto in modo consapevole e volontario e assume rilevanza per l ordinamento, questo potrà essere Lecito o Illecito, cioè conforme o meno a quanto disposto dall ordinamento. Il fatto o atto giuridico assume vesti diverse nel diritto civile, nel diritto penale e nel diritto amministrativo. La loro conformità, a quanto disposto dalle norme di riferimento, farà scaturire illeciti di diversa natura e cioè: Illeciti civili Illeciti penali Illeciti amministrativi La differenza tra i diversi illeciti determina una diversa regolamentazione e, quindi, diverse conseguenze. Questo ci porta, infine, a definire la responsabilità nella sua accezione giuridica: è il dovere di rispondere della violazione commessa e di ottemperare alle sue conseguenze, cioè di sottostare ad una sanzione. La responsabilità di un soggetto, intesa giuridicamente, può nascere sia da comportamenti attivi che da comportamenti omissivi. 4

Responsabilità Penale La responsabilità penale è la conseguenza della commissione di fatti/atti, tali da determinare un illecito per il diritto penale e quindi un reato. La responsabilità penale si caratterizza perché è PERSONALE e DIRETTA. Gli elementi rilevanti per la rilevanza penale di un fatto/reato sono: Elemento psicologico Elemento materiale Il primo attiene a colui che pone in essere la condotta/reato e considera il comportamento in relazione agli scopi dell azione, alla sua capacità di scegliere un modo di agire. La valutazione della colpevolezza non può prescindere dalla valutazione del rapporto tra azione e volontà. In relazione a tale elemento avremo reati diversi, con diverse conseguenze ed in particolare: Reati dolosi Reati preterintenzionali Reati colposi Non ci occuperemo dei primi due casi, perché in essi si configura la volontà e la coscienza di compiere un reato, mentre si presuppone che il volontario sia mosso da fini di solidarietà, gratuità e giustizia. REATO COLPOSO È una situazione non difficile da verificarsi nell agire quotidiano, ci sembra, quindi, necessario capire quando e perché si configura un reato colposo. In primo luogo il concetto giuridico di colpa è diverso da quello assunto dal linguaggio comune. Per COLPA in senso giuridico si intende l inosservanza di precauzioni doverose. 5

La Colpa può essere : - specifica: si verifica quando non si osservano determinati regolamenti da rispettare per compiere correttamente le operazioni, le funzioni alla quali si è predisposti; cioè, quando non si rispettano quelle regole impartite proprio per scoraggiare, evitare comportamenti fonte di danno o di pericolo; - generica: si verifica quando le regole di cautela non sono prescritte e l evento si realizza a causa di: NEGLIGENZA: è una voluta omissione di atti o comportamenti che si ha il dovere di compiere; IMPRUDENZA: è la leggerezza nel compiere gli atti, senza le dovute cautele e senza prevedere, sulla base della esperienza generale, le relative conseguenze. IMPERIZIA: è la preparazione scadente, scientifica e manuale, incompatibile con il livello minimo di cognizione tecnica e di esperienza indispensabile per l esercizio di una determinata attività. PUNIBILITA DEGLI ILLECITI PENALI Le sanzioni previste per gli illeciti penali sono di due tipi e riguardano la gravità dell illecito. La divisione che il Codice Penale riporta e quella tra : Delitti : sono puniti solo se commessi con dolo, salvo nelle specifiche previsioni colpose; Contravvenzioni: sono punibili sia per dolo che per colpa; La corrispondente sanzione penale potrà essere di natura detentiva o pecuniaria. Quindi avremo per : Delitti reclusione//multa Contravvenzioni arresto//ammenda 6

CAUSE DI NON PUNIBILITA : L illecito penale non viene punito se si dimostra che l azione o l omissione siano state compiute in determinate circostanze e più precisamente: Consenso avente diritto, art. 50 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, art. 51 c.p. Legittima difesa, art. 52 c.p. Stato di necessità, art. 54 c.p. N.B.: non sono condizioni valutabili soggettivamente ma richiedono una valutazione attenta, ciò vuol dire che nell agire non bisogna autolegittimarsi perché si ritiene sussistere una di tali circostanze. 7

Responsabilità Civile Costituisce illecito civile ogni fatto o atto da cui possa che arrechi ad altri un danno ingiusto. La responsabilità civile si caratterizza perché può essere SOLIDALE e INDIRETTA. L illecito civile può derivare dalla violazione di un obbligo contratto volontariamente o dalla violazione dei una norma di legge. Avremo quindi una responsabilità: CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE Gli elementi che costituiscono il concetto di responsabilità civile sono il DANNO e il RISARCIMENTO. IL DANNO: è il pregiudizio, il nocumento che si arreca in qualunque modo a persona o cosa. Esso può essere: PATRIMONIALE: si verifica quando si determina ad altri una riduzione patrimoniale; ovvero un danno emergente o un lucro cessante. MORALE: è la causazione di dispiaceri, pregiudizi in genere dell attività di relazione: sofferenze d animo, mortificazioni di sentimenti ed affetti. BIOLOGICO: lesione dell integrità fisica. ESISTENZIALE: violazione del diritto alla personalità, decoro, reputazione, identità personale, riservatezza, onore, immagine. IL RISARCIMENTO: avviene di solito valutando il danno in danaro e obbligando il responsabile a pagare la somma determinata. 8

Per tale ragione, considerato il carattere anche solidale e indiretto della responsabilità civile, che le associazioni sono obbligate a sottoscrivere polizze assicurative anche per la responsabilità civile verso terzi. CAUSE DI ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO: il risarcimento si esclude se si prova che l evento dannoso si è realizzato in determinate circostanze, e più precisamente in caso di: Legittima difesa, art. 2044 c.c. Stato di necessità, art. 2045 c.c. Caso fortuito, art. 2051 c.c. 9

Sezione II Status giuridico del capo campo Lo status giuridico del volontario italiano Il Capo Campo Per poter comprendere le responsabilità del Capo Campo dobbiamo cercare di definire la sua figura rispetto all ordinamento e le sue specifiche funzioni arrivando a delineare,di conseguenza, i suoi obblighi giuridici. Il Capo Campo assume tale funzione perché incaricato dall associazione secondo le modalità indicate dal Piano Operativo, nella fase di conversione. Quindi il capo campo è : UN CAPO DELL ASSOCIAZIONE APPARTIENE AD UN ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TALORA- DI PROTEZIONE CIVILE. Egli sarà quindi inquadrabile come: un volontario di protezione civile, incaricato, in emergenza, di determinate mansioni. Gli elementi che caratterizzano l attività di volontariato sono la gratuità e la solidarietà. La definizione di volontario si desume chiaramente dalla normativa di riferimento, che indirettamente ne determina gli obblighi. CHI E IL VOLONTARIO? È un soggetto appartenente ad un associazione di volontariato che per la L. 266/1991 è: 10

un attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui si fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. CHI E IL VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE? E quel soggetto che aderisce a particolari organismi di volontariato che svolgono specifiche attività ( DPR 194/2001); in particolare l attività svolta si caratterizza dalla Emergenza e quindi dalla Necessaria acquisizione di competenze. Inoltre, secondo una visione accreditata il volontario di protezione civile è quel soggetto investito di Mansioni di interesse pubblico che nella realizzazione dei compiti attribuiti alla sua organizzazione dalla legge o da altra disposizione statutaria, regolamentare o patrizia, assume la qualifica di INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (art. 358 c.p.) 11

Sezione III gli obblighi e le responsabilità Le norme di riferimento Gli obblighi e le responsabilità Possiamo immediatamente capire che uno degli obblighi fondamentali per il capo campo, ed in generale per il volontario di protezione civile è la formazione specifica per il settore di competenza. In premessa è opportuno dire che : Si presume sempre la responsabilità dell Associazione(art. 2049 c.c.), per culpa in eligendo o in vigilando, perché il volontario agisce in nome e per conto di essa. In particolare per chi indossa uniformi e distintivi. NORMA DI RIFERIMENTO Patto Associativo OBBLIGHI DERIVANTI Lealtà ai principi dell associazione RESPONSABILITÀ Personale, se fosse prevista, determinerebbe una sanzione disciplinare Carta dei valori del Volontariato- artt. 4, 5, 8. -competenza, - responsabilità, - copertura ass. va Illeciti civili extracontrattuali Per colpa L. 225/ 1992 Art. 18 co. 3 -partecipazione -legittimazione i cani sciolti, rispondono solo personalmente 12

L. 266/1991 -assicurazione Rispettare le attività specifiche E i ruoli, per non rispondere Personalmente, fuori dei casi assicurati. DPR 194/2001 Art. 8 - specializzazione -collaborazione Illeciti da imprudenza,negligenza Imperizia. Piano Operativo -rispetto dei ruoli e delle funzioni di attivazione Illeciti da imprudenza,negligenza Imperizia* DILIGENZA Responsabilità ex art. 2043* Codice Civile Codice penale Art. 358 - assimilabili ad un Pubblico ufficiale Responsabilità oggettiva Reati dolosi e colposi connessi* *Le funzioni e i reati configurabili 1. Piano Operativo: 2.6.3. Le Zone e le Regioni individuano tra i Capi dell'associazione persone particolarmente adatte, capaci, competenti e disponibili a svolgere, in un eventuale intervento, ruoli di particolare responsabilità quali Capo Campo e Responsabile dell intervento. 4.2.2. Emergenze di media intensità: i Responsabili Regionali e per essi l'incaricato/a EPC, in concerto con la Pattuglia Nazionale EPC ed in collegamento con le zone: - provvedono a costituire presso la segreteria Regionale un centro di coordinamento regionale; - verificano la disponibilità delle squadre e ne dispongono l'intervento; 13

- nominano il/i Capo/i Campo/i per il/i Campo/i base; - curano il coordinamento delle operazioni in loco istituendo, quando i Campi Base sono più di uno, un Centro Operativo Locale, nominando un Responsabile per l'intervento; - gestiscono i rapporti con le autorità regionali, prefetture, ed eventuale Commissario Straordinario di Governo. 4.2.3. Emergenze di forte intensità: il Centrale, e per esso l'incaricato Nazionale EPC, con il supporto della Pattuglia Nazionale: - attiva, sulla base delle indicazioni, della/e Regione/i colpita/e le Regioni limitrofe e, se necessario le altre; - invia, se non già provveduto in Fase di Ricognizione, l'unità Operativa Mobile Nazionale; - nomina in concerto con le regioni interessate, un responsabile per l'intervento; - cura il collegamento con i Centri di Coordinamento Regionali; - cura in concerto con le Regioni, l'avvicendamento dei Capi Campo e dei Responsabili per l'intervento; - mantiene gli opportuni rapporti con il Ministero dell'interno e con il Dipartimento della Protezione Civile. 5.3.2. Il responsabile per l'intervento ha il ruolo di organizzazione globale dell'intervento associativo nelle località interessate; in particolare cura: -il collegamento con i Capi Campo e con le Autorità presenti in loco; -il collegamento con il Centro di Coordinamento Regionale istituito presso la segreteria regionale; - l'informazione costante verso i Responsabili Regionali e Centrali sullo svolgimento dell'intervento associativo. 5.3.3. Quando il campo base è uno solo, i compiti di Responsabile per l'intervento spettano al Capo Campo 14

QUINDI FUORI DAI CASI DI RESPONSABILITA PERSONALE I RIFERIMENTI A TERZI -PER CUPA IN ELIGENDO- SONO, CHIARAMENTE I QUADRI ASSOCIATIVI DI VOLTA IN VOLTA INTERESSATI. MA LA RESPONSABILITA E DI NATURA SOLIDALE SE L ASSOCIAZIONE NON PUÒ, RISPONDE IL SINGOLO CON IL MECCANISMO DELLA RIVALSA. Gli illeciti civili a cui può andare incontro il capo campo sono i seguenti: In linea generale, art. 2043 c.c. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcirlo. Art. 2048 c.c. co 2 i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza Art. 2049 c.c. Vale per l associazione in genere e per il capo campo in specie: Art. 2050 c.c. responsabilità per l esercizio di attività pericolose Art. 2051 c.c. Danno cagionata da cose in custodia Per tutti la responsabilità è quella di cui all Art. 2055 c.c., cioè è solidale,con applicazione del regresso. 15

2. assicurazione per responsabilità civile La legge 266/1991, impone l obbligo di assicurazione per le associazioni che svolgono funzioni di protezione civile. Anche l AGESCI si è attivata in tal senso integrando le forme di polizza precedenti L assicurazione per le attività di protezione civile è compresa nella polizza che assicura i soci per richiesta di risarcimento per danni provocati involontariamente a terzi. I soci dell associazione sono terzi fra loro. Comprende la responsabilità derivante da: - proprietà o conduzione dei locali in cui si svolgono le attività ; delle attrezzature;delle aree esterne adibite allo svolgimento delle attività; - responsabilità derivante dai danni di cose in uso, consegna o custodia (esclusa per i veicoli a motore); - danni da incendio, inquinamento causati da fatti improvvisi e accidentali derivanti dall esercizio delle attività AGESCI; - (omissis) - danni derivanti dalla partecipazione AUTORIZZATA dalle autorità competenti ad interventi di protezione civile. -ovviamente la polizza copre gli infortuni nei limiti del massimale del censimento. 3. Codice penale Oltre, ad una categoria vastissima e generale di reati penali, il capo campo, data per definita la sua posizione di incaricato di pubblico servizio, risponderà personalmente e direttamente di tutta una serie di reati legati a tale status. In particolare : art 593 c.p.: Omissione di soccorso art 658 c.p.: Procurato allarme art 646 c.p.: Appropriazione indebita 16

art 635 c.p.: Danneggiamento art 498 c.p.: Usurpazione di titoli e onori art 348 c.p.: Abusivo esercizio di una professione art 449 c.p.: Delitti colposi di danno art 323 c.p.: Abuso d ufficio art 314 c.p.: Peculato art 320 c.p.: Corruzione art 326 c.p.: Rivelazione o utilizzazione di segreti d ufficio SI OMETTONO VOLUTAMENTE I REATI CONTRO LA PERSONA CHE RICHIEDONO LA VOLONTA DI FARE DEL MALE. 17

SUGGERIMENTI PARTECIPARE ALLE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IN ADERENZA ALLE NORME GENERALI E CON LE MODALITA DI ATTIVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO ATTENERSI ALLE SPECIFICITA DELL ASSOCIAZIONE EVITARE ATTIVITA PERICOLOSE NON AFFIDARE O FARSI AFFIDARE MANSIONI PER LE QUALI NON SI E COMPETENTI MISURARE FORZE E COMPETENZE A DISPOSIZIONE NON SIATE SUPERFICIALI O FACCIO TUTTO IO - ATTIVARE LE POLIZZE ASSICURATIVE VERIFICARE CHE I COMPONENTI DELLE SQUADRE SIANO CENSITI CONTROLLARE MEZZI E/O ATTREZZATURE DA UTILIZZARE CUSTODIRE E SORVEGLIARE MEZZI E ATTREZZATURE DATI IN CUSTODIA 18

NON ASSUMERE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE IN NOME DELL ASSOCIAZIONE SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI IN CASO SI VERIFICHI UN SINISTRO CONTATTARE IMMEDIATAMENTE LE AUTORITA DI POLIZIA E FAR REDIGERE VERBALE RIFERIRE SEMPRE E RELAZIONARE VERIFICARE CHE I VOLONTARI NON SVOLGANO IN ASSOCIAZIONE SOLO MANSIONI DI P.C. POTREBBE SIGNIFICARE QUALCOSA..BUONA STRADA A TUTTI.. 19