MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FlNAlVZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE



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./2011 12:29 05-68997353 U.R.S.P.A PAG 03/05 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FlNAlVZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DlRRZIONE bcgisbaziows TRIBUTARIA UFFICIO V Roma, jj M _ 2011 Prot (Seguilo notàprot. n. DFP 0052442 P-J, 2. 2, 1 del 24/11/2010) pre'^cjemj'-''* DIF. W- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni Servizio per i procedimenti negoziali per il personale ad ordinamento pubblicistico ROMA All'Agenzia delle entrate ROMA OGGETTO: Trattamento economico di missione del personale della polizia di Stato. DPR n. 164/2002 - art 7, commi 6 e 9, Trattamento tributario da applicare sul rimborso forfetario e mancato pasto, Quesito. Con la nota sopra evidenziata codesto ufficio ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in merito al quesito posto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno relativamente al trattamento contributivo e fiscale del rimborso forfetario della missione erogato in alternativa al trattamento ordinario e del rimborso dell'equivalente del pasto nel caso dì mancata fruizione dello stesso per motivi di sen'izio (art. 7, commi 6 e 9, del DPR 18 giugno 2002,.n. 164). In particolare, il citato Dipartimento fa presente che i predétti emolumenti "non sono stati assoggettati a contribuzione e non sono stati considerati imponibili fiscalmente in considerazione che si ritiene abbiano natura di rimborso e non debbano essere considerati reddito di lavoro dipendente". Tale orientamento interpretativo, adottato da tutte le Amministrazioni del Comparto Sicurezza - Difesa in seguito a una riunione informale, tenutasi.nell'anno 2002, è stato contestato da alcuni funzionsri dei Servizi' Ispettivi di Finanza Pubblica nei corso di verifiche effettuate presso le Prefetture - UTG e/o Uffici amministrativo-contabili delle Questure nonché al competente Ufficio del Corpo della Polizia Penitenziaria di. Potenza, secondo i quali - in base a quanto disposto Via Pastrcngo, 22-00185 Roma j.it- tclcf. 0647604400-1-2-3 - fax. 0047603$ 16

./2811 12:29 36-63997350 U.R.S.P.A,. PAG 04/05 nell'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 91.7 del 1986 e nella prassi dell'amministrazione finanziaria (Ciro. n. 326 del 1997 e Ris. N. 143/E del 2002) - gli emolumenti in questione concorrono alla, fondazione del reddito di lavoro dipendente al netto della franchigia prevista dalle vigenti disposizioni. Ciò posto, il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di conoscere "se gli emolumenti in argomento siano da considerarsi reddito di lavoro dipendente e quindi assoggettabilì alle trattenute contributive e fiscali per la parte eccedente ja. franchigia.prevista dalle disposizioni vigenti e in caso affermativo se il recupero della contribuzione e dell'imposta debba essere effettuato a partire dall'entrata in vigore del DPR 164 del 2002.". Al riguardo, fermo restando la competer^ d^ll'ager^^ interpretszione della normativa fiscale, sì formulano le seguenti osservazioni. L'articolo 51 del testo unico deìje imposte sui redditi (Tuir) di, cui. al DPR n, 917 del 1986, detta le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente stabilendo, al comma J, il principio generale secondo cui concorrono a formare il reddito imponibile b capo al dipendente le somme e i valori dallo stesso percepiti in relazione'al rapporto di lavoro subordinato, salvo le specifiche e dettagliate ipotesi di esclusione previste nei commi successivi. In relazione.all'argomento di cui trattasi, tra le ipotesi di esclusione totale o parziale dal reddito imponibile, rileva il comma 5 del citato articolo 51 laddove è indicato il trattamento tributario riservato all'indennità di trasferta o di missione e al rimborso delle relative spese sostenute dai dipendente in occasione della trasferta o missione effettuata al di.fuori del territorio comunale. In particolare, il citato comma 5 distingue tre sistemi di tassazione, Puno alternativo all'altro, che - come precisato nella circolare n. 326 del 23 dicembre 1997 - possono essere sintetizzati nel seguente modo:. 3. indennità forfetaria. in tale sistema sono escluse dall'imponibile l'indennità erogata fino a un. importo pari a euro 46,48 al giorno, elevato a euro 77,47 per le trasferte o missioni all'estero, nonché Je.spese dì viaggio e di trasporto analìticamente,documentate; 2. rimborso misto. Tale sistema di tassazione prevede che gli importi giornalieri (euro 46,48 per le trasferte o missioni all'interno del territorio italiano ovvero euro 77,47 per le trasferte o missioni effettuate all'estero) esclusi dal reddito imponibile siano ridotti, rispettivamente, di uno o di due terzi qualora - unitamente all'indennità - siano rimborsate analiticamente solo le spese di vitto o di alloggio ovvero sia le spese di vitto che quelle relative all'alloggio. /Anche.in questo sistema il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto sostenute dal dipendente sono integralmente escluse dal reddito imponibile qualora analìticamente documentate, La disciplina del rimborso misto si

72811 12:29 0.6-68997350 U.R.S.P.A ' ' PAG 85/05 applica anche nel caso in cui, oltre all'indennità, siano forniti ai.lavoratore gratuitamente il vitto e/o l'alloggio; 3. rimborso analitico. In questo caso non concorre a formare j] reddito imponibile il rimborso di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute dal dipendente nonché - entro il Limite di euro 15,49 elevato a euro 25,82 per le trasferte o missioni all'estero - il rimborso di ulteriori, spese (ad esempio, la lavanderia, le mance, il telefono) anche non documentabili, sempreché analiticamente attestate dal dipendente medesimo,.. *T"*s- Per completezza espositiva, si fa presente che le indennità e i rimborsi delle spese erogati in occasione delle trasferte o missioni effettuate al.finterno del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro concorrono integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò postoj lo base alla delineata disciplina fiscale, si ritiene che gli emolumenti in questione (rimborso forfetario della missione erogato in alternativa al. trattamento ordinario e dei rimborso dell'equivalente del pasto ne] caso di mancata fruizione dello stesso per motivi di servizio (art. 7, commi 6 e 9, del DPR i 8 giugno 2002, n. 164) costituiscano, reddito di lavoro dipendente per la parte che eccede i limiti di non concorrenza, alla formazione del reddito di lavoro dipendente indicati nell'articolo 51, comma 5, del citato Tuir. Si fa presente, infine, che la predetta disciplina è vigente dal 1 gennaio 1998 a seguito della riforma del reddito di lavoro dipendente attuata con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. _f