in IVA, LEGGE FINANZIARIA 2009, Novità legislative (legge di stabilità...)

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1 Novità del fisco del 25 novembre 2008: finanziaria 2009: le novità nei collegati; registrazione telematica per le locazioni esenti da Iva; redditi di lavoro dipendente: trattamento fiscale di fringe benefits e trasferte diario2008 diario2008 in IVA, LEGGE FINANZIARIA 2009, Novità legislative (legge di stabilità...) Indice fisco: 1) Redditi di lavoro dipendente: Chiarimenti sul trattamento fiscale di fringe benefits, trasferte ed altri emolumenti pagati 2) Registrazione telematica per le locazioni esenti da Iva in scadenza il 1/12/2008 3) Finanziaria 2009: Le novità nei collegati alla manovra 4) Brevi fiscali 1) Redditi di lavoro dipendente: Chiarimenti sul trattamento fiscale di fringe benefits, trasferte ed altri emolumenti pagati A parte le somme pagate in denaro, tra i redditi di lavoro dipendente rientrano anche i cd. fringe benefits. I fringe benefits costituiscono forme di remunerazione aggiuntive alla retribuzione principale, concesse dal datore di lavoro al dipendente. Si tratta, in sostanza, di compensi in natura quantificabili, ai fini fiscali, in base al loro valore normale. I compensi in natura, quindi, costituiscono reddito per il lavoratore dipendente qualora l'importo complessivo determinato, riguardo al periodo d imposta, ecceda l'importo di 258,23 euro. Se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell anno solare e il dipendente inizia un altro rapporto di lavoro, sempre nello stesso anno, è 1 di 8

2 necessario considerare, ai fini del computo del suddetto limite, anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro. Inoltre, una volta superato il limite di 258,23 euro, il valore dei fringe benefits deve essere assoggettato a tassazione interamente. L Agenzia delle Entrate, con la propria guida, n. 5/2008, di fine novembre 2008, ha messa in evidenza la disciplina fiscale che interessa i redditi di lavoro dipendente. Vediamo di seguito i principali chiarimenti contenuti in tale guida. Valore normale Per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o di quelli simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Per determinare il valore normale va fatto riferimento ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d uso. Vi sono, inoltre, criteri forfetari di quantificazione del valore dei seguenti fringe benefits: - Veicoli aziendali; - prestiti; - fabbricati concessi in locazione, uso o comodato. Veicoli aziendali Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uso promiscuo), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti. Il valore del fringe benefit è pari al 30% dell importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l utilizzo del mezzo. Indennità di trasferta L indennità di trasferta è assoggettata a tassazione in modo differente a seconda che si tratti di: - Trasferte nell ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro; - trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro. Trasferte nell ambito del comune in cui si trova la sede di lavoro: le indennità e i rimborsi di spese per tali trasferte concorrono integralmente a formare il reddito; sono esclusi i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore (biglietti, autobus, ricevuta taxi) poiché costituiscono una restituzione delle spese sostenute dal dipendente. Trasferte fuori dal comune in cui si trova la sede di lavoro Per tali trasferte vi sono i seguenti sistemi, l uno alternativo all altro, a seconda del tipo di rimborso: 2 di 8

3 A) indennità forfetaria di trasferta: Le indennità di trasferta sono escluse dal reddito imponibile fino all importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte all estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto sempre che rimborsate analiticamente. Le somme eccedenti questi limiti sono soggette a tassazione. B) rimborso analitico: I rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e quelle di trasporto, non concorrono a formare il reddito, quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di idonea documentazione. Il rimborso di ulteriori altre spese non documentabili (ad esempio, la lavanderia, il telefono, il parcheggio, le mance, eccetera), se analiticamente attestate dal dipendente in trasferta, è tassato solo se superiore a 15,49 euro al giorno (25,82 euro per le trasferte all estero). C) rimborso misto: Se insieme al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio è corrisposta anche un indennità di trasferta, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro sono ridotte. Anche in questa fattispecie, i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto, sempre che analiticamente documentate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. In particolare, la quota esente di indennità di trasferta è ridotta: - Di un terzo (quindi è pari a 30,99 euro e 51,65 euro), in caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto; - di due terzi, (quindi si riduce a 15,49 euro e 25,82 euro), se sono rimborsate sia le spese di alloggio che quelle di vitto. Indennità di trasferimento Per le indennità di trasferimento e/o di prima sistemazione è previsto un trattamento favorevole. Esse fruiscono di un abbattimento al 50% della base imponibile, per un importo complessivo annuo non superiore a: ,37 euro per i trasferimenti all interno del territorio nazionale; ,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale (trasferimenti dall Italia all estero) o per i quali avviene il trasferimento nel territorio nazionale (dall estero all Italia). Se l indennità è corrisposta per più anni, l agevolazione è riconosciuta comunque solo su quella corrisposta per il primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento. Non costituisce, invece, reddito imponibile il rimborso di talune spese da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell indennità, se analiticamente documentate. In particolare, si tratta delle seguenti spese: - spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento. Non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente fa nel corso dell anno, ad esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui; 3 di 8

4 - spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell avvenuto trasferimento della sede di lavoro. L agevolazione interessa soltanto il primo viaggio organizzato in occasione del trasferimento, ma non i successivi viaggi. È ugualmente agevolato il trasporto di cose, purché strettamente collegato al trasferimento. Regime fiscale agevolato per gli straordinari Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta, per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2008, un agevolazione fiscale a carattere sperimentale, consistente in una tassazione ridotta delle somme percepite per lavoro straordinario e dei premi di produttività. In sostanza, fino all importo di euro lordi, in luogo delle ordinarie aliquote di tassazione, è possibile applicare un imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali regionale e comunale in misura pari al 10%. L imposta sostitutiva può essere riconosciuta solo se nel 2007 il reddito di lavoro dipendente percepito non è stato superiore a euro ed è applicata dal sostituto d imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore. L imposta sostitutiva si applica solo sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo (o comunque non oltre il 12 gennaio 2009) detti compensi siano effettivamente pagati dal datore di lavoro. Ad esempio, le somme pagate a luglio 2008, ma relative a prestazioni di lavoro straordinario effettuate a giugno 2008, non possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, in quanto relative a prestazioni effettuate in un periodo che non rientra nell arco temporale previsto dalla norma. Così come non si può applicare il regime sostitutivo quando le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2008, ma sono remunerate dopo il 12 gennaio Lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientrano, invece, nel regime agevolato. Le imposte sul TFR e sugli arretrati Gli arretrati di lavoro dipendente e il trattamento di fine rapporto (TFR) percepiti dal lavoratore sono assoggettati alla disciplina della tassazione separata. Questa consiste nel calcolare l imposta in misura diversa dagli altri redditi. In particolare: - Per il TFR, in base all aliquota media di tassazione calcolata in base a particolari regole previste nell articolo 19 del Tuir (in via generale è determinata in relazione ai cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione); - per gli arretrati, applicando all ammontare percepito l aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all anno in cui sono percepiti. 4 di 8

5 La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi d imposta precedenti. La loro imputazione e tassazione in un solo periodo d imposta potrebbe comportare per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote Irpef, un carico fiscale molto elevato. Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo d imposta. L imposta corrispondente alle somme percepite a titolo di TFR (o indennità equipollenti) e di arretrati di lavoro dipendente è trattenuta e versata, nella maggior parte dei casi, direttamente dal datore di lavoro (sostituto d imposta) attraverso una ritenuta alla fonte. Pertanto, poiché le somme sono riscosse al netto dell imposta dovuta, chi le riceve non deve indicarle nella dichiarazione dei redditi. I dati relativi ai redditi soggetti a tassazione separata sono acquisiti dall Agenzia delle Entrate attraverso le dichiarazioni Modello 770 che i sostituti sono obbligati a presentare alle scadenze previste. Tuttavia, se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta (ad esempio il datore di lavoro privato che ha alle proprie dipendenze una colf, un giardiniere, eccetera), è lo stesso lavoratore che deve determinare l imposta dovuta. In tali ipotesi, egli deve riportare nella dichiarazione dei redditi le somme percepite e versare l imposta, nella misura del 20%, a titolo d acconto. L Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l imposta, effettua la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria (cioè facendo concorrere i redditi alla formazione del reddito complessivo dell anno in cui sono percepiti). In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più vantaggiosa per il contribuente. Se dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata emergono somme da versare l Agenzia delle Entrate invia direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento delle maggiori imposte. Se le imposte pagate risultano invece superiori a quanto dovuto, l eccedenza sarà rimborsata. (Agenzia delle Entrate, guida n. 5/2008, il fisco per il lavoratore dipendente e le agevolazioni per gli straordinari, di novembre 2008) 2) Registrazione telematica per le locazioni esenti da Iva in scadenza il 5 di 8

6 1/12/2008 La scadenza di registrazione telematica riguarda i contratti di locazione stipulati entro il 31 ottobre Scadenza in vista per la registrazione delle locazioni esenti da Iva. E fissato al 1/12/2008 (poiché il 30 novembre cade di domenica) il termine per registrare on line i contratti di locazione stipulati entro il 31 ottobre scorso. Contestualmente dovrà essere effettuato anche il pagamento on line delle relative imposte. Per i contratti stipulati dopo il 31 ottobre 2008 valgono i termini di registrazione ordinari. La nuova procedura, come previsto dal D.L. n. 112/2008 (convertito in Legge n. 133/2008), interessa i contratti di locazione di immobili configurabili come prestazioni di servizi, rese nell'ambito di gruppi bancari, assicurativi e tra gruppi di imprese, che abbiano carattere ausiliario dell' attività delle società del gruppo e i contratti di locazione stipulati da consorzi, società consortili e società cooperative con funzioni consortili verso i consorziati o soci. Nei primi 20 giorni del mese corrente sono stati registrati 833 contratti e sono state versate imposte per poco più di un milione di euro, in parte utilizzando software di mercato o predisposto in proprio, in parte con il pacchetto Contratti di locazione disponibile sul sito che permette sia la registrazione del contratto che i relativi pagamenti. La versione attuale del suddetto software recepisce non solo le novità introdotte dal D.L. n. 112/2008, ma consente anche la compilazione, la registrazione telematica e il pagamento delle imposte dei contratti di locazione per finalità turistiche o di locazione di box-posto auto. Inoltre, il pacchetto informatico dell Agenzia può essere utilizzato per il pagamento telematico delle imposte relative ai canoni di locazione per le annualità successive alla prima e agli adempimenti successivi alla prima registrazione, anche se il contratto di locazione sia stato registrato con modalità cartacea presso l Ufficio dell Amministrazione finanziaria a partire dal 1/1/1980. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 24/11/2008) 3) Finanziaria 2009: Le novità nei collegati alla manovra Un disegno di legge e tre collegati in discussione in Parlamento. È questo l'assetto della manovra finanziaria per il Tutti i provvedimenti, dopo aver superato l'esame della Camera, sono attualmente all'esame del Senato. Riguardo il disegno di legge Finanziaria, pare sia stato definito «leggera», dal ministro dell'economia Giulio Tremonti, alla luce delle modifiche introdotte con la «manovra d'estate» (decreto legge 112/08, convertito dalla legge 133/08). La 6 di 8

7 Finanziaria per il 2009 ha superato l'esame della Camera con poche modifiche tra emendamenti e subemendamenti approvati in aula e inizierà il suo cammino al Senato in commissione Bilancio il 25/11/2008 alle ore 20,30. Ma accanto a questo provvedimento ci sono altri tre disegni di legge, cosiddetti «collegati» alla manovra. Nati dallo stralcio della «manovra d'estate», i tre Ddl proseguono a velocità diverse il loro percorso parlamentare. Si tratta del collegato «lavoro» (atto Senato S 1167, che alla Camera era indicato come 1441-quater), del collegato «sviluppo» (atto Senato 1195, alla Camera ter) e del collegato «giustizia e pubblica amministrazione» (atto Senato S 1082, alla Camera 1441-bis), tutti e tre all'esame del Senato. Mentre la Finanziaria 2009 é all'esame della commissione Bilancio della Camera a partire dal 25 novembre, per i collegati c'è una sospensione dovuta proprio alla sessione di bilancio. Le Commissioni presenteranno i propri rapporti alla Commissione Bilancio sulla Finanziaria per il 2009 entro le ore 16 di giovedì 27 novembre. La scadenza per la presentazione degli emendamenti in Commissione è fissata alle ore 20 di venerdì 28 novembre. La Commissione Bilancio, poi, in base al calendario dei lavori, concluderà l'esame in sede referente entro sabato 6 dicembre. Poi gli emendamenti in Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 10 di lunedì 8/12/2008. La discussione in Aula inizierà nella seduta antimeridiana di martedì 9 dicembre (Anticipazione de Il Sole 24 Ore del 24/11/2008) 4) Brevi fiscali 7 di 8

8 - IVA: Prestazioni di intermediazione rese da non residenti L'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al trattamento Iva da applicare alle prestazioni di intermediazione rese da soggetti non residenti per la commercializzazione di beni prodotti da una società residente. In base alla norma dell'art. 7, co. 4, lett. f), D.P.R. 633/1972, con riferimento alle esportazioni con beni in partenza dall'italia, alle cessioni intra-ue con beni in partenza dall'italia e alle esportazioni con beni in partenza da un altro Stato membro, le prestazioni di intermediazione sono territorialmente rilevanti in Italia in quanto, nel caso oggetto di interpello, il committente è un soggetto passivo Iva italiano, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano rese da un soggetto passivo Iva Ue o extra-ue. Pertanto, la società committente è tenuta all'assolvimento dell'iva ai sensi dell'art. 17, co. 3, D.P.R. 633/1972. Per quanto riguarda il regime di imponibilità, va fatta la seguente distinzione: - le intermediazioni relative alle esportazioni (con invio di beni dall'italia o da altro Stato membro) sono non imponibili Iva (art. 9, co. 1, n. 7, D.P.R. 633/1972); - le intermediazioni relative alle cessioni intra-ue con invio di beni dall'italia sono soggette ad Iva con aliquota del 20%; - le intermediazioni relative alle compravendite di beni che si perfezionano fuori dalla Ue non sono soggette ad Iva per mancanza del requisito della territorialità e, pertanto, la società committente italiana non è tenuta ad emettere autofattura. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 12/11/2008, n. 437, in news Sistema Frizzera, Il Sole 24 Ore) A cura di Vincenzo D Andò 8 di 8

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