Tributi e accertamento fiscale



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Affrancamento ei maggiori valori elle partecipazioni i controllo riferibili a attività immateriali e conversione elle imposte anticipate in creiti i imposta i Fabio Giommoni * L utilizzo congiunto el riallineamento ei maggiori valori elle partecipazioni i controllo erivanti a operazioni straorinarie, che sono imputabili alle attività immateriali ella società partecipata, e ella trasformazione elle imposte anticipate in creiti i imposta, ha consentito, in particolare per le aziene bancarie, i beneficiare i significativi vantaggi. Al fine i limitare etti benefici la Legge i Stabilità 2013 ha previsto il ifferimento i cinque anni egli effetti fiscali ell affrancamento e unque ella possibilità i eurre gli ammortamenti sugli importi rivalutati. Tuttavia questo intervento sembra più giustificato a esigenze i gettito che all effettiva intenzione i limitare gli effetti istorsivi ell utilizzo congiunto el riallineamento e ella trasformazione elle imposte anticipate. Premessa Le manovre fiscali intervenute tra il 2010 e il 2011 hanno previsto ue istituiti che, seppur teoricamente applicabili alla generalità elle società, hanno avuto una particolare iffusione nell ambito elle imprese bancarie. Si tratta ell affrancamento ei maggiori valori elle partecipazioni i controllo riferibili a attività immateriali, inizialmente previsto al D.L. n.98/11, e ell obbligo/facoltà i convertire le imposte anticipate in creiti i imposta, introotto al D.L. n.225/10. Come sarà successivamente chiarito, l utilizzo congiunto i questi ue istituti ha permesso agli istituti bancari in perita i ottenere significativi benefici in termini i conversione elle imposte anticipate in creiti i imposta, i talché il Legislatore è intervenuto con la L. n.228/12 (Legge i Stabilità 2013) per limitare i preetti benefici, preveeno un ifferimento i cinque anni egli effetti fiscali el riallineamento. Il riallineamento elle attività immateriali Come è noto, l art.23, co.12 el D.L. n.98/11 53 ha ampliato l ambito i applicazione el riallineamento c.. speciale 54 previsto all art.15, co.10, el D.L. n.185/08, stabileno che possono essere oggetto i affrancamento fiscale anche i maggiori valori civilistici iscritti sulle partecipazioni i controllo nel bilancio i esercizio ell avente causa i operazioni straorinarie, emersi in conseguenza elle meesime operazioni, a conizione che tali maggiori valori risultino iscritti, in moo autonomo, nel bilancio consoliato come avviamento, marchi impresa e altre attività immateriali. 55 Tali isposizioni consentono unque i effettuare il riallineamento anche alle holing che etengono partecipazioni in altre società i cui patrimoni sono caratterizzati a avviamento e altre attività immateriali e che sono state oggetto i rivalutazione in see i operazioni straorinarie. A esempio, quano una holing è interessata a un operazione i fusione, i maggiori valori emersi a seguito i etta operazione sono generalmente portati a aumento el valore elle partecipazioni etenute, senza possibilità i autonoma iscrizione, anche se gli stessi rappresentano i maggiori valori ei beni elle società partecipate. In tal caso etti maggiori valori non potevano essere oggetto i affrancamento ai sensi el co.10 ell art.15 el D.L. * Dottore Commercialista 53 Convertito con moificazioni alla L. n.111/11. 54 Per istinguerlo a quello c.. orinario previsto all art.176, co.2 ter, el Tuir. Per un approfonimento sulle moalità applicative el riallineamento speciale e orinario sia consentito il rimano a M. Busico, F. Giommoni, F. Facchini, F. Salvaori, Il manuale elle operazioni straorinarie, Gruppo Euroconference Spa, Verona, Aprile 2011, pagg. 150 e segg. 55 Si veano i nuovi commi 10 bis e 10 ter ell art.15 el D.L. n.185/08. elle razioni traorinarie 28

n.185/08, in quanto etta isposizione riguara soltanto i maggiori valori allocati nel bilancio iniviuale a rivalutazione i avviamento e altre attività immateriali 56. Con la moifica apportata al D.L. n.98/11 possono essere affrancati anche i maggiori valori iscritti nel bilancio iniviuale sulle partecipazioni i controllo, a seguito i operazioni straorinarie i fusione, scissione, conferimento i aziene, conferimento e scambio i partecipazioni i controllo, nonché cessione i aziene e partecipazioni, purché nel bilancio consoliato tali maggiori valori siano stati iscritti a titolo i avviamento, marchi i impresa e altre attività immateriali. L affrancamento è utilizzabile anche nell ambito i operazioni i acquisizione i partecipazioni i controllo erivanti a acquisti a titolo oneroso, a acquisti i aziene (che incluano una partecipazione i controllo) o a seguito i operazioni i scambio e conferimento i partecipazioni. Dunque, la isciplina in oggetto non rappresenta esclusivamente un affrancamento i isallineamenti tra valori contabili e fiscali elle partecipazioni i controllo emersi a seguito i operazioni straorinarie in neutralità fiscale, in quanto è applicabile anche al caso in cui le partecipazioni i controllo siano acquisite nell ambito i operazioni fiscalmente realizzative (che quini non sono ionee a generare alcun isallineamento civilistico fiscale), qualora il maggior prezzo pagato rispetto alla quota i patrimonio netto contabile ella società partecipata acquisita sia attribuibile a avviamento, marchi impresa o altre attività immateriali implicite nel patrimonio i etta società (e tale attribuzione sia effettivamente eseguita nel bilancio consoliato). Nell ambito ei beni i cui maggiori valori imputati nel bilancio consoliato possono essere oggetto i affrancamento rientrano senza ubbio l avviamento e i marchi i impresa, in quanto ette immobilizzazioni immateriali sono esplicitamente citate alle isposizioni normative 57. Il riferimento alle altre immobilizzazioni immateriali inuce a ritenere che possono essere oggetto ella isciplina in esame anche gli altri beni immateriali propriamente etti quali: i iritti i brevetto, i iritti i utilizzazione elle opere ell ingegno e le concessioni. 58 Limiti temporali i esercizio ell operazione In base a quanto originariamente previsto al D.L. n.98/11 le isposizioni i cui al regime ell imposta sostitutiva si renevano applicabili unicamente alle operazioni straorinarie effettuate entro il perioo imposta in corso al 31 icembre 2010 (esercizio 2010 per i contribuenti con esercizio coinciente con l anno solare), aveno riguaro ai valori resiui i avviamento, marchi impresa e altre attività immateriali iscritti nel bilancio consoliato riferibile all esercizio in corso al 31 icembre 2010. Dunque, potevano beneficiare el regime in oggetto sia le operazioni straorinarie effettuate nell esercizio 2010, sia quelle effettuate negli esercizi preceenti. In tale ultimo caso oggetto ell affrancamento sono i valori resiui non ancora ammortizzati ell avviamento e elle altre attività immateriali nel bilancio consoliato. L'art.20, co.1, el D.L. n.201/11 59 (c.. Decreto Salva Italia) ha esteso l ambito temporale ella isciplina in oggetto, preveeno che le isposizioni in questione si applicassero anche alle operazioni effettuate nel perioo i imposta in corso al 31 icembre 2011 (esercizio 2011 per i contribuenti con esercizio coinciente con l anno solare). In ogni caso, l affrancamento introotto al D.L. n.98/11 pare concepito, salvo ulteriori proroghe o riaperture, come un opzione una tantum e non come una isciplina fruibile a regime. 56 57 58 59 Prima elle novità introotte al D.L. n.98/11 era possibile unicamente affrancare, meiante pagamento ell imposta sostitutiva i cui all art.15, co.11, el D.L. n.185/08, i maggiori valori imputati sulle partecipazioni ella società incorporata, ma tale opzione non sarebbe stata conveniente nel caso in cui la partecipazione oggetto i rivalutazione si fosse qualificata per l esenzione sulle plusvalenze (c.. pex ) ai sensi ell art.87 el Tuir. L avviamento è citato nello stesso comma 12 ell art.23 el D.L. n.98/11, mentre i marchi sono citati in varie isposizioni el Provveimento attuativo ell Agenzia elle Entrate el 22 novembre 2011. Più iscussa è invece la possibilità i farvi rientrare anche le spese i ricerca e sviluppo, nonché quelle i impianto e ampliamento, purché ovviamente le stesse esprimano, in occasione i operazioni straorinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio. Convertito, con moificazioni, alla L. n.214/11. elle razioni traorinarie 29

Misura ell imposta sostitutiva e termini i versamento L'affrancamento ei maggiori valori, così come risultanti al bilancio consoliato, è suborinato al pagamento i un'imposta sostitutiva ell'ires e ell'irap, prevista nella misura unica el 16%, la cui base imponibile è eterminata, nelle iverse ipotesi i operazioni straorinarie, secono le previsioni contenute nell'art.3 el Provveimento ell Agenzia elle Entrate el 22 novembre 2011. Il D.L. n.201/11 preveeva che il versamento ell imposta sia a parte ei soggetti che hanno esercitato l opzione per il regime ell imposta sostitutiva con riferimento a operazioni realizzate entro il perioo i imposta in corso al 31 icembre 2010, sia a parte i quelli che hanno esercitato l opzione con riferimento alle operazioni effettuate nel perioo i imposta in corso al 31 icembre 2011 ovesse essere effettuato in tre rate annuali i pari importo. La prima rata entro il termine per il versamento el salo ell imposta sui reiti ovuta per il perioo imposta 2012; la secona e la terza, rispettivamente, entro la scaenza ella prima e ella secona o unica rata i acconto ell imposta sui reiti ovuta per il perioo imposta 2014. Effetti ell affrancamento e riflessi contabili ello stesso A fronte el pagamento ell imposta sostitutiva i maggiori valori attribuiti nel bilancio consoliato risultano fiscalmente eucibili ai fini elle imposte sui reiti e ell Irap nell ambito ella eterminazione el reito i impresa ella società che etiene la partecipazione i controllo con riferimento alla quale sono stati imputati nel bilancio iniviuale i maggiori valori che nel consoliato sono stati invece allocati a avviamento e a altre immobilizzazioni immateriali. In altre parole, è consentito eurre, sotto forma i ammortamenti, quella parte el maggior valore iscritto sulle partecipazioni i controllo consoliate che può riferirsi a avviamento, marchi impresa e altre attività immateriali, nei limiti ell importo ella base imponibile ell imposta sostitutiva 60. L art.4 co.1 el Provveimento ell Agenzia elle Entrate el 22 novembre 2011 stabilisce che la euzione el valore affrancato ell avviamento, ei marchi impresa e elle altre attività immateriali, comprese quelle a vita utile efinita, può essere effettuata in misura non superiore a un ecimo, a prescinere all imputazione al Conto economico. Pertanto, la euzione ei valori affrancati viene effettuata in via extracontabile meiante una variazione in iminuzione nella ichiarazione ei reiti pari all ammortamento el bene immateriale 61. Tale moalità i euzione si applica anche alle immobilizzazioni immateriali a vita utile inefinita che, in applicazione ello Ias 38, non sono oggetto i ammortamento, bensì a valutazione (c.. impairment test previsto allo Ias 36). Per quanto riguara la ecorrenza egli effetti ell affrancamento veniva previsto che per le operazioni effettuate entro il perioo imposta in corso al 31 icembre 2010, a norma el co.14 ell art.23 el D.L. n.98/11, gli effetti ecorressero al perioo imposta successivo a quello in corso al 31 icembre 2012 (ovverosia l esercizio 2013 per i soggetti con esercizio coinciente con l anno solare). Per le operazioni effettuate nel perioo imposta in corso al 31 icembre 2011, a norma el co.2 ell art.20 el D.L. n.201/11, gli effetti ecorrevano al perioo imposta successivo a quello in corso al 31 icembre 2014 (ovvero l esercizio 2015 per i soggetti con esercizio coinciente con l anno solare). A fronte el pagamento ell imposta sostituiva il soggetto che effettua il riallineamento ottiene il beneficio ella eucibilità (extracontabile) el valore affrancato in quote annuali pari a 1/10. 60 61 L importo oggetto i affrancamento meiante pagamento ell imposta sostitutiva rileva unicamente ai fini ella euzione extracontabile ei maggiori valori ell avviamento e elle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel consoliato e non rileva invece ai fini ella eterminazione el valore fiscalmente riconosciuto ella partecipazione i controllo iscritta nel bilancio civilistico, a cui etti maggiori valori sono attribuibili. Pertanto il valore fiscale ella partecipazione rimane quello esistente ante operazione straorinaria, eterminanosi quini un isallineamento tra valore civilistico e fiscale ella partecipazione stessa, che rileverà eventualmente in see i cessione ella partecipazione. Dunque, le novità introotte alla Manovra 2011 attribuiscono, per la prima volta, rilevanza al bilancio consoliato ai fini ella eterminazione el reito i impresa el soggetto facente parte i un gruppo i impresa tenuto a reigere etto bilancio. Anche se, in realtà, la euzione el valore affrancato ell avviamento e ella altre attività immateriali non avviene sulla base el piano i ammortamento aottato ai fini el bilancio consoliato, ma in ogni caso in quote annuali effettuate in misura non superiore a un ecimo el valore stesso. elle razioni traorinarie 30

Dunque, l onere relativo al pagamento ell imposta sostitutiva è caratterizzato a una sorta i utilità pluriennale, in quanto etermina benefici che saranno sfruttati all impresa negli esercizi successivi 62. Pertanto, in linea con quanto previsto al Documento interpretativo Oic n.3/09, si ritiene che i soggetti che reigono il bilancio secono i principi contabili nazionali ebbano iscrivere l imposta sostitutiva come creito per imposte anticipate, a imputare a conto economico nei ieci esercizi successivi in correlazione con la euzione extracontabile el valore affrancato ell avviamento e elle altre immobilizzazioni immateriali. I soggetti che reigono il bilancio secono i principi contabili internazionali Ias/Ifrs hanno invece la possibilità i aottare i tre metoi i contabilizzazione previsti all Applicazione Ias/Ifrs Oic n.1/09, che sono i seguito sinteticamente riassunti 63 : l imposta sostitutiva è interamente imputata nel conto economico ell esercizio in cui viene esercitata l opzione e non viene riflesso in bilancio l effetto economico positivo erivante ai benefici fiscali futuri connessi alla euzione extracontabile ei valori affrancati; l imposta sostitutiva è imputata nel Conto economico ell esercizio in cui viene esercitata l opzione (come imposta corrente), ma contemporaneamente vengono rilevate le imposte anticipate che rappresentano i benefici fiscali futuri i cui l impresa potrà goere a fronte elle euzioni extracontabili, che saranno rilasciate pro quota in correlazione a tali euzioni; l imposta sostitutiva viene iscritta irettamente nello stato patrimoniale, come creito i imposta, e imputata a conto economico negli esercizi successivi in correlazione con le euzioni extracontabili. La conversione elle imposte anticipate in creiti i imposta Come è noto, le imposte anticipate ( ora in poi anche DTA eferre tax asset ) sono iscritte in bilancio al fine i rappresentare i benefici futuri che spettano all impresa a fronte i euzioni fiscali che sono state rinviate agli esercizi successivi o i perite fiscali riportabili. Nonostante nella prassi vengano spesso inicate come creiti, le imposte anticipate non rappresentano un vero e proprio creito i imposta, in quanto non sono irettamente liquiabili. Esse sono monetizzabili solo inirettamente, attraverso la riuzione el ebito i imposta che si manifesterà quano l impresa, in applicazione elle isposizioni tributarie, potrà operare le corrisponenti variazioni in iminuzione el reito imponibile o quano utilizzerà le perite fiscali in compensazione con imponibili fiscali positivi 64. Le isposizioni introotte all art.2, commi a 55 a 58 el D.L. n.225/10, successivamente moificate e integrate all art.9, co.1, el D.L. n.201/11, hanno invece previsto per i soggetti Ires, al ricorrere i talune circostanze, la possibilità i trasformare parte elle attività per imposte anticipate in veri e propri creiti i imposta, che possono essere monetizzati attraverso la compensazione con altre imposte oppure ceuti all interno el gruppo o chiesti a rimborso. In particolare, opo le moifiche apportate al D.L. n.201/11, risultano attualmente previste tre fattispecie i trasformazione elle imposte anticipate in creiti i imposta. La prima ipotesi (l unica originariamente prevista al D.L. n.225/10) prevee che, a conizione che nel bilancio iniviuale ella società sia rilevata una perita esercizio (ovvero una perita civilistica), possano essere trasformate in creito i imposta le Dta che si sono generate a seguito el ifferimento ella euzione ei seguenti componenti negativi i reito: svalutazioni ei creiti egli enti creitizi e finanziari i cui all art.106, co.3, el Tuir. Infatti, tali svalutazioni, per la parte che eccee il limite ello 0,30% el valore ei creiti verso la clientela, non 62 63 64 Al riguaro si evienzia che, nel caso ell affrancamento in oggetto, non opera il meccanismo i ecaenza egli effetti fiscali (c.. recapture ) tipico elle altre iscipline i affrancamento. Infatti, l art.4, co.2, el Provveimento ell Agenzia elle Entrate el 22 novembre 2011 stabilisce espressamente che gli effetti fiscali prootti in virtù ell esercizio ell opzione non s intenono revocati in presenza i atti i realizzo riguaranti sia le partecipazioni i controllo, sia i marchi impresa, le altre attività immateriali o l aziena cui si riferisce l avviamento affrancato. Si vea G. Albano e A. Mercatelli, Nuove opportunità i affrancamento ei valori fiscali e contabili emersi in seguito a operazioni straorinarie, in La rivista elle operazioni straorinarie, Gruppo Euroconference, n.12/11, pag.6. Sotto tale profilo risulta unque più corretta le enominazione i attività per imposte anticipate prevista ai principi contabili nazionali o quella i eferre tax asset (Dta) prevista ai principi contabili internazionali. elle razioni traorinarie 31

risultano eucibili nell esercizio in cui sono iscritte in Conto economico ma nei 18 esercizi successivi, in quote costanti; riuzioni i valore ell avviamento e elle altre attività immateriali (marchi, brevetti ecc.). Si tratta elle quote i ammortamento, i svalutazioni, anche erivanti a impairment effettuato ai sensi egli Ias/Ifrs (in particolare per le attività immateriali a vita utile inefinita), imputate a Conto economico per un ammontare maggiore i quello riconosciuto ai fini fiscali. In tal caso la conversione è fruibile alla generalità elle imprese e non solo a quelle bancarie. La C.M. n.37/e/12 ha espressamente stabilito che sono oggetto i trasformazione anche le imposte anticipate correttamente iscritte in applicazione el secono metoo ( Imposta sostitutiva con la rilevazione i imposte ifferite attive ) previsto alla citata Applicazione Ias/Ifrs ell Oic n.1 el febbraio 2009 che concerne la contabilizzazione per i soggetti Ias aopter ell imposta sostitutiva sull affrancamento ell avviamento effettuato ai sensi ell art.15, co.10, el D.L. n.185/08. 65 La trasformazione avviene limitatamente all importo che eriva al prootto tra: la perita esercizio; e il rapporto tra le imposte ifferite attive rilevanti e la somma el capitale e elle riserve. Pertanto, l importo oggetto i trasformazione sarà tanto maggiore quanto più la perita i esercizio sarà elevata rispetto al Patrimonio netto. Le finalità originarie i questa isposizione attengono alla riuzione egli effetti negativi che l iscrizione elle imposte anticipate comporta ai fini el calcolo el patrimonio i vigilanza (Tier 1) elle banche italiane alla luce ell entrata in vigore ell accoro i Basilea III 66. La norma risulta tuttavia applicabile anche ai soggetti iversi alle banche, limitatamente alle imposte anticipate relative all avviamento e agli altri beni immateriali, come confermato alla stessa prassi ministeriale 67. La conversione in creiti i imposta ha efficacia a partire alla ata i approvazione el bilancio con riferimento al quale le imposte anticipate sono state oggetto i trasformazione in creiti i imposta. A esempio, nel caso i trasformazione elle imposte anticipate iscritte nel bilancio al 31/12/11 gli effetti ecorreranno all aprile el 2012, quano è approvato il bilancio 2011. La prima applicazione ella norma riguara il bilancio approvato successivamente alla ata i entrata in vigore ella L. n.10/11 i conversione el D.L. n.225/10, ovvero al 27 febbraio 2011. Pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coinciente con l anno solare, all approvazione el bilancio 2010. A fronte ella conversione è stabilito che l impresa pere la eucibilità ei componenti negativi corrisponenti alle attività per imposte anticipate trasformate in creito imposta, ciò in quanto la trasformazione elle imposte anticipate in creito imposta rappresenta l anticipata liquiabilità ei benefici fiscali che sarebbero erivati operano le corrisponenti variazioni in iminuzione al reito imponibile ei perioi imposta i competenza. Nel caso i trasformazione parziale ell ammontare complessivo i imposte anticipate trasformabili la C.M. n.37/e/12 ha chiarito che evono essere annullate prioritariamente le variazioni in iminuzione a scaenza più prossima per un ammontare a cui corrispone un imposta pari alle Dta trasformate, qualsiasi sia l asset cui si riferiscono o la isposizione fiscale che le abbia generate. La secona ipotesi, contemplata al comma 56 bis ell art.2 el D.L. n.225/10, prevee la trasformazione elle imposte anticipate anche quano la società evienzia una perita fiscale generata alla euzione i componenti negativi relativi a svalutazione ei creiti egli enti creitizi e finanziari e al valore ell avviamento e i altre attività immateriali. In tale ipotesi non si rene applicabile il limite quantitativo proporzionale operante nella fattispecie preceente. 65 66 67 In tal senso si ritiene che l applicazione ella isposizione in oggetto sia estenibile proprio anche alle Dta erivanti all affrancamento eseguito ai sensi ei successivi commi 10 bis e 10 ter ell art.15 el D.L. n.185/08. Cfr. Circolare Serie Tributaria n.11 el 19 icembre 2012. Cfr. C.M. n.37/e/12 par. 2. Cfr. R.M. n.94/e/11. elle razioni traorinarie 32

Questa ulteriore isposizione rappresenta la possibilità i monetizzare le imposte anticipate relative a svalutazione creiti, a avviamento e beni immateriali, che viene offerta a quelle imprese che, pur non evienziano una perita civilistica, non riescono a sfruttare i benefici connessi al recupero elle euzioni che hanno generato la fiscalità anticipata in quanto non presentano un imponibile fiscale positivo. Le euzioni che permettono i ottenere la conversione sono infatti quelle relative a variazioni in iminuzione conseguenti al reversal i imposte anticipate iscritte in preceenti esercizi (a esempio nel caso in cui le quote i ammortamento ell avviamento in bilancio erano superiori a quelle fiscali eucibili e unque in see i eterminazione el reito i impresa è stata operata una variazione in aumento, pari alla ifferenza, che ha generato fiscalità anticipata). A fronte ella trasformazione l impresa pere la possibilità i riportare a nuovo le perite fiscali per un importo pari ai componenti negativi i reito che hanno ato luogo alla quota i attività per imposte anticipate trasformata in creiti. Ciò in quanto la trasformazione in creito imposta elle Dta sulle perite fiscali prouce la liquiabilità anticipata ella minore imposta che si sarebbe prootta computano in iminuzione l ammontare i perita, corrisponente alle Dta trasformate, al reito ei perioi imposta successivi. 68 La terza e ultima ipotesi, prevista al comma 56 ter ell art.2 el D.L. n.225/10 prevee infine la possibilità i trasformare in creiti i imposta le Dta relative a svalutazioni creiti i banche e finanziarie e a avviamento e altre immobilizzazioni immateriali, in base alle ue moalità viste in preceenza, anche con riferimento ai bilanci i liquiazione volontaria, ovvero relativi a società sottoposte a proceure concorsuali o i gestione elle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straorinaria e alla liquiazione coatta amministrativa i banche e altri intermeiari finanziari vigilati alla Banca 'Italia. Inoltre, la trasformazione elle imposte anticipate è applicabile anche quano il bilancio finale i cessazione ell attività, per liquiazione volontaria, fallimento o liquiazione coatta amministrativa, evienzia un patrimonio netto positivo. In tal caso sono trasformate in creiti 'imposta, per l'intero ammontare, le imposte anticipate generate alle suette poste. La ratio i questa ultima isposizione è quella i consentire la monetizzazione elle imposte anticipate relative a svalutazioni creiti i banche e a avviamento e altre attività immateriali nei casi in cui i relativi benefici fiscali non possono essere sfruttati perché la società si estingue e unque non avrà imponibili fiscali futuri 69. L effetto combinato elle ue iscipline e le novità ella Legge i Stabilità 2013 Una volta elineate, seppure sinteticamente, le caratteristiche ella isciplina ell affrancamento ei maggiori valori elle partecipazioni i controllo riferibili a attività immateriali e ella conversione elle imposte anticipate in creiti i imposta, è possibile comprenere appieno i vantaggi ell utilizzo congiunto i queste ue isposizioni. In particolare, tali risultati si ottengono nel caso in cui la banca ha effettuato il riallineamento ei maggiori valori ella partecipazione i controllo rappresentati nel bilancio ella partecipata a attività immateriali e ha aottato la secona moalità i rappresentazione contabile prevista alla citata Applicazione n.1 ell Oic, ovvero ha imputato a conto economico l imposta sostitutiva, ma contemporaneamente ha rilevato imposte anticipate che rappresentano i benefici fiscali futuri i cui l impresa potrà goere a fronte elle euzioni extracontabili sull importo oggetto i riallineamento. In tal caso sono unque iscritte imposte anticipate le quali, se la banca è in perita civilistica 70, possono essere trasformate in creiti i imposta. 68 69 70 Cfr. C.M. n.37/e/12 par. 2.2. Da precisare che la proceura i liquiazione volontaria non potrà essere utilizzata con l unico scopo i ottenere la trasformazione elle imposte anticipate, in quanto la norma stabilisce che si rene applicabile la isciplina antielusiva generale contenuta nell art.37 bis el DPR n.600/73. Per il caso ella perita fiscale si vea infra. elle razioni traorinarie 33

In altre parole, il pagamento ell imposta sostitutiva relativa all affrancamento genera l iscrizione i imposte anticipate pari al vantaggio erivante ai maggiori ammortamenti sui valori affrancati, le quali possono essere trasformate in creiti i imposta e essere immeiatamente monetizzate. Dunque in tale ipotesi vi è la possibilità i monetizzare il vantaggio fiscale ella rivalutazione che altrimenti sarebbe stato sfruttato solo negli esercizi futuri. Esempio Importo oggetto i riallineamento 100 Imposta sostitutiva pagata 16 (16%) Imposte anticipate contabilizzate e convertite in creito i imposta 31,4 (Ires 27,5% + Irap 71 3,9%) Dunque a fronte el pagamento i 16 la società vee riconoscersi un creito i imposta i 31,4 immeiatamente utilizzabile in compensazione con ebiti i imposta o contributi, oppure che può essere ceuto a altre società el gruppo o chiesto a rimborso 72. Al fine i limitare questi effetti combinati, il Legislatore è intervenuto con l art.1, commi a 502 a 505 ella L. n.228/12 (Legge i Stabilità 2013) per moificare il regime el riallineamento ei valori elle partecipazioni i controllo, iffereno i cinque anni i benefici previsti a tale regime agevolato. In particolare è ora previsto che: per il riallineamento relativo a operazioni effettuate fino al perioo imposta in corso al 31/12/10, gli effetti ecorrono al perioo imposta successivo a quello in corso al 31/12/17 (anziché a quello in corso al 31/12/2012); gli effetti el riallineamento effettuato sulle operazioni el perioo imposta in corso al 31/12/11 ecorrono al perioo imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 (anziché a quello in corso al 31/12/2014). Pertanto, per i contribuenti con l esercizio coinciente con l anno solare, nel primo caso gli effetti ecorreranno al 2018, mentre nel secono caso al 2020. La L. n.228/12 ha inoltre eliminato il versamento rateale ell imposta sostitutiva el 16%, la quale ovrà essere corrisposta all Erario entro il termine el versamento el salo elle imposte sui reiti riferite al perioo imposta 2012 (ovvero entro il 16 giugno 2013 nella generalità ei casi). In particolare: per gli affrancamenti effettuati in base alla riapertura ei termini isposta al D.L. n.201/11 l intero importo (invece che la sola prima rata 73 ) ovrà essere versato entro il termine i versamento a salo elle imposte sui reiti ovute per il 2012; per gli affrancamenti relativi a operazioni el perioo imposta in corso al 31/12/10 e i quelli preceenti effettuati ai sensi el D.L. n.98/11 l intero importo ovrà essere versato entro il termine i versamento a salo elle imposte sui reiti ovute per il 2012, fermo restano l applicazione egli interessi al 1 icembre 2011 alla ata el versamento 74. Conclusioni La scelta el Legislatore i ifferire la eucibilità egli ammortamenti è stata oggetto i critiche in quanto innanzi tutto moifica i termini i convenienza i operazioni i riallineamento già poste in essere in preceenti esercizi e, unque, si pone in contrasto con i principi i irretroattività elle norme tributarie previsti allo Statuto ei iritti el contribuente. 71 72 73 74 Nel silenzio ella norma è ubbio che la trasformazione elle Dta operi anche con riferimento all Irap. In particolare l Abi, nella Circolare Serie Tributaria n.11 el 19 icembre 2012, ha sostenuto che sono a incluere nel calcolo elle imposte anticipate oggetto i conversione anche quelle ai fini Irap. Per approfonimenti sulle moalità i utilizzo el creito i imposta erivante alla conversione elle imposte anticipate si rimana alla C.M. n.37/e/12 par. 3. Si ricora che la secona e la terza rata, prima elle moifiche, ovevano essere versate entro il termine i scaenza ei versamenti, rispettivamente, ella prima e ella secona o unica rata i acconto elle imposte sui reiti ovute per il perioo i imposta 2014. In origine era previsto che il versamento ell imposta ovesse essere effettuato entro il 30/11/11, ma il D.L. n.201/11 aveva poi previsto che il versamento fosse ovuto in tre rate i pari importo. elle razioni traorinarie 34

Inoltre tale moifica legislativa colpisce tutti coloro che hanno effettuato i riallineamenti ai sensi ei commi 10 bis e 10 ter ell art.15 el D.L. n.185/08 e non solo coloro che hanno poi convertito in creiti i imposta le imposte anticipate iscritte a seguito ei preetti riallineamenti. Tanto più che le imprese che hanno convertito le imposte anticipate erivanti al riallineamento i avviamento e altri beni immateriali hanno visto riursi, come previsto alla C.M. n.37/e/12, il valore fiscale i tali assets per un importo corrisponente alle imposte anticipate convertite, per cui etti soggetti subiscono solo in parte gli effetti negativi el ifferimento egli effetti ell affrancamento, ato che per la quota già monetizzata non hanno più variazioni in iminuzione a apportare negli esercizi successivi a titolo i ammortamento 75. Infine le nuove isposizioni non inciono sulla possibilità, a parte elle imprese bancarie, i continuare a convertire le imposte anticipate relative al riallineamento ei maggiori valori incorporati nelle partecipazioni i controllo, per cui quegli istituti che hanno iscritto in bilancio imposte anticipate erivanti a tali riallineamenti possono ancora convertirle in creiti i imposta qualora si verifichi una situazione i perita contabile. Il ifferimento ella eucibilità egli ammortamenti riferibili ai valori riallineati ha invece un effetto significativo per coloro che potrebbero convertire le imposte anticipate nell ipotesi i perita fiscale. Infatti, la trasformazione in caso i perita fiscale poteva operare solo al 2013 in quanto in tale ipotesi la trasformazione avviene limitatamente alla porzione i perita che eriva ai componenti negativi a eucibilità ifferita relativi all ammortamento ell avviamento e elle altre attività immateriali, ma etti componenti negativi non si sono potuti ancora verificare in relazione agli affrancamenti effettuati ai sensi ei commi 10 bis e 10 ter ell art.15 el D.L. n.185/08 perché i primi effetti egli stessi, come etto, erano originariamente previsti a partire al 2013. Il ifferimento ella eucibilità egli ammortamenti al 2018 o al 2020 etermina il fatto che l impresa bancaria non potrà operare prima i etti anni l eventuale trasformazione elle Dta nell ipotesi i perita (solo) fiscale. 75 Infatti, con riguaro all avviamento e alle altre attività immateriali, la trasformazione i Dta in creito imposta, con il conseguente annullamento elle variazioni in iminuzione a apportare negli esercizi successivi, riuce il valore fiscalmente rilevante elle relative attività. elle razioni traorinarie 35