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Protezione internazionale: il richiedente curdo (anche a causa dell ISIS) ha diritto alla protezione sussidiaria, anche perché la magistratura turca ha perso indipendenza Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 19 maggio 2015 (est. M. Flamini). Protezione internazionale Richiedente Curdo Rischio di tortura e trattamenti disumani in conseguenza della situazione turca Riforma della magistratura con eliminazione della sua indipendenza Avanzata dell Isis Protezione sussidiaria Sussiste Costituisce fatto notorio (art. 115 c.p.c.) la drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare basti ricordare i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l uso della lingua curda e sciolta l Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdo; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l obbligo per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l unità e l indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l uso delle consonanti solo corde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l Accademia della Magistratura all autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto. Dal rapporto di Amnesty International del 2013, emerge che l uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell anno. Con riferimento al processo di cambiamento in atto, si osserva che l oppressione del popolo curdo in Turchia che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento. La lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van). Tali segnali di miglioramento devono però essere letti unitamente alla gravissima condizione del Sud della Turchia. Infatti, a causa delle proteste contro l avanzata dello Stato islamico verso il confine tra la Siria e la Turchia, si sta assistendo Riproduzione riservata 1

ad una nuova spirale di violenza nel sud est del paese, a maggioranza curda. Dalle notizie apprese dai principali organi di stampa, emerge in particolare che: il 17 settembre 2014 l'isis ha conquistato numerosi villaggi curdi penetrando in profondità nel territorio controllato dai gruppi di difesa e dirigendosi verso il confine turco; la Turchia ha chiuso le frontiere in uscita per impedire l'afflusso di combattenti curdi di origine turca verso il confine siriano in difesa di Kobane; in queste occasione si sono registrati violenti scontri tra i curdi e la polizia e l esercito turco che presidiava il confine; il leader del PKK, Abdullah Ocalan, ha annunciato la fine della tregua con la Turchia nel caso di caduta di Kobane; a fine settembre 2014 in seguito all eccidio di Kobanê un flusso di 160.000 profughi ha varcato il confine Turco; i curdi presenti nei territori limitrofi alla Turchia e sul confine della stessa sono stati sottoposti a torture da parte dell Isis e dei militari turchi. (Massima a cura di Giuseppe Buffone Riproduzione riservata) FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/08 depositato il 15.10.2014, nato nel distretto di, in Turchia, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano (provvedimento notificato il 7.8.2014) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. Il ricorrente a sostegno della propria domanda, ha dedotto: che era di origine curda e che era nato in un piccolo villaggio nella provincia di ; che si occupava di aiutare il padre nell attività di agricoltura e pastorizia; che nelle montagne in cui si recava per portare a pascolare gli animali a volte si nascondevano i guerriglieri del PKK; che, mentre si trovava in montagna intento a far pascolare gli animali, alcuni soldati dell esercito turco lo hanno interrogato cercando informazioni sui guerriglieri; che subito dopo i soldati avevano ucciso il suo cane, tre pecore e gli avevano rotto il braccio; che i soldati avevano ferito anche il padre del ricorrente ad una gamba; che, per paura, era stato costretto a lasciare la Turchia e subito dopo l arrivo in Italia aveva presentato domanda di protezione internazionale. La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Acquisiti i documenti prodotti il difensore concludeva come da foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa ed il giudice tratteneva la causa in decisione. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, applicabile nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2011 ai procedimenti pendenti, come quello in esame, in virtù del disposto dell art. 36) è parzialmente fondato e può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Riproduzione riservata 2

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 19.11.2007 n. 251, che dispone, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli art. 5 e 7 del medesimo D.Lvo, ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione. È invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria il "cittadino di un Paese non appartenente all'unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"; più precisamente, secondo il citato art. 14 "sono considerali danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale". Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall art. 3, comma 5 D.lvo 251/07-, d altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l insegnamento della Cassazione L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio ( )Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/05), e soprattutto non pone a carico Riproduzione riservata 3

dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante. (Cass. 18353/06). In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostante esposte dal ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime dell'onere della prova previsto nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, che stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11). Le vicende personali narrate dal ricorrente, come peraltro implicitamente ritenuto dalla Commissione Territoriale, appaiono credibile., sia in sede di audizione dinanzi alla Commissione Territoriale che nel corso dell interrogatorio libero, ha riferito, in modo coerente e dettagliato: che era di etnia curda e che viveva in un piccolo villaggio di pastori; che, mentre si recava al pascolo in montagna, era stato fermato dai militari turchi che gli chiedevano informazioni sui guerriglieri del PKK; che nel 2009 i militari avevano interrogato il ricorrente e lo avevano poi ferito al braccio e che, in questa occasione, avevano ucciso il suo cane pastore; che nel 2011 i militari erano intervenuti nuovamente, sempre alla ricerca di informazioni sui guerriglieri del PKK, e avevano rotto una gamba al padre del ricorrente; che la polizia turca sospettava che i pastori fornissero aiuto ai guerriglieri che cercavano rifugio nelle montagne e che, per questa ragione, continuavano a minacciare la famiglia del ricorrente. Il racconto del ricorrente, coerente e dettagliato, confermato anche dai documenti prodotti dal ricorrente (in particolare dal certificato medico relativo alle condizioni di salute del padre), appare del tutto plausibile alla luce della notoria condizione dei curdi in Turchia. Il ricorrente ha riferito specifici episodi di violenza subita da parte dei poliziotti turchi in ragione del sospetto che egli e la sua famiglia fornissero aiuto ai guerriglieri del PKK. Tali circostanze appaiono del tutto coerenti con la notoria e drammatica situazione di vessazioni e violenze subite dai curdi in Turchia, confermato dai numerosi documenti prodotti dalla difesa di parte ricorrente. In particolare basti ricordare i seguenti dati: nel 1924 viene interdetto l uso della lingua curda e sciolta l Assemblea nazionale nella quale erano presenti 75 deputati curdo; nel 1932, con la legge di turchizzazione, viene disposto lo smembramento e lo spostamento delle comunità curde in ambito urbano; nel 1934, con la legge dei cognomi, viene sancito l obbligo Riproduzione riservata 4

per i curdi di dotarsi di un cognome che ponesse in evidenza le ascendenze turche; con il colpo di stato del 1980 i militari hanno inasprito le misure per salvaguardare l unità e l indivisibilità della nazione in funzione anticurda; la legge del dicembre 2013, ovvero delle tre consonanti, consente l uso delle consonanti solo corde ed autorizza ad utilizzare la lingua curda solo nell ambito delle scuole private; la legge del febbraio 2014 di riforma della magistratura sottopone il Consiglio Supremo dei giudici e dei procuratori e l Accademia della Magistratura all autorità del ministro della Giustizia, in violazione del principio della separazione dei poteri in uno Stato di diritto (cfr. proprio sulla riforma della magistratura Il SOLE 24 ORE, Turchia, leggi liberticide contro l autonomia dei magistrati e l uso di internet, 26.2.2014). Dal rapporto di Amnesty International del 2013 (consultabile al seguente link http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/turchia_1.pdf ) emerge che l uso eccessivo della forza da parte della polizia, tra cui pestaggi, durante le manifestazioni è stato segnalato con frequenza nel corso dell anno. Ciò posto, quanto riferito dal ricorrente non integra un comportamento univocamente persecutorio. I limitati interventi della polizia (che, pur conoscendo dove il ricorrente abitava e portava gli animali a pascolare, è intervenuta solo due volte), la condizione della famiglia del ricorrente (che, pur in seguito agli interventi dei poliziotti curdi, ha potuto continuare a vivere nel villaggio natale) ed il progressivo (ma lento) processo di superamento del conflitto turco-curdo (sul quale si tornerà tra breve), non consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Sussistono, invece, i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, configurandosi il danno sotto la specie del trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d origine. Il ricorrente, infatti, ha riferito, in modo preciso e dettagliato, delle vessazioni subite da parte della polizia turca nel periodo compreso tra il 2009 ed il 2012. Tali circostanze sono del tutto coerenti con il quadro d decennali violenze e discriminazioni subite dal popolo curdo. Peraltro la recente riforma dell ordinamento giudiziario ha soppresso qualsiasi indipendente della magistratura, ormai impossibilità a svolgere la funzione di argine alle misure ed agli abusi della polizia. Con riferimento al processo di cambiamento in atto, si osserva che l oppressione del popolo curdo in Turchia che ha provocato, dal 1984 oltre 40.000 morti e migliaia di prigionieri politici negli ultimi anni sembra essere in corso di superamento. La lingua curda non è più vietata, la bandiera curda sventola durante le manifestazioni e alle elezioni amministrative del marzo del 2014 il Bdp (Partito per la Democrazia e per la Pace) ha vinto in molte città e paesi del Kurdistan (come Diyarbakir, Hakkari e Van). Tali segnali di miglioramento devono però essere letti unitamente alla gravissima condizione del Sud della Turchia (dalla quale proviene il ricorrente). Riproduzione riservata 5

Come specificamente documentato dalla difesa del ricorrente, infatti (cfr. documenti allegati alla memoria conclusiva), a causa delle proteste contro l avanzata dello Stato islamico verso il confine tra la Siria e la Turchia, si sta assistendo ad una nuova spirale di violenza nel sud est del paese, a maggioranza curda. Dai documenti allegati alla memoria difensiva, depositata il 15.4.2015, e dalle notizie apprese dai principali organi di stampa, emerge in particolare che: il 17 settembre 2014 l'isis ha conquistato numerosi villaggi curdi penetrando in profondità nel territorio controllato dai gruppi di difesa e dirigendosi verso il confine turco; la Turchia ha chiuso le frontiere in uscita per impedire l'afflusso di combattenti curdi di origine turca verso il confine siriano in difesa di Kobane; in queste occasione si sono registrati violenti scontri tra i curdi e la polizia e l esercito turco che presidiava il confine; il leader del PKK, Abdullah Ocalan, ha annunciato la fine della tregua con la Turchia nel caso di caduta di Kobane; a fine settembre 2014 in seguito all eccidio di Kobanê un flusso di 160.000 profughi ha varcato il confine Turco; i curdi presenti nei territori limitrofi alla Turchia e sul confine della stessa sono stati sottoposti a torture da parte dell Isis e dei militari turchi. Le minacce e le violenze subite dal ricorrente ad opera della polizia turca, in ragione della sue etnia e del sospetto sul possibile sostegno ai guerriglieri curdi, sebbene risalente nel tempo (agli anni compresi tra il 2009 ed il 2011) e la nuova condizione di instabilità dovuta alle proteste contro l avanzata dello stato islamico (condizione che porta a non ritener stabilizzato il processo di cambiamento sopra indicato) consentono di ritenere concreto il rischio di un effettivo, grave danno proprio sotto il profilo dei trattamenti degradanti, in termini materiali e psicologici, quali si sono già attuati nei confronti dei curdi (e, per quel che rileva in questa sede, del ricorrente). Deve dunque concludersi per l accoglimento del ricorso ed il riconoscimento a della protezione sussidiaria. In considerazione del fatto che l Amministrazione dello Stato non si è costituita e non ha resistito alla domanda del ricorrente, e a norma dell art. 133 DPR 30.5.2002 n. 115, appare corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese (in quanto questa verrebbe a cadere su un amministrazione dello Stato, in favore di quest ultimo). P.Q.M. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: Accoglie il ricorso e riconosce a... la protezione sussidiaria; Nulla per le spese; dispone che la presente ordinanza sia notificata al Ministero dell interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero. Riproduzione riservata 6