RASSEGNA STAMPA A cura dell ufficio studi e ricerche di Studio Corno aziendalisti, commercialisti e avvocati. 17 marzo 2015 RASSEGNA STAMPA Diritto e fisco: FALSO IN BILANCIO; FISCO; SOCIETA DI COMODO; VOLUNTARY; Economia: BORSA; LAVORO; Crescita zero per il Pil italiano nel quarto trimestre del 2014 rispetto al trimestre precedente. L'Istat conferma così le stime sul dato congiunturale diffuse a metà febbraio, ma rivede al ribasso la variazione su base annua, al -0,5% dal -0,3% (dati corretti per gli effetti di calendario). Con i dati definitivi alla mano, in attesa della ripresina prevista per il primo trimestre 2015, si conferma quindi la chiusura d'anno (2014) a -0,4% per l'economia italiana, incappata nel terzo anno di fila di recessione. Non è un caso che il livello toccato dal Prodotto italiano nel quarto trimestre del 2014 sia il più basso dallo stesso trimestre del 1999, ovvero da 15 anni. Legenda: S = Il Sole 24 Ore IO = Italia Oggi NT = Norme e tributi (Il Sole 24 Ore) QIP = quotidiano Ipsoa QC = quotidiano del commercialista BDC = banca dati del commercialista EUT = Eutekne
Principali indici azionari, tassi cambio, oro e petrolio 1 : Indice Valore Variazione FTSE Mib Italia 2.2930,92 0.96 % FTSE 100 Gran Bretagna 6.804,08 0.94 % Xetra Dax Germania 12.167,72 2.24 % DJ EuroStoxx 379,78 1.26 % Cac 40 Francia 5.061,16 1.01 % Ibex 35 Spagna 11.114,70 0.75 % Swiss Mkt Svizzera 9.237,08 0.89 % S&P 500 USA 2.081,19 1.35 % Nikkei 225 Giappone 19.246,06-0.04 % Hang Seng Hong Kong 48.848,21 0.52 % Tasso di cambio / $ 1,0557-0.14 % Brendt dtd petrolio 52,64-5.07 % Oro Fixing oro 1.150,75-0.11 % Spread Btp Bund 89 punti 1 = fonte: Il Sole 24 Ore Area: DIRITTO E FISCO FALSO IN BILANCIO Falso in bilancio, 8 anni per le quotate 5/S Alla fine il Governo scopre le carte sulla riforma del falso in bilancio e deposita al Senato, in commissione Giustizia, l emendamento al disegno di legge anticorruzione. «Alleluia», esulta il presidente del Senato, Pietro Grasso, che a inizio legislatura presentò il testo ora in discussione sul quale si innesta la proposta del ministero della Giustizia. E il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, riferendosi al complesso delle misure in discussione twitta: «Contro corruzione proposte governo: pene aumentate e prescrizione raddoppiata. E l Autorità oggi è legge con presidente Cantone». Mentre, sul punto del falso in bilancio, il ministro Andrea Orlando, uscendo ieri sera dalla commissione sottolinea che «si è passati» da un reato di danno a un reato di pericolo con aumento delle pene. Ora, è la lettura del ministro, «siamo di fronte a un reato in grado di mordere il fenomeno»: per Orlando il testo è equilibrato e incisivo per contrastare il fenomeno, «un testo che ha superato qualunque ipotesi di soglie di punibilità e che, pur accogliendo le osservazioni che arrivavano dal mondo delle imprese, non ha rinunciato all impostazione di contrasto serio del fenomeno. FISCO Chi paga il costo dell incertezza 5/S È un aspetto che, a ben vedere, si presenta anche in altri ambiti, dal fisco all ambiente, dalla sicurezza sul lavoro all antiriciclaggio, solo per citarne alcuni. E si intreccia con il tema della sovrapproduzione normativa o con quello della poca chiarezza della leggi. In una parola, con tutti quegli elementi che finiscono per minare la certezza del diritto. Se ci fossero poche regole, poche
procedure, più chiare e più semplici, allora sarebbe più facile individuare da un lato i confini delle responsabilità di operatori e imprese, e dall altro svolgere in modo più efficace l attività di controllo. Ecco, la nuova configurazione del reato di «false comunicazioni sociali» finisce, purtroppo, per riproporre questo copione. Esattamente ciò di cui le imprese non hanno bisogno. Né quelle che già operano in Italia né quelle che da noi potrebbero investire. Chi lo farà mai di fronte a queste incertezze, con un nuovo reato che per di più finisce per diventare tra i più severi nel contesto internazionale (almeno tra i nostri competitors)? SOCIETA' DI COMODO Non operative, l interpello gioca d anticipo 41/S Come ogni anno, le società che evidenziano perdite ripetute o che non realizzano ricavi sufficienti rispetto ai parametri di legge devono svolgere i test previsti dalla disciplina delle società di comodo. L articolo 18 del Dlgs 175/2014 ha modificato il regime delle perdite sistematiche, portando da tre a cinque i periodi d imposta di osservazione. Saranno, quindi, di comodo nell esercizio 2014 solo le società che, nel quinquennio 2009-2013, hanno dichiarato una perdita fiscale (oppure quattro volte una perdita e una volta un reddito sotto soglia). Il più ampio arco temporale offre maggiori chance di utilizzo delle cause di disapplicazione automatica. Queste ultime fanno, infatti, uscire la società dal regime se risultano verificate in almeno uno dei cinque esercizi. Nulla è cambiato per il test dei ricavi (operatività) che si continua a eseguire come media triennale (2012-2014) e applicando ai valori dell attivo immobilizzato percentuali ormai avulse dalla reale situazione economica e che richiederebbero una correzione al ribasso. Per chi ha rivalutato immobili nel 2008, applicando l imposta sostituiva, il nuovo valore si applica, nei calcoli di Unico 2015, per due dei tre anni del periodo di media (2013 e 2014), facendo lievitare i ricavi presunti, pur senza reali motivazioni economiche. Anche qui occorrerebbero modifiche per sostituire il valore fiscale del bene con quello di mercato, qualora sia inferiore. VOLUNTARY L interposizione non conta 42/S Se le attività estere sono localizzate in un Paese che già di per sé ne garantiva l occultamento al fisco italiano, tipo Svizzera o Montecarlo, esse si considerano detenute in tale Paese anche se sono state intestate fittiziamente a un veicolo interposto residente in un altro Paese black list. Insomma, si pagano le sanzioni ridotte per il conto svizzero o monegasco pure se il conto stesso è intestato a una società per esempio panamense o bermudese. Al contrario, quando le attività sono localizzate in un Paese white list (Italia compresa), ma sono fittiziamente intestate a un veicolo residente in un Paese black list, al fine di individuare il luogo di detenzione delle stesse occorre fare riferimento al luogo in cui ha sede il veicolo stesso (quindi vi sarà il raddoppio di termini e sanzioni previsti per i Paesi black list). È questo uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 10 dell agenzia delle Entrate. Mantenendo la posizione già adottata nell ambito degli scudi fiscali, in caso di attività detenute da un soggetto interposto, il Paese di riferimento è quello dove sono localizzate le attività se esso è già (o meglio era) un Paese black list, mentre è il Paese black list in
cui risiede il veicolo se quest ultimo è stata fittiziamente interposto al solo fine di schermare il beneficiario italiano, con tutte le conseguenze in termini di raddoppio dei termini di accertamento e di sanzioni. La residenza non frena la voluntary 42/S I contribuenti che in passato hanno localizzato fittiziamente all estero la propria residenza fiscale e che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria internazionale non devono essere necessariamente fiscalmente residenti in Italia al momento della presentazione della richiesta di accesso alla procedura. Inoltre, in base alle istruzioni fornite dall agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» di sabato 15 marzo), è sufficiente che il soggetto che intenda aderire alla voluntary disclosure sia stato fiscalmente residente in Italia in almeno uno dei periodi d imposta per i quali è attivabile la procedura. È il caso, ad esempio, delle persone fisiche che nel periodo 2004-2013 si sono trasferite dall Italia verso un Paese black list e successivamente in un Paese white list e che potrebbero trovare conveniente regolarizzare solo i periodi d imposta in cui hanno fissato la residenza in uno Stato black list. L articolo 2 del Tuir, che disciplina la residenza fiscale delle persone fisiche, prevede infatti che l onere della prova in merito alla dimostrazione dell effettivo trasferimento all estero della residenza fiscale di un soggetto gravi su quest ultimo solo qualora il Paese in cui viene fissata la residenza rientri nella black list contenuta nel Dm 4 maggio 1999. Viceversa, è l amministrazione finanziaria a dover provare la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei confronti dei soggetti che abbiano trasferito la proprio residenza fiscale in un Paese white list. Area: ECONOMIA BORSE Borse, rally da mini-tassi 3/S Dai titoli di Stato alle Borse, come una sorta di passaggio di testimone. La liquidità che la Banca centrale europea (Bce) sta pompando sui mercati a un ritmo di quasi 10 miliardi di euro a settimana si distribuisce in modo poco uniforme, ma continuo sui mercati europei. E se ieri si è vista un minimo di pausa nel processo di riduzione dei rendimenti dei bond sovrani (segno che più di un investitore, qua e là, inizia a prendere profitto e compensa gli acquisti dell Eurotower), non altrettanto può dirsi per le Borse, che hanno tutte raggiunto nuovi massimi di periodo: qualcuna addirittura storici, come Francoforte che ha visto il suo Dax chiudere a +2,2% e superare per la prima volta la barriera dei 12mila punti. Il rialzo europeo non è ancora una bolla 3/S La Bce stampa moneta, il mini-euro incrementa gli utili delle aziende esportatrici, il petrolio ai minimi taglia la bolletta energetica, i rendimenti a zero dei titoli di Stato inducono gli investitori a
comprare azioni, l economia si riprende, le azioni europee sono sottovalutate rispetto a quelle americane. Le condizioni ci sono tutte: sembra quasi che nulla possa guastare la festa delle Borse europee. Eppure proprio gli stessi motivi che ispirano fiducia non possono non preoccupare guardando al lungo termine: questa grande euforia finanziaria rischia infatti di esasperare le bolle già gonfie dopo anni di «quantitative easing» americano. Molti ritengono che sulle Borse europee oggi non ci sia una bolla speculativa, e forse hanno ragione. Il punto è capire se qualche bolla non si nasconda altrove: per esempio sul mercato obbligazionario, sui bond aziendali a bassa affidabilità, su alcuni mercati immobiliari nordici. O negli Usa. Dopo anni di doping monetario, ormai il mondo finanziario è così assurdo che è difficile capire cosa sia normale e cosa no. LAVORO Assunzioni in 76mila imprese 11/S Nei primi 20 giorni di febbraio 76mila aziende hanno chiesto di accedere alla decontribuzione prevista dalla legge di stabilità per effettuare assunzioni a tempo indeterminato: i primi effetti dell esonero dal pagamento dei contributi fino a 8.060 euro annui, per una durata triennale, sono stati evidenziati ieri dal presidente dell Inps, Tito Boeri, in attesa delle prossime rilevazioni che serviranno ad avere un quadro più completo. Una fotografia analoga è scattata dalla Fondazione dei consulenti del lavoro, secondo cui la decontribuzione, sommata al taglio della componente costo del lavoro dalla base imponibile Irap, ha prodotto 275mila assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato fino alla prima decade di marzo; nell 80% dei casi si è trattato di stabilizzazioni di collaborazioni a progetto, contratti a termine e partite Iva, mentre il restante 20% ha riguardato nuove assunzioni e dunque «incrementi occupazionali». Plaude il responsabile economia del Pd, Filippo Taddei: «Le riforme danno frutti per ridare centralità al lavoro stabile». Buona giornata e buon lavoro Comunicazioni ai sensi dell art. 130 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice privacy) I dati personali dei destinatari del presente programma sono stati comunicati dai destinatari della presente ovvero sono stati rinvenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tali dati sono trattati come strumenti informatici, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 196 del 2003. Il trattamento dei ricordati dati è finalizzato alla comunicazione delle principali notizie dei giornali riportati in epigrafe, nonché alla comunicazione delle iniziative di Studio Corno, Crescere Insieme e Cis Centro Studi d impresa. Il conferimento di tali dati è facoltativo. In ogni caso, essi non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all articolo 7 del citato decreto, previa verifica di compatibilità con la normativa eventuale riguardante la singola iniziativa nell ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati. Contitolari del trattamento dei dati forniti sono CIS centro studi d impresa S.r.l., Giacomo Corno e Crescere Insieme. Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (commercio elettronico)il presente messaggio è volto a promuovere, in modo diretto e indiretto, i servizi offerti da CIS centro studi d impresa e da Studio Corno e costituisce comunicazione commerciale ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. In ogni momento, il soggetto non più interessato al ricevimento delle comunicazioni relative alle attività ivi indicate può darne comunicazione, preferibilmente per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica: monica.galimberti@studiocorno.it