MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE



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MODELLO LEGALE DELL ATTIVITÀ SOCIALE

Principi generali ogni socio illimitatamente responsabile è investito del potere di amministrazione e rappresentanza della società. in mancanza di diversa disposizione dell atto costitutivo vi è coincidenza tra potere di gestione e potere di rappresentanza per quanto riguarda: i soggetti investiti dell uno e dell altro, le modalità di esercizio l ampiezza dei due poteri è invece necessario il consenso di tutti i soci per le modificazioni del contratto sociale (2252) se non è convenuto diversamente

POTERE DI GESTIONE (AMMINISTRAZIONE) POTERE DI RAPPRESENTANZA è il potere di decidere il compimento degli atti sociali; riguarda l attività amministrativa interna la fase decisoria delle operazioni sociali è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società, dando luogo all acquisto di diritti e all assunzione di obbligazioni da parte della stessa; riguarda quindi l attività amministrativa esterna, la fase di attuazione con i terzi delle obbligazioni sociali.

MODELLO LEGALE DI AMMINISTRAZIONE IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO, VI È COINCIDENZA TRA IL POTERE DI GESTIONE E IL POTERE DI RAPPRESENTANZA PER QUANTO RIGUARDA I SOGGETTI INVESTITI DELL UNO E DELL ALTRO, SIA PER QUANTO RIGUARDA LE MODALITÀ DI ESERCIZIO E L AMPIEZZA DEI DUE POTERI.

FERMO L AMPIO SPAZIO LASCIATO ALL AUTONOMIA NEGOZIALE IL SISTEMA LEGALE SI FONDA SUI SEGUENTI PRINCIPI: ogni socio illimitatamente responsabile ha l amministrazione della società. Se ci sono più amministratori, in mancanza di diversa disposizione dell atto costitutivo, l amministrazione è disgiuntiva una volta stabilito il modello di amministrazione, la rappresentanza si conforma all amministrazione. il potere di rappresentanza coincide con il potere di amministrazione.

QUANTO AI SOGGETTI > PERCHÉ IN MANCANZA DI DIVERSA DISPOSIZIONE DELL ATTO COSTITUTIVO LA RAPPRESENTANZA SPETTA A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE

QUANTO ALLE MODALITÀ DI ESERCIZIO > PERCHÉ LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ SPETTA A CIASCUN SOCIO AMMINISTRATORE DISGIUNTAMENTE O CONGIUNTAMENTE A SECONDA CHE IN UN MODO O NELL ALTRO SIA STATA CONFORMATA L AMMNISTRAZIONE.

A. AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA > IL SINGOLO SOCIO AMMINISTRATORE AVRÀ IL POTERE NON SOLO DI DECIDERE MA ANCHE DI STIPULARE DA SOLO GLI ATTI IN NOME DELLA SOCIETÀ.

B. AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA > LE DECISIONI POTRANNO INVECE ESSERE ADOTTATE DA TUTTI I SOCI AMMINISTRATORI (ALL UNANIMITÀ O A MAGGIORANZA) E TUTTI I SOCI AMMINISTRATORI DEVONO PARTECIPARE ALLA STIPULA DELL ATTO.

MODELLI STATUTARI dissociazione soggettiva tra potere di gestione e potere di rappresentanza. per cui la rappresentanza legale della società è riservata solo ad alcuni soci amministratori modalità di esercizio della rappresentanza diverse da quelle dell amministrazione per cui può essere stabilita la firma congiunta per certi atti anche se l amministrazione è disgiuntiva. limitazione dell estensione del potere di rappresentanza del singolo amministratore si può prevedere la firma disgiunta per gli atti che non superano un certo importo o sono di ordinaria amministrazione e la firma congiunta per quelli di ammontare superiore o eccedenti la normale gestione

QUANDO L ATTO COSTITUTIVO RISERVA L AMMINISTRAZIONE SOLO AD ALCUNI SOCI, VIENE IN RILIEVO LA DISTINZIONE TRA SOCI AMMINISTRATORI E SOCI NON AMMINISTRATORI

NOMINA amministratori nominati nell atto costitutivo la revoca comporta una modifica dell atto costitutivo e quindi deve essere decisa dagli altri soci all unanimità se non è convenuto diversamente (2252); art. 2259 1 co. la revoca non ha effetto se non ricorre una giusta causa amministratori nominati con atto separato art. 2259, 2 comma sono revocabili secondo le norme sul mandato, anche senza giusta causa, salvo diritto al risarcimento dei danni. e discusso se la revoca debba avvenire all unanimita o a maggioranza. la revoca per giusta causa puo in ogni caso essere richiesta giudizialmente da ciascun socio.

NATURA DEL RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE la qualità di socio va distinta dalla qualità di amministratore il rapporto di amministrazione costituisce un rapporto autonomo e distinto rispetto al rapporto sociale; il rapporto di amministrazione e fonte, per l investito, di poteri, obblighi e responsabilita diversi e distinti da quelli che gli competono come socio.

RINVIO ALLE NORME SUL MANDATO ART. 2260 - stabilisce che i diritti e gli obblighi degli amministratori integrino un rapporto di mandato e che ne sia senz altro applicabile tutta la disciplina. I poteri e i doveri degli amministratori sono però diversi e più ampi di un mandatario generale o dell institore, potendo essere identificati con quelli dell imprenditore POTERI Potere di compiere per legge: tutti gli atti che ricadono nell oggetto sociale e non opera perciò il limite degli atti di ordinaria amministrazione posto per il mandatario generale, ne il limite ai poteri dell institore posto dall art. 2207 dato che l amministratore può certamente alienare o ipotecare gli immobili sociali. Dai poteri degli amministratori restano esclusi solo gli atti che comportano modificazione del contratto sociale.

DOVERI GLI AMMINISTRATORI HANNO DOVERI SPECIFICI: tenuta delle scritture contabili; redazione del bilancio di esercizio; adempimenti pubblicitari ART. 2260 > dell adempimento dei numerosi obblighi imposti dalla legge o dall atto costitutivo e sintetizzabili nel dovere generale di amministrare la societa con la diligenza del mandatario, gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la societa, con l obbligo di risarcire i danni ad essa arrecati. 2 COMMA > la responsabilità non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa

la conclusione puo dunque essere che il rapporto di amministrazione costituisce un rapporto sui generis, non risolubile integralmente in quello di mandato. la disciplina del mandato sarà applicabile agli amministratori di società nei limiti di compatibilità con le peculiarità del relativo rapporto ed in quanto non contrastanti con principi desumibili dalla disciplina societaria. TRA LE NORME SICURAMENTE APPLICABILI VI E LA PRESUNZIONE DI ONEROSITA EX ART. 1409 e quindi gli amministratori avranno diritto al compenso. la presunzione e destinata a cadere quando tutti i soci siano amministratori o quando della specifica attivita di aministratore si e gia tenuto conto nell atto costitutivo, con il riconoscimento di una piu elevata partecipazione agli utili.

L AUTONOMIA DELLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DEVE ESSERE AFFERMATA ANCHE RISPETTO ALLA QUALITA DI SOCIO. Vi sono obblighi che gravano sul socio in quanto tale ed obblighi che gli derivano dalla qualità di amministratore: - responsabilità verso la società e revoca: la violazione di quest ultimi legittima di per se solo la revoca dalla carica di amministratore e l azione di risarcimento danni. - esclusione: la violazione dei primi espone invece alla diversa e piu grave sanzione dell esclusione dalla societa.

SOCI NON AMMINISTRATORI vengono in considerazione, visto che e possibile che l amministrazione della societa sia riservata solo ad alcuni soci. ART. 2261 > riconosce ai soci non amministratori ampi poteri di informazione e controllo, ma lascia aperta la questione relativa alla possibilità o meno che i soci non amministratori impartiscano direttive vincolanti ai soci amministratori in merito alla condotta degli affari sociali. Questo potere sicuramente non compete al singolo socio non amministratore (visto che non ha neanche il diritto di opposizione in caso di amministrazione disgiuntiva). Ci si chiede se competa al gruppo dei soci non amministratori ed in un caso almeno si da risposta positiva cioe quando si e in presenza di un amministratore unico nominato con atto separato e quindi revocabile dai soci non amministratori anche senza giusta causa. Se questi possono revocarlo ad libitum a maggior ragione potranno pretendere da esso comportamenti positivi (all unanimita o a maggioranza)

AMMINISTRATORE ESTRANEO (NON SOCIO) Il problema si pone perche mentre per la s.a.s. il legislatore esclude che questa soluzione sia possibile, nulla dice con riguardo alla s.n.c. ed alla societa semplice in merito la dottrina e divisa mentre la giursprudenza tende ad escludere l ammissibilita della figura dell amminstratore non socio Il pericolo dell amministratore estraneo e che, essendo la responsabilita illimitata collegata all amministrazione, possa eludersi il principio della responsabilita personale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (soprattutto nella societa semplice). Pertanto, alcuni ritengono che nella s.n.c. questo pericolo non si ponga visto che tutti i soci sono sempre e comunque responsabili, siano o meno investiti dell amministrazione della societa i terzi creditori non sarebbero quindi in alcun modo pregiudicati da questa scelta l amministratore estraneo sarebbe sempre revocabile ad nutum anche se designato nell atto costitutivo e tenuto a rispettare le direttive che provengono dai soci. Questi non perdono quindi il potere di amministrazione dell impresa comune e l amministratore estraneo e solo un modo che essi scelgono per esercitare questo potere di direzione.

L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ATTIENE AI RAPPORTI INTERNI - È IL POTERE DI GESTIONE CHE SI DISTINGUE DALLA RAPPRESENTANZA (CHE TROVA LA SUA DISCIPLINA NELL ART. 2266) CHE ATTIENE ALL ESPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ALL ESTERNO DELLE DECISIONI ASSUNTE. ART. 2257 OGNI SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE È AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ ED HA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ (QUINDI NELLA S.N.C. OGNI SOCIO). QUESTO È IL MODELLO LEGALE, MA L ATTO COSTITUTIVO PUÒ PREVEDERE CHE L AMMINISTRAZIONE SIA RISERVATA SOLO AD ALCUNI SOCI, DANDO LUOGO ALLA CONTRAPPOSIZIONE TRA SOCI AMMINISTRATORI E SOCI NON AMMINISTRATORI PIÙ SOCI AMMINISTRATORI: 1. ART. 2257 - MODELLO LEGALE = AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA 2. ART. 2258 - L AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE CONVENUTA NELL ATTO COSTITUTIVO O CON MODIFICAZIONE DI ESSO

PIÙ SOCI AMMINISTRATORI: 1. ART. 2257 - MODELLO LEGALE = AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA 2. ART. 2258 - L AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE CONVENUTA NELL ATTO COSTITUTIVO O CON MODIFICAZIONE DI ESSO MODELLO LEGALE DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA IL POTERE DI RAPPRESENTANZA SI CONFORMA A QUELLO DI AMMINISTRAZIONE ESSO È INFATTI ATTRIBUTO NATURALE, NON ESSENZIALE DELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE E NON È PERCIÒ RICHIESTO UN CONFERIMENTO ESPRESSO DI POTERI SE IL CONTRATTO SOCIALE NON CONTIENE DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE, L AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA SPETTANO A TUTTI I SOCI DISGIUNTAMENTE SE IL CONTRATTO SOCIALE AFFIDA L AMMNISTRAZIONE SOLO AD ALCUNI SOCI, SOLO AD ESSI SPETTA LA RAPPRESENTANZA SE L AMMNISTRAZIONE È CONGIUNTIVA, ANCHE IL POTERE DI RAPPRESENTANZA VA ESERCITATO CONGIUNTAMENTE PUÒ ESSERCI POI DISSOCIAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA, IN QUANTO IL CONTRATTO SOCIALE PUÒ CONFERIRE LA RAPPRESENTANZA AD UNO O PIÙ AMMINISTRATORI DISSOCIAZIONE PER QUANTO RIGUARDA I SOGGETTI DISSOCIAZIONE PER LE MODALITÀ DI ESERCIZIO