Il ruolo del modello organizzativo e gestionale ex 231 nelle società di factoring Michele Carpaneda 16 maggio 2006
Corporate Governance La Corporate Governance è l insieme dei processi per indirizzare e gestire l attività aziendale coniugando: raggiungimento degli obiettivi dell Impresa; mantenimento di un comportamento coerente alle aspettative; trasparenza (responsabilizzazione) nei confronti degli azionisti e degli stakeholder, con l obiettivo di salvaguardare e incrementare, nel tempo, il valore per azionisti e stakeholder.
Corporate Governance Corporate Governance: concerne aspetti fondamentali per la composizione e il ruolo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, in relazione al governo e al controllo strategico. Control Governance: razionalizza i mezzi a disposizione del vertice aziendale per rendere effettivamente operativo il governo societario a tutti i livelli.
Corporate Governance Obiettivo principale della Corporate Governance è quindi di massimizzare il valore per gli azionisti, ritenendo che il perseguimento di tale obiettivo, in un orizzonte temporale non breve, possa innescare un circolo virtuoso, in termini di efficienza e di integrità aziendale, tale da ripercuotersi positivamente anche sugli altri stakeholder (clienti, creditori, consumatori, fornitori, dipendenti, comunità, ambiente ecc.) i cui interessi sono già tutelati nel nostro ordinamento.
Corporate Governance I vantaggi dell adozione di un buon governo dell Impresa sono: migliore definizione delle strategie; riduzione del time-to-market; gestione del business più efficiente; potenziale incremento nella capitalizzazione di borsa; minore costo del capitale; maggiore efficienza nel gestire il cambiamento.
Riferimenti normativi: D. Lgs. 58/98 (T.U.F.): che, negli artt. 148 e segg., disciplina i nuovi doveri dei Sindaci delle quotate in materia di vigilanza e sull adeguatezza del Controllo Interno; Codice di Autodisciplina Borsa Spa; Comunicazione CONSOB del 20-02-1997: Raccomandazioni in materia di controlli societari; Istruzioni della Banca d Italia sul S.C.I.: - Istruzioni Operative concernenti la L. 197/91, del 12-01 2001; - Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari, aggiornamento del 15 10-2002 (in G.U. 260 del 6-11-2002); Solidarietà sussidiaria nelle Sanzioni Tributarie: D. Lgs. 472 del 18-12-1997; Responsabilità Amministrativa delle Società: D. Lgs. 231 dell 8-06-2001 e successive integrazioni.
La disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001) Societas delinquere non potest.....ma se amministratori, dirigenti o dipendenti di una società compiono reati di certe tipologie (corruzione, reati societari etc.), a vantaggio o nell interesse della società stessa, alla responsabilità penale del singolo (persona fisica) si accompagna una responsabilità (amministrativa) dell Azienda. Ciò può provocare pesanti sanzioni, pecuniarie o interdittive (es.: divieto di contrarre con la P.A.).
Definizione del rischio: i soggetti Enti soggetti alla normativa: - società di capitali e di persone; - società cooperative; - associazioni, con e senza personalità giuridica; - enti pubblici economici; - altri enti privati dotati di personalità giuridica. Rischio di perdite derivanti dall applicazione di sanzioni amministrative (di natura pecuniaria e interdittiva) a carico dell Impresa, conseguenti alla commissione di determinati reati da parte di: - soggetti che esercitano (anche di fatto) la gestione o il controllo; - persone sottoposte alla loro direzione/vigilanza.
Definizione del rischio: reati-presupposto L applicazione delle sanzioni amministrative può avvenire a seguito di violazioni che si concretizzino nelle fattispecie di reato di seguito indicate: - indebita percezione di erogazioni pubbliche; - truffa in danno dello Stato o di enti pubblici o per il conseguimento di erogazioni pubbliche; - corruzione o concussione di un pubblico ufficiale; - corruzione di enti governativi o loro imprese, istituzioni pubbliche, organizzazioni pubbliche internazionali o loro funzionari nonché di soggetti che agiscono per loro conto; - falsità in monete, carte di credito e valori bollati; - frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; - reati societari, come riformati dal D.Lgs. n. 61/2002; - reati riguardanti la tratta di persone; - pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; - finanziamento del terrorismo; - abusi di mercato, di cui al D. Lgs. n. 58/1998.
Definizione del rischio: reati-presupposto In particolare, in ambito societario, le fattispecie di reato previste sono: false comunicazioni sociali; falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione; impedito controllo; indebita restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione degli utili e delle riserve; illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale; infedeltà patrimoniale; illecita influenza sull assemblea; aggiotaggio; omessa comunicazione del conflitto d interessi; ostacolo all esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza; abuso di informazioni privilegiate (insider trading); manipolazione del mercato (market abuse). Rispetto a tali reati, peraltro, non sono previste sanzioni interdittive.
Nuovi reati presupposto A seguito della ratifica con legge 146/2006 della Convenzione di Palermo sulla criminalità transnazionale (15/02/2006) e dell entrata in vigore della legge 29/2006, la responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa ai seguenti reati: associazione per delinquere (art.416 codice penale); associazione per delinquere di tipo mafioso (art.416 bis codice penale); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di t.l.e. (art. 291 quater T.U. Leggi doganali); associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 74 T.U. sugli stupefacenti); ricettazione (art. 648 codice penale); riciclaggio (artt 648-bis e 648-ter codice penale); reati concernenti il traffico di migranti (art.12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286); reati concernenti l intralcio alla giustizia (articoli 377-bis e 378 c.p.).
Definizione del rischio: le sanzioni Il sistema sanzionatorio, commisurato in quote, si suddivide in sanzioni di natura pecuniaria e sanzioni interdittive. Ad esse si aggiungono delle sanzioni accessorie. In particolare: la sanzione pecuniaria va da un minimo di 25.822,00 fino ad un massimo di 1.549.370,00 ; le sanzioni interdittive si sostanziano nel divieto di contrattare con la PA, nell interdizione o sospensione dall esercizio di un attività, nella sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi, nell esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi ed infine nella revoca di quelli concessi; le sanzioni accessorie previste sono la confisca del prezzo o profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.
Gestione del rischio: strumenti La gestione del rischio, nel contesto del D. Lgs. 231/01, passa attraverso le seguenti fasi: mappatura delle aree di rischio: individuazione delle aree operative dell Impresa soggette a rischio di commissione dei reati; adozione del modello di organizzazione: potenzialmente idoneo a prevenire la commissione dei reati, aggirabile solo attraverso una fraudolenta manifestazione di volontà dell agente; adeguamento del sistema di controllo: efficace ed effettivo, che consenta un continuo monitoraggio sulle aree operative a rischio e sull efficacia del modello di organizzazione; attività di informazione e di formazione continua e differenziata a tutti i livelli aziendali.
Mappatura del rischio: obiettivi La mappatura delle aree di rischio avrà l obiettivo di: ottenere una visione organica e sistematica di tutte le aree operative dell Impresa, tale da consentire l individuazione di quelle soggette a rischio di commissione dei reati; analizzare e verificare, in relazione alle specifiche aree di rischio, le possibili modalità di perpetrazione dei reati; valutare l idoneità delle procedure aziendali esistenti a prevenire, con una ragionevole garanzia, la commissione dei reati in termini di effettività ed affidabilità.
Modello di organizzazione: struttura I vertici dell Impresa devono fissare e formalizzare: organigrammi/funzionigramma; la struttura delle deleghe e delle procure; le strutture organizzative operative, con la definizione di ruoli e responsabilità; i principi etici di comportamento (da recepire nell ambito di un Codice di Comportamento); le strutture di controllo; la definizione delle procedure di: - formazione e attuazione delle decisioni; - gestione delle risorse finanziarie; - informazione degli organi di controllo.
I modelli di controllo per prevenire atti illeciti Per prevenire che le Società siano chiamate a rispondere amministrativamente, in relazione a violazione commesse dai propri dipendenti, o per tutelarsi in caso di coinvolgimento, diviene fondamentale che il Modello di Controllo sia finalizzato anche alla prevenzione dei reati e delle violazioni rilevanti ai fini delle normative richiamate. A tal proposito, il modello dovrà prevedere: protocolli procedurali che regolino l attività decisionale; una mappatura della operazioni potenzialmente a rischio; un sistema di sanzioni disciplinari per i responsabili; il funzionamento di un apposito organo interno di vigilanza.
Formazione Lo scopo è quello di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione ed applicazione del modello da parte dei dipendenti e dei dirigenti. Deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dirigenti, dirigenti con delega, organi amministrativi, ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno. Il Piano di formazione deve prevedere il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l obbligatorietà della partecipazione ai programmi di formazione, l effettuazione di controlli e di qualità sul contenuto dei programmi di formazione.
Strumenti formativi Circolari diffuse con metodi tradizionali Seminari e riunioni periodici Canale Intranet tematico Strumenti di auto-formazione con connessa valutazione in remoto
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