Circolare N.165 del 12 Dicembre 2011 Decreto Salva Italia. Le novità in materia di pensione
Decreto Salva Italia: le novità in materia di pensione Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarla che con la manovra del nuovo governo tecnico sono state previste numerose novità. Con la presente informativa si intende illustrare quelle che certamente hanno il più esteso impatto sociale ossia le novità in materia pensionistica. Come sapientemente riportato sul sito della DPL Modena la riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza efficacia nell impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso). L insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un ottica di lungo periodo, ma orienta nell immediato l applicazione di principi di equità, trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale. La necessità di un intervento di accelerazione e di stabilizzazione del quadro normativo non è esclusivamente dettata dagli impegni esterni che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la qualità della vita dei singoli. Anche a livello macroeconomico e sociale, l impatto sulla crescita di sistema e sui saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di contorno, non può essere continuamente in balia di aggiustamenti transitori e riforme parziali, pena l instabilità di quello stesso sistema 2
Premessa In data 05.12.2011 il nuovo Presidente del Consiglio dei ministri Monti ha presentato il testo della nuova manovra di 30 miliardi per il rilancio dell economia e il contenimento della spesa pubblica. Rimandando ad una nostra prossima informativa per l illustrazione dei diversi interventi, con la presente si intende evidenziare le novità in materia pensionistica. Sono, infatti, tante e tutte rilevanti le novità previste dalla manovra finanziaria Monti che il Consiglio dei ministri ha varato in tema di previdenza. La novità più importante riguarda le DONNE DEL SETTORE PRIVATO. Per loro, sin dal prossimo mese, l età pensionabile minima sale a 62 anni, per arrivare a 66 entro il 2018, anno in cui raggiungeranno l età minima prevista per i colleghi uomini. In sostanza, l età aumenterà ulteriormente a 64 anni nel 2014 e a 65 nel 2016. PER GLI UOMINI, invece, a partire dall 1 gennaio 2012, l età minima per andare in pensione salirà a 66 anni. Per tutti, è prevista una cosiddetta fascia di flessibilità, che consentirà alle donne di andare in pensione dai 62 anni ai 70 anni (per le lavoratrici autonome, da 62 anni e mezzo), mentre per gli uomini la fascia va dai 66 ai 70 anni. Chi deciderà di andare in pensione prima del termine previsto, sarà disincentivato sull importo mensile del trattamento. SPARISCONO LE FINESTRE MOBILI, ossia l attesa di 12 mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione fino all effettivo percepimento della pensione stessa (18 mesi per i lavoratori autonomi), per cui gli anni sopra indicati vanno considerati effettivi. Per quanto riguarda le PENSIONI di ANZIANITA viene abolito il sistema delle quote, che garantiva ancora ai lavoratori la possibilità di andare in pensione prima dell età minima prevista per la vecchiaia, tenendo in considerazione un numero minimo di anni di contributi e dell età anagrafica. Se già il precedente governo aveva anticipato al 2012 l entrata in vigore della quota 97 (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi), adesso il governo Monti ha tagliato la testa al toro. Le quote sono eliminate e al loro posto resta in piedi solo il requisito degli anni di contributi validi per andare in pensione indifferentemente dall età; ma contrariamente a oggi, non basteranno più 40 anni di contributi, bensì 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anno e un mese per le donne. Restano salvi i diritti di coloro che avranno maturato il requisito per l anzianità entro la fine di quest anno. 3
ATTENZIONE Chi andrà in pensione con i 42 anni e un mese (uomini) o 41 anni e un mese di contributi (donne), prima che si sia compiuto il 63esimo anno di età, subirà una penalizzazione del 3% annuo sulla quota liquidata con il sistema contributivo. Sia gli uomini che le donne potranno andare in pensione in anticipo sull età minima prevista, avvalendosi della fascia di flessibilità prevista e con la penalizzazione del 2% per ogni anno in meno sull età di vecchiaia prefissata, a condizione che si abbiano almeno 20 anni di contributi versati. Altro aspetto estremamente importante, AI FINI DEL CALCOLO DELLA PENSIONE, è il fatto che dal prossimo mese, a chi si ritirerà dal lavoro verrà applicato il sistema contributivo proquota, nel senso che chi ancora vantava il diritto al calcolo retributivo, in base alla legge Dini, ora lo manterrà solo sugli anni di contributi maturati fino al 31 dicembre 1995. Poichè la legge Dini consentiva il calcolo integrale della pensione con il metodo retributivo (più conveniente al lavoratore) a quanti avessero maturato almeno 18 anni di contributi fino al 1995, saranno queste persone a subire una variazione del metodo di calcolo della pensione, perchè per gli anni di anzianità di servizio successivi al 1995 il calcolo sarà contributivo. Per il 2012 e il 2013, è previsto il blocco delle rivalutazioni delle pensioni, sebbene non per tutte. Gli importi fino a 935 euro al mese, ossia pari al doppio della pensione minima prevista, saranno rivalutati del 100%, come ogni anno, mentre per gli importi superiori non ci sarà alcuna rivalutazione. Quanto ai lavoratori autonomi e agli agricoltori, a partire dal 2012 e fino al 2018 è previsto un aumento annuo dello 0,3% della contribuzione, che passerà, quindi, dall attuale 20-21% della retribuzione al 22-23% tra poco più di sei anni. Questo, per andare incontro a un principio di equità con la contribuzione a carico del lavoratore dipendente, che oggi paga complessivamente il 32,7% della retribuzione in contributi all Inps o Inpdap (dipendenti pubblici), tra versamenti a carico del datore di lavoro (23,81%) e quelli a carico dello stesso dipendente (8,89%). Restando tra GLI AUTONOMI, potranno andare in pensione anticipata con 41 anni e mezzo di contributi le donne e a 42 anni e mezzo gli uomini, mentre la pensione di vecchiaia è prevista a 66 anni e mezzo, quest ultima restando per loro invariata, dato che oggi era prevista un età minima di 65 anni + 18 mesi di attesa con la finestra mobile. Infine, saranno accorpati un pò tutti gli enti previdenziali, assorbiti dall Inps. Dunque, l Inpdap, e non solo, sparisce. Di seguito una scheda riepilogativa. 4
SCHEDA Decreto salva Italia : novità in materia pensionistica I PILASTRI I pilastri del modello che deriva dagli interventi messi in campo hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione: si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni; si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei; pensione di vecchiaia e pensione anticipata restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di anzianità o di vecchiaia, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali. MISURE SULLA TRANSAZIONE 1/3 Dal 1 gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo delle pensioni. Con l obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità del sistema, si aboliscono le finestre di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote. L età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1 gennaio 2012. L equiparazione dell età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall età 62 all età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni. A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla 5
legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione). Permane il requisito minimo dell anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia. MISURE SULLA TRANSAZIONE 2/3 L accesso anticipato alla pensione è in ogni modo consentito con un anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia. Si prevede l aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 24% entro il 2018 (attualmente 20 21%). Varata la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età). Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell AGO e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all incidenza di tali regole di favore. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011. MISURE SULLA TRANSAZIONE 3/3 Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti. 6
Per le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare - entro il termine di pochi mesi - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012. Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel 2012 e 300 negli anni successivi. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l efficienza e l efficacia dell azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale, l INPDAP e l ENPALS sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all INPS. SISTEMA A REGIME Pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035. Il sistema previdenziale segue il modello della capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con correzioni rispetto all età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti). I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un età anagrafica di 70 anni e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva 7
di 20 anni e l ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l assegno sociale. La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno venti anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite. VINCOLI FINANZIARI SOSTEGNO MANOVRA E ALLA In conseguenza del vincolo finanziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessità di riportare il sistema Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio, viene inserito, per il prossimo biennio, il blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo. 8