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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTORO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 18/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente chiede l accredito di 6.000,00 (3.000 per ogni libretto di deposito) per il mancato rispetto delle norme di comunicazione obbligatorie alla clientela. Più precisamente, oggetto del ricorso sono n. 2 libretti di deposito al portatore, uno intestato alla ricorrente e l altro al fratello. Entrambi gli intestatari erano minorenni e i libretti venivano aperti dal padre esercente la patria potestà. Con proprio reclamo del 17/01/2013, il padre della ricorrente lamentava di non essere stato minimamente informato sulle modifiche legislative introdotte dalla Legge n. 214/2011 con la quale erano stati modificati i saldi massimi ammissibili per i libretti di deposito al portatore. Rilevava che la Circolare n. 2/2012 del MEF imponeva all Intermediario l obbligo di dare la massima divulgazione della modifica, al contrario ne veniva a conoscenza solo in data 17.01.2013, quando si [recava] presso la filiale per effettuare un versamento nei libretti in oggetto. Affermava di ritenersi assolutamente non responsabile della violazione e, stante la prevista sanzione di 3.000,00, ovvero della minore somma disponibile sul libretto, chiedeva il pagamento di 2.559,66 (pari alla somma dei saldi presenti sui due libretti al 31/03/2012), al fine di saldare la sanzione. Pag. 2/6

Con nota del 23/01/2013, riceveva riscontro da parte dell Intermediario, che confermava di aver provveduto alla divulgazione della novità legislative secondo le modalità previste dalla legge e rilevava che, a partire dalla data di pubblicazione della legge, erano stati affissi presso le proprie filiali gli avvisi che informavano la clientela delle modifiche intervenute; tali avvisi erano tuttora presenti. Con il ricorso all ABF, il padre della ricorrente precisava di non essere solito frequentare i locali della banca, non avendo altri rapporti intercorrenti con l Intermediario e di non essersi recato in filiale dal 12/01/2011 al 16/01/2013. La parte ricorrente ha chiesto l accredito di 6.000,00 (3.000 per ogni libretto di deposito) per il mancato rispetto delle norme di comunicazione obbligatorie alla clientela. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 05/03/2014, l Intermediario affermava che i due libretti di risparmio al portatore erano stati aperti, in data 24/07/2008 e 15/01/2009, dal padre della ricorrente e intestati con il nome dei suoi due figli. Per tale tipologia di libretti, la L. n. 214/2011 stabiliva il divieto di detenere saldi di importo superiore a 1.000,00; per i libretti con saldo superiore, ma inferiore a 3.000,00, era stabilita una sanzione pari al saldo del libretto stesso. Dichiarava di aver fatto fronte ai relativi obblighi informativi alla clientela per mezzo di avvisi affissi in tutte le Agenzie allo scopo di informare i possibili detentori dei libretti (non noti anagraficamente) e che non essendo possibile per definizione l individuazione dei soggetti destinatari l assolvimento di tali obblighi era attuabile solo tramite tale affissione. Il padre della ricorrente lamentava di essere stato informato solo in data 16/01/2013, quando, recandosi allo sportello per effettuare un versamento [ ] veniva informato dal cassiere che i saldi presenti [ ] già superavano il massimale [ ] e che pertanto non era possibile effettuare nuovi versamenti, ma che si rendeva oltremodo necessario che il saldo [ ] venisse ricondotto nei limiti. Mostrandosi molto indispettito prelevava su entrambi i libretti l intera disponibilità e lasciava un saldo di 35,00. Esaminata la movimentazione dei libretti rilevava che, in data 15/01/2009, all atto di accensione del secondo libretto, il padre della ricorrente veniva informato in via generale dell esistenza del D. Lgs. 231/2007; che dal 31/03/2012, termine massimo per la regolarizzazione dei saldi, al 16/01/2013, nessuna movimentazione era avvenuta; che in tale data, i saldi erano pari a 1.297,99 ed 1.331,67 e che ad oggi nessuna sanzione era stata comminata al portatore, né alcuna prova in tal senso era stata fornita. Eccepiva la mancanza di danno evidente subito e rilevava che un eventuale sanzione ammonterebbe per legge ad un importo pari al saldo dei libretti e non alla maggior somma di 6.000,00. L Intermediario ha chiesto al Collegio di respingere l istanza. Seguiva replica della parte ricorrente, protocollata il 07/05/2014, ove si rilevava come fosse del tutto evidente che in data odierna i minori [ ] non [avevano] ancora pagato nessuna sanzione, ma la sua mancata notifica non [poteva] ritenersi una mancata esistenza ; al contrario, lo stesso Intermediario aveva confermato di aver comunicato la sussistenza della violazione con colpevole ritardo. Al momento dell apertura dei libretti, l Intermediario aveva provveduto alla registrazione e al censimento degli intestatari e del tutore, attribuendo un codice NDG e raccogliendo le informazioni necessarie ad effettuare le comunicazioni alla clientela. Non chiedeva l assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti degli effettivi detentori, ma solo nei confronti dei titolari dei rapporti e del loro tutore. Affermava che non sembra[va] essere molto diligente, comunicare una modifica normativa con oltre 10 mesi di ritardo dal termine ultimo per l adempimento e che non vi [era] stata nessuna attività messa in atto dall istituto al fine di divulgarne la novità legislativa, la cui conoscenza avveniva solo casualmente. Pag. 3/6

In sede di repliche, la parte ricorrente ha chiesto, in via subordinata, di imporre l obbligo di rimborso [ ] delle sanzioni che saranno pagate dai titolari dei libretti o dal loro tutore entro 30 giorni dalla presentazione della prova di avvenuto pagamento delle stesse. Seguivano osservazioni alle repliche, con nota protocollata il 05/06/2014, ove si eccepiva l incompetenza temporale relativamente al libretto accesso il 24/07/2008 e movimentato solo il 13/08/2008 e il 12/01/2011, in quanto si trattava di un rapporto sorto precedentemente al limite temporale di cognizione del Collegio. L intermediario rilevava poi l impossibilità di informarsi sull identità, tempo per tempo, dell effettivo detentore dovuta alla stessa natura dei libretti al portatore; un eventuale ricerca, con conseguente divulgazione a terzi di informazioni sui saldi dei libretti, avrebbe potuto configurare una violazione della privacy ai danni dell effettivo portatore. Inoltre, il padre della Ricorrente non era cliente dell Intermediario a titolo personale e difficilmente poteva crearsi spontaneamente occasione di incontro ; nessuna informazione in possesso attestava che [ ] fosse tutore unico dei minori né che i libretti fossero o meno ancora in suo possesso. Confermava, dunque, la correttezza del proprio operato e rilevava che un eventuale futuro accertamento fiscale, con comminazione della prevista sanzione [ ] sarà ad esclusivo carico del rispettivo detentore inadempiente. Giungevano ulteriori repliche dalla parte ricorrente, con nota protocollata il 24/06/2014, ove si eccepiva la richiesta di incompetenza temporale in quanto la controversia era sorta a seguito di un comportamento ritenuto non corretto e non rispettoso delle modifiche legislative introdotte nell anno 2011. DIRITTO Deve, anzitutto, sottolinearsi che le domande che questo Collegio può prendere in esame nel presente procedimento sono quelle oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle, diverse, formulate in sede di replica alle controdeduzioni (in particolare l eccezione di incompetenza di questo Collegio che, lo si rileva ad abundantiam, sarebbe comunque infondata). L orientamento dell ABF, in materia di repliche successive alle controdeduzioni, è infatti nel senso di riconoscerne l ammissibilità qualora siano volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio. Al contrario, bisogna concludere per l inammissibilità di tali memorie quando siano finalizzate ad introdurre domande nuove, non articolate nel ricorso e nel reclamo come, del resto, questo Collegio ha già avuto occasione di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 2203/11 del Collegio di Milano, secondo la quale [ ] va anzitutto accertata e dichiarata la inammissibilità delle ulteriori memorie depositate dalle parti. Il procedimento avanti l'abf è infatti caratterizzato da particolare snellezza a salvaguardia della celerità della procedura. Il fatto che attualmente la mole dei ricorsi abbia creato qualche difficoltà al rispetto della tempistica ordinatoriamente prevista non abilita le parti a creare ulteriore intasamento proseguendo nello scambio di memorie e documenti dopo il primo [ ]. Svolta tale necessaria premessa, e prima di esaminare nel merito la controversia, sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Nel modulo di ricorso, nello spazio riservato all indicazione di eventuali cointestatari (pag. 2/4), viene indicato con tale qualifica il fratello della ricorrente, anch esso minorenne. Si rileva, in proposito, che la questione sottoposta al Collegio attiene 2 libretti di deposito distinti ed autonomi, accesi dal padre dei minori in momenti differenti e dallo stesso Pag. 4/6

intestati ad ognuno ad uno dei propri figli. Dalla documentazione agli atti, non risultano esservi forme di cointestazione. Si rileva, altresì, che l Intermediario produce le proprie controdeduzioni con riferimento ad entrambi i rapporti. Dalle evidenze prodotte dall Intermediario, risulta che gli importi indicati nel reclamo corrispondono, in realtà, alle somme prelevate in data 16/01/2013 al fine di riportare i saldi entro i limiti previsti: Ricorrente Fratello della Ricorrente La normativa in questione è la Legge n. 214 del 22/12/2011. Non è presente agli atti l evidenza di tutti i movimenti intercorsi sui libretti; ad ogni modo il padre della ricorrente afferma di non essersi recato in filiale nell arco temporale tra il 12/01/2011 e il 16/01/2013 e la circostanza non è contestata dall intermediario. È pacifico tra le parti che al 31/03/2012, termine ultimo per la regolarizzazione, i saldi fossero superiori a 1.000,00. Il dettaglio dei saldi a tale data non è agli atti. Oggetto di contestazione è la mancata tempestiva comunicazione della modifica legislativa, stante l avvenuto censimento degli intestatari dei libretti e del loro tutore. L Intermediario afferma che, trattandosi di libretti al portatore, per definizione non è possibile l individuazione dei soggetti destinatari delle comunicazioni e di aver ottemperato agli obblighi informativi per mezzo di avvisi affissi presso le filiali. Allega, in proposito, copia di tale avviso datato 28/12/2011. In sede di repliche, il padre della ricorrente afferma che l Intermediario, per sua stessa ammissione, avrebbe comunicato la sussistenza della modifica legislativa con colpevole ritardo [ ] oltre 10 mesi [ ] dal termine ultimo per l adempimento. Sul punto, l Intermediario afferma, senza fornirne prova, di aver informato in via generale il padre dell esistenza del D. Lgs. n. 231/2007 il 15/01/2009, data di accensione del libretto intestato al fratello della ricorrente. Ciò chiarito, e venendo all esame del merito della controversia, va ricordato che la normativa che viene in rilievo nel caso che ne occupa è rappresentata dall art. 49, comma 13 del D.Lgs. 231 del 21.11.2007 (nella versione modificata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78), a norma del quale I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o Pag. 5/6

superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. Come in altra occasione si è già avuto modo di sottolineare, (cfr. Collegio di Milano, pronuncia n. 3187 del 08.10.2012) è chiaro che la natura del titolo non permette agli intermediari di avvisare i clienti mediante comunicazioni recettizie e, pertanto, queste debbono necessariamente procedere a dare attuazione all ultima parte della disposizione citata mediante pubblici avvisi affissi nelle agenzie locali o altri strumenti equipollenti. La forma di comunicazione delle informazioni può essere considerata di elevata inefficacia (anche indipendentemente dalla capillarità della rete agenziale, che consente di integrare il requisito della ampia diffusione dell informazione), ma non è assolutamente in grado di garantire che l informazione sia effettivamente recepita dai destinatari. E vero che in alcuni casi analoghi a quello all origine del presente procedimento alcuni intermediari hanno provveduto a contattare telefonicamente i clienti che, in base alle loro conoscenze, detenevano libretti al portatore, avvertendoli della necessità di provvedere alla riduzione dei saldi attivi dei libretti di risparmio, ma questo Collegio ha, in quelle occasioni, rilevato che questi intermediari avevano fatto più di quanto la legge ad essi richiedeva. Per i motivi esposti il ricorso non pare poter essere accolto. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6