INDEDUCIBILITA DEI BLACK COSTS (ART. 110, Co. 10 e ss., TUIR) 1
ART. 110, Co. 10 e 12 bis, TUIR: indeducibilità dei black costs Co.10 Nonsonoammesseindeduzionelespesee gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese (quelle che producono reddito d impresa ex art. 55 Tuir)residentiovverolocalizzatein Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis(c.d. white list). Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto Co. 12 bis Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis Ratio Contrastare lo spostamento di materia imponibile verso i Paesi a bassa fiscalità Presupposto implicito: le imprese situate nei c.d. paradisi fiscali siano state create ad hoc dall impresa italiana. In specie, l impresa non residente (all uopo creata) acquisterebbe merci in quei Paesi, che poi rivenderebbe all italiana ad un prezzo alto, al fine di abbassare l utile dell impresa residente tassabile in Italia (presunzione di sistematica elusività) 2
ART. 110, COMMA 11, TUIR: (1 periodo) esimente Le disposizioni di cui al co. 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova (inversione dell onere della prova)che: 1. le imprese estere svolgono prevalentemente una attività commerciale effettiva (cioè: quelle che generano reddito d impresa ex art. 55 Tuir), ovvero (in alternativa) 1. le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico ( inerenza rafforzata cioè: rivestono un utilità concreta ed apprezzabile rispetto all attività esercitata e mostrano un evidente plausibilità e giustificabilità dell avvenuta conclusione dell operazione con un soggetto domiciliato in un Paese non white list) e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (cioè: devono essere state effettivamente realizzate) ART. 110, Co. 11, TUIR: (2 periodo) dichiarazione redditi Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi Ex art. 8, c. 3-bis, D.Lgs. 471/97 (introdotto dalla Legge finanziaria 2007) in caso di omissione o incompletezza dell indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all art. 110, c. 11, Tuir si applica una sanzione amministrativa pari al 10% dell importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 3
ART. 110, Co. 11, TUIR: (3 periodo) modalità accertamento L Amministrazione, prima di procedere all emissione dell avviso di accertamento d imposta o di maggiore imposta, deve notificare all interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette (contraddittorio anticipato). Ove l Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell avviso di accertamento. ART. 110, COMMA 12, TUIR: coordinamento con norme CFC Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate. 4
ART. 110, Co. 11, TUIR: interpello preventivo ex L. 413/91 Con riferimento alla disciplina della indeducibilità dei black costs, in base all art. 11, comma 13, della Legge n. 413/91, è possibile attivare la procedura dell INTERPELLO PREVENTIVO (o ordinario). Norme di riferimento per la procedura: art. 21 della Legge n. 413/91; D.M. 13 giugno 1997, n. 195. Secondo tali disposizioni, in caso di esito positivo dell interpello, il contribuente non sarà obbligato a fornire, volta per volta, le prove richieste dall art. 110, comma 11, del Tuir. Resta, comunque, impregiudicata la possibilità per l A.F. di verificare l effettiva esecuzione delle operazioni concluse dal contribuente. A CHI SI PRESENTA L INTERPELLO? Alla Direzione Regionale delle Entrate competente, la quale interpella, a sua volta, la Direzione Centrale dell Agenzia delle Entrate. 5