Commissione di diritto societario Disciplina legale e statutaria di alcune vicende modificative della compagine sociale di società a responsabilità limitata TRASFORMAZIONE DI SRL IN IMPRESA INDIVIDUALE Dott.ssa D Alessandro Simona
TRASFORMAZIONE DI SRL IN IMPRESA INDIVIDUALE Scaletta argomenti: La trasformazione dal «vecchio» al «nuovo» diritto societario Disposizioni di carattere generale sulla trasformazione Le singole sub-fattispecie Esempio pratico Dott.ssa D'Alessandro Simona 2
LA TRASFORMAZIONE NEL DIRITTO SOCIETARIO Vecchio diritto societario tre articoli (artt. 2498-2500) prevedevano espressamente solo la trasformazione delle società di persone in società di capitali pacificamente, sia in dottrina che in giurisprudenza riconoscevano la legittimità della trasformazione delle società di capitali in società di persone Con la legge 3 ottobre 2001, n. 366, si incaricava il governo di disciplinare la possibilità, le condizioni e i limiti delle trasformazioni eterogenee e di introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione di società di persone in società di capitali. Nuovo diritto societario (d.lgs. n. 6 del 17/1/2003) tredici articoli (artt. 2498-2500- novies) disciplinano sia le trasformazioni omogenee (attuano un mutamento dell'organizzazione sociale) progressive (società di persone in società di capitali) e regressive (società di capitali in società di persone), sia le trasformazioni eterogenee (attuano modifiche all organizzazione ed allo scopo aziendale) da/in società di capitali e da/in società cooperative Dott.ssa D'Alessandro Simona 3
LA TRASFORMAZIONE NEL NUOVO DIRITTO SOCIETARIO La nuova disciplina è articolabile nei seguenti blocchi di disposizioni: A. disposizioni di carattere generale, applicabili a qualunque ipotesi di trasformazione: artt. 2498, 2499, 2500, 2500-bis B. disposizioni relative alle singole sub-fattispecie di trasformazioni: trasformazione omogenea progressiva (artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies). trasformazione omogenea regressiva (art. 2500-sexies). trasformazione eterogenea da società di capitali (artt. 2500-septies, 2500-novies). trasformazione eterogenea in società di capitali: di consorzi, società consortili, comunioni d azienda, associazioni riconosciute e fondazioni (artt. 2500-octies e 2500-novies). di società cooperative (artt. 2545-decies e 2545-undecies). trasformazione eterogenea di società cooperative in società di persone (artt. 2545- decies, 2545-undecies). Dott.ssa D'Alessandro Simona 4
A. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 2498 c.c. Continuità nei rapporti giuridici Articolo 2499 c.c. Limiti alla trasformazione Articolo 2500 c.c. Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione, fissa i seguenti tre principi: La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato (comma 1 forma e contenuto). L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione (comma 2). La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente l efficacia della trasformazione (comma 3). Dott.ssa D'Alessandro Simona 5
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (1) LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA PROGRESSIVA (artt. 2500-ter, 2500-quater, 2500-quinquies) Società di persone Società di capitali La deliberazione richiede il consenso della maggioranza dei soci della società trasformata, determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili. il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima. ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione. LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA REGRESSIVA Società di capitali (artt. 2500, 1 comma e 2500-sexies) Società di persone la deliberazione di trasformazione deve essere adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto è richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata. gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri e giustifichi la trasformazione sotto il profilo economico e giuridico. ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, risponderanno illimitatamente anche per le Dott.ssa D'Alessandro Simona 6 obbligazioni sociali anteriori alla data di efficacia della trasformazione.
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (3) LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DA SOCIETA DI CAPITALI (artt. 2500-septies, 2500-novies) Società di capitali Consorzi Società consortili Società cooperative Comunioni d azienda Associazioni non riconosciute Fondazioni Impresa individuale La modificazione investe direttamente la causa che aveva caratterizzato l accordo originario dei soci e lo scopo, oltre che l organizzazione, come avviene nelle trasformazioni omogenee Dott.ssa D'Alessandro Simona 7
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE (4) LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA IN SOCIETA DI CAPITALI (artt. 2500-octies e 2500-novies) Trasformazione ammessa per: consorzi società consortili comunioni d'azienda associazioni riconosciute fondazioni Trasformazione non ammessa per: associazioni: per le quali l esclusione sia prevista dall atto costitutivo. per le quali l esclusione sia prevista dalla legge (con riferimento a particolari categorie di associazioni). che abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità o oblazioni dal pubblico. associazioni o fondazioni costituite anteriormente al 2004, laddove: comporti distrazione, dalle originali finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi. comporti distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, salvo che vengano pagate le relative imposte. fondazioni bancarie L'art. 2500 octies c.c. non indica, tra gli enti che non perseguono finalità lucrative contemplati nella norma, le società cooperative. artt. 2545-decies e 2545-undecies, artt. 2545-decies, 2545-undecies Dott.ssa D'Alessandro Simona 8
B. LE SINGOLE SUB-FATTISPECIE artt. 2545-decies e 2545-undecies LA TRASFORMAZIONE ETEROGENEA DI SOCIETA COOPERATIVE IN SOCIETA DI CAPITALE E IN SOCIETA DI PERSONE Società cooperative Società di capitali Riforma del diritto societario del 2003: preclude la possibilità che abbia luogo la trasformazione (c.d. eterogenea) da enti non lucrativi in società di capitali. Il divieto di trasformazione da società cooperativa in lucrativa (tuttora contemplato dall'art. 14 della L. 127/1971) può dirsi tuttavia attualmente limitato alle sole società cooperative a mutualità prevalente. Al riguardo è da considerare la previsione dell'art. 2545 decies c.c., introdotto ex novo dalla finanziaria 2003, ai sensi del quale "le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal Titolo V, Capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio" Società cooperative Società di persone La deliberazione di trasformazione richiede il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa (in particolare: se soci <50 => voto favorevole dei due terzi di essi; se soci >10.000 => voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti almeno il 20% dei soci) La deliberazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Gli amministratori allegano alla dichiarazione una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale in cui ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa L assemblea non può procedere alla deliberazione se la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni Dott.ssa D'Alessandro Simona 9
E possibile trasformare una SRL unipersonale in impresa individuale? Il tema presenta un rilevante interesse pratico, infatti, la qualificazione in termini di trasformazione consentirebbe al socio unico che intende proseguire l attività come imprenditore individuale, di continuare a gestire la medesima impresa senza essere costretto a liquidare preventivamente i rapporti giuridici ad essa afferenti. (principio di continuità - es. licenze amministrative). La questione è estremamente controversa! SI per la dottrina NO per la giurisprudenza Dott.ssa D'Alessandro Simona 10
Il SI della dottrina Studio n. 545-2014/I dal titolo Trasformazione di società unipersonale in impresa individuale - CNN con la riforma del 2003, la qualificazione normativa, come trasformazione societaria, del passaggio da società di capitali a comunione d azienda e viceversa, viene interpretata come un implicito riconoscimento della possibilità di trasformare la società di capitali unipersonale in impresa individuale in forza del ricorso all applicazione analogica della norma. Secondo il Notariato tanto il principio di tipicità della trasformazione, quanto la necessità di fornire un adeguata tutela dei creditori sociali, non sarebbero disattesi. il principio di continuità dei rapporti giuridici può esplicare i propri effetti anche solo con riferimento ai beni che formano oggetto del complesso aziendale, e non anche ai soggetti titolari dello stesso, rispetto ai quali è consentita un alterazione dell identità soggettiva la qualificazione dell operazione in termini di trasformazione eterogenea consente di tutelare adeguatamente i creditori attraverso il rimedio dell opposizione ex art. 2500-novies c.c. Dott.ssa D'Alessandro Simona 11
Il NO della giurisprudenza La Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con la sentenza n. 496 del 14 gennaio 2015 ha ritenuto che il passaggio da una società (ente collettivo) ad un impresa individuale non possa integrare una trasformazione in senso tecnico. Alcune precedenti pronunce giurisprudenziali di merito che vanno nella stessa direzione: Tribunale di Mantova 28 marzo 2006 Tribunale di Piacenza 22 dicembre 2011 Tribunale di Aosta 16 marzo 2010* Corte di Appello Torino 14 luglio 2010 * Dott.ssa D'Alessandro Simona 12
Le argomentazioni dell inammissibilità della trasformazione in impresa individuale Il carattere di eccezionalità della trasformazione, che consente il passaggio tra diversi enti derogando al normale procedimento di estinzione e costituzione degli stessi, la rende inapplicabile ai casi non espressamente previsti dal legislatore. Le tipologie di enti per i quali è consentito ricorrere alla trasformazione, espressamente previste dal legislatore, sono caratterizzate da due requisiti: la plurisoggettività e la separazione patrimoniale, che non ricorrono nel caso di impresa individuale. Il passaggio da società a impresa individuale consentirebbe di evitare il procedimento di liquidazione delle società che è formalmente inderogabile per le società di capitali. Il carattere atipico dell operazione impedirebbe ai creditori di essere consapevoli delle conseguenze della trasformazione e, laddove ne ricorrono i presupposti, di esercitare il diritto di opposizione. Dott.ssa D'Alessandro Simona 13
ESEMPIO PRATICO Corte di Appello di Torino Cassazione sent. n. 496/2015 Socio B Socio A Alfa srl Socio Beta spa Cessione di partecipazioni il 4 agosto 2009 e trasformazione di srl Socio A Socio B Beta spa Posta in liquidazione il 16 luglio 2009 Beta spa trasformata in srl (4/8/2009) e poi in snc (15/9/2009) Dott.ssa D'Alessandro Simona 14
ESEMPIO PRATICO 16 settembre 2009 Trasformata 1 ottobre 2009 Cede partecipazioni Alfa srl in liquidazione Alfa snc in liquidazione Beta snc Socio B Unico socio BETA snc Persona fisica che in atto dichiarava di voler rinunciare alla ricostruzione della pluralità dei soci e di voler esercitare l attività in forma individuale Dott.ssa D'Alessandro Simona 15
ESEMPIO PRATICO 7 ottobre 2009 Alfa snc in liquidazione 8 ottobre 2009 Socio B, persona fisica, ultimo socio della Alfa snc, titolare della ditta individuale conferisce Cancellata dal Registro delle Imprese L azienda nella Beta snc con contestuale revoca dello stato di liquidazione di quest ultima Società ammessa al concordato preventivo che, ai sensi dell art. 184 L. fall., è obbligatorio per tutti i creditori I creditori di Alfa srl, poi divenuta Alfa snc, ne richiedono il fallimento Dott.ssa D'Alessandro Simona 16
ESEMPIO PRATICO Il tribunale, con sentenza successivamente confermata nei successivi gradi in giudizio, dichiara il fallimento di Alfa snc, dichiarando l INAMMISSIBILITA DELLA SUA TRASFORMAZIONE IN IMPRESA INDIVIDUALE Si è in presenza di un fenomeno di scioglimento e cancellazione della società di persone, senza passare per la fase di liquidazione SOCIETA DI PERSONE Il procedimento di liquidazione è facoltativo (divisione concordata o definizione rapporti reciproci dare/avere chiesta ai giudici) e non implica l estinzione della società senza il preventivo pagamento dei debiti sociali. TRASFORMAZIONE Non vi è interruzione economica dei rapporti, dunque non vi è l esigenza di soddisfare i creditori sociali (principio di continuità) a patto che gli stessi siano garantiti dalla possibilità di fare opposizione (art. 2500 novies c.c.). Dott.ssa D'Alessandro Simona 17
ART. 2500 novies c.c. Opposizione dei creditori 1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell articolo 2500 c.c., la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. 2. I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell articolo2445. Dott.ssa D'Alessandro Simona 18