VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO/CANCEROGENO Titolo IX, capo I del D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche (D. Lgs. 106 del 2009)
COME SI EFFETTA LA VALUTAZIONE? D. Lgs. 81 Nell ambito della valutazione del rischio, di cui all art. 28, il DATORE DI LAVORO deve verificare la presenza di sostanze/preparati chimici pericolosi considerando tutte le sostanze presenti anche quelle che possono generarsi non intenzionalmente (intermedi di reazione, prodotti secondari)
COME FACCIAMO A CAPIRE QUANDO SOSTANZE E/O PREPARATI SONO PERICOLOSI? Scheda di Sicurezza (SDS) fondamentale per la Etichetta valutazione conoscenza della chimica dei cicli produttivi
IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO Le confezioni dei prodotti industriali devono essere accompagnate da una Scheda di Sicurezza nella quale sono contenute informazioni più approfondite rispetto all etichetta (cartacea od elettronica) Le Schede di Sicurezza sono composte da 16 voci standardizzate, redatte nella lingua del paese d impiego
COSA DEVE RIPORTARE LA SDS? 1. Identificazione preparato/produttore 2. Identificazione dei pericoli 3. Composizione/informazioni sui componenti 4. Misure primo soccorso 5. Misure antincendio 6. Misure per fuoriuscita accidentale 7. Manipolazione e stoccaggio 8. Controllo esposizione/protezione individuale 9. Proprietà fisiche/chimiche 10. Stabilità e reattività 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre informazioni
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA LA SDS? La sostanza o il preparato è classificata/o pericolosa/o a norma delle direttive 67/548/CE e 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o dal CLP [Regolamento (CE) n. 1272/2008] (dopo il 2010) La sostanza ha un limite di esposizione comunitario
QUANDO LA SDS è AGGIORNATA AL CLP? Deve essere presente l etichettatura come prevista da CLP NUOVE FRASI DI RISCHIO H (HAZARD) NUOVI CONSIGLI DI PRUDENZA P (PRUDENCE) NUOVI PITTOGRAMMI
E IN TERMINI DI TEMPO? In funzione dell entrata in vigore del regolamento CLP
Qualora venga evidenziata la presenza di sostanze e/o preparati pericolosi il DL deve valutare i rischi che ne possono derivare per la SALUTE e per la SICUREZZA tenendo conto di: Delle proprietà pericolose delle sostanze o dei preparati Dei tipi di attività e delle modalità di lavoro Della quantità delle sostanze e/o preparati Del modo di esposizione Della durata delle esposizioni Delle misure di prevenzione e protezione adottate Delle risultanze della sorveglianza sanitaria Modalità di stoccaggio delle sostanze e/o preparati
Da un punto di vista pratico? Esistono 2 metodi per effettuare la valutazione del rischio chimico VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI) VALUTAZIONE CON INDAGINE AMBIENTALE (MISURAZIONI) Spesso il primo è propedeutico al secondo, a volte il secondo è obbligatorio se il primo evidenzia un rischio NON IRRILEVANTE
VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI) Sono software (Movarisch, Info Risk, Cheope, ecc) che permettono di arrivare ad un indice di rischio per la salute (IRRILEVANTE o NON IRRILEVANTE) per ogni sostanza e/o preparato indagato Possiamo usare la metodologia che preferiamo A patto che recepisca quanto richiesto dal D. Lgs. 81, molto meglio se proposta da ente autorevole
VALUTAZIONE CON MODELLI (ALGORITMI) Permettono di arrivare ad un indice di rischio per la salute (IRRILEVANTE o NON IRRILEVANTE) inserendo una serie di parametri ottenuti dalle schede di sicurezza, da dati aziendali e dalla modalità di lavorazione ottemperando a quanto richiesto dal D. Lgs. 81 L indice di rischio è determinato dall indice di rischio inalatorio e da quello cutaneo
Ad esempio. PARAMETRI DEL MOVARISCH 1. Pericoli della sostanza/preparato (frasi di rischio sds punto 2) 2. Proprietà chimico-fisiche (sds punto 9) 3. Quantità in uso (dati aziendali) 4. Tipologia d'uso (osservazione utilizzo) 5. Tipologia di controllo (osservazione utilizzo) 6. Tempo di esposizione (dati aziendali, in accordo con RLS)
È sufficiente che il rischio sia classificato NON IRRILEVANTE per una sola sostanza/prepara to per classificare tutta la mansione a rischio NON IRRILEVANTE INDICE DI RISCHIO
RISCHIO NON IRRILEVANTE Il datore di lavoro deve applicare gli artt. 226 (misure di gestione dell emergenza chimica, procedure, DPI, impianti) 227 (informazione e formazione in materia di rischio chimico) 229 e 230 (sorveglianza sanitaria)
Art. 225 del D. Lgs. 81 Comma 1)..eliminazione del la sostanza e/del preparato pericoloso Comma 2) Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e protezione (rischio irrilevante ndr), il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qual volta sono modificate le condizione che possono influire sull esposizione, provvede ad effettuare la MISURAZIONE degli agenti che possono presentare un rischio per la salute,..omissis con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell esposizione in termini spazio temporali
OBBLIGO DI MISURAZIONI QUANDO? QUANDO LA VALUTAZIONE CONDOTTA MEDIANTE ALGORITMI (MOVARISCH, ECC. ECC.) DEFINISCE UN LIVELLO DI RISCHIO PER LA SALUTE NON IRRILEVANTE PER LA SOSTANZA CONSIDERATA QUANDO TECNICAMENTE POSSIBILE QUANDO SONO PRESENTI VALORI LIMITE PER GLI AGENTI CHIMICI PER I QUALI IL GIUDIZIO DI RISCHIO PER LA SALUTE SIA DEFINITO NON IRRILEVANTE
VALORI LIMITE Sono quelli riportati in allegato XXXVIII al D. Lgs. 81 Ne esistono anche altri: Valori limite europei SCOEL Valori limite americani ACGIH ecc
Ma cosa significano? Valore limite 8 ore (TLV-TWA) Concentrazione media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa di 8 ore per 40 ore settimanali, alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere ripetutamente esposti per una vita lavorativa senza effetti negativi Valore limite breve periodo (TLV-STEAL) Concentrazione di TWA di 15 minuti che non deve essere superata durante la giornata lavorativa anche se il TWA sulle 8 ore non supera il valore di TLV-TWA. Il tlv-steal è la concentrazione alla quale si ritiene che i lavoratori possano essere esposti per brevi periodi di tempo senza che insorgano 1) irritazioni 2) danno cronico o irreversibile dei tessuti, 3) effetti tossici doserisposta 4) narcosi di grado sufficiente ad accrescere le probabilità di infortuni o di influire sulla capacità di mettersi in salvo o di ridurre l efficienza lavorativa
MISURAZIONI COME? Ci viene in aiuto la norma tecnica uni en 689 del 1997 La norma fornisce indicazioni per la valutazione della esposizione inalatoria ad agenti chimici. Essa descrive una strategia per confrontare l esposizione per inalazione degli addetti con i rispettivi valori limite e la strategia di misurazione
689 Strategia di misurazione Permette di identificare i gruppi omogenei di esposizione (non sempre coincidono con le mansioni) Permette di definire il numero di campionamenti necessari per avere dati rappresentativi del gruppo omogeneo Permette di definire i tempi minimi di campionamento in funzione delle metodiche utilizzate
Confronto con il valore limite TRE POSSIBILI CONCLUSIONI 1) L esposizione misurata supera il valore limite (vanno individuate le cause e le conseguenti azioni tecnico organizzative per ridurre il rischio, successivamente si provvede a una nuova valutazione per verificare la bontà degli interventi realizzati) SUBITO!!!! Il superamento del valore limite non si risolve con i DPI (maschere)
Confronto con il valore limite 2) L esposizione è significativamente inferiore al valore limite (non sono necessarie misurazioni periodiche a meno che non cambino le condizioni lavorative, non servono DPI, il rischio chimico è adeguatamente gestito) 3) Se non ci troviamo nelle due situazioni precedenti, anche se al di sotto del limite, saranno necessarie misurazioni periodiche e il rischio non è adeguatamente gestito [obbligo di misure di prevenzione (aspirazioni, potenziamento aspirazioni, ecc..), misure di prevenzione [obbligo di DPI (maschere)] Ma cosa vuol dire significativamente inferiore al valore limite?
Significativamente al di sotto del valore limite Per un singolo campionamento o per la media aritmetica di più campionamenti eseguiti nello stesso turno, per considerare il rischio adeguatamente gestito, la concentrazione determinata dal campionamento deve essere INFERIORE AD 1/10 DEL VALORE LIMITE SPECIFICO Esempio: fattore di rischio n-esano (valore limite 72 mg/m 3 ) Valore misurazione: 25 mg/m 3 < valore limite 76 mg/m 3 Potremo erroneamente pensare che il rischio sia adeguatamente gestito, invece no! Obbligo di misure di prevenzione e protezione! Obbligo di misurazioni periodiche (nei tempi stabiliti dalla norma 689)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO
UN AGENTE CANCEROGENO? Quando classificato come cancerogeno dal CLP (categoria 1 A e 1 B) Una sostanza, un preparato o un processo di cui all allegato XLII del D. Lgs. 81.
LA VALUTAZIONE (non è la valutazione del rischio chimico) Individuazione degli agenti cancerogeni (materie prime, prodotti, intermedi di reazione, prodotti indesiderati) Eliminazione o sostituzione dell agente cancerogeno [altrimenti giustificazione dell utilizzo (ricerca di mercato)], altrimenti MISURAZIONI! (non sono applicabili gli algoritmi) Misurazioni personali a tutti gli esposti ogni 3 anni
LA VALUTAZIONE (non è la valutazione del rischio chimico) Per un cancerogeno non esiste un valore limite al di sotto del quale si possa ritenere IRRILEVANTE il rischio per la salute Per tanto se vengo a contatto con un cancerogeno sono, per definizione, ESPOSTO! Eventuali valori limite (esempio polveri di legno duro 5 mg/m 3 ) indicano la concentrazione da non superare, ma non definiscono l esposizione..che vi è già
IN CASO DI ESPOSIZIONE? Limitare al minimo necessario il numero di lavoratori esposti Misurazioni ogni 3 anni Misure di prevenzioni (ciclo chiuso, aspirazioni,.) Misure di protezione (dispositivi di protezione e procedure per il loro corretto utilizzo) Procedure in caso di emergenza e per le pulizie Informazione, formazione e addestramento Sorveglianza sanitaria Registro degli esposti
REGISTRO DEGLI ESPOSTI IN CASO DI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI IL DATORE DI LAVORO DEVE DOTARSI DI UN APPOSITO REGISTRO E CURARNE LA TENUTA TRAMITE IL MEDICO COMPETENTE A TALE REGISTRO OLTRE AL MEDICO COMPETENTE DEVONO POTER ACCEDERE ANCHE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
REGISTRO DEGLI ESPOSTI E UN MODELLO UFFICIALE, ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 155/2007 E SI COMPONE DI: DATI GENERALI E DATI INDIVIDUALI (del lavoratore) COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI RICHIESTA ALL ISPESL DI COPIA DELLE ANNOTAZIONI INDIVIDUALI E DELLE CARTELLE SANITARIE IN CASO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI EX ESPOSTI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI (tra cui i valori di concentrazioni misurate per ogni esposto)
REGISTRO DEGLI ESPOSTI IL REGISTRO VA INVIATO, A CURA DEL DATORE DI LAVORO, AGLI ENTI DI CONTROLLO ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA ISTITUZIONE VA NUOVAMENTE INVIATO IN CASO DI: MODIFICA DEL CICLO PRODUTTIVO, CESSAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO, CESSAZIONE DELL ATTIVITA, E COMUNQUE OGNI 3 ANNI (obbligo di misurazioni triennali)
In caso di basse esposizioni REGISTRO SI, REGISTRO NO? Bassa esposizione: concentrazioni misurate inferiori ai limiti di rilevabilità analitica, monitoraggio biologico in linea con un esposizione non professionale Le interpretazioni sono molte e spesso discordanti. (anche tra gli enti deputati al controllo) Personalmente? Ritengo che qualora l esposizione lavorativa sia paragonabile a un esposizione non lavorativa (va argomentato) il registro degli esposti non sia da fare, ma? Meglio confrontarci con gli Spisal territoriali
GRAZIE PER L ATTENZIONE Carlo Dott. Sanavio carlo.sanavio@chimici.it