QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI



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GIUSEPPE SEMERARO www.cseplanner.com 21 marzo 2013 QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI Domande e risposte su problematiche inerenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile

E-BOOK QUESTIONI CRITICHE NEI CANTIERI 2012 GIUSEPPE SEMERARO Tutti i diritti sono riservati all Autore. Vietata la riproduzione su qualsiasi mezzo. Vietato l inserimento, anche parziale, in altre pubblicazioni a stampa o su supporto informatico, anche se a titolo gratuito. 2

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri ACRONIMI E ABBREVAZIONI ADOPERATI NEL TESTO ANCE = associazione nazionale costruttori edili ASL = Azienda sanitaria locale AVCP = Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Det. = Determinazione (normalmente dell AVCP) DPC = dispositivo (attrezzatura o opera provvisionale) di protezione collettiva DPI = dispositivo (attrezzatura) di protezione individuale DTL = direzione territoriale del lavoro DVR = documento di valutazione dei rischi DUVRI = documento unico di valutazione dei rischi interferenti CSE = coordinatore per l esecuzione CSP = coordinatore per la progettazione FO = fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera LSP = sistema di protezione contro i fulmini (Lightning Protection System) è l'intero sistema Osservatorio = Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture PA = pubblica amministrazione (in genere nel senso di amministrazione aggiudicatrice) PiMUS = piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi PLE = piattaforma di lavoro in elevato (in gergo autocestello) POS = piano operativo di sicurezza PSC = piano di sicurezza e coordinamento PSS = piano sostitutivo di sicurezza RTI (o ATI) = raggruppamento (o associazione) temporaneo di imprese RUP = responsabile del procedimento unico tutte le fasi dell intervento in ambito pubblico SOA = organismo attestazione della qualificazione delle imprese nel settore dei lavori pubblici 3

SUVA = è un'azienda autonoma di diritto pubblico di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali della Svizzera 4

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri INDICE ANALITICO DEGLI ARGOMENTI A AMBITO D APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI... 9 APPALTI DI LAVORI ALL INTERNO DELLE AZIENDE... 77 APPALTO DI LAVORI PUBBLICI... 19 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DEI CARICHI... 125 ATTREZZATURE DI LAVORO... 129 C COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI... 13 COORDINATORE PER LA SICUREZZA... 29 D DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE E PREPOSTI... 48 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NEI LAVORI IN QUOTA... 95 F FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISITICHE DELL OPERA... 73 FORNITORI DI MATERIALI O ATTREZZATURE... 56 G GESTIONE DEL PRIMO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EMERGENZA IN CANTIERE... 91 I IDONEITÀ DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI... 25 IMPIANTO CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE... 119 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE... 112 IMPRESA AFFIDATARIA... 42; 46 L LAVORATORI... 54 LAVORATORI AUTONOMI... 50 5

P PARAPETTI... 110 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO... 63 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA... 71 PONTEGGI... 97 R RECINZIONE DI CANTIERE... 79 S SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI DI CANTIERE... 83 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA... 65 T TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ALL AUTORITÀ PER IL TITOLO ABILITATIVO DEI LAVORI... 27 V VIABILITÀ DI CANTIERE... 89 6

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri PRESENTAZIONE Molti dubbi angosciano gli addetti ai lavori, a qualunque categoria appartengano, nella pratica quotidiana della ricerca delle soluzioni di conformità del lavoro nel cantiere alla legge o norma tecnica o buona prassi o best practice o linea guida o chi sa a quale altro standard emanato chi sa da chi e dove, sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e per tranquillizzare la propria coscienza, anche in relazione alle responsabilità connesse all espletamento del proprio ruolo nel processo realizzativo degli interventi edili o di ingegneria civile. Per questo motivo ho pensato di mettere per iscritto le risposte ad una selezione di oltre 140 quesiti, tra quelli che mi sono sentito sottoporre più volte in tanti anni di attività di divulgazione delle personali conoscenze in materia di prevenzione infortuni nei cantieri temporanei e mobili. Per lo più le questioni analizzate riguardano la legislazione, ma non solo sotto gli aspetti giuridici - come: chi è tenuto a fare cosa e come fare quel qualcosa? - ma anche dal punto di vista tecnico prevenzionistico. Le questioni trattate sono quelle che ho ritenuto più meritevoli di attenzione; quelle più critiche o più rappresentative. La maggior parte sono argomenti ancora non del tutto definiti dalla giurisprudenza o prassi consolidata. Le risposte, volutamente sintetiche, sono il frutto di tanti anni di esperienza e di un continuo processo di aggiornamento e confronto sul campo. La speranza è che il lavoro svolto possa servire ad aprire un dibattito sulle tematiche trattate e sulle altre che emergeranno nel tempo, per arrivare ad una condivisione quanto più ampia delle soluzioni a beneficio del livello di salute e sicurezza nei cantieri. A riguardo sono gradite informazioni di ritorno. L Autore 7

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Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri 1. AMBITO D APPLICAZIONE DEL TITOLO SUI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI DOMANDA 1.1. Impianti a rete Il titolo sui canteri temporanei o mobili non si applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008 sempre che non comportino lavori edili o di ingegneria civile, di cui all allegato X. Ciò premesso, nel caso in cui l intervento impiantistico preveda lavori edili o di ingegneria civile meramente accessori rispetto all attività principale, l intervento gode ancora dell esclusione dall ambito di applicazione? Se si, l esecuzione di fori su murature e solai e/o la realizzazione di tracce sono da considerarsi lavori edili? Risposta Il titolo IV, capo I (cantieri temporanei o mobili, di recepimento della direttiva 91/57/CEE), del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, non si applica ai lavori riguardanti gli impianti di cui all articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del medesimo decreto, sempre che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X. Gli impianti in questione sono gi impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, di condizionamento e riscaldamento. Mentre con la locuzione lavori edili o di ingegneria civile di cui all allegato X si identificano sicuramente attività edili o di ingegneria civile di demolizioni e rifacimenti (quale la formazione e successiva chiusura di tracce e forni su muri, solai e pavimenti) e attività di scavo (formazione e chiusura di trincee per canalizzazioni). Pertanto, la risposta alla domanda è la seguente: nel caso di realizzazione degli impianti, di cui all articolo 88, c. 1, lett. g- bis), del D.Lgs. 81/2008, in esecuzione esterna, cioè senza opere murarie accessorie, si gode dell esonero dall applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili; viceversa, cioè se sono presenti tali opere, non si gode dell esonero dall applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili. DOMANDA 1.2. Impianti fotovoltaici Gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici godono, ai sensi dell art. 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, dell esenzione dell applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008? Pur facendo rientrare la realizzazione degli impianti fotovoltaici tra gli impianti elettrici, i quali, ai sensi dell articolo 88, c. 1, lett. g-bis), del D.Lgs. 81/2008, godono, in assenza di opere edili o di ingegneria civile, della deroga 9

all applicazione del titolo sui cantieri temporanei o mobili, va considerato che la realizzazione di tali impianti comporta quasi sempre l esecuzione di opere complementari, a volte non accessorie, di natura edile (quali carpenterie metalliche, demolizioni di manufatti edili, maneggiamenti di manti di copertura, ecc.), che non consentono di usufruire della deroga in questione. DOMANDA 1.3. Manutenzioni industriali Il titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile si applica alle manutenzioni industriali? In generali le attività (dalle istallazioni alle relative manutenzioni) di impianti per la produzione non richiedono l applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 (vedi la Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 18 marzo 1997), salvo che le stesse non prevedano lavori, anche accessori, appartenenti a quelle di cui all allegato X, come nel caso dell installazione di una turbina che richieda la realizzazione di carpenterie metalliche di sostegno e di servizio o la realizzazione di un impianto di zincatura che prevedeva l esecuzione di una vasca e il montaggio di opere fisse di metallo (vedi Corte di cassazione, sez. IV penale, sentenza n. 5075 del 9 febbraio 2010). DOMANDA 1.4. Lavori nelle cave e nelle industrie di idrocarburi L esecuzione di lavori edili o di ingegneria civile all interno di un aria in concessione di cava o d un industria di idrocarburi è esentata dall applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile? 10 Relativamente alle cave e all estrazione degli idrocarburi, come per le miniere, l esenzione sull applicazione del titolo IV capo I del D.Lgs. 81/2008 è prevista dall articolo 88 solo per talune attività. Relativamente alle cave si specifica che l esenzione è riferita ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave e alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali. Mentre le attività esentate riguardanti le aziende che lavorano gli idrocarburi sono quelle di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi. Pertanto, nei lavori edili o di ingegneria civile eseguiti in tali aree, come la costruzioni di edifici industriali o la realizzazione di strade, non possono ritenersi esonerati dall ambito di applicazione del titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/2008. E nulla rileva che gli organi di vigilanza e controllo in tali ambiti non siano quelli abituali (ASL e DTL competenti per territorio) ma altri. DOMANDA 1.5. Lavori in economia diretta

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri Il committente nel caso in cui esegue i lavori in economia diretta è tenuto all applicazione del titolo sui cantieri edili o di ingegneria civile? L applicazione del titolo IV capo I, del D.Lgs. 81/2008, sui cantieri temporanei o mobili, si applica non in funzione del titolo con cui i vari soggetti sono chiamati ad operare, ma sul fatto che l intervento riguarda un lavoro edile o di ingegneria civile di cui all allegato X del medesimo decreto. Pertanto, qualora il committente coincide con l esecutore e non intervengono altri operatori economici nell esecuzione dei lavori, verranno meno gli obblighi di designazione dei coordinatori per la sicurezza ma non gli altri obblighi che regolano il rapporto tra l essere committente ed esecutore, non ultimo l autoverifica dell idoneità tecnico professionale ad eseguire i lavori. 11

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Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri 2. COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI DOMANDA 2.1. Un impresa esecutrice e lavoratori autonomi In un cantiere i lavori saranno eseguiti da un impresa e da due lavoratori autonomi, un idraulico ed un elettricista. In questo caso si è tenuti alla designazione del coordinatore per la sicurezza? RIPOSTA Il legislatore con il D.Lgs. 106/2009, di modificazione d integrazione del D.Lgs. 81/2008 ha voluto definire in maniera più chiara questi casi rispetto al passato. In primo luogo ha stabilito che i coordinatori per la sicurezza devono essere designati quando si prevedono più imprese esecutrici. In più ha voluto chiaramente differenziale l impresa esecutrice dal lavoratore autonomo introducendo la seguente definizione di impresa esecutrice: impresa che esegue un opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiai. Mentre la definizione di lavoratore autonomo è quella di persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincolo di subordinazione. Va segnalato che prima dell emanazione dei chiarimenti avvenuti con il D.Lgs. 106/2009, la giurisprudenza sull argomento era di avviso diverso (cassazione, sezione IV, sentenza n. 1770 del 16 gennaio 2009). DOMANDA 2.2. Comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza In base al c. 7 dell art. 90, del D.Lgs. 81/2008 il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi, pena l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800, i nominativi dei coordinatori per la sicurezza. Come deve avvenire, soprattutto in relazione alle imprese e lavoratori autonomi subaffidatari, con i quali il committente non ha rapporti diretti? Va considerato preliminarmente che la comunicazione dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nei confronti dei datori di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi consente a costoro di svolgere una funzione di controllo sul committente in relazione all adempimento degli obblighi di designazione dei coordinatori medesimi. Nello specifico della domanda, si ritiene prova sufficiente dell adempimento di tale obbligo l inserimento dei nominativi dei coordinatori per la sicurezza nel cartello di cantiere, come previsto dallo stesso art. 90, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e l affissione in cantiere della notifica preliminare, in adempimento all art. 99, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 e la trasmissione, ai sensi dell art. 101 del D.Lgs. 81/2008, a cura dell impresa affidataria del PSC, con 13

l indicazione dei suddetti nominativi, alle imprese subaffidatarie ed ai lavoratori autonomi subcontrattisti. DOMANDA 2.3. Verifica adempimenti del CSE Quali azioni devono mettere in atto il committente ovvero il responsabile dei lavori per verificare l adempimento degli obblighi del coordinatore per l esecuzione? Il committente o il responsabile dei lavori, ai sensi dell art. 93, c. 2, del D.Lgs. 81/2008, è tenuto a verificare l adempimento degli obblighi di cui all articolo 92, c. 1, lett. a), b) c), d) ed e) del D.Lgs. 81/2008 da parte del coordinatore per l esecuzione. La verifica può condurre fino alla risoluzione dell incarico di CSE, come previsto dall art. 90, c. 8, del D.Lgs. 81/2008. Se non effettuata adeguatamente è prevista la pena dell arresto da due a quattro mesi o l ammenda da euro 1.000 a 4.800. Ciò premesso, è del tutto ovvio che la verifica in questione non deve necessariamente sfociare nel controllo sul campo, quasi a simulare l attività richiesta al CSE. D altro canto non sarebbe nemmeno logico aspettarsi una condotta del genere da parte del committente o del responsabile dei lavori, in quanto ciò richiederebbe il possesso di qualifica da coordinatore per la sicurezza o non la semplice diligenza di buon padre di famiglia. Nello specifico, quello che si deve sicuramente scongiurare è che non ci siano vuoti di controllo e coordinamento efficace da parte del CSE (vedi a riguardo maggiori dettagli sull argomento nella sezione Coordinatori per la sicurezza). Da questo punto di vista è necessario allora accertare che la frequenza del cantiere da parte del CSE sia sufficiente ed efficace sotto il profilo prevenzionistico, in quanto i lavori devono procedere senza pregiudizio alcuno per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. La verifica conseguente è di tipo documentale: farsi trasmettere dal CSE gli esiti dei suoi sopralluoghi e verificare che la periodicità dei sopralluoghi sia adeguata alla specificità del cantiere. A riguardo il disciplinare d incarico di CSE deve essere sufficientemente esauriente, nel senso che deve prevedere l obbligo, pena la risoluzione del contratto d incarico stesso, di relazionare periodicamente, in funzione del numero delle fasi lavorative, al fine di non avere vuoti di controllo sullo stato di tutela di salute e sicurezza in cui versa il cantiere. 14 Sotto questo aspetto non può non registrarsi una contraddizione di fondo che frequentemente si legge nei contratti d incarico di CSE. Da una lato si dispone che il CSE frequenti il cantiere con una certa assiduità, mentre dall alto lato il

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri compenso previsto non rende giustificabile tale richiesta, anzi, esso stesso costituisce un pericoloso ostacolo alle azioni richieste al CSE. Naturalmente, oltre ai controlli indicati in precedenza, le segnalazioni di non conformità del cantiere alle norme antinfortunistiche, che potrebbero giungere da terzi (per esempio, dal direttore dei lavori), devono essere prese in seria considerazione dal committente o responsabile dei lavori e costituiscono elementi validi per ammonire il CSE o per risolvere con costui il contratto. DOMANDA 2.4. Idoneità per l adempimento degli obblighi dell affidataria In base all art. 100, c. 6-bis), del D.Lgs. 81/2008, il committente ovvero il responsabile dei lavori è tenuto ad assicurare l attuazione degli obblighi di cui all art. 97, comma 6, lett. 3-ter del medesimo decreto. Ciò premesso, quali sono le modalità operative per adempiervi? L art. 90, c. 9, del D.Lgs. 81/2008 dispone di effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all allegato XVII del medesimo decreto. Relativamente alle imprese affidatarie prevede l acquisizione di una dichiarazione che indichi il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l assolvimento dei compiti di cui all art. 97 del D.Lgs. 81/2008. Al successivo art. 100, comma 6-bis), si dispone, sempre a carico del committente o del responsabile dei lavori, di assicurare che i soggetti che si occupano dello svolgimento delle attività di cui all art. 97, quindi i soggetti indicati ai fini della verifica tecnico professionale dell impresa affidataria, siano adeguatamente formati. Ciò premesso, la domanda pone il problema di come assicurare l adeguatezza della formazione. La risposta alla domanda posta non può essere esaustiva poiché il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all attuazione del citato art. 97. Tuttavia, è possibile affermare che i contenuti della formazione devono riguardare gli aspetti inerenti l attuazione dell art. 97 (conoscenze in materia di salute e sicurezza nei cantieri per il controllo della sicurezza, per il coordinamento degli obblighi di cui agli artt. 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008, di verifica coerenza dei POS, di verifica dell idoneità tecnico professionale dei subcontrattisti) e pertanto non può ritenersi sufficiente a riguardo la formazione di ruolo (dirigente o preposto) stabilita dall art. 37, c, 7, del D.Lgs. 81/2008 e dall Accordo Stato Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 (atto n 221 CSR) e quella per l espletamento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Mentre si può ritenere sicuramente sufficiente la formazione prevista per i coordinatori per la sicurezza di cui all art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 15

DOMANDA 2.5. Deroga alla redazione del PSC e designazione del CSE Considerato che l art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 dispone di fatto la deroga alla redazione del PSC nei casi ivi previsti, negli stessi casi la designazione del CSE deve essere effettuata? L art. 100, c. 6, del D.Lgs. 81/2008 consente di derogare dall applicazione di quanto stabilito nel medesimo articolo, a proposito dei contenuti del PSC, per situazioni di somma urgenza o per consentire la continuità di servizi essenziali alla collettività. La legge, pertanto, non esonera esplicitamente in tali casi e qualora gli interventi di emergenza siano affidati a più imprese esecutrici alla designazione del CSP, ma semplicemente di derogare alla redazione del PSC con i contenuti stabiliti dall art. 100, quindi dall allegato XV. Tuttavia è ipotizzabile, per motivi di soma urgenza (la tempestività dell intervento è necessaria per salvaguardare la popolazione da danni maggiori conseguenti ad un intervento effettuato nel rispetto delle regole stabilite in regime di ordinarietà e quindi con tempi non celeri) che la deroga alla redazione del PSC equivalga alla deroga alla designazione del CSP, anche se avrebbe comunque uno scopo non del tutto residuali in tali casi, cioè coordinare l adempimento dell obbligo di cui all art. 91, c.1, lett. b-bis, del D.Lgs. 81/2008. Di questo parere è il DPCM 231/2011, relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, che ribadisce, invece, l obbligo della designazione del CSE, il quale deve assicurare assicura una presenza continua in cantiere, avvalendosi anche di assistenti, e deve redigere il fascicolo dell opera. DOMANDA 2.6. Committente e PSC L art. 90, c. 2, del D.Lgs. 81/2008 dispone che il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione, prenda in considerazione il PSC e il Fascicolo dell opera redatti dal CSP. Nei lavori privati è sufficiente adempiere a tali obblighi accertandosi che siano redatti prima della fase di richiesta delle offerte? 16 I termini prendere in considerazione non equivalgono al termine verificare. Pertanto, considerato che al committente privato cittadino al più si può pretendere la diligenza di buon padre di famiglia e, comunque, non quella professionale, si ritiene sufficiente accertare che tali documenti siano formalmente redatti e disponibili prima della richiesta delle offerte per l affidamento dell esecuzione dei lavori. DOMANDA 2.7. Committenti ed esecuzione diretta dei lavori

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri A quali condizioni i committenti privati possono personalmente partecipare all esecuzione dei lavori? I committenti privati possono partecipare direttamente all esecuzione dei lavori, purché in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all art. 89, c. 1, lett. l) del D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili. DOMANDA 2.8. Fermo di cantiere e responsabilità Di chi è la responsabilità dei cantiere nel caso in cui vi è un fermo dei lavori non imputabile all appaltatore, ma al committente? Il coordinatore per l esecuzione cosa deve fare in questo caso? Salvo che non siano previsti patti contrattuali specifici o non siano intervenuti nuovi patti contrattuali in materia di custodia e mantenimento in sicurezza del cantiere per fermo di cantiere, cosa alquanto inverosimile nel caso in esame, la custodia del cantiere è il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza devono essere garantite dal committente. Il CSE chiederà di essere sollevato dall incarico durante tutto il periodo di fermo del cantiere. In tal senso è preferibile che sia lo stesso CSE a inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno spiegando i motivi della cessazione temporanea della sua attività e chiedendo al committente di comunicargli la data della ripresa dei lavori. La migliore soluzione sarebbe che il committente o il responsabile dei lavori inviasse, a sua volta, integrazione della notifica preliminare agli organi di vigilanza competenti, informandoli del fermo di cantiere. DOMANDA 2.9. Impresa e responsabile dei lavori Il datore di lavoro di un impresa affidataria o esecutrice può svolgere il ruolo di responsabile dei lavori? Il responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal committente per adempiere a quei compiti propri del committente, di cui agli art. 90, 99 e 100 del D.Lgs. 81/2008, che gli sono stati effettivamente conferiti mediante l incarico. Se tra questi vi sono anche quello di verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, di adottare provvedimenti di sospensione dei lavori o addirittura di risoluzione del contratto di appalto o d opera o di revoca dell autorizzazione al subappalto su richiesta del CSE, di assicurare la corresponsione dei costi della sicurezza nel subappalto senza alcun ribasso, di assicurare l adeguata formazione dei soggetti, incluso il datore di lavoro, addetti all applicazione dell art. 97 del D.Lgs. 81/2008, si pone il problema se, sebbene non previsto esplicitamente dalla legge, sul piano logico operi il divieto 17

dell assunzione del ruolo di responsabile dei lavori da parte del datore di lavoro dell impresa esecutrice o di suoi dipendenti. Di questo avviso è la Corte di cassazione, sezione penale IV, che ne nella sentenza n. 1490 del 14 gennaio 2010, asserisce un analisi approfondita circa la definizione del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure garanti all interno delle attività esercitate nei cantieri edili (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l esecuzione)... Dopo aver ritenuto che l incarico al responsabile dei lavori da parte del committente (lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega), per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, e questo implica necessariamente il conferimento dei poteri decisionali, gestionali e di spesa occorrenti; e che, stante il rapporto critico-dialettico tra il committente e il datore di lavoro dell impresa esecutrice, è da escludere, sul piano logico-sistematico, che il ruolo di responsabile dei lavori possa essere assegnato dal primo al secondo (pena l inconcepibile identificazione tra soggetto controllore e soggetto controllato per quello che riguarda la sicurezza nei cantieri). DOMANDA 2.10. Committente ed inerzia nella sospensione dei lavori Quali rischi corre il committente o il responsabile dei lavori nel caso non adotti alcun provvedimento di sospensione delle lavorazioni o di risoluzione del contratto in seguito a segnalazioni del coordinatore per l esecuzione senza motivazioni di sorta? Il CSE, ai sensi dell art. 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in seguito a contestazione scritta di non conformità a quanto stabilito agli articoli 94,95, 96, 97 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e alle disposizioni e prescrizioni del PSC, è obbligato a comunicare al committente o responsabile dei lavori le violazioni medesimi, al fine di farle cessare mediante il provvedimento adottato da costui di sospensione delle lavorazioni a rischi o, nel casi peggiori, di risoluzione del contratto. La norma in questione, dunque, chiama in causa il committente o il responsabile dei lavori, senza prevedere alcuna sanzione nei suoi confronti per inadempienza o inerzia ingiustificata. Tuttavia, pur non prevedendo alcuna sanzione, il committente o il responsabile dei lavori è presunto corresponsabile con il soggetto che commette le violazioni segnalate dal CSE di eventi dannosi nei confronti dei lavoratori, che potrebbero manifestarsi proprio per non aver dato corso alle azioni dovute. 18

Giuseppe Semeraro Questioni critiche nei cantieri 3. APPALTO DI LAVORI PUBBLICI DOMANDA 3.1. Responsabile dei lavori nei contratti pubblici In base al combinato disposto degli articoli 89, c. 1, lett. c) e 93, c. 1, del D.Lgs. 81/2008, il committente che intende far svolgere ad altro soggetto i propri compiti deve conferire formale incarico (delega di funzioni). Nel caso di applicazione del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell art. 10, cc. 2 e 3, del DPR 207/2010, il responsabile del procedimento assume ex lege il ruolo di responsabile dei lavori. Significa questo che in tali casi non è necessario l incarico scritto? Risposta A differenza di quanto stabilito dal DPR 554/1999, che prevedeva il conferimento di specifico incarico scritto indicante esplicitamente i compiti delegati al RUP in qualità di responsabile dei lavori, il nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contrati pubblici prescinde dall incarico scritto e rende automatico l affidamento dell incarico in quanto parte integrante dei compiti del RUP. I limiti di competenza del RUP nell adempiere agli obblighi di responsabile dei lavori (quelli del committente) sono indicati dal medesimo regolamento. DOMANDA 3.2. Delegato alla redazione del DUVRI L art. 26 c. 3 ultimo periodo stabilisce che nel capo di applicazione del codice dei contratti pubblici il DUVRI è redatto dal soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa (committente). Il DPR 207/2010, all art. 10, c. 1, lett. dd), stabilisce altresì, per gli stessi casi, che su delega di costui il responsabile del procedimento adempie all obbligo della redazione del DUVRI. Quale delle due norme prevale? Risposta In base a quanto stabilito dall art. 26 c. 7 del D.Lgs. 81/2008, la disciplina prevalente in materia è quella del D.Lgs. 163/2006 (quindi del suo regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 207/2010). Pertanto, il soggetto obbligato alla redazione del DUVRI è il responsabile unico del procedimento, se delegato dal soggetto che sarebbe invece tenuto (colui che ha il potere decisionale e di spesa nell appalto) secondo quanto disposto all art. 26, c. 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 81/2008. DOMANDA 3.3. Documento preliminare del PSC e CSP Il DPR 207/2001, all art. 17, c.1, lett. f), prescrive tra i documenti componenti il progetto preliminare la redazione del documento preliminare alla redazione del PSC. Questo documento, potendosi 19

identificare con il PSC preliminare, deve essere redatto esclusivamente dal CSP? Risposta Il CSP deve essere designato, qualora si prevedano più imprese contemporanee, al momento dell incarico di progettazione. Nell appalto pubblico di lavori, al momento dell incarico di progettazione preliminare. Dai contenuti stabiliti dal citato art. 17, c. 2, del DPR 207/2010, si comprende facilmente che il documento prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza altro non è che un PSC preliminare. Attraverso le due considerazioni premesse si può concludere che è logico aspettarsi la redazione di tale documento da parte del CSP, salvo che non si prevedano più imprese, anche non contemporanee, durante l esecuzione dei lavori. Ma in tal caso non è richiesta la redazione del PSC e non avrebbe senso elaborare un documento propedeutico ad un altro non previsto. DOMANDA 3.4. Progetto preliminare posto a base di gara Quando un progetto preliminare è posto a base di gara, il Documento preliminare al PSC di cui all'art. 17, c. 1, lett. f), del DPR 207/2010, ai sensi del successivo comma 3, ultimo periodo, è allegato al contratto d appalto, fermo restando l integrazione del medesimo contratto con il PSC predisposto a corredo del progetto esecutivo. In tali casi, considerato che il progetto esecutivo è redatto dall appaltatore, il PSC da chi è redatto? Il PSC può essere redatto soltanto dal CSP, la cui designazione è esclusivamente a carico del Committente e deve essere effettuata contestualmente all incarico di progettazione (preliminare nell appalto pubblico). Pertanto il PSC deve essere redatto, anche nell appalto integrato, dal CSP incaricato direttamente dall amministrazione aggiudicatrice. DOMANDA 3.5. Progetto definitivo posto a base di gara Quando un progetto definitivo è posto a base di gara, l art. 24, c. 3, del DPR 207/2010 dispone che il progetto sia corredato del PSC. In tali casi, poiché il progetto esecutivo è redatto dall appaltatore, il PSC da chi è redatto? 20 Oltre alle considerazioni di cui alla domanda precedente, va considerato che il PSC è, come citato, un documento di gara e in quanto tale non potrà mai essere redatto dall appaltatore, soggetto che risulterà affidatario dell intervento in seguito al completamento della stessa procedura di gara.