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Transcript:

n 30 del 25 luglio 2014 circolare n 472 del 23 luglio 2014 referente BERENZI/mr Modello 730/2014 Operazioni di conguaglio 1. Premessa I datori di lavoro, in veste di sostituti d'imposta devono effettuare, con le retribuzioni di competenza del mese di luglio, le operazioni di conguaglio relativamente al risultato contabile delle dichiarazioni 730, evidenziato nel ed. prospetto di liquidazione. II conguaglio per l'assistenza fiscale riguarda non solo l'imposta sui redditi (IRPEF) dovuta a saldo e/o in acconto ovvero a rimborso e le addizionali regionale e comunale, ma anche l'eventuale acconto, dovuto nella misura del 20%, dell'imposta relativa ad alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Si ricorda che i coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare il modello 730 in forma congiunta quando almeno uno di essi si trovi nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello (la dichiarazione congiunta, tuttavia, non può essere presentata se uno dei coniugi nel 2013 è stato titolare di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 o, comunque, se è tenuto a presentare il modello Unico 2014PF). Qualora entrambi i coniugi abbiano invece la possibilità di avvalersi dell'assistenza fiscale, essi possono autonomamente scegliere il sostituto al quale presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. 2. Novità 730/2014 Con la Risoluzione n. 57 del 30 maggio 2014, l'agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità in materia di assistenza fiscale applicabili ai modelli 730/2014. Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti: l'agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, il modello 730 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, dai contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. Nel modello 730, che va presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera "A" nella casella "730 senza sostituto" e nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto";

è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l'imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24 ("Quadro I - Imposte da compensare'). 3. Modalità e termini del conguaglio I sostituti d'imposta devono eseguire i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio. N.B.: il conguaglio dovrà quindi avvenire nel mese di agosto se in questo mese verranno erogate le competenze del mese di luglio. Per effettuare il conguaglio a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2014, i sostituti d'imposta devono prendere in considerazione i risultati (imposta a debito o imposta a credito) dei Modelli 730/2014 dei propri sostituiti, evidenziati dai modelli 730/3 elaborati dagli stessi sostituti se hanno prestato direttamente assistenza fiscale, o dai modelli 730/4 trasmessi ai sostituti dal CAF o dal professionista abilitato se questi hanno prestato assistenza fiscale. Devono essere tenuti in considerazione anche eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi (se è stato presentato il modello 730 rettificativo o integrativo), pervenuti ai sostituti d'imposta in tempo utile per effettuare il conguaglio entro il 2014. Si ricorda che, nell'ipotesi in cui nello stesso periodo d'imposta ci sia stato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto, spetta al nuovo datore di lavoro effettuare le operazioni di conguaglio, tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro. Si sottolinea che non deve essere effettuato nessun conguaglio da parte del sostituto d'imposta in presenza di rimborsi superiori a 4.000 euro. Infatti, in base alla Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1, commi 586 e 587), la restituzione del rimborso del Modello 730, per i contribuenti che godono di detrazioni per carichi familiari e/ o per i contribuenti che nell'anno precedente hanno versato più imposte di quelle dovute e riportano un'eccedenza di imposta, non avverrà a luglio, come succedeva precedentemente ma bisognerà attendere i controlli preventivi, anche documentali, da parte dell'agenzia delle Entrate, la quale procederà direttamente al rimborso dei predetti crediti. Inoltre, non deve essere effettuato nessun conguaglio (né a debito né a credito), se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dal Modello 730 non supera il limite di 12. Danno invece luogo a conguaglio le somme a credito anche se di importo non superiore a 12 se derivanti dalla richiesta di utilizzare parte del credito per pagamento, oltre che per l'imu dovuta per l'anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24, compilando il "Quadro I - Imposte da compensare". In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'ufficio postale il modello di pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero. Si ricorda poi che, da quest'anno, per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 15.000 euro è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574). 4. Conguaglio a debito Qualora il prospetto di liquidazione (mod. 730-3 in caso di assistenza diretta e mod. 730-4 in caso di assistenza prestata da un CAF) relativo al singolo dipendente evidenzi una posizione debitoria IRPEF. il sostituto d'imposta dovrà trattenere dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, al netto di ogni anche non fiscale ("netto in busta"), il debito risultante dal prospetto di liquidazione e versare tale importo. Il datore di lavoro in occasione della corresponsione della retribuzione di competenza del mese di luglio tratterrà, qualora dovuto, anche l'importo relativo all'acconto dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile (tale trattenuta dovrà essere effettuata unicamente nell'ipotesi in cui il dipendente che ha usufruito dell'assistenza fiscale abbia dichiarato tramite il modello 730/2014 redditi tassabili separatamente e non assoggettati a ), Nell'ipotesi in cui l'importo complessivo dell'irpef eventualmente aumentato della prima rata di acconto, dell'addizionale regionale e comunale (a saldo e in acconto) e dell'acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all'importo della retribuzione netta di competenza del mese di luglio il sostituto d'imposta dovrà comportarsi nel seguente modo: 1 trattenere la parte residua (il debito non compensato) dalla retribuzione corrisposta a partire dal mese successivo a quello nel quale vengono erogate le retribuzioni di competenza del mese di luglio e cosi via fino ad esaurimento; l'importo dell'unica o seconda rata di acconto relativa all'irpef sarà trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2014 (nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sarà trattenuto sulla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dello 0,40%); 2 applicare, a carico dei dipendenti, sugli importi differiti (si tratta sempre della parte di debito non compensata in sede di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio) l'interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce; 3 se entro il mese di dicembre 2014 il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere interamente le imposte dovute per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua ed il relativo interesse dello 0,40% mensile, comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2015 direttamente al concessionario della riscossione. In questo caso il sostituto d'imposta deve comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre 2014. gli importi residui che devono ancora essere versati 4.1 Pagamenti rateali Come noto, anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere di poter effettuare il versamento a rate, di uguale importo, del saldo e del primo acconto

IRPEF, dell'addizionale regionale e comunale, a saldo e in acconto, e dell'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Non è invece possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto IRPEF. Il contribuente doveva richiedere la rateizzazione del versamento indicando nel Quadro F, sezione V, rigo F6, colonna 7, del mod. 730 il numero delle rate in cui intendeva frazionare il debito. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque: infatti, i pagamenti rateali devono essere completati entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, in quanto le retribuzioni di competenza del mese di luglio vengono erogate nel successivo mese di agosto, il sostituto d'imposta dovrà ripartire il debito in un numero di rate, tendente alla scelta effettuata dal contribuente, tali da garantire il completamento delle operazioni di pagamento entro il mese di novembre. Ad esempio, qualora il contribuente abbia richiesto la rateizzazione in cinque rate e la retribuzione di competenza di luglio gli venga erogata nel mese di agosto, compito del sostituto sarà quello di ripartire l'importo totale dell'imposta a debito su quattro rate invece che su cinque. Si ricorda che il completamento delle operazioni di pagamento rateale, entro il mese di novembre, deve essere inteso con riferimento alla posizione fiscale del sostituito e non del sostituto. Pertanto, il datore di lavoro dovrà effettuare entro il 16 dicembre, e non entro il 30 novembre, il versamento delle somme trattenute al dipendente a titolo di conguaglio sugli emolumenti corrisposti per il mese di novembre al dipendente che ha scelto l'opzione per il versamento rateale. L'importo delle singole rate deve sempre essere calcolato dal sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, anche nelle ipotesi in cui l'assistenza fiscale sia stata prestata da un CAF. Lo stesso sostituto deve inoltre calcolare l'interesse fissato che è pari allo 0,33% mensile. Ove la retribuzione mensile risultasse insufficiente per la dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,33% mensile riferito al pagamento rateale, anche l'interesse nella misura dello 0,40% riferito all'incapienza della retribuzione. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta deve comunicare all'interessato l'importo delle rate non ancora trattenute. In tal caso, il contribuente deve provvedere a versare autonomamente e direttamente quanto ancora dovuto, alle scadenze delle singole rate. Il contribuente può tuttavia, in alternativa, scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto d'imposta deve erogargli emolumenti entro l'anno. In caso di decesso di un lavoratore dipendente assistito che avesse chiesto la rateizzazione in sede di dichiarazione, gli eredi dovranno corrispondere l'importo delle rate non ancora trattenute, fruendo del più ampio termine per il versamento previsto dall'art. 65 del D.P.R. 600/1973 (6 mesi).

5. Conguaglio a credito Nell'eventualità in cui il prospetto di liquidazione evidenzi un credito IRPEF a favore del dipendente, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/ o di addizionale comunale e regionale all'lrpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti. Se anche quest'ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2014. In questa fase, nel caso gli aventi diritto siano più di uno, il sostituto d'imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente sulla base di una percentuale (uguale per tutti i dipendenti assistiti) data dal seguente rapporto: al numeratore: l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percepienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio); al denominatore: l'ammontare complessivo del credito IRPEF da rimborsare. Al riguardo, la circolare 57/ E chiarisce che il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730. Detto dato è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella "Importo da trattenere") ovvero per quelle a credito (casella "Importo da rimborsare"). Conseguentemente il sostituto, nelle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, è tenuto ad effettuare la trattenuta dell'importo risultante al rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quello indicato nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da trattenere" del modello 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d'imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati al rigo 162 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quelli indicati nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da rimborsare" dei modelli 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato. Qualora, entro il mese di dicembre 2014, il sostituto d'imposta non sia riuscito a rimborsare l'intero credito d'imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall'effettuare detti rimborsi e comunicherà al dipendente gli importi residui di credito di cui lo stesso ha diritto, provvedendo anche ad indicarli nell'apposita certificazione (modello CUD). Il sostituito potrà utilizzare tali importi a credito nella successiva dichiarazione (Modello 730/2015 o Modello Unico 2015PF) o, nel caso in cui lo stesso sia esonerato dal presentare la dichiarazione nel 2015, nella prima dichiarazione presentata negli anni successivi.

Riguardo alla tipologia di imposte da utilizzare per i rimborsi si ritiene sconsigliabile l'utilizzo delle imposte a debito scaturenti dalla dichiarazione modello 730 (in pratica quelle versate con i codici 4730, 4731, 3803, 3845 e 3846). La circolare 57/E precisa poi che in caso di rimborsi di crediti superiori a 4.000 euro risultanti dai modelli 730, secondo quanto previsto dall'art. 1. comma 586 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'agenzia effettuerà i controlli preventivi solo in presenza di detrazioni per carichi di famiglia (modello 730-3, righi 21-22-23-24) e/ o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni (quadro F sezione III), precisando che: le eccedenze pregresse rilevano anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia; non concorre al limite di 4.000 euro l'imposta a credito risultante dalla precedente dichiarazione che sia stata interamente utilizzata in compensazione nel modello F24; le somme risultanti dal quadro "I Imposte da compensare" del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 non facendo parte dell'importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei 4.000 euro. Nelle ipotesi in cui il rimborso superiore ai 4.000 euro sia determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/ o dalle eccedenze derivanti da precedenti dichiarazioni non trova applicazione il suddetto controllo preventivo ed il rimborso sarà erogato dal sostituto d'imposta previa ricezione dei risultati contabili. Ciò significa che i rimborsi superiori a 4.000 euro derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni e interessi passivi sul mutuo prima casa, avranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate procederà ai controlli sui rimborsi entro sei mesi dalla trasmissione telematica dei modelli 730 e, in caso di verificata spettanza, procede al rimborso secondo le modalità stabilite dal DM 29 dicembre 2000. L'Agenzia rimborserà l'ammontare risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-3 (i rimborsi effettuati dall'agenzia delle Entrate a seguito del controllo preventivo saranno comunque al netto della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/ o della cedolare secca sulle locazioni) poiché, in tali fattispecie il sostituto d'imposta è esonerato dall'effettuazione del conguaglio e pertanto non riceverà il relativo risultato contabile. I contribuenti che vogliono ottenere l'accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell'agenzia delle Entrate. II modello deve poi essere presentato dal contribuente direttamente: in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell'agenzia delle Entrate; presso un qualsiasi ufficio dell'agenzia delle Entrate, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca in cui risulti il codice IBAN.

6. Casi particolari 6.1 Cessazione del rapporto di lavoro Nell'ipotesi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730/2014, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Nel caso in cui la cessazione avvenga prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di erogazione delle retribuzioni di competenza del mese di luglio (in conseguenza di rettifica, rateizzazione o derivanti da insufficienza della retribuzione), il sostituto dovrà ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato verserà autonomamente al concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello 0,40% mensile previsto in caso di conguagli protratti per insufficienza della retribuzione. Nel caso in esame il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare l'eventuale conguaglio a credito, attraverso una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti, sempreché la presentazione della dichiarazione, anche tramite il CAF, sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. N.B.: nell'ipotesi in cui il dipendente abbia compilato il modello 730/2014 indicando quale sostituto d'imposta l'azienda presso la quale prestava la propria opera e che, al momento delle operazioni di conguaglio, sia entrato in mobilità o in cassa integrazione straordinaria, compito del sostituto è quello di non liquidare il modello 730/2014 ricevuto, ma di restituirlo al CAF o al professionista abilitato che ne hanno curato la presentazione. 6.2 Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro Se nello stesso periodo di imposta interviene il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro possono verificarsi le seguenti situazioni: passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro per effetto, ad esempio, di fusione, scissione, cessione, conferimento ed affitto di azienda. Il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto di imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro, è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale (tanto nell'ipotesi di assistenza diretta, quanto in quella di assistenza prestata da un CAF); passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro con interruzione del rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui il dipendente si avvalga della possibilità di cui all'articolo 23, comma 4 del DPR 600/1973 come sostituito dall'art. 7, comma 1. lettera d), del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di chiedere al nuovo datore di lavoro di tenere conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro. In questo caso il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non deve proseguire nell'assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

6.3. Decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio In caso di decesso del lavoratore dipendente avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio, il sostituto deve astenersi dall'effettuare dette operazioni di conguaglio mentre è tenuto a comunicare agli eredi del de cuius le somme a debito che gli stessi devono versare ai sensi dell'art. 65 del DPR 600/73 (in tal caso gli eredi dovranno versare la somma rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era stata richiesta la rateizzazione, l'importo delle rate non ancora trattenute; si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 marzo 1977 n. 97, sostituita dalla Legge 17 ottobre 1977 n. 749, gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti) o l'importo a credito (lo stesso credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto) utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (modello CUD). Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO PF per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo quanto contenuto nel modello 730-3 o 730-4. Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, senza applicazione di sanzioni in caso di tardivo versamento; mentre il credito spettante a quest'ultimo può essere fatto valere nella successiva dichiarazione. 6.4. Aspettativa senza retribuzione e casi analoghi Per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a lavoratori dipendenti posti in aspettativa senza retribuzione o analoga posizione, nonché a collaboratori a progetto che non percepiscono compensi nel primo mese di effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto d'imposta deve seguire le seguenti modalità. In presenza di un risultato contabile a credito per il contribuente, il sostituto deve effettuare il rimborso mediante una corrispondente riduzione delle ritenute ai compensi corrisposti sulle retribuzioni erogate di competenza del mese di luglio. Nel caso in cui l'ammontare risulti insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute nei successivi mesi del medesimo periodo d'imposta. Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve comunicare all'interessato gli importi residui. In presenza di un risultato contabile a debito, il sostituto deve verificare se prima della fine del periodo d'imposta erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare

autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione in precedenza illustrate. Qualora, invece, corrisponderà a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta, il sostituto dovrà far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile, previsto in caso di incapienza della retribuzione. 7. Dichiarazione integrativa 7.1. Errori che comportano un minore debito d'imposta ovvero un rimborso non precedentemente richiesto ovvero un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso o ancora errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta Qualora dall'elaborazione della precedente dichiarazione siano riscontrati errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero la cui correzione determina a favore del contribuente un rimborso o un minor debito d'imposta, i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell'anno di presentazione della dichiarazione originaria, ad un CAF dipendenti, anche nell'ipotesi in cui l'assistenza fiscale fosse stata prestata direttamente dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto, ovvero da un altro CAF, occorre esibire tutta la documentazione. Entro l'11 novembre, il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre. Nell'ipotesi in cui l'assistito che ha presentato un modello 730 integrativo interrompa il rapporto di lavoro prima di tale mese, il sostituto è comunque tenuto a restituire il credito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti ad altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti e, quindi, nel primo periodo di paga utile, anche se diverso da dicembre. 7.2. Errori od omissioni che hanno determinato un nuovo o maggiore debito d'imposta, ovvero un minor credito Nei casi in cui il contribuente riscontri nel modello 730 presentato, errori od omissioni (quali ad esempio l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minore rimborso o un maggior debito, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa al modello 730 utilizzando il modello UNICO, e procedendo, al contempo, al versamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione del modello UNICO, il contribuente potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D Lgs. n. 472/97.

In ogni caso, la presentazione di una dichiarazione integrativa (730 o UNICO) non sospende le procedure relative all'assistenza fiscale e quindi non fa venire meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730 originario. 8. Dichiarazioni rettificative In caso di eventuali errori commessi dal CAF nell'elaborazione del prospetto 730/3 lo stesso elaborerà un nuovo modello 730/4 barrando la casella "rettificativo" e lo consegnerà al sostituto d'imposta, il quale dovrà tenere conto delle precedenti liquidazioni effettuate. In tal caso il sostituto, qualora il modello 730/4 presenti un maggior debito o un minor credito d'imposta dovrà applicare "sugli eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente". In pratica si ritiene che gli interessi dovuti per tardivi versamenti siano a carico del dipendente, le sanzioni applicate dall'amministrazione siano a carico del CAF. 9. Versamenti Le somme a debito risultanti dal prospetto di liquidazione del sostituito verranno versate utilizzando i seguenti codici: TRIBUTO ANNO DI RIFERIMENTO MESE DI RIFERIMENTO 4731 2013 Mese da cui decorre 4730 2014 Mese da cui decorre 4201 2014 Mese da cui decorre 1630 2013 Mese da cui decorre 3803 2013 Mese da cui decorre 3790 2013 Mese da cui decorre 3846 2013 Mese da cui decorre 3845 2014 Mese da cui decorre 3795 2013 Mese da cui decorre 1057 2013 Mese da cui decorre DESCRIZIONE IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata trattenuto dal sostituto d'imposta Interessi pagamento dilazionato dell'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD.730- SALDO Addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta MOD.730- ACCONTO Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente a seguito di assistenza fiscale

1845 2014 Mese da cui decorre 1846 2013 Mese da cui decorre 1619 2013 Mese da cui decorre l'obbligo di effettuare la Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo - ACCONTO Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo - SALDO Contributo di solidarietà di cui all'articolo 2, comma 2 del DI. 138/2011 Si ricorda inoltre che se il contribuente intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicare, per iscritto, la propria volontà entro il 30 settembre al sostituto d'imposta affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio. Cordiali saluti. IL DIRETTORE Avv. Massimilano Falanga