LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE



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OBBLIGAZIONI CAMBIARIE E AVALLO PROF. RENATO SANTAGATA DE CASTRO

Indice 1 LE OBBLIGAZIONI CAMBIARIE ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 L'ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE ------------------------------------------------------------------------------ 5 3 L'AVALLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 4 LA CAMBIALE IPOTECARIA -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 5 LA CIRCOLAZIONE DELLA CAMBIALE ----------------------------------------------------------------------------- 9 6 IL PAGAMENTO DELLA CAMBIALE --------------------------------------------------------------------------------- 11 2 di 12

1 Le obbligazioni cambiarie La cambiale è un titolo di credito destinato ad incorporare più obbligazioni. Nasce con l'obbligazione del traente o dell'emittente ed altre se ne possono aggiungere durante la vita del titolo: quella del trattario-accettante; quella dei singoli giranti; degli avallanti e dell'accettante per intervento. Le probabilità di pagamento del portatore del titolo sono quindi notevolmente rafforzate. Le obbligazioni cambiarie sono rette da alcuni principi peculiari. Innanzitutto, l'invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre. È questo il principio della reciproca indipendenza o autonomia delle obbligazioni cambiari. Il principio è fissato dall'art. 7 legge cambiaria: «se una cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide». Inoltre, tutti gli obbligati cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo alla scadenza, che perciò può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell'intera somma cambiaria. Tuttavia, gli obbligati cambiari non sono obbligati tutti nello stesso modo, sia di fronte al portatore del titolo (rapporti esterni), sia nei rapporti reciproci (rapporti interni). Nei confronti del portatore del titolo, gli obbligati cambiari sono distinti in due categorie: obbligati diretti ed obbligati di regresso. L'azione nei confronti dei primi (azione diretta) non è subordinata a particolari formalità. L'azione nei confronti dei secondi (azione di regresso) presuppone invece il verificarsi di determinate condizioni sostanziali (rifiuto dell'accettazione o del pagamento) ed è subordinata a specifici adempimenti formali (levata del protesto). Sono obbligati diretti: l'emittente, l'accettante ed i loro avallanti. Sono obbligati di regresso: il traente, i giranti, i loro avallanti e l'accettante per intervento. Diversa è anche la posizione degli obbligati cambiari nei rapporti reciproci: uno solo di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario, mentre gli altri sono per legge garanti di grado successivo del pagamento. Nei rapporti interni infatti gli obbligati cambiari sono disposti per gradi, secondo un ordine tassativamente fissato per legge. La graduazione delle obbligazioni cambiarie comporta che, se paga l'obbligato di primo grado, tutti gli altri sono liberati non solo nei confronti del portatore, ma anche nei rapporti interni. 3 di 12

Per contro, il pagamento effettuato da un obbligato di grado intermedio libera definitivamente solo quelli di grado successivo, dato che il solvens ha azione cambiaria per il recupero dell'intera somma pagata nei confronti degli obbligati di grado anteriore. 4 di 12

2 L'accettazione della cambiale L'accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l'accettazione il trattario diventa obbligato principale e diretto. Prima dell'accettazione il portatore non ha alcuna azione, né cambiaria né extracambiaria, nei confronti del trattario, anche se questi è debitore verso il traente in base al rapporto di provvista. La presentazione della cambiale per l'accettazione costituisce di regola una facoltà del portatore del titolo ed il traente può anche vietare che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fermo restando che anche la cambiale non accettabile deve essere presentata al trattario per il pagamento. La presentazione per l'accettazione è tuttavia obbligatoria: a) nella cambiale a certo tempo vista, dato che in tal caso la presentazione è necessaria per determinare la scadenza del titolo; b) quando la presentazione per l'accettazione è prescritta dal traente o da un girante, con eventuale fissazione del termine. L'accettazione deve essere scritta sulla cambiale ed è espressa con le parole «accetto», «visto» o altra equivalente, seguite dalla sottoscrizione del trattario. Vale tuttavia come accettazione anche la semplice sottoscrizione del trattario apposta sulla faccia anteriore della cambiale. L'accettazione deve essere incondizionata. Può essere però limitata ad una parte della somma ed in tal caso il portatore potrà agire anticipatamente contro gli obbligati di regresso per la parte residua. Ogni altra modifica apportata dall'accettante al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione e consente il regresso anticipato. L'accettazione diventa definitiva con la restituzione del titolo al portatore e prima di tale momento può essere sempre revocata, mediante cancellazione. Nondimeno, il trattario che ha dato notizia scritta dell'accettazione al portatore o ad un firmatario qualsiasi, resta obbligato nei loro confronti nonostante l'intervenuta cancellazione. Il rifiuto di accettazione della cambiale espone gli obbligati di regresso al pagamento prima della scadenza (regresso per mancata accettazione). Per evitare questa conseguenza la legge prevede l'istituto, in verità desueto, dell'accettazione per intervento. 5 di 12

In caso di rifiuto da parte del trattario, l'accettazione può essere cioè fatta da un terzo. E si può trattare sia di un terzo già indicato nella cambiale da uno degli obbligati di regresso (c.d. indicato al bisogno), sia di un terzo non indicato. L'accettante per intervento non diventa in alcun caso obbligato principale. Egli è infatti obbligato nello stesso modo di colui per il quale interviene. 6 di 12

3 L'avallo L'avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. L'avallo è una tipica garanzia cambiaria. Esso deve risultare dal titolo o dal foglio di allungamento. È espresso con le parole per avallo o altre equivalenti, seguite dalla sottoscrizione dell'avallante. L'avallo può essere prestato da un terzo o anche da un firmatario della cambiale. L'avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati cambiari e l'avallante deve indicare per chi l'avallo è dato. L'individuazione (volontaria o ex lege) dell'avallato ha particolare rilievo in quanto «l'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato». Diventa cioè obbligato diretto, se l'avallato è un obbligato diretto (emittente o accettante); diventa invece obbligato di regresso se tale è l'avallato. Nei confronti del portatore del titolo l'avallante è obbligato in solido con l'avallato e con gli altri obbligati cambiari al pagamento della cambiale. Nei rapporti interni, l'avallante è invece un obbligato di garanzia di grado successivo rispetto all'avallato. L'avallante che paga la cambiale acquista infatti i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo. Ha perciò azione cambiaria di rivalsa per l'intero contro l'avallato e contro gli obbligati di grado anteriore. L'avallo può essere prestato anche da più persone congiuntamente per lo stesso obbligato cambiario. Si ha in tal caso la figura del coavallo. I coavallanti restano obbligati di grado successivo rispetto all'avallato, ma sono obbligati di pari grado fra loro. L'avallo è un'obbligazione di garanzia collegata con quella dell'avallato (avallante ed avallato rispondono nello stesso modo), ma è pur sempre un'obbligazione autonoma rispetto a quest'ultima. L'avallo è perciò una tipica garanzia cambiaria che si differenzia nettamente dalla fideiussione. L'avallo è una garanzia sostanzialmente autonoma; la fideiussione è invece una garanzia accessoria. Ne consegue che: A. l'avallo invalido come tale non si converte automaticamente in una fideiussione; B. non sono applicabili all'avallo le norme proprie della fideiussione che trovano fondamento nel carattere accessorio della relativa garanzia. 7 di 12

4 La cambiale ipotecaria Il pagamento della cambiale può essere assistito anche da garanzie reali : pegno ed ipoteca. A tal fine, l'ipoteca rilasciata a garanzia di una determinata obbligazione cambiaria deve essere non solo iscritta nei registri immobiliari, ma anche annotata sulla cambiale a cura del conservatore. Annotazione quest'ultima da ritenersi anch'essa essenziale per la costituzione dell'ipoteca. In seguito all'annotazione sulla cambiale, l'ipoteca, iscritta a favore dell'attuale possessore del titolo, si trasferisce automaticamente con la girata, senza che sia necessario annotare i successivi trapassi nei registri immobiliari. In caso di mancato pagamento della cambiale, l'attuale possessore potrà avvalersi dell'ipoteca col grado da essa acquistato al momento dell'iscrizione originaria. La cancellazione dell'ipoteca può essere consentita dal creditore anche prima del pagamento. In tal caso, la cancellazione deve essere annotata anche sulla cambiale a cura del conservatore e comporta la perdita del diritto di regresso nei confronti dei giranti anteriori alla cancellazione. 8 di 12

5 La circolazione della cambiale La disciplina della circolazione della cambiale coincide con quella dettata in via generale dal codice civile per i titoli di credito all'ordine, sia pure con alcune peculiarità. Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dal traente o dall'emittente, apponendo sul titolo la clausola «non all'ordine» o altra equivalente. In tal caso la cambiale è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. L'acquirente subentra cioè a titolo derivativo nei diritti cambiari e resta esposto a tutte le eccezioni opponibili ai precedenti portatori. La girata deve essere apposta sulla cambiale (o su un foglio di allungamento della stessa) e deve essere sottoscritta dal girante per tutte le sottoscrizioni cambiarie. Altrimenti la girata è nulla. Anche la girata della cambiale può essere in pieno o in bianco. La girata in bianco, per essere valida, deve essere però scritta esclusivamente a tergo della cambiale o sull'allungamento. La girata deve essere incondizionata e qualsiasi condizione apposta si ha per non scritta. È invece nulla la girata parziale. I principi cardine che regolano la circolazione (regolare ed irregolare) della cambiale sono identici a quelli dettati dal codice civile per i titoli di credito in generale. Anche nella cambiale, quindi, la girata trasferisce la legittimazione all'esercizio dei diritti cartolari. Anche nella cambiale, il possessore in buona fede del titolo, che si legittima in base ad una serie continua di girate, diventa proprietario del titolo e titolare del diritto, prevalendo sul proprietario spossessato. La disciplina della cambiale si distacca invece da quella generale per quanto riguarda la funzione di garanzia della girata. Nella cambiale infatti il girante risponde per legge, come obbligato di regresso, dell'accettazione e del pagamento della cambiale. È questo però un effetto solo naturale della girata. Con apposita clausola (ad esempio, «senza garanzia»), il girante può esonerarsi da ogni responsabilità cambiaria per l'accettazione e/o per il pagamento. Diversa dalla girata «senza garanzia» è la girata «non all'ordine». La clausola «non all'ordine» apposta dal girante non impedisce che il titolo possa essere ulteriormente trasferito mediante girata. Limita però la responsabilità del girante. Questi, infatti, resta obbligato 9 di 12

cambiariamente solo nei confronti dell'immediato giratario; non risponde invece nei confronti di coloro cui la cambiale sia ulteriormente girata. La cambiale può essere girata «per procura» o a titolo di pegno. La relativa disciplina coincide puntualmente con quella dettata in via generale per i titoli all'ordine. La cambiale può essere girata anche dopo la scadenza. Tuttavia, la girata effettuata dopo il protesto per mancato pagamento, o dopo la scadenza del termine per levarlo (girata tardiva), produce solo gli effetti di una cessione ordinaria. 10 di 12

6 Il pagamento della cambiale La disciplina del pagamento della cambiale ricalca le norme in tema di legittimazione dettate in via generale dal codice per i titoli all'ordine. Legittimato a chiedere il pagamento è il portatore della cambiale che giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno per non scritte. Chi paga alla scadenza è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate e la continuità delle stesse e se il titolo contiene girate in bianco si presume che il sottoscrittore della girata successiva sia il beneficiario di quella in bianco. Chi paga non è invece tenuto a controllare l'autenticità della firma dei giranti e, più in generale, la validità sostanziale delle girate. Eseguiti tali controlli ed identificato l'attuale possessore, il debitore cambiario è liberato anche se paga al non titolare, a meno che da parte sua non vi sia stato dolo o colpa grave. La cambiale deve essere presentata per il pagamento al trattario nella cambiale tratta e all'emittente nel vaglia cambiario, ovvero alla diversa persona designata nel titolo a pagare per loro. Nella cambiale a giorno fisso e a certo tempo data o vista, la presentazione deve essere effettuata nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali successivi. La cambiale a vista deve invece essere presentata per il pagamento entro un anno dalla data di emissione. L'omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell'azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso. In deroga al diritto comune, il termine di scadenza della cambiale è termine essenziale non solo per il creditore ma anche per il debitore cambiario. Il portatore della cambiale non è tenuto a ricevere il pagamento prima della scadenza. Inoltre, anche se consentito dal portatore, il pagamento anticipato avviene a rischio e pericolo del debitore. Questi, anche se ha pagato al legittimato cartolare, può essere costretto ad un secondo pagamento da parte dell'effettivo titolare del credito cambiario. D'altro canto, se la cambiale non è presentata per il pagamento nei termini, ogni obbligato cambiario può liberarsi depositando la somma presso la Banca d'italia. Sempre in deroga al diritto comune, il portatore della cambiale non può rifiutare un pagamento parziale. Sono così tutelati gli obbligati di regresso che restano responsabili solo per il residuo. 11 di 12

Il pagamento per l'intero dà diritto alla restituzione del titolo, quietanzato dal portatore. In caso di pagamento parziale, il debitore può invece esigere che ne sia fatta menzione nel titolo e gliene sia data quietanza separata. Sono queste, cautele necessarie per evitare di essere esposti ad un secondo pagamento o al pagamento dell'intera somma ad un soggetto diverso dall'accipiens. Come l'accettazione, anche il pagamento della cambiale può essere effettuato per intervento, al fine di evitare che il portatore promuova azione cambiaria nei confronti degli obbligati di regresso. Colui che paga per intervento può essere un terzo o una persona già obbligata cambiariamente, tranne l'accettante. La sua indicazione può essere già contenuta nel titolo (indicato al bisogno) o può trattarsi di un terzo che interviene spontaneamente. L'intervento può essere prestato a favore di uno qualsiasi degli obbligati di regresso. Il pagamento per intervento non può essere parziale e deve essere effettuato al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per elevare il protesto per mancato pagamento. Il pagamento per intervento libera gli obbligati di grado successivo a quello per il quale il pagamento è stato effettuato, mentre chi ha pagato acquista i diritti cambiari verso costui e gli obbligati di grado anteriore. Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati. 12 di 12