INSEGNAMENTO DI DIRITTO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE LEZIONE VII IL COMMERCIO ELETTRONICO PROF. SIMONE OREFICE
Indice 1 IL COMMERCIO ELETTRONICO --------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. IL BUSINESS TO CONSUMER (B2C) -------------------------------------------------------------------------------------- 4 1.2. IL BUSINESS TO BUSINESS (B2B) ---------------------------------------------------------------------------------------- 5 1.3. IL BUSINESS TO ADMINISTRATION (B2A)------------------------------------------------------------------------------- 6 2 di 2
1 Il commercio elettronico I radicali mutamenti introdotti dalla telematica sono particolarmente significativi per il settore imprenditoriale commerciale che è stato il primo rispetto ad altri a ricevere le sollecitazioni prodotte dall utilizzo dei sistemi telematici. Le relazioni commerciali e finanziarie si vanno infatti spostando a ritmi impressionanti e con implicazioni giuridiche molteplici. Le possibilità di accedere ad un sistema di vendita per via telematica ha evidenziato quindi la necessità di adattare le strutture contrattuali esistenti alle nuove forme di comunicazione ed ha rivoluzionato la stessa idea di transazione commerciale. La definizione di commercio elettronico per l ampiezza delle possibilità dei contenuti non può che riferirsi ad ogni transazione che si svolge con l utilizzo dello strumento telematico. All interno della categoria gli operatori distinguono a seconda dei soggetti coinvolti in: - commercio elettronico business to consumer, che individua le tipologie contrattuali e i rapporti giuridici tra un operatore commerciale ed un consumatore; - commercio elettronico business to business, destinato ai professionisti; - commercio elettronico business to administration, che vede il progressivo coinvolgimento nelle attività di e-commerce sia di aziende private che pubbliche e l utilizzo dello strumento telematico anche per le operazioni di mercato finanziario; - commercio elettronico consumer to consumer, in cui lo scambio avviene tra consumatori. Con riferimento alle modalità di esecuzione dell accordo si possono poi distinguere le operazioni di commercio elettronico: - indiretto, in cui la richiesta di beni è inoltrata per via elettronica, ma la consegna fisica avviene a mezzo posta o corriere commerciale; - diretto, in cui l ordinazione, il pagamento e la consegna dei beni e/o servizi immateriali, avviene direttamente per via informatica. 3 di 3
La normazione sistematica della materia è stata realizzata dal D.Lgsl. n.70 del 2003 sul commercio elettronico che ha recepito la direttiva europea 2000/31/CE. 1.1. Il business to consumer (B2C) Individua le tipologie contrattuali e i rapporti giuridici tra un operatore commerciale ed un consumatore. L art. 1 del D.Lgs. n.70/2003 si riferisce al consumatore come a qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e la dottrina considera il consumatore come il portatore di interessi individualmente protetti, colui cioè legittimato ad agire in quanto portatore di un interesse riconosciuto e garantito dalla legge. In tale contesto risulta l importanza di qualificare dunque correttamente chi è il destinatario della normativa e del mercato telematico: questo infatti comporta un importante diversificazione sul piano normativo, legata appunto alla disomogeneità degli status. Nella contrattazione onerosa infatti, uno dei principi regolatori è quello espresso dall art. 1371 c.c., che chiarisce che si abbia riguardo comunque ad un equo contemperamento degli interessi ed è chiaro che l operatore commerciale ed il consumatore non sono posti su un piano di parità contrattuale; di conseguenza il legislatore deve predisporre tutti quegli strumenti che risultino necessari ed efficaci per la tutela del sinallagma contrattuale. L obiettivo dell UE, pienamente recepito dalla normativa italiana con il D.Lgs.70/2003, è dunque quello di ridurre lo squilibrio informativo assicurando una tutela reale all utente attraverso la conoscenza o almeno la conoscibilità del regolamento contrattuale, delle caratteristiche dell operatore commerciale, nonché delle caratteristiche del bene che intende acquistare o del servizio di cui intende fruire. Ogni proposta deve quindi essere confezionata avendo riguardo al fatto di rendere consapevole il consumatore dell utilità oggettiva del suo acquisto e della precisa funzionalità del bene o servizio. 4 di 4
La qualità dell informazione deve poi essere parametrata con riferimento al consumatore medio, cioè un soggetto non particolarmente qualificato dal punto di vista tecnico. Dunque il venditore telematico, proprio per le peculiarità della contrattazione on line è onerato nella descrizione del bene di una maggiore puntualità, dal momento che mentre nella vendita tradizionale l acquirente ha l obbligo di una diligente valutazione materiale del bene, nella transazione telematica le garanzie sulle reali qualità del bene sono nella sostanza rimesse alla quantità e qualità delle informazioni fornite. 1.2. Il business to business (B2B) Con la definizione business to business ci si riferisce a tutte le transazioni che avvengono per via telematica e che si concludono tra professionisti. Tale tipo di transazioni consente alle stesse di proporsi su un mercato globalizzato senza che all uopo sia necessario approntare una categoria di riferimenti e di intermediari. Le opportunità imprenditoriali create dalla rete si concretizzano cioè in nuovi modi per l impresa di fare pubblicità, vendere e consegnare prodotti e servizi ai consumatori, nonché in nuove possibilità per le stesse di comunicare ed organizzare la propria attività. La valutazione poi che il capitale d investimento necessario per la creazione di un sito web è decisamente esiguo, spinge le imprese ad accedere ad un sistema di comunicazione attraverso cui possono agevolmente farsi conoscere, vendere e consegnare senza dover necessariamente investire in costose campagne pubblicitarie. Conseguentemente anche le piccole e medie imprese sono messe nelle condizioni di estendere la propria offerta sul mercato mondiale. La possibilità di accedere ad un sistema di reti globale inoltre accentua notevolmente le interazioni tra gli operatori e velocizza esponenzialmente il ritmo delle transazioni. In tal senso i nuovi strumenti di comunicazione non possono che determinare un incremento di produttività ed efficienza. Le notevoli potenzialità della rete incontrano tuttavia un grosso limite nelle regolamentazioni applicabili e nelle discipline giuridiche ritenute adeguate. 5 di 5
1.3. Il business to administration (B2A) La globalizzazione ha spinto anche le P.A. ad investire tempo e risorse nel settore dell informatica. L utilizzo delle ITC non solo infatti ha stimolato la produzione e l offerta di nuovi prodotti e servizi ma ha anche cambiato i rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Su queste premesse in Italia sono stati promossi e realizzati progetti di informatizzazione in aree applicative ritenute prioritarie, in cui appunto la P.A. è attore di primo piano. Senza entrare nel merito si possono qui accennare alcune tra le più importanti novità: - accesso alle P.A.: che consiste nella creazione di portali in grado di fornire a qualsiasi tipologia di utente i servizi richiesti consentendo l accesso ai professionisti che possono interagire a distanza con gli uffici, al pubblico/cittadino che potrà ricevere servizi impostati sulla semplificazione e sulla trasparenza delle interazioni con gli uffici ed infine, ai dipendenti delle P.A. per lo svolgimento delle proprie attività; - il processo telematico: sono state introdotte procedure semplificate per la gestione integrale ed integrata della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell ambito del processo civile in forma digitale e telematica; sistema che oltre a determinare uno snellimento delle procedure fortemente burocratizzate del contenzioso civile, è la risultante di una lunga e complessa evoluzione sul piano tecnico e sul piano giuridico, dei principi definitori per la concreta applicazione della disciplina predisposta in tema di documento elettronico e firma digitale; - la carta di identità elettronica: con la quale si intende il documento di riconoscimento personale rilasciato dal comune su supporto informatico, essa anche è stata individuata come uno strumento di semplificazione del rapporto tra P.A. e cittadini. 6 di 6