La ripresa del disegno della Costituzione formale
2001-2005: 2005: periodo di forte trasformazione sul piano legislativo 2001: Riforma del titolo V della Costituzione (dopo l approvazione l seguirà un referendum confermativo richiesto da entrambi gli schieramenti). L art. 117 c.3 prevede che le scuole istituite dallo Stato e regolamentate dalle nome generali sull istruzione siano organizzate e gestite sul territorio attraverso la legislazione concorrente delle Regioni. Significa che le regioni decidono autonomamente nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato
Compiti dello Stato Compiti delle Regioni Compiti delle scuole Detta le norme generali sull istruzione. Stabilisce i principi per la legislazione concorrente. Stabilisce i Lep per l istruzione e la formazione professionale che è a legislazione esclusiva regionale. Legislazione esclusiva per l istruzione e la formazione professionale. Legislazione concorrente per il sistema di istruzione. identificare liberamente e responsabilmente i fini e i valori dell azione educativa. Identificare i mezzi per trasformare i fini e i valori nel patrimonio educativo e culturale di ciascun allievo. Rispondere ai soggetti Coinvolti, allo Stato e alla Regione dei risultati di apprendimento.
La Repubblica e la sussidiarietà verticale: Art.114 Si chiarisce la distinzione concettuale Stato/Repubblica: la Repubblica è tale se contiene, in ordine di priorità e importanza, comuni, province, città metropolitane, Regioni e Stato. L Art. 118 c.1 dispone che le funzioni amministrative siano, in via ordinaria, prerogativa dei comuni. Possono essere conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato, solo per assicurarne l esercizio unitario e sempre secondo i principi di sussidiarietà (ente più vicino al cittadino), differenziazione (tenere conto delle diverse caratteristiche dei vari enti), adeguatezza (bisogna essere idonei a garantire l esercizio di compiti e funzioni). orizzontale: Art.118 c.4 recupera il combinato disposto di due Principi fondamentali della Costituzione: art.2 c.1 e art.5. Le prerogative della libertà e responsabilità non riguardano soltanto le singole persone, ma anche le formazioni sociali dove si svolge la loro personalità che non sono minori o inferiori allo Stato o agli enti locali. Lo Stato, le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni hanno il DOVERE di favorire al massimo possibile il diritto di tutti i cittadini e di tutte le formazioni sociali a svolgere, in piena autonomia, attività di interesse generale.
Non è più possibile far coincidere le scuole della Repubblica con le scuole dello Stato, ma sono scuole della Repubblica anche quelle promosse dai singoli cittadini e dalle formazioni sociali entro cui sviluppano la loro personalità. Non è più possibile ritenere che debba essere lo Stato, (ente lontano dai bisogni dei cittadini e dei territori) attraverso il ministero della P.I., ad assegnare alle scuole le risorse umane e strumentali necessarie alla loro funzione. Tutte le scuole della Repubblica, da chiunque istituite (Stato compreso), sono tali solo se gestite per attività di interesse generale qual è l educazione delle persone, in autonomia. Tutte le scuole della Repubblica devono sottoporsi ai controlli dello Stato sia per quanto riguarda gli apprendimenti finali degli allievi sia per verificare la loro funzionalità nel quadro delle norme generali e del comun denominatore costituzionale (Stato controllore e non gestore-imprenditore)
Le norme generali sull istruzione istruzione dalla Repubblica allo Stato La Costituzione del 1948 prevedeva che le norme generali sull istruzione dovessero nascere in parlamento e concludersi, nel loro testo finale, nel parlamento. Con la modifica del Titolo V (art.117c.2) questo compito viene assegnato allo Stato. Si ritiene infatti che i 50 anni di presenza dello Stato nella scuola garantiscano allo stesso un Know how che non deve andare perduto. Lo Stato pertanto ha rafforzata la funzione di verifica e controllo.
Istruzione statale e istruzione e formazione professionale regionale Anche la formazione professionale delle regioni è istruzione. L Istruzione e formazione professionale (attuale formazione professionale, istituti professionali, istituti tecnici) dovrebbe essere totalmente sottoposta alla legislazione esclusiva regionale. L istruzione proprio perché connessa alla formazione professionale, riguarda prestazioni concernenti diritti civili e sociali di ogni cittadino che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (non si può più intendere con formazione professionale quella che riguarda chi lavora e dà lavoro). L istruzione e la formazione professionale delle Regioni non è inferiore, come dignità educativa e culturale alla istruzione sorella statale.
I Lep Statali per l istruzione l e la formazione professionale regionale Riguardano la determinazione delle prestazioni minime essenziali in termini di qualità dei docenti, dei servizi e delle strutture, nonché dei contenuti formativi (le discipline di Insegnamento) che non possono mancare a tutela dell unità della Repubblica in qualsiasi scuola dell istruzione e formazione professionale a livello nazionale.
La Legge 53/2003: Le prime norme generali sull istruzione e i primi Lep per l istruzione l e la formazione professionale. Aspetti di coerenza con la Costituzione formale: Le scuole intese come autonomie e non come autonomie funzionali Si identificano i fini intesi come i nuclei davvero profondi dell identità nazionale da assicurare in tutti i processi educativi di istruzione e/o di istruzione e formazione professionale. Questi fini tuttavia non vincolano opzioni metodologiche, organizzative e didattiche che restano prerogativa peculiare della professionalità docente. L autonomia delle scuole non è autoreferenzialità: vi è il dovere della cooperazione da parte della scuola con gli enti locali e le altre formazioni sociali a partire dalla famiglia, per formulare itinerari formativi. Si istituisce un servizio nazionale di valutazione indipendente dal ministero, ma statale, per monitorare la quantità e la qualità degli apprendimenti maturati dagli allievi non in funzione valutativa, ma conoscitiva ed orientativa. Si dispone che questo stesso istituto predisponga procedure per la valutazione di sistema di tutte le scuole della Repubblica. Non più obbligo scolastico, ma diritto dovere all istruzione
Un elemento di eccedenza: Nella prospettiva di una svolta federalista dello Stato la L.53/2003 ha previsto di riservare una parte della quota nazionale dei piani di studio all autonoma ad esclusiva determinazione delle regioni. In questo modo si arricchisce il curriculum con scelte che lo radicano in questo ambito della cultura territoriale. Oltre a ciò ad ogni scuola viene data la possibilità sia di aggiungere discipline facoltative sia di modificare fino al 20% il curriculum nazionale in base alle esigenze locali e degli allievi.
L ordinamento del secondo ciclo di istruzione, caratteristiche salienti: Volontà di superare la tradizionale gerarchizzazione culturale e sociale e esistente tra istruzione liceale, tecnica e professionale. COME? Con un unico sistema educativo di istruzione e formazione composto da: un primo ciclo di istruzione un secondo ciclo unico articolato concettualmente in sistema dei licei e sistema dell istruzione e formazione professionale. I due sottoinsiemi sono complementari e interconnessi e sono di pari dignità culturale. Appartiene al sistema educativo anche l apprendistato l formativo (quello coinvolto nel diritto-dovere dovere all istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica).
Un anomalia tutta italiana: si è nuovamente lasciato il passo alla restaurazione della Costituzione materiale. COME? Boicottaggio politico e ideologico della legge Introduzione, nei decreti attuativi di alcune scelte di continuità con il passato (es. le Indicazioni Nazionali). Ma perché, se manca un consenso sulle dimensioni istituzionali di fondo presenti nel testo della Costituzione formale, non la si è modificata o non la si modifica oggi in modo da far coincidere Costituzione formale e Costituzione materiale? Con la legge finanziaria del 2007 si dispongono due scelte: 1. Permanenza di una scuola secondaria composta dall istruzione liceale, istruzione tecnica e istruzione professionale statale confermando la gerarchizzazione a livello culturale e sociale. 2. Depotenziamento del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.