Deducibilità canoni Leasing La deducibilità dei canoni di leasing per i professionisti Il comma 2 dell articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) consente per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo la possibilità di dedurre i canoni di leasing corrisposti a fronte di contratti aventi per oggetto beni mobili. Nella determinazione di tale reddito, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili costituisce un ulteriore deroga al principio generale di cassa, in quanto, fino al 28 aprile 2012, il conduttore professionista o artista aveva la possibilità di dedurre i canoni di leasing per beni mobili nel periodo in cui erano maturati, a condizione che la durata minima del contratto fosse almeno pari alla metà del periodo di ammortamento del bene, calcolato in base alle percentuali del DM 31-12-1998; la durata minima del contratto avente per oggetto veicoli indicati nell articolo 164, comma 1, lettera b) (autoveicoli, motocicli, autocaravan ecc.) non fosse inferiore al periodo corrispondente al coefficiente stabilito nel suddetto DM/1998. A seguito dell introduzione del Decreto cosiddetto Semplificazioni fiscali (Decreto legge n. 16/2012), sono state modificate le disposizioni normative che disciplinano la deducibilità dei canoni di leasing non solo ai fini del reddito d impresa ma anche ai fini del reddito di lavoro autonomo. Le disposizioni introdotte dal Dl n. 16/2012 sono applicabili ai contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 16/2012) occorre sottolineare il fatto che il rispetto della durata minima dei contratti di leasing (prerogativa della precedente disciplina) non comporta più l indeducibilità dei canoni. Articolo 54, comma 2 TUIR Fino al 28.4.2012 Dal 29.4.2012 La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. [ ] Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d imposta in cui maturano. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. [ ] Per i beni di cui all articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. Con la disposizione contenuta nel DL 16/2012 e in vigore dal 29 aprile 2012, anche per i professionisti, è stata eliminata la condizione di rispettare una durata minima del contratto per la deducibilità dei canoni di leasing. Essa si limita a fissare il periodo di tempo minimo nel quale i canoni possono essere dedotti che è pari:
alla metà del periodo di ammortamento risultante dall applicazione dei coefficienti ministeriali; all intero periodo di ammortamento per il contratto di leasing che abbia per oggetti veicoli a deducibilità limitata in base all articolo 164 del TUIR. Esempio Il professionista Rossi stipula un contratto di leasing il 1 luglio 2012 per un attrezzatura di studio con scadenza 30 giugno 2013 (1 anno di contratto). Il canone mensile è pari a 500. Ipotizziamo che il coefficiente di ammortamento sia pari al 25%, il periodo normale di ammortamento del cespite è dunque di 4 anni (48 mesi), i canoni di leasing sono quindi deducibili in un periodo non inferiore ai 2 anni (24 mesi). Pertanto, per il periodo d imposta 2012, il professionista registra n. 6 canoni di leasing per un importo di 3.000 (500 x 6 mesi). I canoni di leasing risultano, però deducibili per 1.500 (3.000 x 12/24). L eccedenza sarà deducibile solo al termine del contratto. Pertanto, ai fini anche del reddito di lavoro autonomo, i canoni relativi a contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 sono deducibili: senza alcun vincolo di durata minima; in un periodo di tempo che non può essere inferiore alla durata minima prevista prima della modifica normativa, ovvero legata al periodo d ammortamento risultante dall applicazione dei coefficienti ministeriali. La durata fiscale del leasing nel reddito da lavoro autonomo non coincide con quella prevista nel reddito d impresa, essendo pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale (anziché 2/3). Resta allineata la deducibilità dei canoni di leasing auto, che è concessa come per le imprese in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento fiscale. Con la precedente normativa la deduzione era ammessa a condizione che la durata del contratto non fosse inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti dal DM 31-12-1988.
Quindi non solo il professionista doveva rispettare una durata minima per ottenere la deducibilità fiscale del leasing, ma doveva tener presente che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel rispetto del principio della competenza in deroga al principio generale di cassa che è alla base nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto il professionista doveva necessariamente determinare la competenza di ciascun periodo di imposta calcolando la durata in giorni del contratto (ad esempio 1824 giorni), dividere il totale del corrispettivo pattuito con la società di leasing (maxi canone o canone anticipato e canoni periodici) per tale durata, ottenendo così il valore giornaliero ai fini fiscali. Ai fini IRAP il leasing è deducibile nella stessa misura di quella prevista per l IRPEF, non sono deducibili però gli interessi impliciti nei canoni. Canoni di leasing su beni immobili Il comma 2 dell articolo 54 del TUIR (Testo Unico Imposte dirette) ha consentito fino a tutto il 31 dicembre 2009 per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo la possibilità di deduzione dei canoni di leasing corrisposti a fronte di contratti aventi per oggetto beni immobili conclusi fino a tale data. Tale deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti stabiliti dal DM 31-12-1988, con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Le quote maturate nel triennio 2007-2009 sono rilevanti sotto il profilo fiscale nella misura limitata di un terzo. Successivamente, a partire dai canoni maturati dal 1 gennaio 2010 la deduzione è tornata ad essere totale, ma solo per i contratti conclusi nel triennio 2007-2009. Con riferimento agli immobili il coefficiente annuo è del 3 per cento. Pertanto la metà del periodo di ammortamento tabellare è pari a 16 anni e 8 mesi, che, in quanto superiore al limite massimo previsto dalla legge, ossia 15 anni, fa scattare, al fine di stabilire la durata minima del contratto, la regola alternativa che prevede una durata minima di 15 anni. Quindi non solo il professionista doveva rispettare per i contratti di leasing aventi per oggetto immobili strumentali conclusi fino al 31 dicembre 2009 una durata minima (minimo di otto anni e un massimo di quindici) per ottenere la deducibilità fiscale del leasing, ma deve tener presente che i canoni di locazione finanziaria sono deducibili nel rispetto del principio della competenza in deroga al principio generale di cassa che è alla base nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto il professionista, per i canoni scaturenti da detti contratti conclusi
fino al 31 dicembre 2009, deve necessariamente determinare la competenza di ciascun periodo di imposta calcolando la durata in giorni del contratto (ad esempio 2920 giorni ossia il minimo 8 anni), dividere il totale del corrispettivo pattuito con la società di leasing (maxi canone o canone anticipato e canoni periodici) per tale durata, ottenendo così il valore giornaliero ai fini fiscali. Ai fini IRAP il leasing è deducibile nella stessa misura di quella prevista per l IRPEF, non sono deducibili però gli interessi impliciti nei canoni. Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio dell arte o della professione da parte del possessore libero professionista. Non assume rilevanza la categoria catastale dell immobile utilizzato, così per esempio un immobile classificato come A3 è strumentale se utilizzato esclusivamente per la propria attività professionale o artistica. I criteri di deducibilità dei costi sostenuti per il contratto di locazione finanziaria possono essere meglio verificati con il supporto della tabella qui sotto. Criteri di deducibilità dei canoni di locazione per beni immobili ante 29-4-2012 Descrizione Deduzione/limiti Contratto stipulato dal 1-1-2007 al 31-12-2009 Durata minima del contratto 15 anni; deduzione dei canoni di locazione finanziaria con riduzione ad 1/3 per gli anni 2007-2008 e 2009. Contratto stipulato dal 15-6-1990 al 31-12-2006 Deduzione della rendita catastale Contratto stipulato dal 2-3-1989 al 14-6-1990 Durata minima del contratto 8 anni, deduzione dei canoni di locazione finanziaria Contratto stipulato fino al 1-3-1989 Deduzione canoni di locazione finanziaria In evidenza Analogamente agli immobili posseduti in proprietà è necessario scorporare dai canoni di locazione finanziaria deducibili il valore dell area su cui insiste il fabbricato e delle aree che ne costituiscono eventuale pertinenza. Per gli immobili in leasing utilizzati in modo promiscuo l importo deducibile (se riconosciuto) deve essere ridotto al 50% a condizione che il professionista non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all esercizio dell attività. Per visualizzare meglio la dinamica della deducibilità dei canoni di leasing su immobili strumentali stipulati dal professionista si può presentare il seguente schema: Deducibilità canoni di leasing per uso strumentale Data del contratto fino al 1-3-1989 dal 2-3-1989 al 14-6-1990 Deducibilità dei canoni ai fini Irpef /Irap deducibilità integrale dei canoni nei periodi di imposta nei quali gli stessi sono pagati (criterio di cassa) a nulla rilevando la durata del contratto. deducibilità dei canoni ma per competenza e con la condizione di una durata minima non inferiore a 8 anni dal 15-6-1990 al 31-12-2006 deducibilità in ciascun periodo d imposta di un importo pari alla rendita catastale, senza tener conto della durata del contratto dall 1-1-2007 al 31-12-2009 deducibilità ma condizionata alla durata minima del contratto non inferiore alla metà del periodo di ammortamento del coefficiente con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 anni. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 l importo deducibile è ridotto ad un terzo. legge n. 296/2006. dal 2010 dal 29-4-2012 indeducibilità sia dei canoni sia dell importo pari alla rendita catastale. deducibilità dei canoni (a seguito delle modifiche intervenute con il DL 16/2012)è ammessa a condizione per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici. Purtroppo a decorrere dal 2010 l investimento effettuato da un professionista,
effettuato tramite un operazione di leasing, è stato penalizzato dal legislatore, contribuendo certamente a deprimere il mercato degli immobili ad uso ufficio a vantaggio delle locazioni tradizionali commerciali con il risultato che a parità di condizioni (clientela, attrezzature d ufficio, risorse umane ecc.), il professionista che esercitava la propria professione in un immobile acquisito in locazione finanziaria non poteva dedurre, sia pure per competenza, il relativo costo, mentre lo stesso professionista che esercitava, invece, in locali condotti in locazione, deduce interamente il costo sostenuto. Il primo professionista ha dunque un carico fiscale maggiore e necessariamente dovrà recuperarlo con onorari meno competitivi di quelli richiesti dal secondo professionista.