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PENSIONI 2010 Le novità post-carriera Una dettagliata analisi della normativa previdenziale Inps, con particolare attenzione alle tematiche di maggiore interesse per i nostri associati Daniela Fiorino Daniela Fiorino è responsabile dell ufficio sindacale di Manageritalia. Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto di retribuzione pensionabile nel 2010 sale da 42.069 a 42.364. Perequazione automatica delle pensioni È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 2009 il decreto del ministero dell Economia e delle Finanze del 19 novembre scorso che fissa il valore definitivo per il 2009 e previsionale per il 2010 per l adeguamento delle pensioni sulla base dei dati Istat. Per il 2010, la percentuale di aumento è stata fissata in via previsionale allo 0,7% e, sulla base della normativa attualmente in vigore, sarà applicata per intero (0,7%) sull importo di pensione non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore nell anno precedente (457,76 euro) e cioè sulla quota di pensione mensile che va da 0 a 2.288,80 euro, per il 75% (corrispondente a un adeguamento pari allo 0,525%) per l importo eccedente il quintuplo del trattamento minimo. Il decreto ministeriale ha inoltre stabilito in via definitiva nella misura del 3,2% l aumento di perequazione automatica per l anno 2009, fissato in via previsionale al 3,3%, con conseguente applicazione da parte dell Inps di un conguaglio relativo alla differenza di perequazione pari allo 0,1%, che è stato effettuato sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2010. Conseguentemente, l incremento delle pensioni, per quanto contenuto, quest anno verrà percepito solo a decorrere da marzo (per maggiori dettagli sul calcolo della perequazione e del conguaglio relativo al 2009, vedi Dirigente n. 1/2-2010, pag. 37). Calcolo della pensione con il sistema retributivo e misto Il calcolo della pensione interamente con il sistema retributivo si applica a coloro che al 31 dicembre 1995 avevano maturato un anzianità contributiva pari almeno a 18 anni. Chi a tale data risultava già lavoratore dipendente, ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, si vedrà invece applicare il calcolo in pro rata (con il sistema retributivo in ragione degli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e con il sistema contributivo per il restante periodo). L ammontare della pensione calcolata con il sistema retributivo è costituito dalla somma di due quote distinte: quota A: si calcola in base all anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 1992, secondo la normativa vigente a quella data, utilizzando le retribuzioni relative agli ultimi cinque anni precedenti la cessazione; quota B: corrispondente all importo del trattamento relativo all anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 in avanti, calcolata in base alle retribuzioni degli ultimi dieci anni. Per il calcolo della pensione è consentito utilizzare l intera retribuzione assoggettata a contributi (art. 21, legge 67/88), sia pure con diverse (decrescenti) aliquote di rendimento per la quota eccedente il tetto di retribuzione pensionabile che, come accennato, è stato aggiornato per il 2010 a 42.364 (vedi tabella 1). Requisiti per la pensione di anzianità I requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a partire dal 2008 sono profondamente modificati dalla legge 247/2007. Quest ultima ha eliminato il cosiddetto scalone previsto dalla legge 243/2004 (Riforma Maroni) che avrebbe comportato Tabella 1 - Fascia di retribuzione annua per il calcolo della pensione 2010 fino a 42.364 oltre 42.069 e fino a 56.344,12 oltre 56.344,12 e fino a 70.324,24 oltre 70.324,24 e fino a 80.491,60 oltre 80.491,60 Aliquota di rendimento Quota A Quota B 2,00% 2,00% 1,50% 1,60% 1,25% 1,35% 1,00% 1,10% 1,00% 0,90% 20 DIRIGENTE 4 2010

dal 1 gennaio 2008 un aumento immediato di tre anni (da 57 a 60 anni) dell età minima per il diritto alla prestazione, sostituendolo con un sistema di aumenti graduali dell età e a decorrere dal 1 luglio 2009 di cosiddette quote date dalla somma tra soglie di età minima e anni di anzianità contributiva. Per quanto riguarda il 2010, i lavoratori dipendenti che matureranno i requisiti per accedere alla pensione anticipata per anzianità dovranno avere almeno 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, sommando anzianità contributiva ed età anagrafica, raggiungere quota 95, avendo, tuttavia, almeno 59 anni di età e 35 di contribuzione. Facciamo un esempio: può accedere al pensionamento di anzianità chi ha 60 anni di età e 35 di contributi (60+35=95) ma non chi ha 61 anni di età e 34 di contributi, anche se il risultato derivante dalla somma di 61 e 34 è comunque pari a 95. Rimane ferma la possibilità di perfezionare il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall età, al raggiungimento di un anzianità contributiva di almeno anni (vedi tabella 2). È da sottolineare che la legge 247/2007 non ha modificato le norme contenute nella legge 243/2004 relative alla salvaguardia del diritto a pensione per gli assicurati che hanno maturato questo diritto entro il 31 dicembre 2007, a prescindere dal momento di decorrenza della pensione stessa. I requisiti di anzianità contributiva ed età anagrafica in vigore al 31 dicembre 2007 (anzianità contributiva pari almeno a 35 anni ed età anagrafica pari a 57 anni) si applicano anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007. Tabella 2 - Requisiti per la pensione di anzianità LAVORATORI DIPENDENTI dall 1/1/2008 al 30/6/2009* dall 1/7/2009 al 31/12/2010 dall 1/1/2011 al 31/12/2012 dal 2013 Finestre di decorrenza per le pensioni di anzianità Una volta maturati i requisiti già illustrati, per poter effettivamente ricevere la liquidazione del trattamento pensionistico occorre anche attendere la cosiddetta apertura della finestra di decorrenza. I criteri per determinare le finestre variano in base all anzianità contributiva. Lavoratori con meno di anni di anzianità contributiva Si applica la disciplina restrittiva introdotta dall art. 1, comma 6, lett. e 58 e 35 59 e 36 60 e 36 61 e 36 Anzianità 2007 57 e 35 39 della legge 243/2004, che ha ridotto da quattro a due le finestre di accesso, eliminando le decorrenze di aprile e di ottobre. Rimangono quelle del 1 gennaio dell anno successivo per coloro che conseguono i requisiti entro il secondo trimestre dell anno e quelle del 1 luglio dell anno successivo per coloro che li conse- oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma di età + contributi uguale a: 95 (età minima 59 anni) 95 (età minima 60 anni) 95 (età minima 61 anni) * Dal 1 gennaio 2008, per le lavoratrici è prevista la possibilità in via sperimentale fino al 31/12/2015 di ottenere la pensione di anzianità sulla base dei previgenti requisiti di età (57 anni) e di anzianità contributiva (35 anni), a condizione che optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. dall 1/1/2008 al 30/6/2009 dall 1/7/2009 al 31/12/2010 dall 1/1/2011 al 31/12/2012 dal 2013 Età e anzianità LAVORATORI AUTONOMI Età e anzianità 59 e 35 60 e 36 61 e 36 62 e 36 Anzianità 2007 58 e 35 39 Tabella 3 - Lavoratori con meno di anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Tabella 4 - Lavoratori con almeno anni di anzianità contributiva Requisiti maturati entro il Lavoratori dipendenti Decorrenza della pensione oppure con 35 anni e quota corrispondente a somma di età + contributi uguale a: 96 (età minima 60 anni) 97 (età minima 61 anni) 98 (età minima 62 anni) Lavoratori autonomi 31 marzo 1 luglio stesso anno* 1 ottobre stesso anno 30 giugno 1 ottobre stesso anno** 1 gennaio anno successivo 30 settembre 1 gennaio anno successivo 1 aprile anno successivo 31 dicembre 1 aprile anno successivo 1 luglio anno successivo * Con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno ** Con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre Lavoratori dipendenti Decorrenza della pensione Lavoratori autonomi 30 giugno 1 gennaio anno successivo 1 luglio anno successivo 31 dicembre 1 luglio anno successivo 1 gennaio del 2 anno successivo DIRIGENTE 4 2010 21

guono entro il quarto trimestre dell anno (vedi tabella 3). Lavoratori con almeno anni di anzianità contributiva La legge 247/2007 prevede che tali soggetti, in attesa di un eventuale revisione del regime delle decorrenze delle pensioni da stabilire entro il 31 dicembre 2011, possono accedere al pensionamento sulla base del più favorevole regime previgente, continuando a fruire di quattro finestre di uscita (vedi tabella 4). La pensione decorre dall apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Requisiti per la pensione di vecchiaia Per la pensione di vecchiaia da liquidare con il sistema retributivo (o misto) restano fermi il requisito di età (65 anni se uomini e 60 se donne) e quello contributivo minimo di 20 anni. Il diritto alla pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, introdotta dall art. 1, comma 19, della legge 335/1995, può invece essere perfezionato al compimento dei 65 anni di età per gli uomini e di 60 anni per le donne, a condizione che risultino versati almeno cinque anni di contribuzione effettiva dal 1 gennaio 1996. In alternativa, sono richiesti almeno 35 anni di anzianità contributiva e l età anagrafica prevista per la pensione di anzianità oppure almeno anni di anzianità contributiva, a prescindere dall età anagrafica. Nel computo dei 35 o anni non rientrano i versamenti a titolo di prosecuzione volontaria. Per poter accedere alla pensione prima del compimento del 65 anno di età, l importo della pensione deve essere di almeno 1,2 volte quello dell assegno sociale. Si ricorda, infine, che la pensione con il calcolo esclusivamente contributivo potrà essere otte- Massimale contributivo per gli iscritti all Ago* dal 1 gennaio 2006 La tabella illustra un riepilogo dei massimali annui (dal 1996 al 2010), base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1 gennaio 1996 in avanti e per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Massimale 1996 L. 132.000.000 1997 L. 137.148.000 1998 L. 139.480.000 1999 L. 141.991.000 2000 L. 144.263.000 2001 L. 148.014.000 2002 78.507 2003 80.391 2004 82.1 2005 84.049 2006 85.478 2007 87.188 2008 88.670 2009 91.507 2010 92.147 * Ago, Associazione generale obbligatoria

nuta anche dai lavoratori in possesso di un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che esercitino la facoltà di opzione per tale sistema di calcolo, potendo far valere 15 anni di contribuzione di cui almeno cinque versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti). Finestre per le pensioni di vecchiaia La legge 247/2007, con l art. 1, comma 5, lett. b, ha introdotto una radicale modifica in tema di decorrenza grafico che viene preso in considerazione ai fini della decorrenza del pensionamento rimane quello dei 60 anni di età, che quindi sarà superato al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Lavoratrici e posticipo del pensionamento Come è noto, tutte le lavoratrici dipendenti, sia nel privato che nel pubblico impiego, hanno la possibilità di proseguire la propria attività lavorativa anche dopo il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (60 anni per le impiegate nelle imprese private mentre, per le dipendenti pubbliche, (sentenza n. 275 del 29 ottobre 2009) che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 30 del decreto legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), nella parte in cui prevede a carico della lavoratrice che intenda proseguire nel rapporto di lavoro oltre il 60 anno di età, l onere di dare tempestiva comunicazione della propria intenzione al datore di lavoro e nella parte in cui fa dipendere da tale adempimento l applicazione al rapporto di lavoro della tutela accordata dalla legge sui licenziamenti individuali. Secondo la Corte costituzionale, infatti, tale onere di comunicazione compromette e indebolisce la piena ed effettiva realizzazione del principio di parità tra uomo e donna, in quanto discrimina la donna per quanto riguarda l età massima di durata del rapporto di lavoro. della pensione di vecchiaia, da sempre fissata al primo giorno del mese successivo al compimento dell età pensionabile, stabilendo quattro finestre nell anno con gli stessi criteri precedentemente indicati per le pensioni di anzianità maturate con almeno anni di contribuzione. Le finestre per le pensioni di vecchiaia non si applicano alle lavoratrici dipendenti presso aziende private che, pur avendo compiuto i 60 anni di età, continuino l attività lavorativa, dal momento che il requisito ana- 1 Legge 26 febbraio 1982, n. 54 e, più recentemente, l art. 30 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. dal 2010 il requisito dei 60 anni è gradualmente elevato a 65). Tuttavia, per evitare di incorrere nel licenziamento a causa del raggiungimento dell età pensionabile, la legge 1 ha fino ad oggi subordinato la possibilità di continuare a fruire della garanzia di stabilità del rapporto di lavoro fino al compimento del 65 anno di età a una comunicazione preventiva che la lavoratrice aveva l onere di formalizzare al proprio datore di lavoro entro un determinato termine (almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia). Sull argomento si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale Cumulo pensione/redditi da lavoro Dal 1 gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro dipendente e autonomo. In proposito riteniamo utile ribadire che uno dei requisiti per ottenere il pensionamento è quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico sia lo stipendio. L Inps ha precisato (circolare n. 89/2009) che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro. Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Totalizzazione Non sono state apportate modifiche alla normativa sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. La 24 DIRIGENTE 4 2010

totalizzazione consente ai lavoratori, che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i diversi periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e liberi professionisti ed è completamente gratuita. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede almeno 3 anni di contributi versati in ogni gestione assicurativa, almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni di età, oppure di contribuzione complessiva a prescindere dall età. Per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (rif. punto 8 della circolare Inps n. 69 del 9 maggio 2006). Poiché l Assicurazione generale obbligatoria viene considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni, i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi possono essere cumulati fra loro al fine dell accertamento del raggiungimento dell anzianità contributiva minima di 3 anni, necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. Il pagamento della pensione è effettuato dall Inps, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Il sistema contributivo o misto e i nuovi coefficienti di calcolo A decorrere dal 1 gennaio 2010, sono stati rivisti i coefficienti di calcolo della pensione liquidata con il sistema contributivo o misto. Tale adeguamento, attuato con notevole ritardo, trova la sua origine nella legge 335/1995, istitutiva del sistema contributivo, che aveva fissato a 10 anni dalla sua entrata in vigore il termine per la revisione dei coefficienti. Ma nulla accadde nel 2005 poiché i vari governi che si sono susseguiti si sono limitati a rinviare ciascuno al successivo la responsabilità di approvarla. Infine, con la legge 247/2007 sono stati fissati i nuovi coefficienti con effetto dal 1 gennaio 2010 ed è stata prevista una cadenza triennale per le successive revisioni dei coefficienti medesimi. Si tratta di una modifica peggiorativa dei criteri di calcolo che non riguarderà chi andrà in pensione nel breve-medio termine. Non saranno interessati alla prossima revisione dei coefficienti di trasformazione i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avevano maturato almeno 18 anni di contributi (compresi quelli figurativi e da riscatto) e potranno quindi ottenere la pensione con il sistema retributivo, salvo che per motivi personali non abbiano optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Saranno parzialmente coinvolti coloro a cui, avendo maturato meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, si applicherà il sistema di calcolo misto, ovvero retributivo sulla quota di pensione maturata fino al 31 dicembre 1995 e contributivo sulla restante quota. Infine, si applicherà integralmente ai neoassunti dal 1 gennaio 1996 in avanti. 26 DIRIGENTE 4 2010