Il contratto estimatorio



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA Il contratto estimatorio (art.1556-1558 c.c.) Volodymyr LESYUK & Andrea TRAVAGLIANTI 2010 D O C E N T E : S A R A D U R S O

La distribuzione dei prodotti imprenditore consumatori altri imprenditori commerciali dettaglianti consumatori consumatori La prima ipotesi è la meno frequente La distribuzione dei prodotti in serie su larga scala, richiede una complessa e capillare organizzazione, ramificata sul territorio, e richiede magazzini per la conservazione dei prodotti, opportunamente dislocati, che spesso il produttore rinuncia a costituire.

Il rischio della distribuzione A questo modo il produttore trasferisce sui rivenditori dei suoi prodotti, in prima battuta sui rivenditori allàingrosso, oneri e rischi della distribuzione: spetta al grossista ogni onere inerente ai tempi e ai luoghi della distribuzione, in particolare gli oneri (e i connessi rischi) del magazzinaggio delle merci e del loro trasporto ai rivenditori al dettaglio; incombe sul grossista, in quanto proprietario delle merci che acquista per rivendere, il rischio dell invenduto. Il grossista, a sua volta, trasferisce parte di questi oneri e di questi rischi sui rivenditori al dettaglio, che ne caricano la relativa rimunerazione sul prezzo di vendita al pubblico, contribuendo così al noto fenomeno della progressione dei prezzi dalla produzione al consumo.

Vendita e contratto estimatorio La traslazione, dal produttore ai rivenditori, del principale rischio della distribuzione, ossia il rischio dell invenduto, dipende dal fatto che per la distribuzione si utilizza il contratto di vendita: il rivenditore diventa proprietario dei beni che acquista dal produttore ed è obbligato a pagarne il prezzo; se, a sua volta,non riesce a collocarli sul mercato, l invenduto è suo, sua è la perdita.

Vendita e contratto estimatorio È però possibile utilizzare, per la distribuzione, una diversa figura contrattuale, il CONTRATTO ESTIMATORIO che consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell invenduto. Nella pratica si parla di conto deposito; ed è contratto frequente nel rapporto Fra editore e libraio o giornalaio, Fra produttori di articoli di moda o di oggetti di oreficeria e rispettivi rivenditori.

Il contratto estimatorio (art.1556-1558 c.c.) Col contratto estimatorio una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (art.1556 c.c.). Примечание [A1]: è utilizzato nel commercio al minuto, in cui la vita del prodotto è molto breve tradens accipiens Tradens τ Accipiens α

Tale figura contrattuale è assai diffusa nella prassi, specie dei rapporti commerciali tra imprenditori operanti nel settore della distribuzione e della vendita di particolari prodotti a. libri b. pubblicazioni periodiche c. quotidiani d. abbigliamento e. ecc. Col contratto estimatorio, infatti, il venditore al dettaglio paga al suo fornitore soltanto il corrispettivo dei beni che egli abbia venduto, a sua volta, al pubblico entro un certo termine; in tal modo, il dettagliante, potendo restituire al fornitore i beni non acquistati dalla clientela, non corre il rischio dell invenduto.

Il contratto estimatorio è un contratto: Reale Oneroso A prestazioni corrispettive a) È reale in quanto si perfeziona nel momento in cui una parte consegna all altra una o più cose mobili b) È a titolo oneroso, in quanto la parte che riceve una o più cose mobili si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose c) È a prestazioni corrispettive. Una parte consegna una o più cose. L altra è obbligata a pagare il prezzo, o a restituirle nel termine stabilito

Il Disponibilità contratto estimatorio delle cose differisce (art. 1558 da c.c.) altre figure: Circa gli efetti del contratto, è discusso se l accipiens acquisti la proprietà dei beni consegnati. La legge (art.1558 c.c.) si limita ad attribuirgli la facoltà di compiere alidi atti di disposizione dei beni e su tale dato normativo si fonda la tesi prevalente, secondo cui la proprietà della cosa resta in capo al tradens fino al momento in cui l accipiens alieni la cosa stessa al terzo o la trattenga definitivamente per sè. Примечание [A2]: nei confronti dei terzi, l accipiens agisce, quindi, come dominus In senso contrario, si è osservato che l obbligazione nascente in capo all accipiens, per effetto della conclusione del contratto, è soltanto quella di pagare il prezzo (art.1556 c.c.). Ciò dovrebbe indurre a ritenere che il diritto di proprietà sulle cose si trasferisca immediatamente in capo all accipiens, salva la facoltà per quest ultimo di liberarsi dell obbligazione del prezzo attraverso larestituazione delle cose stesse.

Disponibilità delle cose (art. 1558 c.c.) L attribuzione all accipiens della facoltà di alienare i beni è esclusiva: il tradens, pertanto, non può disporre dei beni dal momento della consegna fino all eventuale restituzione degli stessi (art.1558, 2 comma, c.c.). A garanzia dell obbligazione di pagamento del prezzo, si stabilisce che i creditori dell accipiens non possono sottoporre le cose oggetto del contratto a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo (art.1558,1 comma,c.c.)

Restituzione (art. 1557 c.c.) La restituzione delle cose deve avvenire nel termine stabilito. Laddove le parti non abbiano previsto un termine, questo può essere stabilito dal giudice. Per quel che concerne, invece, il pagamento del prezzo, il termine può essere (o no) previsto dalle parti nel contratto. Tale termine può coincidere (o no) col termine per la restituzione delle cose. In difetto di una previsione contrattuale, si applica l art.1183 c.c.

Restituzione (art. 1557 c.c.) Il contratto estimatorio è un contratto con attribuzioni patrimoniali corrispettive. Si applicano, quindi, gli istituti concernenti tale categoria contrattuale (art.1453,1460,1467,ecc.). Non si applica, invece, la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta (art.1463 c.c.) nel caso in cui diventi impossibile la restituzione delle cose nella loro integrità per causa non imputabile all accipiens.

Restituzione (art. 1557 c.c.) In coerenza con l unicità dell obbligazione dell accipiens (pagamento del prezzo) obbligazione che, ai fini dell art. 1463 c.c. non potrebbe mai divenire impossibile (genus numquam perit) la legge stabilisce che tale impossibilità non influisce sul sinallagma contrattuale: pertanto, l accipiens resta obbligato al pagamento del prezzo (art.1557 c.c.)

Il contratto estimatorio differisce da altre figure: a. Dal deposito, perchè l accipiens a differenza del depositario (art.1766c.c.) è obbligato, principalmente, a pagare il prezzo e non a restituire le cose in natura; in caso di restituzione, peraltro, egli deve avere diligentemente custodio la cosa (art.1177c.c.); b. Dalla commissione, perchè l accipiens a differenza del commissionario (art.1731c.c.) non ha l obbligo di vendere i beni; il mandante, peraltro, può revocare l incarico o alienare direttamente i beni; l accipiens agisce, inoltre, nel proprio interesse e non per conto del tradens (l utile consiste nella differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto dal tradens e non in una provvigione: art.1733c.c.)