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IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE Prof. Claudia Rossi 1

IL PROGETTO DI SCISSIONE Gli amministratori delle società che partecipano alla scissione predispongono il progetto di scissione che deve contenere le seguenti indicazioni: - Il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla scissione; - L atto costitutivo delle società beneficiarie della scissione; - Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in denaro; - Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote delle società beneficiarie della scissione; - La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; Prof. Claudia Rossi 2

- La data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate al bilancio delle società beneficiarie; - Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; - I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione; - L esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie con criteri di valutazione utilizzati; Prof. Claudia Rossi 3

In caso di scissione totale, se la destinazione di un elemento dell attivo non è desumibile dal progetto, esso viene ripartito tra le società beneficiarie (se più di una) in proporzione alla quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, cosi come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Se dal progetto non è desumibile la destinazione di un elemento del passivo, di esso rispondono in solido le società beneficiarie (con la scissa) - I criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie; Prof. Claudia Rossi 4

In caso di scissione parziale, se la destinazione di un elemento dell attivo non è desumibile dal progetto, tale elemento rimane in capo alla società scissa o trasferente. Se, invece, non è desumibile la destinazione di un elemento del passivo, di esso rispondono in solido le società beneficiarie con la società scissa (c. 3 art. 2506 bis) Prof. Claudia Rossi 5

Il progetto di scissione deve essere depositato per l iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla scissione. Tra il deposito del progetto e la delibera di scissione devono passare almeno 30 giorni. Lo stesso può essere derogato nel caso in cui i soci siano tutti d accordo. Prof. Claudia Rossi 6

I DOCUMENTI ILLUSTRATIVI 1.La situazione patrimoniale delle società stesse (ovviamente per la scissa e beneficiarie se già esistenti) riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni al giorno in cui il progetto di scissione è depositato presso la sede della società e redatta con l osservanza della normativa sul bilancio d esercizio. Detta situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre 6 mesi prima del deposito di cui all art. 2501 septies. Prof. Claudia Rossi 7

2.La relazione degli amministratori di ogni società interessata alla scissione che deve contenere: - La giustificazione, sia dal punto di vista giuridico che economico, del progetto di scissione; - I criteri di determinazione del rapporto di cambio; - Le eventuali difficoltà di valutazione; - I criteri di distribuzione delle azioni o quote; - L indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle beneficiarie e di quello che eventualmente rimane alla scissa. Prof. Claudia Rossi 8

IL RAPPORTO DI CAMBIO Nella scissione esiste uno scambio di azioni o quote della società scissa con azioni o quote della società beneficiaria; la base sulla quale si scambiano queste azioni o quote si chiama RAPPORTO DI CAMBIO. LA DETERMINAZIONE del rapporto di cambio è necessaria soltanto nelle seguenti ipotesi: - Operazioni di scissione per incorporazione e cioè scissione con trasferimento di tutto o di parte del patrimonio della società scissa ad una (o più) società preesistente; - Operazioni di scissione non proporzionale e cioè scissioni che prevedono ripartizioni di quote o azioni diversi da quello proporzionale. Prof. Claudia Rossi 9

Nelle scissioni proporzionali non si può mai parlare di rapporto di cambio. Ai fini della determinazione del rapporto di cambio occorrerà fare riferimento ai seguenti bilanci di scissione: - Scissione per incorporazione: bilancio della beneficiaria e bilancio del ramo o dell azienda scissa; - Scissione non proporzionale: bilancio del ramo o dell azienda scissa e bilancio della parte di azienda che rimane in capo alla scissa Prof. Claudia Rossi 10

Nella scissione il processo valutativo non riveste rilevanza diretta solo all interno, ma assume rilevanza anche esterna; l art. 2501 quinquies prescrive infatti che gli amministratori indichino nella relazione il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello eventualmente rimasto alla scissa. Gli amministratori della scissa dovranno di conseguenza procedere alla valutazione della azienda della scissa, dividendo la parte che viene conferita da quella che rimane; entrambe le parti saranno oggetto di specifico bilancio a valori correnti con determinazione anche dell avviamento positivo o negativo. Prof. Claudia Rossi 11

LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI L art. 2506 ter dichiara applicabili alla scissione le disposizioni dell art. 2501 sexies sulla relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio. Non è richiesta la relazione degli esperti nei seguenti casi: - Scissione con costituzione di nuove società e criterio di ripartizione proporzionale delle quote o azioni fra i soci della scissa; - In tutti i casi in cui si muti nella beneficiaria, rispetto alla scissa, il rapporto proporzionale fra i soci. Prof. Claudia Rossi 12

IL CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE Anche per la scissione, il codice civile non prevede specifiche attività di controllo e ciò fa desumere che il collegio sindacale debba operare nell ambito della normale funzione di vigilanza sull amministrazione. Prof. Claudia Rossi 13

ESONERO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (ART. 2506 TER, C. QUARTO) In caso di consenso unanime, l organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione: - Della situazione patrimoniale di scissione; - Della relazione dell organo amministrativo; - Della relazione dell esperto in merito al concambio. Prof. Claudia Rossi 14

DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE La scissione secondo l art. 2506 quater ha effetto dalla data dell ultima delle iscrizioni dell atto di scissione nel Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie. Questo termine, ai fini fiscali e contabili, può essere posticipato soltanto nel caso di scissione con società beneficiaria già esistente. Può essere stabilito un termine anteriore congiuntamente le seguenti condizioni nel caso in cui ricorrano - Si tratti di una scissione totale; - Le società beneficiarie siano già esistenti; - La data di chiusura dell ultimo periodo d imposta della società scissa e delle società beneficiarie sia la stessa. Prof. Claudia Rossi 15

Esempio: - Ultima iscrizione dell atto di scissione 30.09.2002; - La società scissa A effettua una scissione totale per cui viene poi estinta. L ultimo periodo d imposta della società A si è chiuso il 31.12.2001; - La scissione può essere retrodatata (ai fini dell imputazione agli utili e delle operazione nel bilancio delle società beneficiarie) fino al 31.12.2001. Prof. Claudia Rossi 16

Diversa decorrenza degli effetti della scissione deve essere riportata: - Nel progetto di scissione; - Nelle singole delibere di scissione sia della società scissa che delle società beneficiarie; - Nell atto di scissione. Prof. Claudia Rossi 17