Corso di REVISIONE AZIENDALE

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Transcript:

1 Corso di REVISIONE AZIENDALE Modulo II Prof. Fabio Fortuna ffortuna@unich.it Anno accademico 2004-

2 L evoluzione del bilancio d esercizio e il processo di armonizzazione contabile

L EVOLUZIONE DEL BILANCIO D ESERCIZIO 3 Evoluzione dell ambiente e del ruolo sociale dell impresa Evoluzione del bilancio d esercizio e delle relative finalità in funzione delle esigenze dei destinatari per quanto concerne la qualità delle informazioni e l attendibilità dei valori in esso contenuti Sensibilizzazione del legislatore e graduale adeguamento della normativa civilistica in linea con idee e convinzioni manifestate dalla dottrina aziendalistica

4 FINALITÀ ASSEGNATE AL BILANCIO NELL'EVOLUZIONE DELLA DOTTRINA AZIENDALISTICA 1 periodo 2 periodo Semplice strumento contabile utilizzato per determinare il risultato economico prodotto; scarsa incidenza dei valori stimati Funzione di informazione interna 3 periodo Ulteriore crescita dimensionale delle imprese e notevole aumento dei portatori di interesse. Il bilancio assume rilevanza informativa verso l esterno. Il documento non è più considerato come un semplice sistema di valori ma diviene un vero e proprio rendiconto amministrativo Crescita dimensionale delle aziende, complessità dei processi produttivi maggiore presenza di valori stimati. L obiettivo del bilancio è la determinazione del reddito attribuibile al periodo sulla base delle valutazioni operate. Notevole sviluppo delle politiche di bilancio con effetti negativi sulla sua potenziale capacità informativa. 4 periodo Miglioramento della capacità informativa obiettivo del sistema informativo di bilancio.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 5 Stesura originaria art. 2423 C.C. Bilancio d esercizio = stato patrimoniale Legge 7/6/1974 n. 216 - art. 2425 bis C.C. Introduzione del c/profitti e perdite a costi, ricavi, e rimanenze Bilancio d esercizio = stato patrimoniale e conto profitti e perdite Attuale formulazione dell art. 2423 C.C. ex D.lgs 9/4/1991 n. 127 Bilancio d esercizio = stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa

6 CLAUSOLE GENERALI (Art. 2423 c.c) Chiarezza Rappresentazione veritiera e corretta (sostituisce l espressione quadro fedele, derivante dalla IV Direttiva CEE e già esistente nel nostro ordinamento in quanto introdotta dall art. 9 della legge 19/3/83 n. 72) CASI ECCEZIONALI (IV comma, Art. 2423 c.c.) Deroga obbligatoria a tutte le disposizioni successive se contrastanti con rappresentazione veritiera e corretta La motivazione e l influenza della deroga devono essere indicate nella nota integrativa

7 PRINCIPI DI REDAZIONE 2423 C.C. Completezza (eventuali informazioni integrative se necessarie) 2423 bis C.C. Prudenza Continuazione attività Iscrizione dei soli utili conseguiti Competenza economica Valutazione separata singole voci Costanza nei criteri di valutazione 2423 ter C.C. Comparabilità Divieto compensi di partite Altri principi Utilità Neutralità Verificabilità

8 CRITERI DI VALUTAZIONE Il criterio base nelle valutazioni è quello del costo. In generale le disposizioni contenute nell art. 2426 C.C. presentano maggiore analiticità e precisione rispetto al vecchio art. 2425 C.C. Ai sensi del IV comma dell art. 2423 è obbligatorio derogare dai criteri previsti dal 2426 C.C. nel caso in cui la relativa applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. La motivazione e l influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico devono essere indicate nella nota integrativa.

RAGIONEVOLEZZA E PRUDENZA NELLE VALUTAZIONI 9 I IPOTESI (di normale verificazione) valore di presumibile realizzo costo (valore ragionevole e spazio dei valori possibili (ragionevoli) prudente) Per prudenza (evitare di distribuire utili non realizzati) si sceglie di valutare al costo, anche se tutti i valori compresi tra il costo ed il valore di presumibile realizzo risultano ragionevoli II IPOTESI costo valore di presumibile realizzo unico valore possibile (ragionevole e prudente) Per prudenza le perdite vengono anticipate al periodo considerato

10 STRUTTURA DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali III - Immobilizzazioni finanziarie C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l esercizio successivo III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilità liquide D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti PASSIVO A) Patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l esercizio successivo E) Ratei e risconti

11 STRUTTURA DEL CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione B) Costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione C) Proventi ed oneri finanziari D) Rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi ed oneri straordinari Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Utile (Perdita) dell esercizio

12 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLE RECENTI MODIFICHE Riforma societaria Legge 3 ottobre 2001, n. 366, art. 6 Dlgs 17 gennaio 2003, n. 6, art. 1 Riforma fiscale Legge 7 aprile 2003, n. 80 Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344

13 DISCIPLINA DEL BILANCIO Principi ispiratori (art. 6, 366/2001) (1 di 2) Eliminazione delle interferenze fiscali anche attraverso la modifica della relativa disciplina Previsione di una chiara e precisa regolamentazione delle poste del patrimonio netto in merito a formazione ed utilizzo Specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie

14 DISCIPLINA DEL BILANCIO Principi ispiratori (art. 6, 366/2001) (2 di 2) Previsione delle condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente Ampliamento delle ipotesi di redazione del bilancio in forma abbreviata e possibilità di redigere un conto economico semplificato Armonizzazione delle varie innovazioni con la normativa fiscale e fissazione di disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso al momento dell entrata in vigore delle nuove norme

15 CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI TRA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE Teoria del MONOBINARIO (1 di 3) Bilancio unico redatto secondo le indicazioni civilistiche Teoria del DOPPIO BINARIO Redazione di due bilanci distinti in relazione alle differenti sfere normative Le scelte del passato si sono sempre orientate nella direzione del MONOBINARIO

16 CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI TRA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE (2 di 3) Scelta tra stesura del bilancio Derogando da alcune disposizioni civilistiche per usufruire della deducibilità fiscale di costi e oneri Perfettamente conforme alle disposizioni civilistiche con perdita, in alcuni casi, della possibilità di deducibilità fiscale di costi e oneri

CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RAPPORTI TRA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE 17 (3 di 3) La discrasia esistente tra la normativa civilistica e fiscale deriva dalle differenti finalità perseguite NORMATIVA CIVILISTICA Funzione di adeguata e corretta informazione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell azienda NORMATIVA FISCALE Limitazione della discrezionalità dell azienda nella determinazione del reddito imponibile in modo da ostacolare i processi di elusione ed evasione d imposta IL CONFLITTO TRA LE DUE NORMATIVE E INELIMINABILE ESSENDO DIFFERENTI GLI OBIETTIVI

18 LE SOLUZIONI PROPOSTE DAL DLGS. 127/91 Conferma dell ammissibilità di utilizzare criteri fiscali nella stesura del Bilancio. La novità è costituita dalle modalità di rappresentazione in bilancio delle interferenze fiscali Creazione delle voci 24 e 25 del CONTO ECONOMICO per consentire la redazione di un prospetto civilisticamente corretto e al tempo stesso per avere la possibilità di usufruire delle opportunità concesse dalla normativa tributaria Risoluzione dell annoso problema dell inquinamento provocato dall applicazione delle norme fiscali mediante l isolamento delle poste di natura fiscale nella parte finale del CONTO ECONOMICO

19 L ABROGAZIONE DELL APPENDICE FISCALE AL CONTO ECONOMICO Vivace dibattito sulla opportunità di modificare o abrogare le voci 24 e 25 per difficoltà nella prima applicazione e la non completa realizzazione degli obiettivi perseguiti con la loro introduzione. Soppressione dell appendice fiscale (art. 2 bis D.L. 29/6/94 n. 416 convertito nella legge 8/8/94 n. 503). Il legislatore già nel DLGS 27/1/92 n. 87 non aveva confermato l orientamento del DLGS 127/91, prevedendo l evidenziazione delle rettifiche e accantonamenti fiscali soltanto in NOTA INTEGRATIVA. Inserimento di un 2 comma nell art. 2426 c.c.: E consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sostituzione del n. 14 dell art. 2427 c.c. con il seguente: I motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie e i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultati sia dalle apposite voci del CONTO ECONOMICO.

20 LE INTERFERENZE FISCALI NELLA RIFORMA SOCIETARIA E FISCALE Legge 366/2001, art. 6 Eliminazione delle interferenze fiscali Armonizzazione con la normativa fiscale Dlgs 6/2003, art. 1 Abrogazione 2 comma art. 2426 c.c. Nuova struttura del n. 14 della Nota Integrativa con elaborazione dei prospetti relativi alla fiscalità differita art. 109, comma 4, TUIR Deducibilità componenti negativi di reddito

21 LE INTERFERENZE FISCALI NEL DLGS. 6/2003, ART. 1 Abolizione del 2 comma dell art. 2426 c.c. Inserimento nello Stato patrimoniale della voce 4-bis) Crediti tributari, 4-Ter) Imposte anticipate e modifica della voce B) 2) Fondo per Imposte, anche differite Inserimento nella voce 22) del Conto economico della distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate Ristrutturazione della voce 14) della Nota integrativa Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate Indicazione dell ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio, delle motivazioni dell iscrizione, dell ammontare non ancora contabilizzato e delle motivazioni relative alla mancata iscrizione

22 ART. 109, COMMA 4, TUIR Imputazione al Conto economico condizione necessaria per la deducibilità dei componenti negativi di reddito ECCEZIONI a) Componenti negativi imputati al conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in virtù di specifiche disposizioni b) Componenti negativi che, pur non essendo imputabili al Conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti da inserire in apposito prospetto

23 IL PROSPETTO DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Ammortamenti dei beni materiali e immateriali, altre rettifiche di valore e accantonamenti sono deducibili se in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi sono indicati: - importo complessivo - valori civili e fiscali dei beni - valori civili e fiscali dei fondi

24 ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO (1 di 5) 1 Ammortamento ordinario (calcolato in misura inferiore a quella fiscalmente ammessa) 8% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/ 88 5% Aliquota prescelta in relazione al piano di ammortamento (stimata vita utile del bene) 3% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO 25 (2 di 5) 2 Ammortamento anticipato 12% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/ 88 12% Aliquota a titolo di ammortamento anticipato deducibile, pur non essendo iscritta in Bilancio, nel caso in cui sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO 26 (3 di 5) 3 Ammortamento calcolato nel primo esercizio di entrata in funzione del bene 6% Aliquota prevista dal D.M. 31/12/ 88 2% Aliquota prescelta in relazione all effettivo periodo di utilizzo (Settembre-Dicembre) 1% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO 27 (4 di 5) 4 Ammortamento immediato (unitario) 100% Aliquota applicabile come da art. 102, comma 5, TUIR 50% Aliquota prescelta per l iscrizione in bilancio 50% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto

ALCUNE IPOTESI DI UTILIZZO DEL PROSPETTO 28 (5 di 5) 5 Accantonamento al Fondo rischi su crediti 0,50% Quota fiscalmente deducibile 0,30% Accantonamento iscritto in Conto economico 0,20% La differenza è deducibile, pur non essendo iscritta in bilancio, a condizione che sia indicata nel prospetto Analogo trattamento è riservato agli altri accantonamenti e alle rettifiche di valore

29 L INFLUENZA SULLE POSTE DEL PATRIMONIO NETTO Ipotesi percorribili Utilizzo del prospetto senza vincoli di sospensione d imposta neanche sulle poste del Patrimonio Netto Sospensione d imposta per un corrispondente ammontare di utili e riserve Scelta nella direzione di un contemperamento tra le due soluzioni I benefici fiscali possono essere fruiti da tutte le imprese, quindi anche da quelle che non hanno utili o riserve da vincolare. Tuttavia, laddove esistano utili o riserve, questi devono essere mantenuti nell economia dell impresa fino a concorrenza delle deduzioni forfettarie non imputate al Conto economico.

30 UN IPOTESI APPLICATIVA: L AMMORTAMENTO ANTICIPATO Utile ante imposte 5000 -Ammortamento anticipato (rilevato nel prospetto) 1200 Reddito imponibile 3800 IRES di competenza (= 33% di 5000) 1650 IRES sul reddito imponibile (= 33% di 3800) 1254 IRES di competenza IRES corrente = Imposta differita su ammortamento anticipato 1650 1254 = 396 Ammortamento anticipato Imposta differita = Quota di P. N. da vincolare 1200 396 = 804 Nel Conto economico abbiamo: Utile ante imposte 5000 Imposte sul reddito -Correnti (=1254) -differite (= 396) 1650 Utile d esercizio 3350

31 INFORMATIVA DI BILANCIO Conto economico Iscrizione della fiscalità differita relativa ai costi rilevati nel prospetto Indicazione nei prospetti relativi alla fiscalità differita (n. 14) dei costi che l hanno originata Nota integrativa Nella composizione del P.N. (n.7-bis) deve figurare l ammontare globale del Patrimonio Netto che risulta in sospensione d imposta Eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati al Conto economico al netto del Fondo imposte differite correlato agli importi dedotti

32 COMPILAZIONE DEL QUADRO EC Esempio Costo del bene: 1000 Quota annuale amm.to civilistico: 100 (10%) Riserve da vincolare: 150 Quota amm.to fiscale: 200 (20%) DATI RILEVANTI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO EC Costo del bene Riserve Quota amm.to civilistico (10% di 1000) Valore civilistico del bene (1000-100) Quota amm.to fiscale (20% di 1000) Valore fiscale del bene (1000-200) Eccedenza di periodo (200-100) Imposte differite (33% di 100) 1000 150 100 900 200 800 100 33

33 QUADRO EC SEZ. I AMMORTAMENTI ECCEDENZA PREGRESSA ECCEDENZA DI PERIODO DECREMENTI VALORE CIVILE VALORE FISCALE BENI MATERIALI 100 900 800 TOTALI 100 900 800 SEZ. IV - TOTALI COMPLESSIVI,IMPOSTE DIFFERITE, RISERVE AMMONTARE COMPLESSIVO AMMONTARE DELLE AMMONTARE DELLE RISERVE DELLE ECCEDENZE EXTRACONTABILI IMPOSTE DIFFERITE CALCOLATE E DEGLI UTILI A NUOVO 100 33 150

34 CASO 1: ASSENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE Stato Patrimoniale (1 di 3) IMPIANTI 1000 CAP. SOCIALE 1000 IPOTESI AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100 AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100 34

35 DETERMINAZIONE UTILE D ESERCIZIO (2 di 3) CONTO ECONOMICO RICAVI AMM.TO IMPIANTO UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%) IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%) UTILE NETTO (900-297) (264) (33) 1000 100 900-297 603 35

36 DISTRIBUZIONE UTILE NETTO 3 di 3 (3 di 3) LA SOCIETA DISTRIBUISCE TUTTO L UTILE (603) Immediata tassazione di 100 mediante variazione in aumento in dichiarazione 36

37 CASO 2: ESISTENZA DI UTILI O RISERVE DA VINCOLARE Stato Patrimoniale (1 di 3) IMPIANTI 1000 CAP. SOCIALE 1000 RISERVA LEGALE 200 RISERVA STRAORDINARIA 300 IPOTESI AMM.TO ORDINARIO IMPIANTO 100 AMM.TO ANTICIPATO IMPIANTO 100 37

38 DETERMINAZIONE UTILE D ESERCIZIO (2 di 3) CONTO ECONOMICO RICAVI AMM.TO IMPIANTO UTILE AL LORDO DELLE IMPOSTE IMPOSTE CORRENTI (800 x 33%) IMPOSTE DIFFERITE (100 x 33%) UTILE NETTO (900-297) (264) (33) 1000 100 900-297 603 38

39 DISTRIBUZIONE UTILE NETTO (3 di 3) LA SOCIETA DISTRIBUISCE TUTTO L UTILE (603) Utile distribuito senza alcuna tassazione di recupero poiché le riserve da vincolare (500) sono maggiori dell eccedenza deducibile extracontabilmente (100) 39

40 TRATTAMENTO DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE L art. 4, lettera h, Dlgs, 344/03 precisa che la nuova previsione normativa si applica anche agli ammortamenti, alle altre rettifiche di valore e agli accantonamenti operati in esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del Dlgs 6/2003 e nell esercizio in corso al 31/12/2003 che termina dopo tale data E consentito il disinquinamento fiscale del Bilancio d esercizio senza conseguenze fiscali Modalità contabili di realizzazione Imputazione al Conto economico Imputazione al Patrimonio netto

41 ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE 1 gennaio 2004 INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE da eliminare

42 TRATTAMENTO CONTABILE DELLE INTERFERENZE FISCALI PREGRESSE Soluzione raccomandata dall OIC Inserimento tra i Proventi straordinari del Conto economico

43 UN IPOTESI APPLICATIVA Si suppone che la società ALFA abbia operato nell esercizio 2003 un ammortamento anticipato pari a 100

44 LE SCRITTURE CONTABILI 1) Storno del fondo ammortamento anticipato di 100 esistente al 31 dicembre 2003 tra i proventi straordinari: Fondo ammortamento a Proventi straordinari 100 anticipato (voce E. 20) 2) Iscrizione delle imposte differite per 33 (cioè 33% di 100) tra gli oneri straordinari: Oneri straordinari a Fondo imposte differite 33 (voce E. 21)

45 RIFLESSI SUL CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2004 E.20) Proventi straordinari 100 E.21) Oneri straordinari 33

46 L EVOLUZIONE IN FUNZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

47 LA NORMATIVA COMUNITARIA Regolamento 1606/2002 CE Regolamento 1725/2003 CE Regolamento 707/2004 CE Regolamenti 2236-2237-2238/2004 CE Direttiva 2001/65 CE Direttiva 2003/51 CE

48 E NAZIONALE Legge n. 306/2003 (Legge comunitaria 2003) Decreto legislativo n. 394/2003 Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio per le opzioni previste dal regolamento 1606/2002 CE Legge comunitaria 2004

49 REGOLAMENTO 1606/2002 CE Applicazione dei principi contabili internazionali e obbligo per tutte le società dell UE quotate in un mercato regolamentato di redigere, al più tardi a partire dal, il bilancio consolidato conformemente agli IAS/IFRS Proroga al 2007 per Imprese che attualmente redigono il bilancio applicando altri principi contabili internazionali (ad esempio US GAAP) Imprese con titoli di debito quotati unicamente in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro E prevista la facoltà, per ciascuno degli Stati membri, di consentire o di imporre l applicazione degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d esercizio a società quotate e anche non quotate

50 REGOLAMENTO 1725/2003 CE Recepimento dei principi contabili internazionali esistenti tranne 32 e 39 Recepimento delle relative interpretazioni (SIC) tranne i n. 5 16 17 collegati agli IAS/IFRS esclusi Conseguente modifica di alcune direttive comunitarie (2001/65 e 2001/51) per adeguarle ai principi contabili internazionali Emanazione ed approvazione della direttiva 2003/51 UE con la finalità di rendere uniformi e comparabili i bilanci di tutte le società dell UE

51 REGOLAMENTO 707/2004 CE Recepimento del Principio Contabile Internazionale IFRS 1 riguardante la prima applicazione degli IAS/IFRS La prima applicazione può avvenire già in occasione della redazione dei bilanci intermedi

52 REGOLAMENTI 2236-2237-2238/2004 CE IFRS 1, 3, 4, 5 Reg. 2236/2004 CE Modifica IAS 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 SIC 9, 22, 28, 32 Reg. 2237/2004 CE Modifica IAS 32 IFRIC 1 Reg. 2238/2004 CE Modifica IFRS 1 IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27, da 30 a 33

53 DIRETTIVA 2001/65 CE Modifica la IV e VII direttiva CEE per introdurre il fair value come criterio di valutazione di determinate attività e passività finanziarie Prevede informazioni da fornire in bilancio in merito agli strumenti finanziari

54 DIRETTIVA 2003/51 CE Compatibilità tra IAS/IFRS e normativa europea Interventi su IV e VII direttiva CEE e sulle direttive riguardanti i bilanci di banche e assicurazioni

55 SOGGETTI OBBLIGATI IN ITALIA (ART. 25, LEGGE 31/10/2003, N. 306) SOCIETA QUOTATE per la redazione del Bilancio d esercizio SOCIETA EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI tra il pubblico per la redazione del Bilancio d esercizio e consolidato BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI, sottoposti a vigilanza da parte della Banca d Italia, per la redazione del Bilancio d esercizio e consolidato IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio consolidato IMPRESE DI ASSICURAZIONE per la redazione del Bilancio d esercizio (solo nell ipotesi in cui siano quotate e non redigano il Bilancio consolidato)

56 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE (1 di 2) Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004 Valutazione al fair value degli strumenti finanziari nei bilanci delle società italiane Le nuove disposizioni si applicano, in base all art. 8, nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio il 1 gennaio

57 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2001/65 CE (2 di 2) Introduzione dell art. 2427 bis. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari Principali novità Inserimento nell art. 2428, comma 2, del numero 6-bis) relativo a informazioni sugli strumenti finanziari e sull esposizione ai rischi finanziari Le modifiche interessano anche i bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, con effetti sul Dlgs 87/92

58 DECRETO LEGISLATIVO 38/ PER LE OPZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO 1606/2002 CE Categorie rilevanti a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza d) Imprese di assicurazione e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principali contabili internazionali f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata

59 CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS SOCIETA INTERESSATE APPLICAZIONE IAS/IFRS Bilancio consolidato Bilancio d'esercizio a) Società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani Obbligo dal Obbligo dal 2006 Facoltà dal b) Società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico Obbligo dal c) Banche ed intermediari finanziari sottoposti a vigilanza Obbligo dal d) Imprese di assicurazione Obbligo dal Obbligo dal 2006 Facoltà dal Obbligo dal 2006 Facoltà dal Obbligo dal 2006 (solo se non redigono il bilancio consolidato e sono quotate) e) Società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate a redigerlo secondo i principali contabili internazionali f) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e che redigono il bilancio consolidato Facoltà dal Facoltà dal Facoltà dal Facoltà dal g) Società diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti e da quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata ---- Facoltà esercitabile a partire dall esercizio indicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e della giustizia

60 LA LEGGE COMUNITARIA 2004 (1 di 3) Prevede il recepimento della direttiva 2003/51 che apporta modifiche alla IV e VII direttiva e alle direttive riguardanti i Bilanci di banche e imprese assicurative Prevede il recepimento della direttiva 2003/38 in cui si individuano i nuovi limiti per il Bilancio in forma abbreviata

61 LA LEGGE COMUNITARIA 2004 (2 di 3) Schemi di Bilancio Principali novità (Dir. 2003/51) Introduzione in modo esplicito del principio di prevalenza della sostanza sulla forma Rendiconto finanziario Valutazione al fair value anche per attività non finanziarie

62 LA LEGGE COMUNITARIA 2004 (3 di 3) Per effetto del recepimento della direttiva 2003/38 avremo in futuro i seguenti limiti per il Bilancio in forma abbreviata: Totale attivo Stato patrimoniale Ricavi da vendite e prestazioni 3.650.000 euro (3.125.000 euro) 7.300.000 euro (6.250.000 euro) Numero di dipendenti 50 Ciò originerà, ovviamente, un rilevante aumento del numero di imprese che potranno beneficiare delle semplificazioni previste per il Bilancio in forma abbreviata

63 CONFRONTO TRA LEGISLAZIONE COMUNITARIA/NAZIONALE E IAS/IFRS LEGISLAZIONE COMUNITARIA/NAZIONALE IAS/IFRS Costo storico Fair value Prudenza Competenza Reddito prodotto Reddito potenziale Conservazione del Capitale Performance Creditori, soci Investitori Composizione del bilancio Nuovi documenti del bilancio