Qualità igiene e sicurezza nella filiera ittica



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Corso Perfezionamento in igiene degli alimenti:progettazione, realizzazione e verifica per costruire alimenti sicuri Qualità igiene e sicurezza nella filiera ittica Alfredo Mengoli Arezzo CSA - 13 Aprile 2013

Prodotti ittici sfusi alla vendita

Banco pesce mercato rionale supermercato

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ITTICI NORMATIVA GENERALE NAZIONALE Dlvo 109/92 << Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari>> e successive modifiche e chiarimenti: DPCM n. 175 del 6/02/96 DPCM n. 311 del 28/07/97 Dlvo n. 68/2000 Dlvo n. 259/2000 Dlvo n. 77/1993 (Etichettat. nutrizionale) mod da ultimo da DM 18/03/2009 Circ. n. 165 del 31/03/2000 Dlvo 181/2003 (attuaz. Dir. 2000/13/CE, modificata da Dir. 2001/101/CE) Circ. 10/11/03 n. 168 Circ. 25/03/04 n. 168; Circ. n 169 del 15/10/04 e Circ. 1/12/04. Dlvo 8 febbraio 2006, n. 114 (su sost. Allergizzanti) D.L luglio 2007 (TMC o D.Scad. facilm. Visibili, in campo visivo facile individuazione per cons.) DLvo n. 178/2007 (indicaz. Ingred. non è richiesta nel caso di formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, se utilizzati come prodotti finiti)

Circ. MINS VEC n. 5107 DLvo 109/92 Indicazioni allergeni alimentari in etichetta Nota MIPAF n. 1275 Etichettatura dei prodotti biologici Nota Min PAF n. 11383 Disposizoni transitorie etichettatura dei prodotti biologici Reg 834/2007 e Reg. 889/2008. Legge 3/02/2011 n. 4 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Circ Min Ind. 23/02/1993 n. 3303/C Competenza ad irrogare le sanzioni amministrative concernenti le violazioni delle norme Dlvo 109/92 che dà attuazione delle direttive 89/395 CEE e 89/396 CEE riguardanti etichettatura presentazione e pubblicità dei prod alimentari. Circ Min Ind. 27/04/1993 n. 140 Dlvo 109. Etichettatura prod alimentari. Sentenza n. 40/91 della Corte Costituzionale. Circolare Min San 6.07.1993 n. 27 Dlvo 109/92 concernente etichettatura e pubblicità prod alimentari e Dlvo 123/93 concernente il controllo uff. prod alimentari. Nota Min Ind prot. 747359 del 19/02/1998 Indicazioni termine minimo di conservazione. Circolare Min Ind, Comm e Art. n. 165 del 31/03/2000 Linee guida relative al principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (art 8 Dlvo 109/92), nonché ulteriori informazioni per la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti l etichettatura dei prodotti alimentari. Circolare Min Ind Comm e Art. 12 marzo 2001 n. 166 Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari Nota Min. Politiche Agricole e Forestali n. 21229 del 21/12/2001.<<Regolamento 2065/01 Informazione ai consumatori Rettifica del testo in lingua.>> ( metodo di produzione)

Circolare Min Att Prod. 10/11/03 n. 168 Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Circolare Min Att Produtt. 25/03/04 n. 168; - Etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Testo coordinato D-L 24 guigno 2004, n. 157- Testo del D-L 24 giugno 2004, n. 157 coordinato con la legge di conversione 3/08/2004 n. 204 recante Disposizioni urgenti per l etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca Circolare Att Prod n 169 del 15/10/04 - Etichettatura dei prodotti alimentari DL 24/06/2004 n. 157, convertito con modificazioni nella Legge 3/08/2004 n. 204 Circolare Min Pol Agric. 1/12/04. Applicazione L. 3/08/2004 n. 204, recante disposizioni x l etichettatura di alcuni prod. agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca. Testo coordinato del D-L 31.01.2007 n. 7 coordinato con la legge di conversione 2.04.2007 n. 40 recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli (relativo data di scadenza)

Nota Min Sal prot. 600.6/I.6.b/9824 del 31 luglio 2007 Regolamento CE 1924. relativo a indicazioni nutrizionali e sulla salute, fornite sui prodotti alimentari. Nota Min PAF n. 11383 del 24/12/2008 Disposizoni transitorie etichettatura dei prodotti biologici Reg 834/2007 e Reg. 889/2008. Nota Min Sal 21555/P del 16/07/2008 Reg 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali sulla salute fornite sui prodotti alimentari Nota MIPAF n. 1275 del 6/08/2009 Etichettatura dei prodotti biologici Circolare Min Sal 5/11/2009 Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prod. destinati a una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali. Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie dio prodotti destinati a una alimentazione particolare. Circ. MINS VEC n. 5107 del 22/07/2010 DLvo 109/92 Indicazioni allergeni alimentari in etichetta Nota Min Sal 729/P del 12/01/2010 Leggibilità data di scadenza riportata sui medicinali e generi alimentari.

NORMATIVA SPECIALE Regolamento CE 104/2000 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; Regolamento CE 2065/2001 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 104/2000 per quanto concerne l informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e acquicoltura; Nota Min. Politiche Agricole e Forestali n. 21229 del 21/12/2001.<<Regolamento 2065/01 Informazione ai consumatori Rettifica del testo in lingua.>> ( metodo di produzione) DM 27/03/2002. <<Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.>> modificato nell allegato A da ultimo da: DM 31/01/2008. <<Modifiche ed integrazioni all elenco delle denominazione commerciali dei prodotti ittici, allegato al DM 27/03/2002 >> a sua volta modificato da: DM 05/03/2010 e DM 23/12/2010 DM 12/08/2011 DM 19/11/2012 Circolare 27/05/2002 n. 21329. << Reg. 2065/2001 recante applicazione al Reg. 104/2000 relativamente all informazione ai consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura. DM 27/03/2002>>; (zona di cattura miscugli)

Recenti acquisizioni in termini di etichettatura - Normativa CE - PCP Reg CE n 1224/2009 del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP, che modifica i Reg CE 847/96, 2371/2002, 811/2004, 768/2005, 2115/2005, 2166/2005, 388/2006, 509/2007, 676/2007, 1098/2007, 1300/2008, 1342/2008, e che abroga i Reg CEE 2847/93, 1627/94, e 1966/2006. Reg CE 404/2011 del 8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg CE 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della PCP Recenti acquisizioni in termini di commercializzazione - Normativa italiana DM 10 Novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg CE 1224/2009 e al Titolo IV del Reg UE 404/2011 inerenti agli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e registrazione, nonché agli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell acquisto, vendita, magazzinaggio o trasporto di partite di prodotti della pesca. D. Direttoriale 28 Dicembre 2011 n. 155. Procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del DM 10/11/2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg CE 1224/09. A sua volta modificato da: DM 29 maggio 2012. Modifiche e integrazioni al DM 28/12/2011 n. 155, recante procedure e modalità attuative degli adempimenti connessi alle disposizioni del DM 10/11/2011 relativamente al controllo della commercializzazione dei prodotti ittici ai sensi del Reg CE 1224/09.

Reg CE 404/2011: Commercializzazione e tracciabilità Articolo 68 - Informazioni fornite al consumatore 1.Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del regolamento(ce) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti ittici venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati. 2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster. 3. Nel caso in cui un prodotto ittico sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti ittici non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.

4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare: a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi. 5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata. 6. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'articolo 58, paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Campo di applicazione DM 27/3/2002 (Reg. CE n. 2065/2001)..i prodotti che figurano negli elenchi dei codici del Cap. 3 della N.C., presentati nei diversi stati previsti...il fatto che siano stati decapitati, tagliati a pezzi o in filetti non li esclude dal campo di applicazione. Pesci, crostacei, molluschi, vivi, freschi, refrigerati, congelati, surgelati, decapitati, sgusciati, tagliati in pezzi o in filetti oppure triturati, secchi, salati, in salamoia, affumicati, anche preventivamente precotti, in polvere, in farina o in pellets, atti all alimentazione umana. Destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale nella CE (anche se importati da Paesi Terzi) Ad ogni stadio della commercializzazione e comunque in fase precedente alla vendita al consumatore Sfusi o Preconfezionati. Denominazione commerciale e scientifica (R. CE n. 1224/10 e R. CE n. 404/11) Metodo di produzione Zona di cattura mediante una indicazione o una etichetta che accompagna il prodotto. Per i prodotti preincartati le informazioni possono essere inserite in un cartello apposto al comparto. Sfusi o preconfezionati Denominazione commerciale e scientifica Metodo di produzione Zona di cattura mediante o etichettatura o su imballaggio o sui documenti di accompagnamento (Bolla compresa la fattura)

Banco pescivendolo

VENDITA AL DETTAGLIO DEI PRODOTTI ITTICI DENOMINAZIONE COMMERCIALE E SCIENTIFICA Allegato DM 31/01/2008- Liste provvisorie (DM 27/03/2002) METODO DI PRODUZIONE (Nota MPAF n. 21229 e Nota Min San n. 21329) Pescato /NO catturati in mare in luogo di Prodotto della pesca Pescato in acque dolci in luogo di Prodotto della pesca in acque dolci Allevato in luogo di Prodotto di acquacoltura ZONA di CATTURA A. Per i prodotti pescati in mare (vendita) ( precedente la vendita o vendita se riporta a Cartello FAO*) Oceano Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21 * Atlantico nord-orientale e Mar Baltico Zona FAO n. 27 * Oceano Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 31 * Oceano Atlantico centro-orientale Zona FAO n. 34 * Oceano Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41 * Oceano Atlantico sud- orientale Zona FAO n. 47 * Mar Mediterraneo e Mar Nero FAO 37.1; 37.2; 37.3 37.4 * Oceano Indiano Zona FAO n. 51 e 57 * Oceano Pacifico FAO n. 61, 67, 71, 77, 81, 87 * Oceano Antartico Zona FAO n. 48, 58, 88. Possibilità di indicare una zona di cattura più dettagliata (es nella Z. FAO n.37 Mar Adriatico) B. Per i prodotti pescati in acque dolci Paese M. o Terzo C. Per i prodotti di allevamento - Paese Membro o Terzo / Più Paesi Mem. o Terzi

Classi - Evoluzione numero di specie ufficialmente riconosciute nell ordinamento nazionale DM 15 luglio 1983 Succ modif. al DM 15/7/1983 (DM 4/8/2000) DM 27/03/2002 e succ. modif. DM 14/01/05 DM DM 25/07 31/01 /2005 /2008 Crostacei 19 57 57 76 76 105 Echinodermi 0 1 1 2 2 3 Bivalvi 26 48 48 53 55 62 Gasteropodi 0 0 0 13 13 14 Cefalopodi 17 28 28 38 38 51 Pesci Teleostei 166 252 275 386 401 463 Pesci Selaci 10 20 ( 4 razze in + poi tolte) 15 16 16 35 Prod. Conser. 0 0 0 2 2 2 Totale 238 406 424 586 603 735 Differenza 169 18 163 17 132

Aggiornamenti al DM 31/01/2008 DM DM 31/01/2008 5/03/2010 DM 23/12/2010 DM 12/08/2011 Crostacei 105 11 10 1 Echinodermi 3 - - - Bivalvi 62 4 10 - Gasteropodi 14 6 - - Cefalopodi 51 5 3 - Pesci Teleostei 459 29 100 13 Selaci 39 6 6 1 Prod conservati 2 - - - Altri - 1 - - Totale 735 797 926 941 Differenza 62 129 15

Aggiornamenti al DM 31/01/2008 DM DM 31/01/2008 5/03/2010 DM 23/12/2010 DM 12/08/2011 Crostacei 105 11 10 1 Echinodermi 3 - - - Bivalvi 62 4 10 - Gasteropodi 14 6 - - Cefalopodi 51 5 3 - Pesci Teleostei 459 29 100 16 Selaci 39 6 6 1 Prod conservati 2 - - - Altri - 1 - - Totale 735 797 926 944 Differenza 62 129 16

Nome lingua italiana Famiglia Genere + Specie (spp) PESCI Mezzobecco Emiramphidae Hyporamphus spp Pesce specchio Trachichthydae Hoplostetus spp Labeo Cyprinidae Labeo spp Pesce ghiaccio Salangidae Neosalanx spp Pesce ghiaccio Salangidae Protosalanx spp Drepana Drepaneidae Drepane spp Grugnolo Haemulidae Pomadasys spp Pesce imperatore Lethrinidae Lethrinus spp Persico spigola Moronidae Morone spp Triglia orientale Mullidae Parapeneus spp Triglia tropicale Mullidae Upeneus spp Nemiptero Nemipteridae Nemipterus spp Scolopero Nemipteridae Scolopsis spp Morato Pinguipedidae Pinguipes spp Catalufa Priacanthidae Priacanthus spp Pesce pappagallo Scaridae Hipposcarus spp Pesce pappagallo Scaridae Scarus spp Lingua o Cinoglosso Cynoglossidae Cynoglossus spp Rombolino Psettodidae Psettodes spp Sogliola oceanica Soleidae Synaptura spp Sigano Siganidae Siganus spp Oreo Oreosomatidae Allocyttus spp Oreo Oreosomatidae Neocyttus spp Oreo Oreosomatidae Pseudocyttus spp Zeo Zeidae Cyttus spp MOLLUSCHI Scrigno di venere Arcidae Scapharca spp Cuore Cardiidae Acanthocardia spp Cuore Cardiidae Cerastoderma spp (o Cardium spp) CROSTACEI Granchio reale Lithodidae Lithodes spp Granchio reale Lithodidae Paralithodes spp Aragosta australe Palinuridae Jasus spp Aragosta indopacifica Palinuridae Linuparus spp Aragosta tropicale Palinuridae Panulirus spp Aragostella indopacifica Palinuridae Puerulus spp Gobetto Pandalidae Plesionika spp Granchio Portunidae Portunus spp

REG. (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura: Nelle premesse: nel caso dei prodotti della pesca commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la maggiore diversificazione dell offerta impone di fornire ai consumatori un minimo di informazioni sulle caratteristiche principali dei prodotti: a tale scopo spetta agli stati membri stabilire, per i prodotti in questione, l elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul proprio territorio articolo 4, comma 2: gli stati membri stabiliscono e pubblicano l elenco delle denominazioni commerciali autorizzate sul loro territorio. Tale elenco indica, per ciascuna specie, il nome scientifico, la denominazione nella lingua ufficiale, nonché, se del caso, una o più denominazioni ammesse o tollerate a livello locale o regionale articolo 4, comma 3: gli stati membri notificano alla commissione l elenco delle denominazioni commerciali di cui al paragrafo 2

REG. (CE) n. 2065/2001 della Commissione del 22 ottobre 2001 che stabilisce le modalità d applicazione del regolamento (CE) n.104/2000 del Consiglio per quanto concerne l informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura: prevede che una specie che non figura nell elenco delle denominazioni commerciali autorizzate da uno stato membro può essere commercializzata con una denominazione commerciale provvisoria stabilita dall autorità competente dello stato membro

Decreto ministeriale 27 marzo 2002 etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo - E approvato l elenco delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale - È previsto che l autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria in caso di commercializzazione di specie non incluse nell elenco di cui al comma precedente, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali

D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38. Articolo 3 commissione consultiva centrale per la pesca e l acquacoltura - ne definisce la composizione - prevede che la commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l opportunità

Denominazioni provvisorie DM 27/03/2002 l Autorità sanitaria di controllo provvede a stabilire la denominazione provvisoria in caso di commercializzazione di specie non incluse nel DM e provvede a darne comunicazione al Ministero delle Politiche agricole e forestali Il Ministero ha poi 5 mesi di tempo per valutare la scientificità della denominazione proposta, avvalendosi di suoi esperti (Commissione di lavoro sulle denominazioni) e di inserirla nel DM con un proprio decreto. Dlvo n. 154/2004 - istituisce la Commissione consultiva centrale sulla pesca e acquacoltura (chiamata a dare pareri sui decreti emessi dal Ministro Politiche Agricole) nell ambito di questa è istituito un Gruppo di lavoro sulle denominazioni commerciali dei prod. Ittici (in cui sono presenti varie professionalità e rappresentanti del mondo produttivo e commerciale, ma non c è un veterinario) istituita nel 2004.

Gruppo di lavoro sulle denominazioni commerciali dei prod. Ittici Possiede autonomia organizzativa e istruttoria Predispone l elenco delle denominazioni delle specie ittiche di interesse commerciale loro denominazioni, loro integrazioni e formula altre proposte Trasmette il tutto al competente Ufficio PEMAC II che provvede alla stesura di un decreto ministeriale Si riunisce 2 volte l anno spesso in più sedute Esamina tutte le segnalazioni relative a denominazioni provvisorie, richieste di imprese e privati circa nuove denominazioni da inserire, segnalazioni di rettifiche o modifiche

Criteri nella designazione di una denominazione Nome/i comunemente utilizzato/i Aggettivo relativo a evidente carattere morfologico o cromatico Aggettivo identificativo della provenienza geografica (areale di distribuzione della specie)- nessun aggettivo se trattasi di specie che si pesca in Mediterraneo e in altre zone di pesca (es: sepia officinalis un tempo chiamata seppia mediterranea ma si pesca anche in Atlantico. Per cui oggi viene denominata solo seppia ) Massima semplificazione consentita, sia per i nomi che per gli aggettivi di distribuzione geografica (raggruppamento in macroareali es. Pacifico, nord -Atlantico.. Tropicale..) compatibile con le differenze di carattere morfologico e/o di qualità e delle caratteristiche organolettiche

Commissioni regionali per denominazioni provvisorie Regione Veneto Arcangeli + gruppo regionale Elenco nuove proposte avanzate come Regione Veneto, vengono pubblicate nel sito del servizio veterinario Regione veneto Regione Emilia-romagna Mengoli + gruppo regionale Nuove proposte avanzate al Ministero come Regione E-R, vengono pubblicate sul sito internet dell ASL di Bologna spazio prodotti ittici Altre Regioni? Progetto futuro di lavorare in piena collaborazione, formando una rete la più nazionale possibile di interessati e collaboratori, presi dal mondo scientifico e dalle istituzioni adibite ai controlli, in mondo da rendere noto a tutti che è stata fatta una proposta di denominazione, predisponendo un sito corredato anche di relative immagini, affinchè non si verifichi che altri possano chiamare una stesso pesce pescato o individuato da un altra parte con un nome diverso.

Limiti delle nostre Denominazioni Per le denominazioni ufficiali è una normativa solo nazionale, a cui si devono adeguare i prodotti importati, sarebbe stata meglio applicabile dato che oggi il pesce commercializzato i Italia è per più del 35% di importazione, che si fosse individuata un elenco a livello europeo o ancora meglio a livello internazionale in vigore in tutti i Paesi terzi Per le denominazioni provvisorie, il limite è che trattasi di proposte regionali per cui sono valide all interno del territorio regionale ma diventerebbero valide sul territorio nazionale solo dopo l ufficializzazione del Ministero. Le ditte però commercializzano anche fuori Regione e hanno dei doveri di rintracciabilità, quindi hanno bisogno di dare una denominazione ai nuovi prodotti che commercializzano. Calcolando che la procedura di denominazione provvisoria è stata consentita dallo stesso Ministero, si può dire che si ritengono valide le proposte regionali fino ad attribuzione definitiva Ministeriale. Per questo occorrerebbe mettere in piedi un sistema di comunicazione più articolato.

Errori presenti nel decreto

Sinonimi

Nasello o merluzzo australe Indicate nel decreto come 2 specie distinte: Merluccius australis - Nasello o merluzzo australe M. polylepis - Nasello o merluzzo australe mentre per la FAO sono sinonimi della stessa specie (posizione condivisa anche da altri AA )

Cernia (E. marginatus) Un tempo la cernia era indicata nel decreto 25/07/2005 come Epinephelus guaza Con l emanazione del DM 31/01/2008 (che ha sostituito il D. 25/07/2005) è stata sostituita dalla denominazione scientifica di Epinephelus marginatus, ritenuta cmq sinonimo sia dalla FAO che da altri Autori. Viene comq ancora molto utilizzata soprattutto nei prodotti importati la denominazione scientifica E. guaza

Sono indicate nel decreto come 2 specie distinte: Spicara maena - Menola e S. flexosa Menola Anche altri AA le indicano come specie distinte (manzoni) Menola Sono invece ritenuti 2 sinonimi della stessa specie dalla FAO Analogamente altri AA (es Costa) ritiene S. flexuosa solo una variante della specie S. maena, dipendente esclusivamente dall habitat in cui vive e dalla diversa profondità

Calamaro atlantico Nel decreto sono indicate come 2 specie distinte Loligo patagonica: calamaro patagonico e Loligo gahi: calamaro atlantico mentre per la FAO e per altri Autori (es. Manzoni) sono considerati sinonimo della stessa specie

Denominazioni che recano danno commerciale

Appare nel decreto con la denominazione scientifica di come Hinia reticulata. La denominazione in lingua italiana italiana di falso lumachino era già stata formulata col vecchio DM 14/01/2005. Nelle successive edizioni del decreto il Ministero ha sempre riproposto il nome falso lumachino Falso lumachino Riproposto con la denominazione scientifica del sinonimo Nassarius reticulata con il DM 5/03/2010 Visto che se ne pesca di più che del Nassarius mutabilis (lumachino) la Coop Mare di Cattolica, ha emesso un Progetto di valorizzazione dell Hinia reticulata nel settembre 2008, in cui se ne proponeva il cambio di denominazione commerciale in Lumachino lungo dato che l attribuzione di falso lumachino lo rende più difficilmente commercializzabile

Denominazioni che recano erronea indicazione dell areale di pesca

Pesce topo pelagico (coilia nasus) Non è pelagico, vive nell indopacifico, sotto costa di Cina, Giappone e Korea. Capace di risalire anche per 1000 km il fiume Yangtze (Cina).

Aguglia imperiale (Tetrapturus belone) Essendo localizzato nel solo Mediterraneo si potrebbe anche usare il solo termine mediterraneo al posto di imperiale che evoca forse spazialità maggiori che non ci sono Marlin - Tetrapturus Albidus, ha come areale sia Atlantico che Mediterraneo

Triglia atlantica (Pseudopeneus Indicata nel decreto come Triglia atlantica è in realtà segnalato anche in Mediterraneo lungo le coste spagnole. prayensis)

Polpo atlantico octopus dollfusi Nel decreto è indicato come atlantico, ma in realtà il suo bacino di pesca è in tutt altra parte. La FAO indica come sua distribuzione è indopacifica (Western Pacific: China to Vietnam )

Ombrina atlantica Umbrina canariensis Citata nel decreto come Ombrina Atlantica, in realtà si trova anche in Mediterraneo e Oceano Indiano In diagnosi differenziale l Ombrina (Umbrina cirrhosa) è diffusa in Mediterraneo e anche nell atlantico orientale, a giustificazione del nome.

Cernia atlantica Acanthistius brasilianus Indicata nel Decreto come Cernia atlantica ma vive si in atlantico, ma prevalentemente nella parte sud ovest dell Atlantico: coste brasiliane, dell uruguay e prevalentemente argentine (quindi sarebbe più indicato scrivere argentino, invece che atlantico)

Engraulis japonicus Acciuga giapponese E indicato come giapponese nel decreto, ma in realtà si trova anche in gran parte nelle coste cinesi e in minima parte su quelle russe. Distribution Western Pacific: southern Sakhalin Islands, Sea of Japan and Pacific coasts of Japan, and south to almost Canton/Taiwan; rare records (seems to represent stray fishes) off the coasts of Luzon and Western Mindanao, Philippines and from Manado and Ujung Pandang, Sulawesi, Indonesia

la norma speciale si integra sempre con la norma generale. Norma generale etichettatura Dlvo 109/92 e succ mod Norma speciale Normativa generale sanitaria e sicurezza alimentare etichettatura DM 27/03/2002 Reg CE 178 e Reg 853

Art 16 Dlvo 109/92 e succ mod Prodotti sfusi o preconfezionati da vendere previo frazionamento o confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata (preincarti ) - Cartello applicato al recipiente o applicato al comparti con: Denominazione di vendita (+zona produzione +zona cattura) Ingredienti (es filetto impanato) Modalità di conservazione % di Glassatura, (considerata tara, per i prodotti congelati glassati. Il peso deve essere al netto della glassatura = o peso netto sgocciolato, altrimenti è frode per vendita di ghiaccio al costo di pesce) Prodotti sfusi nelle fasi precedenti la vendita al consumatore - Anche soltanto sul documento commerciale di accompagnamento: Denominazione di vendita Ingredienti Nome, rag. sociale o marchio e sede produttore,confez o venditore nella CE Lotto

Preparazioni di pesce - vendita al minuto Preparati freschi in preincarto pronti da cuocere (prodotti nel supermercato locale) per una vendita immediata e per essere cotti e consumati in breve tempo Preparati freschi e venduti sfusi dal pescivendolo per una vendita immediata e per essere cotti e consumati in giornata Cotolette (filetto impanato)- Ingred: uova, farina grano 0, pane e formag. grattugiato) Spiedini, involtini di pesce

Cotoletta di filetti di trota

Ingredienti e additivi

PRINCIPALI CATEGORIE di ADDITIVI nei prodotti ittici 4-Esilresorcinolo (E 586) Antimicrobici organici e inorganici

Additivi non consentiti Trattamenti illeciti Additivi consentiti ma utilizzati in concentrazioni superiori ai limiti di legge Non dichiarati in etichetta Coloranti ammessi in altri paesi extra CE ma vietati da noi es monossido di carbonio Additivi usati per alterare la percezione di freschezza e mascherare il reale stato del prodotto es solfiti Additivi per aumentare la ritenzione di acqua nei tessuti es polifisfati Sbiancanti es acqua ossigenata

Gli additivi consentiti dalla normativa situazione attuale Codificati mediante la siglatura E = europa Elenco da E 100 a E 1525 fra additivi e supporti per additivi o a funzione solo coadiuvante. Sono comunque solo circa 350 gli Additivi veri e propri di uso più comune, attualmente impiegati negli alimenti e indicati nelle etichette. Di questi: 77 - sono considerati innocui per la nostra salute 104 - gli studi scientifici sono contradditori o in alcuni casi si sono dimostrati alcuni rischi, quindi il loro utilizzo va valutato con attenzione 169 Studi scientifici ne hanno provato che sono dannosi alla nostra salute e il cui utilizzo va evitato o andrebbero vietati. Su questo ultimo aspetto si inserisce lo spirito del Reg 1333/2008, col presupposto di rivedere tutto le molecole utilizzate e ri-regolamentarne l utilizzo. La piena attuazione di questo regolamento deve infatti registrare ancora alcuni passaggi fondamentali.

169 Additivi attualmente impiegati e consentiti che in realtà studi scientifici ne hanno evidenziato la dannosità, quindi da evitare Coloranti sintetici: da E 102 a E 133, E 142, E151, E 154, E155, E161g, Coloranti minerali - da E173 a E 180 Conservanti (sorbati, benzoati e solfiti).da E 200 a E 233 Conservanti chimici e sintetici (fra cui nitrati-nitriti): da E 235 a E 252. Conservanti sintetici (borati) E284, E285 Antiossidanti sintetici (Gallati, BHA, EDTA..): E310, E 311, E 312, E 320, E321, E 380, E 385. Addensanti gelificanti (agar agar, carragenina): E405,E 406, E 407. Altri Addensanti, gelificanti e emulsionanti, stabilizzantida E 425 a E 436), polifosfati (da E450 a E 452), derivati della cellulosa (da E 460 a E 469) Vari Ag. rivestimento, trattanti le farine, emulsionanti, antischiumogeni, gelificanti, antiossianti e agenti di supporto: (da E 471, a E 474), E477, E 479g, da E 491 a E 496) Supporti coadiuvanti, anche antiossidanti o correttori di acidità: clorurati (da E 507 a E 510), solfati ( da E517 a E 523) fosfati e polifofosfati (da E 541a E 545) silicati (da E 552 a E 556) Esaltatori di sapidità (glutammati) da E 620 a E 640 Ag di rivestimento e trattanti di superfice (cere) da E905 a E 927a Edulcoranti (acesulfame, aspartame, saccarina) (vari da da E 950 a E 955).vari altri.