CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI A.A. 2015/2016 DIRITTO INTERNAZIONALE Prof. Cesare Pitea email cesare.pitea@unipr.it ricevimento mercoledì 9:30/11:30 1 PARTE I: LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 2 Lo Stato/3 I limiti classici all esercizio della sovranità territoriale 1
Capitolo V. I LIMITI CLASSICI ALL ESERCIZIO nmxzn DELLA SOVRANITÀ TERRITORIALE SCHEMA DELLA LEZIONE Limiti tradizionali e recenti alla sovranità territoriale Limiti all uso del territorio Il trattamento degli stranieri Le immunità dello Stato degli agenti dello Stato 3 I LIMITI ALLA SOVRANITÀ Tradizionali: tutela di diritti e libertà di un altro Stato obblighi in materia di: utilizzazione del proprio territorio trattamento dei cittadini stranieri e dei loro beni esercizio della giurisdizione nei confronti di Stati esteri e dei loro agenti Recenti: tutela di diritti di altri soggetti: rispetto dei diritti umani interessi collettivi? C.d. «Global commons» Limiti in materia ambientale «non transfrontaliera» 4 2
I LIMITI ALL USO DEL TERRITORIO Nel diritto consuetudinario: Divieto di uso del proprio territorio in modo pregiudizievole per gli altri Stati Cfr. CIG, parere sulla Liceità della minaccia e dell uso delle armi nucleari Divieto di utilizzazione di acque comuni in maniera nociva per gli altri utilizzatori 5 IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI/1 OBBLIGHI E POTERI DELLO STATO OSPITANTE Obblighi dello Stato ospitante: Dovere di astenersi da comportamenti che violino il c.d. dovere di fedeltà allo Stato di cittadinanza e.g. imposizione di doveri politici e militari Divieto di impedire al cittadino straniero di lasciare lo Stato Poteri dello Stato ospitante: Per gli stranieri residenti, ammessa l imposizione di obblighi di natura patrimoniale o civica, in certi casi Giurisdizione penale per i reati commessi sul territorio dello Stato ospitante 6 3
IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI/2 LO STANDARD DI TRATTAMENTO Standard «nazionale» lo stesso trattamento accordato ai cittadini VS. Standard «minimo» garantito Comunque non inferiore a quello dei cittadini Potere di far valere in giudizio le violazioni dei propri diritti subite 7 Condizioni: IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI/3 LA PROTEZIONE DIPLOMATICA Violazione degli obblighi di trattamento del cittadino straniero da parte dello Stato ospitante Vincolo di cittadinanza effettiva e continua Esaurimento delle vie di ricorso interne disponibili Diritti dello Stato di cittadinanza: Agire in via diplomatica Ricorrere dinanzi ad istanze giurisdizionali internazionali 8 4
IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI/4 LA CITTADINANZA Dal punto di vista interno libertà di ogni Stato di concederla a chi ritiene opportuno Perchè abbia rilevanza in ambito internazionale (e.g. protezione diplomatica) necessario un c.d. legame effettivo dell individuo con lo Stato (cfr. CIG, caso Nottebohm; e CDI, Articoli sulla Protezione Diplomatica) Sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche 9 IL TRATTAMENTO DEGLI STRANIERI/5 PROTEZIONE DIPLOMATICA E DIRITTI UMANI La disciplina della protezione dei diritti umani ha rimpiazzato la protezione diplomatica? NO: La disciplina consuetudinaria dei diritti umani non copre tutte le situazioni possibili (e.g. protezione dei beni dei cittadini stranieri) La disciplina convenzionale dei diritti umani potrebbe non essere applicabile Gli Stati sono più sensibili alle violazioni degli obblighi di trattamento dei propri cittadini che alle violazioni dei diritti di individui di nazionalità diversa 10 5
LE IMMUNITÀ/1 DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE/1 Procedimenti civili intentati contro uno Stato estero Salvo rinuncia espressa all immunità Immunità relativa solo per atti jure imperii, e non per atti jure gestionis o jure privatorum (cfr. Corte di Cassazione, caso Provincia di Trento et al. c. Stati Uniti, sentenza 3 Agosto 2000) Natura o funzione dell atto statale? Differenza con la teoria dell insindacabilità dell Act of State 11 LE IMMUNITÀ/2 DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE/2 Controversie di lavoro Regime giuridico complesso e non sempre chiaro Tendenza a superare (almeno in via presuntiva) la tradizionale distinzione tra atti jure imperii e atti jure gestionis, in favore dei diritti del lavoratore Criteri stabili di collegamento: Es. Convenzione Europea sulle Immunità degli Stati criterio del luogo di prestazione dell attività lavorativa, combinato con quello della cittadinanza e residenza del lavoratore Corte di Cassazione no immunità per controversie relative: all esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali dello Stato convenuto a questioni retributive o di carattere meramente patrimoniale 12 6
LE IMMUNITÀ/3 DEGLI STATI ESTERI DALLA GIURISDIZ. ESECUTIVA Problema autonomo rispetto all immunità dalla giurisdizione cognitiva Sorge una volta che lo Stato sia soggetto ad una procedura giudiziale Carattere relativo dell immunità solo beni destinati all esercizio di pubbliche funzioni Beni a destinazione promiscua? Convenzione NU sulle immunità degli Stati presume che alcune categorie di beni (es. conti correnti delle missioni diplomatiche) siano destinati a funzioni pubbliche 13 LE IMMUNITÀ/4 DEGLI STATI ESTERI E VIOLAZIONE DI NORME DI JUS COGENS Jus cogens norme inderogabili Corte di Cassazione, casi Ferrini, Mantelli e Milde: l immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile viene meno rispetto a pretese giuridiche fondate su presunte violazioni di norme di jus cogens CIG, caso Germania c. Italia (2012): le immunità sono norme di natura procedurale, applicabili a prescindere dalla violazione di norme sostanziali, come quelle di jus cogens (cfr. CorteEDU, caso Al-Adsani c. UK) 14 7
LE IMMUNITÀ/5 FUNZIONALE DEGLI ORGANI DI STATI ESTERI/1 Ogni Stato è il solo responsabile di tutti i comportamenti posti in essere dai propri organi nell esercizio delle loro funzioni anche se poi cessato dalla carica Tesi contraria: solo per alcune categorie di funzionari Opponibile a qualsiasi Stato diverso da quello d appartenenza dell organo Possibile rinuncia all immunità da parte dello Stato, che però non estingue la sua eventuale responsabilità da atto internazionalmente illecito 15 Eccezioni LE IMMUNITÀ/6 FUNZIONALE DEGLI ORGANI DI STATI ESTERI/2 Attività ufficiale effettuata nel territorio dello Stato straniero senza il suo consenso, che abbia violato sia il diritto internazionale sia (in maniera grave) quello interno dello Stato straniero Attività consistita in uno dei c.d. crimini internazionali (crimini di guerra, crimini contro l umanità, genocidio, ecc ) Anche dalla giurisdizione civile? 16 8
LE IMMUNITÀ/7 PERSONALI/1A LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE Diritto consuetudinario, codificato nella Conv. Vienna 1961 nello Stato in cui sono accreditati Inviolabità della persona dell agente diplomatico e sua immunità giurisdizionale assoluta finché perdura l incarico Es. fin quando non viene dichiarato persona non grata Inviolabilità della sede diplomatica e della residenza privata Pur sempre sottoposte alla sovranità dello Stato territoriale Inviolabilità di archivi, corrispondenza e documenti Esenzioni fiscali 17 LE IMMUNITÀ/8 PERSONALI/1B Eccezioni LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE Azioni reali e possessorie relative ad immobili situati sul territorio dello Stato accreditatario Azioni successorie Azioni concernenti attività professionali o commerciali fuori dalle funzioni ufficiali In certi casi (es. CPI), azioni penali per la commissione di crimini internazionali Diplomatici che abbiano la nazionalità dello Stato accreditatario («solo» immunità funzionale) Rinuncia dello Stato d appartenenza 18 9
LE IMMUNITÀ/11 PERSONALI/1C LE IMMUNITÀ DIPLOMATICHE Durata Dal momento in cui l individuo entra nel territorio dello Stato deve svolgere la missione Per tutto il tempo necessario a lasciare lo Stato dopo la fine della missione In pratica, dipende dalla natura dell atto se compiuto nell esercizio della funzione: perdura per sempre (salvo che per eventuali crimini internazionali) se di natura privata: scompare al cessare della missione 19 LE IMMUNITÀ/12 PERSONALI/2 LE IMMUNITÀ DELLE ALTE CARICHE STATALI Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari Esteri Simile all immunità degli agenti diplomatici Non è chiaro se si estende alle visite private in Stati esteri Opera erga omnes, persino quando il rappresentante statale si trovi nel proprio Stato d appartenenza 20 10
LE IMMUNITÀ/13 PERSONALI/3 LE IMMUNITÀ DEGLI AGENTI CONSOLARI Ruolo degli agenti consolari Svolgono attività di tutela di vari interessi (es. Commerciali) dello Stato che li nomina Prestano assistenza ai cittadini di tale Stato Trattamento Immunità dalla giurisdizione dello Stato ospite solo per gli atti ufficiali compiuti nell esercizio della funzione consolare no imunità personale Inviolabilità personale, a meno che abbiano commesso un reato grave Inviolabilità dei documenti Esenzioni fiscali 21 11