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Anno 2014 N. RF225 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO RIFERIMENTI AVVISI BONARI - MODALITÀ DI PAGAMENTO E REGIME SANZIONATORIO ART. 36-BIS e TER DPR 600/73; GUIDA DELLE ENTRATE SU CONTROLLI DICHIARAZIONI CIRCOLARE DEL 03/09/2014 Sintesi: si riepilogano le disposizioni relative l attività di controllo (automatico o formale) sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti da parte degli uffici delle Entrate; tale fase di controllo comporta l emissione di una comunicazione da parte dell Amministrazione finanziaria (cd avviso bonario ) con la quale, alternativamente, viene certificata la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o la presenza di eventuali errori (comunicazione di irregolarità) che, nella peggiore delle ipotesi può comportare la richiesta di eseguire i pagamenti delle maggiori imposte dovute, oltre alle sanzioni (definibili con un importo ridotto) ed interessi; è tuttavia possibile rateizzare quanto dovuto. CONTROLLO DICHIARAZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI Come di consueto, l attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Nello specifico, il controllo sulle dichiarazioni è di 2 tipi: automatico e formale. CONTROLLO A QUALI DICHIARAZIONI SI APPLICA IN COSA CONSISTE AUTOMATICO FORMALE a tutte le dichiarazioni presentate alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull analisi del rischio CONTROLLO AUTOMATICO DELLE DICHIARAZIONI procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell Anagrafe tributaria riscontro dei dati della dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati Il controllo automatizzato delle dichiarazioni è previsto rispettivamente: per le imposte dirette: dall art.36-bis del DPR 600/73 per l Iva: dall art.54-bis del DPR 633/72. Nota: tale controllo riguarda la generalità delle dichiarazioni presentate, senza alcuna selezione preventiva in base a specifici parametri di riferimento. I TERMINI Gli Uffici procedono, entro l inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all anno successivo, alla liquidazione di imposte, contributi e premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti o sostituti d imposta. Nota: come stabilito dall art. 28 L.449/97, il termine ha carattere ordinatorio (non perentorio ) e quindi il suo mancato rispetto non comporta alcuna decadenza in capo all Amministrazione finanziaria. Il primo termine di decadenza che può intervenire riguarda la notifica della cartella di pagamento conseguente alla iscrizione a ruolo del debito inevaso contenuto nell avviso bonario, di cui appresso.

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 2 / 11 CARTELLE DI PAGAMENTO Per le somme dovute a seguito di controlli automatizzati, il concessionario della riscossione: deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo (o al coobbligato in solido nei confronti dei quali procede) a pena di decadenza entro il 31/12 del 3 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Le somme dovute dal contribuente risultanti da un avviso bonario devono essergli richieste tramite ruolo entro le seguenti scadenze, pena l impossibilità di poterle pretendere: Anno d imposta Anno presentazione dichiarazione Termine di notifica della cartella di pagamento Somme da controlli automatizzati (art.36-bis DPR 600/73) 2010 2011 31/12/2014 2011 2012 31/12/2015 2012 2013 31/12/2016 2013 2014 31/12/2017 OGGETTO DEI CONTROLLI AUTOMATICI Da un punto di vista sostanziale i suddetti controlli consistono rispettivamente: CONTROLLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE (art.36-bis, DPR 600/73) nella correzione di errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi nella correzione di errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni nella riduzione delle detrazioni d imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni nella riduzione delle deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge nella riduzione di crediti d imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione mod. 770: nel controllo circa la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti di imposte, contributi e premi dovuti (in acconto o a saldo) e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d imposta CONTROLLI AI FINI IVA (art.54-bis, DPR 633/72) nella correzione di errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d affari nella correzione di errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze d imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni nel controllo della rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti dell imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonché delle liquidazioni periodiche di cui agli artt.27, 33 co.1, lett.a) e 74 co.4 DPR 633/72 Quando dai controlli automatici emerge un risultato che differisce da quello indicato in dichiarazione (ovvero emerge un imposta o una maggiore imposta dovuta) l esito della liquidazione va comunicato al contribuente o al sostituto d imposta, al fine di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 3 / 11 COMUNICAZIONI DELL UFFICIO Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico evidenziano alternativamente: a) la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità) b) l eventuale presenza di errori: è una richiesta di chiarimenti (denominata Avviso bonario ) che permette al contribuente: pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di indicare all Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti. L Amministrazione fissa un termine di 30 giorni per permettere al contribuente di: - regolarizzare la dichiarazione presentata - determinare anche l interruzione del procedimento nei suoi confronti o la modifica dei risultati già acquisiti, attraverso l esibizione di ulteriori dati ed elementi. A tal fine, si rammenta che: COMUNICAZIONE DI REGOLARITÀ COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ è inviata: direttamente al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione agli intermediari, attraverso Entratel, per le dichiarazioni trasmesse è inviata: con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione attraverso Entratel, all intermediario che ha inviato la dichiarazione. COMUNICAZIONE ALL INTERMEDIARIO: l invito a fornire chiarimenti è rivolto al solo intermediario quando nel frontespizio di Unico sono state barrate le caselle invio avviso telematico all intermediario e ricezione avviso telematico (per il 730, la scelta va effettuata barrando la casella nel riquadro Firma della dichiarazione ; il Caf/professionista informerà poi il contribuente di volere effettuare il servizio, utilizzando le apposite caselle della ricevuta modello 730-2 e nel prospetto di liquidazione). In tal caso: l intermediario: ha 30 giorni a disposizione per inoltrare la comunicazione al contribuente il contribuente: ha ulteriori 60 giorni per definire la propria posizione (90gg complessivi dalla data di ricezione dell avviso telematico da parte dell intermediario). In assenza dell opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie. CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE Il controllo formale delle dichiarazioni è, invece, effettuato in base all articolo 36-ter del DPR 600/1973; detto controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione: alla documentazione conservata dal contribuente ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici. Il contribuente può essere invitato dall ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell Agenzia e quanto esposto in dichiarazione.

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 4 / 11 Nota: se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute. OGGETTO DEI CONTROLLI: il controllo formale consente di: CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (art.36-ter, DPR 600/73) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d acconto escludere in tutto o in parte le detrazioni d imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell Agenzia delle Entrate determinare i crediti d imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d imposta. I TERMINI DEL CONTROLLO FORMALE Da un punto di vista temporale, se dal controllo ravvisa delle differenze, l Agenzia: entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione comunica le rettifiche apportate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, attraverso la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l indicazione dei motivi della rettifica. Anno d imposta Anno di presentazione della dichiarazione Termine del controllo formale (art.36-ter, DPR 600/73) 2011 2012 31/12/2014 2012 2013 31/12/2015 2013 2014 31/12/2016 CARTELLE DI PAGAMENTO: il termine per la notifica delle cartelle sulle somme dovute a seguito di controlli formali è il 31/12 del 4 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Anno d imposta Anno in cui è presentata la dichiarazione Termine di notifica della cartella di pagamento Somme da controlli formali (art.36-ter, DPR 600/73) 2010 2011 31/12/2015 2011 2012 31/12/2016 2012 2013 31 /12/2017 2013 2014 31/12/2018 PROVVEDIMENTI NULLI SENZA AVVISO BONARIO L ulteriore norma riguardante gli avvisi bonari è rappresentata dallo statuto del contribuente (art.6, co.5 L.212/2000) secondo cui sono nulli i provvedimenti (iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento) emessi senza il previo invio degli avvisi bonari (si veda anche la CM 77/01) Tuttavia, al riguardo, la giurisprudenza presenta pareri contrastanti, infatti: dapprima la Cassazione, con sent. n. 7329/12, ha affermato che l omesso invio dell avviso bonario non causa la nullità del ruolo nemmeno se vi sono incertezze interpretative;

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 5 / 11 Nota: dello stesso avviso la sentenza di Cassazione n.3366/13 secondo cui è valida la cartella di pagamento emessa senza avviso bonario al contribuente attestante l errore materiale nella dichiarazione dei redditi, in quanto l atto prodromico è necessario solo in caso di errori sostanziali. di recente, la stessa Cassazione, con sent. n.11000/14, ha affermato che la mancata comunicazione dell esito della liquidazione al contribuente, determina una violazione del procedimento di liquidazione da cui consegue la nullità del provvedimento impugnato, senza che ciò rilevi la ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In linea con quest ultima sentenza, anche la Cass. sent. n. 545/2014, secondo cui è nulla la cartella di pagamento, emessa a seguito di irregolarità riscontrate all esito di un controllo automatizzato, laddove non sia preceduta dall invio di un avviso bonario recante la comunicazione al contribuente dell irregolarità riscontrata. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI BONARI CONTROLLI AUTOMATICI Come anticipato, a seguito dei controlli automatici: l iscrizione a ruolo a titolo definitivo non viene eseguita (in tutto o in parte) se il contribuente o il sostituto d imposta provvede al pagamento delle somme dovute. In particolare, come chiarito dalla CM 77/01, il termine di 30 giorni per eseguire il pagamento della maggiore imposta liquidata e beneficiare della riduzione delle sanzioni dovute, decorrere: oltre che dalla data di ricevimento della comunicazione anche da quella della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Pertanto: se la comunicazione contiene l espresso e specifico invito, da parte dell Ufficio, alla presentazione di documenti o chiarimenti, il contribuente aderendo alla richiesta, acquisisce il diritto a a) ricevere la comunicazione definitiva e, effettuando poi il pagamento entro 30 giorni, usufruisce della riduzione a 1/3 della sanzione, sia che l imposta dovuta sia stata rideterminata in sede di autotutela, sia che la stessa sia stata confermata. b) se l iniziativa riguardo la presentazione di documenti o chiarimenti è assunta autonomamente dal contribuente, la possibilità per lo stesso di pagare entro 30 giorni dalla comunicazione definitiva, mantenendo il diritto alla riduzione della sanzione, sussiste solo se l imposta viene rideterminata in sede di autotutela. CONTROLLO FORMALI Le somme che, a seguito dei controlli formali, risultano dovute a titolo d imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 6 / 11 ASPETTI SANZIONATORI Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione versando una sanzione ridotta, oltre all imposta oggetto di rettifica e agli interessi. Nota: si rammenta che la formale conoscenza da parte del contribuente, direttamente o per il tramite dell intermediario, dell avvio di una attività di controllo costituisce un impedimento alla concreta fruizione del ravvedimento operoso; la comunicazione di irregolarità inibisce, quindi, l utilizzo dell istituto del ravvedimento operoso (CM 18/2011). In particolare, è previsto che: COMUNICAZIONE CONTROLLI AUTOMATICI COMUNICAZIONE CONTROLLI FORMALI TASSAZIONE SEPARATA la regolarizzazione va effettuata: entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito pagando l imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%) la regolarizzazione va effettuata: entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione con il pagamento dell imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria (20% invece del 30%) Nota: il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione della pretesa da parte dell ufficio, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della 1 comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue entro 30 gg dal ricevimento della prima comunicazione. non sono dovuti né interessi né sanzioni se il pagamento avviene entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla data di un eventuale successiva rettifica dell ufficio (si tratta di somme che non derivano da un errore del contribuente ma, al contrario, la cui liquidazione è demandata alle Entrate); in caso di tardivo o mancato pagamento, la sanzione è del 30%. TIPO DI COMUNICAZIONE TERMINE VERSAMENTO MISURA SANZIONE Invito per errori formali (che non incidono sul pagamento del tributo) Comunicazione relativa agli esiti dei controlli automatici delle dichiarazioni Comunicazione dell imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni entro 30 gg dal ricevimento dell invito entro 30 gg dal ricevimento dell unica o ultima comunicazione entro 30 gg dal ricevimento della prima comunicazione Nessuna 10% della maggiore imposta Nessuna 20% della maggiore imposta

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 7 / 11 COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI I pagamenti a seguito di comunicazioni possono essere eseguiti telematicamente o presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione (l importo indicato tiene conto della sanzione ridotta). Se il contribuente (non titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un F24 in cui, nella sezione erario, vanni indicati i seguenti codici tributo: TIPOLOGIA DI ATTO CODICE TRIBUTO RATA CODICE TRIBUTO INTERESSI Avviso bonario ex art.36-bis e 54-bis 9001 9002 Avviso bonario ex art.36-ter 9006 9007 Avviso bonario ex art.36-bis (Tfr) 9526 9003 Avviso bonario ex art.36-bis (arretrati) 9527 9004 Nel modello va, inoltre, riportato il numero di codice dell atto, l importo a debito e l anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione). Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica. COMUNICAZIONE INFONDATA PER IL CONTRIBUENTE Il contribuente che non ritiene fondata la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni: 1 COMUNICAZIONE EMESSA A SEGUITO DI CONTROLLO AUTOMATICO il contribuente può rivolgersi: a un qualsiasi ufficio delle Entrate, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Se l ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l indicazione dell importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 gg) e in assenza del versamento richiesto, l ufficio intraprende il procedimento di riscossione per il recupero dell imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo) ai Centri di assistenza multicanale (telefonando al numero 848.800.444). La documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax. Inoltre, può utilizzare direttamente il servizio Civis, se abilitato a Fisconline. o utilizzare il servizio di assistenza attraverso la Pec. 2 COMUNICAZIONE EMESSA A SEGUITO DI CONTROLLO FORMALE il contribuente può segnalare (all ufficio di competenza o attraverso il canale Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall ufficio stesso. Se l ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 8 / 11 modello di pagamento con l indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione. Trascorso questo termine, l ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all ufficio territoriale) una parte dell importo richiesto, non deve utilizzare l F24 precompilato ma predisporne un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati. IL PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI BONARI In alternativa al pagamento in unica soluzione, è possibile il versamento rateale degli avvisi bonari emessi a seguito dei controlli (art.3-bis D.Lgs. 62/97). Nello specifico, il pagamento rateale è sempre concesso (senza garanzie) in un massimo di: 6 rate trimestrali di pari importo per le somme dovute fino a. 5.000 20 rate trimestrali di pari importo, negli altri casi Nota: le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo. La 1 rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Rate successive: sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3,5%, calcolati dal primo giorno del 2 mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa); scadono l ultimo giorno di ciascun trimestre. Il mancato pagamento alternativamente: della 1 rata: entro 30 giorni dal ricevimento del cd avviso bonario di una delle rate successive alla prima: entro il termine di pagamento previsto per la rata successiva comporta: la decadenza dal beneficio della dilazione l iscrizione a ruolo del debito "residuo" (cioè dedotto quanto già versato) l applicazione di sanzioni in misura piena (30%) e interessi legali (1% dal 2014). Pertanto, il pagamento della 1 rata è condizione indispensabile per l accesso alla rateazione. CTP TREVISO sent. n.162/8/13: il ritardato pagamento della 1 rata, nel caso di specie di un giorno, non è qualificabile come mancato versamento, di conseguenza non si considera decaduta la ricorrente. Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l iscrizione a ruolo non viene eseguita. Art. 3-bis c. 4-bis D.Lgs.462/97: il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all art.13 D.Lgs. n.471/97, e successive modificazioni, commisurata all importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all art.13 D.Lgs. n.472/97, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 9 / 11 Con la L. 214/2011 sono state introdotte, quindi, nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità; in particolare: è stato eliminato l obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a.50.000 è stata introdotta la possibilità di ricorrere al ravvedimento per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima. Nota: prima della modifica normativa, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima comportava l automatica decadenza dalla rateazione, senza possibilità di accedere al ravvedimento. Dal un punto di vista operativo, si rammenta che le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l ultimo giorno di ciascun trimestre ; pertanto, il termine di pagamento delle rate successive alla prima coincide con la fine dei trimestri di riferimento (gli interessi decorrono dal 1 giorno del 2 mese successivo alla data elaborazione comunicazione). PIANO DEI PAGAMENTI: al fine di facilitare il pagamento rateale degli avvisi bonari nonché agevolare la predisposizione del piano di pagamento, l Agenzia ha messo a disposizione una specifica sezione del proprio sito (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php) nella quale è possibile generare anche gli F24 per i versamenti delle somme dovute in modo rateale. Per la corretta compilazione della sezione in esame è necessario avere a disposizione: DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE DEDICATA ALLA RATEAZIONE DEGLI AVVISI BONARI dati identificativi del soggetto richiedente, il codice fiscale e il domicilio tipologia di comunicazione per la quale si intende procedere al pagamento rateale (informazione presente nel corpo dell avviso e in dettaglio nella parte in cui vengono spiegati gli aspetti operativi modalità e termini di pagamento della comunicazione codice atto, informazione presente nella parte superiore dell avviso (numero di undici cifre) anno d imposta a cui si riferisce l avviso bonario importo per il quale viene richiesto il pagamento data di elaborazione della comunicazione (data di predisposizione della comunicazione riportata in basso sulla prima pagina della comunicazione) e la data di ricezione dell avviso CODICE TRIBUTO RAVVEDIMENTO RATEAZIONE La RM 132/2011 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento in F24 di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso in occasione della dilazione dei cd avvisi bonari : TIPOLOGIA DI RAVVEDIMENTO CODICI TRIBUTO Sanzioni interessi Rateazione controlli automatici 8929 1980 Rateazione da liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e prestazioni di capitale) 8931 1981 Rateazione per liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili 8932 1982 Rateazione per controlli formali 8933 1983

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 10 / 11 Per effettuare il ravvedimento il contribuente deve versare il tributo omesso, calcolando e versando anche le sanzioni e gli interessi per il ritardo accumulato; in tal caso: versamenti con un ritardo < 15 giorni, la sanzione è dello 0,2% per ogni giorno dal 16 al 30 giorno la sanzione è del 3% (1/10 del 30%) oltre i 30 giorni la sanzione sale al 3,75% (1/8 del 30%). Inoltre, dovranno essere versati gli interessi giornalieri al tasso legale dell 1%. Modalità di compilazione: il modello F24 dovrà riportare: nella sezione "Erario": i codici tributo e le somme indicate nella col. "importi a debito versati" l'anno di riferimento (formato "AAAA") il codice atto. Esempio RATEZIONE AVVISO BONARIO Al sig. Mario Rossi, imprenditore, in data 1/07/2014 è stato notifico avviso bonario riferito al periodo d'imposta 2011 per la richiesta dei seguenti importi: omesso versamento Irpef:. 90.000 interessi di mora:. 1.000 sanzione del 30% (. 27.000) riducibile a. 9.000 (cioè 1/3) in presenza di versamento nei 30 giorni successivi per un totale da versare nei 30 gg successivi di. 100.000, che intende versare in 4 rate. R S S M R A 5 6 D 2 6 L 3 7 8 W cognome, denominazione o ragione sociale ROSSI 2011 100.000,00 MARIO 100.000,00 Per la determinazione del piano di ammortamento del debito il contribuente si è avvalso dell'apposito programma disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate: Dilazionamento del pagamento di. 100.000,00 in 4 rate e interessi dovuti: Rata Data scad. Cod. trib. Capitale Importo dovuto Cod. trib. Interessi Interessi (di rateazione) 1 01/08/2014 9001. 25.000,00 9002. 0,00 2 31/10/2014 9001. 25.000,00 9002. 220,55 3 31/01/2015 9001. 25.000,00 9002. 441,10 4 30/04/2015 9001. 25.000,00 9002. 656,85

Redazione Fiscale Info Fisco 225/2014 Pag. 11 / 11 Versamento codici F24: importo della rata e degli interessi vanno esposti separatamente Atto Rata Interessi art. 36 bis 9001 9002 art. 36 ter 9006 9007 art. 36 bis - T.F.R. 9526 9003 art. 36 bis - Arretrati 9527 9004 Il contribuente effettua regolarmente nei 30 giorni successivi alla notifica il versamento della 1 rata (perfezionando la rateazione), ma si dimentica di versare la 3 rata seguente: 9001 2014 25.000,00 9002 2014 441,10 4 5 1 5 4 3 5 1 0 1 4 25.441,10 25.441,10 RAVVEDIMENTO: al fine di non decadere dalla rateazione, si avvale del ravvedimento operoso entro il termine per il versamento della 4 rata: Codici F24 da ravvedimento: importo della rata e degli interessi vanno esposti separatamente Versamento tardivo della 3 rata al 20/02/2015 (comunque entro il 30/04/2015 per non decadere dalla rateazione). F24 per ravvedimento della 3 rata: 8929 2014 763,23 1980 2014 13,94 9001 2014 25.000,00 9002 2014 441,10 4 5 1 5 4 3 5 1 0 1 4 26.218,27 Atto sanzione Interessi art. 36 bis 8929 1980 art. 36 ter 8933 1983 art. 36 bis - T.F.R. 8931 1981 art. 36 bis - Arretrati 8932 1982 Sanzione: 25.441,10 x 3% (da applicare alla rata unitamente agli interessi di rateazione) Interessi da ravvedimento: 25.441,10 x 1% x (20gg/365gg) Si ritiene opportuno continuare ad esporre separatamente gli interessi da rateazione rispetto alla quota capitale della rata