Costituzione Repubblica Italiana Titolo II Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32 PRINCIPI GIURIDICI: COSTITUZIONE, CODICE CIVILE E PENALE

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PRINCIPI GIURIDICI: COSTITUZIONE, E PENALE Durata: 23 13 L evoluzione della normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro Principi giuridici: Costituzione, i Codice Civile e Penale 2/24 Costituzione Repubblica Italiana Titolo II Rapporti Etico-Sociali, Articolo 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse esse della collettività... tà D.Lgs. 81/2008 ( Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), art. 2: «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un assenza di malattia o d infermità 3/24 www.megaitaliamedia.com 1/14

Costituzione Repubblica Italiana Titolo III Rapporti Economici, Articolo 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana... 4/24 R.D. 16 marzo 1942, n. 262 Articolo 2087: Tutela delle condizioni di lavoro L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro 5/24 Articolo 2087: Tutela delle condizioni di lavoro Norma fondamentale di carattere generale, cardine di tutto il sistema, che impone una verifica continua dell organizzazione del lavoro e dell aggiornamento costante delle misure adottate o da adottare. 6/24 www.megaitaliamedia.com 2/14

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile - Particolarità del lavoro: in base alla quale devono essere individuati i rischi e le nocività specifiche. - Esperienza: devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza. - Tecnica: in base alle nuove conoscenze in materia di salute e sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnicoscientifico. 7/24 Giurisprudenza sull art. 2087 La Cassazione è costantemente orientata nel ritenere che la sicurezza non può essere subordinata a criteri di fattibilità economica o produttiva: la tutela dell integrità fisica del lavoratore (art. 32 Cost. e art. 2087 c.c.) non tollera alcun condizionamento economico 8/24 Giurisprudenza sull art. 2087 L art. 2087, per le sue caratteristiche di norma aperta, vale a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, ed ha una funzione, sussidiaria rispetto a quest ultima, di adeguamento di essa al caso concreto Cass. sent. 20 aprile 1998 n. 4012 9/24 www.megaitaliamedia.com 3/14

Giurisprudenza sull art. 2087 Nel caso di cattivo funzionamento di una macchina, l imprenditore, non necessariamente provvisto delle necessarie conoscenze tecniche, si comporta diligentemente rivolgendosi a persona competente Cass. Lav. Sent. 1.12.2006 n. 25599 (Obbligo di ricorrere ad esperti competenti) 10/24 Giurisprudenza sull art. 2087 quale norma di chiusura Le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro costituiscono un applicazione specifica del più ampio principio contenuto nell art. 2087 codice civile Cass. Civ. Sez. Lavoro Sent. 9 maggio 1998 n. 4721 11/24 Massima sicurezza tecnologicamente fattibile L applicazione delle norme tecniche, buone prassi e linee guida, così come definite dall art.2 del D.Lgs. 81/08, è funzionale alla realizzazione della massima sicurezza tecnologicamente fattibile imposta dall art. 2087 c.c. 12/24 www.megaitaliamedia.com 4/14

Massima sicurezza tecnologicamente fattibile La definizione di prevenzione contenuta nell art. 2 del Testo unico (D.Lgs. 81/08) richiama implicitamente l art. 2087 del codice civile: Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrità dell ambiente esterno 13/24 Articolo 2050 Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un attività ità pericolosa ( ) è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 14/24 Giurisprudenza sull art. 2050 La pericolosità dell attività esercitata deve essere valutata in base alle concrete circostanze di fatto in cui si è venuta svolgendo, tenendo conto insieme della specifica capacità di chi è chiamato a svolgerla e della potenzialità di danno che essa comporta. Cass. Civ., Sent. 13 febbraio 2009 15/24 www.megaitaliamedia.com 5/14

R.D. 19/10/30 n. 1398 Art. 589: Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. ( ) 16/24 Art. 590: Lesioni personali colpose Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 309 euro. L art. 583 cod. pen. definisce le lesioni gravi e gravissime 17/24 Art. 43: Elemento psicologico del reato Il delitto è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 18/24 www.megaitaliamedia.com 6/14

Art. 437: Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni 19/24 Art. 437: Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni 20/24 Art. 43: Elemento psicologico del reato Il delitto è doloso, o secondo l intenzione intenzione, quando l evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l esistenza del delitto, è dall agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione 21/24 www.megaitaliamedia.com 7/14

Giurisprudenza sull art. 437 Riguardo al dolo richiesto da questa norma, è sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, i o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se l agente risulta mosso dall intento di ridurre i costi dell opera e magari speri che il disastro o l infortunio non si verifichi Cass. Sez. IV Penale Sent. 8 novembre 1993 n. 10048 22/24 Art. 451: Omissione colposa di cautele antinfortunistiche Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibiliibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa ( ) 23/24 Giurisprudenza sull art. 451 La condotta punibile è quella soltanto che consiste nella omessa collocazione ovvero nella rimozione ovvero ancora nella resa inidoneità allo scopo degli apparecchi e degli altri mezzi predisposti alla estinzione dell incendio nonché al salvataggio o al soccorso delle persone Ne consegue che non si richiede anche che si verifichi in concreto uno degli eventi, i cui ulteriori danni la norma mira ad impedire o, comunque, a limitare. Cass. Sez. VI Penale Sent. 12 dicembre 1995 n. 2720 24/24 www.megaitaliamedia.com 8/14

L EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA Durata: 19 17 L evoluzione della normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro I decreti degli anni 50 D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 Poteri ispettivi degli organi di vigilanza D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (abrogato dal D. 81/08 08) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (abrogato dal D.81/08) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni D.P.R.19 marzo 1956,n. 303 (abrogato dal D.81/08,ad esclusione dell art.64) 2/17 Norme generali per l igiene del lavoro L evoluzione della normativa sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro 1950-60 Decreti prevenzionali prevenzione oggettiva 1965 T.U. assicurazione obbligatoria contro gli infortuni D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 1970 Statuto dei Lavoratori 1978 Riforma sanitaria 1980-9090 Direttive Europee prevenzione soggettiva 1994 D.Lgs. 626 (abrogato) 2008 Testo unico D.Lgs. 81 3/17 www.megaitaliamedia.com 9/14

Lo Statuto dei Lavoratori Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 9 Tutela della salute e dell integrità fisica dei lavoratori I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere la ricerca, l elaborazione e l attuazione di tutte quelle misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica 4/17 La Riforma Sanitaria Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Servizio Sanitario Nazionale La legge definisce due concetti base: - unitarietà del sistema ambiente di vita e di lavoro; - concentrazione di ogni sforzo sulla prevenzione, anche attraverso la predisposizione di un sistema informativo 5/17 La Riforma Sanitaria Legge 23 dicembre 1978, n. 833 La legge attribuisce alle ASL le competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Le ASL svolgono attività di prevenzione organizzando appositi servizi e presidi di prevenzione. 6/17 www.megaitaliamedia.com 10/14

Direttive Europee Tra la fine del 1989 ed il 1990 l Unione Europea emana le prime direttive di carattere sociale che riguardano la tutela e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro Recepimento direttive: D.Lgs 626/94, D.Lgs 493/96, D.Lgs 494/96 D.Lgs 81/2008 7/17 Decreto Legislativo n. 626/94 - Programmazione della prevenzione mediante lo strumento della Valutazione dei rischi lavorativi - Partecipazione di tutti i soggetti aziendali alla prevenzione - Individuazione dei soggetti ausiliari del datore di lavoro: SPP, il Medico Competente e l RLS lrls(quale figura legittimata a rappresentare i lavoratori per tutti gli aspetti di salute e sicurezza) - La rilevanza della formazione, dell informazione e dell addestramento - La previsione dell obbligo di sorveglianza sanitaria (nei casi previsti dalla legge) 8/17 Sintesi cronologica delle fonti giuridiche sulla salute e sicurezza 1930 Codice Penale 1942 Codice Civile 1948 Costituzione 1950-60 Decreti prevenzionali 1965 T.U. assicurazione obbligatoria 1970 Statuto dei Lavoratori 1978 Riforma sanitaria 9/17 www.megaitaliamedia.com 11/14

Sintesi cronologica delle fonti giuridiche sulla salute e sicurezza 1987 Atto unico europeo 1980-9090 Direttive Europee 1994 D.Lgs. 626 (abrogato) 2007 Legge delega 123 2008 Testo unico D.Lgs. 81 10/17 Decreto Legislativo n. 81/2008 Le norme abrogate (art. 304): - D.P.R. 547/55 - D.P.R. 303/56 (tranne art. 64) - D.P.R. 164/56 - D.Lgs. 277/91 - D.Lgs. 626/94 - D.Lgs. 493/96 - D.Lgs. 494/96 - D.Lgs. 187/2005 - Art. 36-bis, c.1 e 2, Decreto Bersani - Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 L. n. 123/2007 11/17 Decreto Legislativo n. 81/2008 Le norme abrogate: Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso (esempio: art. 9 L. 123/2007 implicitamente sostituito dall art. 300 D.Lgs. 81/08) 12/17 www.megaitaliamedia.com 12/14

Decreto Legislativo n. 81/2008 Decreti integrativi Ai sensi dell art. 304 c. 2 T.U., con uno o più decreti integrativi si provvederà all armonizzazione armonizzazione delle norme del D.Lgs. 81/08 con quelle contenute in leggi o regolamenti che rinviano a norme del D.Lgs. 626/94 o ad altre norme abrogate. 13/17 Decreto Legislativo n. 81/2008 Decreti integrativi Fino all emanazione di tali decreti, ove leggi o regolamenti dispongano un rinvio a norme del D.Lgs. 626/94 o ad altre norme abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D.Lgs. 81/08. 14/17 Decreto Legislativo n. 106/2009 Decreto correttivo Il 20 agosto 2009 il D.Lgs. 81/08 è stato modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, c.d. decreto correttivo, recante Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 15/17 www.megaitaliamedia.com 13/14

Decreto Legislativo n. 106/2009 Decreto correttivo Il decreto correttivo ha apportato modifiche e integrazioni in parte tese a correggere alcuni errori materiali contenuti nel T.U. ed in parte dirette a modificare la regolamentazione, la portata e l ampiezza degli obblighi e delle sanzioni previsti dal D.Lgs. 81/08 16/17 Decreto Legislativo n. 81/2008 La legislazione primaria, con l emanazione di un testo unico, ha raggiunto un punto di stabilità. Si resta ora in attesa dell emanazione di norme applicative che rendano la portata innovativa del D.Lgs 81/2008, che in alcuni casi necessita di norme attuative per potersi esplicare, pienamente operativa. 17/17 www.megaitaliamedia.com 14/14