Anno 2015 N.RF050 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO CERTIFICAZIONE UNICA CASI PARTICOLARI DEL MOD. CU RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO CU 2015 PROVV. 12/01/2015 CIRCOLARE DEL 25/02/2015 Sintesi: si riepilogano le modalità di compilazione della certificazione unica in relazione ad alcune situazioni particolari: - operazioni straordinarie intervenute prima del 3/02/2015; - omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d imposta; - certificazione delle ritenute sulle provvigioni di competenza del 2014 per versamenti della ritenuta effettuati nel 2015. Come noto, il prossimo 9 marzo, gli studi professionali dovranno per la prima volta affrontare l adempimento dell invio telematico delle certificazioni uniche. LAVORO DIPENDENTE E AUTONOMO (mod. CU) Dpr 600/73 redditi di lavoro dipendente (ex mod. CUD) art. 23 redditi assimilati al lavoro dipendente (ex mod. CUD) art. 24 redditi di lavoro autonomo e alcuni redditi diversi corrisposti nel 2014 art. 25 provvigioni (anche per attività occasionali) corrisposte nel 2014 corrispettivi pagati dal condominio al prestatore d'opera art. 25-bis art. 25-ter compensi e altri redditi corrisposti dallo stato art. 29 dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione dovuta / versata all INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici e/o all INAIL redditi erogati dall INPS agli eredi residenti all estero del sostituito, per i quali non è stata fatta richiesta di attribuzione del codice fiscale redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, rilasciate a residenti all estero, nei casi in cui non è obbligatoria l indicazione del codice fiscale del percipiente nel mod. CU redditi totalmente non imponibili in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una Convenzione bilaterale compensi corrisposti nel 2014 che non determinano reddito per il percipiente (ad eccezione delle indennità agli sportivi dilettantisti) CONSEGNA PERCIPIENTE 2/03/2015 NO INVIO TELEMATICO 9/03/2015 (anche successivo per percipienti soggetti passivi Iva) NO compensi corrisposti nel 2014 da datori di lavoro privati (a colf, ecc.) UTILI E REDDITI ASSIMILATI (mod. CUPE) utili a soci qualificati di Srl non in trasparenza/spa e proventi equiparati (es: compensi ad associati in partecipazione di solo capitale) CONSEGNA PERCIPIENTE INVIO TELEMATICO 02/03/2015 NO utili a soci non qualificati di società di capitali NO NO utili a soci di Srl in trasparenza (qualificati o meno) 02/03/2015 NO
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 2 / 7 FLUSSO TELEMATICO Il flusso telematico da inviare all Agenzia delle Entrate si compone: a) del frontespizio b) del quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4, resi disponibili dall Agenzia c) della Certificazione Unica 2015, nella quale vanno riportati i dati relativi: alle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all assistenza fiscale e/o alle certificazioni dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi. SUDDIVISIONE DELL INVIO TELEMATICO Nell ambito del flusso telematico, per ciascun sostituto d imposta è possibile procedere (direttamente o tramite intermediario abilitato): A) ad un unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (lav. dipendenti + lav. autonomi) B) a più invii separati nel caso in cui le certificazioni: di lavoro dipendente siano predisposte da consulenti diversi: frontespizio + quadro CT + dati lavoro dipendente ed assimilati: consulente del lavoro frontespizio + dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: commercialista siano predisposte dal medesimo consulente, potendo inviare (Com. 12/02/2015): la parte riferita ai redditi di lavoro dipendente: da trasmettere entro il 9/03/2015 la parte riferita ai redditi di soggetti titolari di partita Iva: da inviare oltre il 9/03/2015. OPERAZIONI STRAORDINARIE Nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della CU, è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato l estinzione o meno del sostituto d imposta. A tal fine le istruzioni della CU rimandano, laddove applicabili, alle istruzioni del 770/2015 Semplificato relative alle operazioni straordinarie. ESTINZIONE DEL DANTE CAUSA PROSECUZIONE DELL ATTIVITA' DA PARTE DELL AVENTE CAUSA Nelle seguenti fattispecie: conferimento o cessione dell intera azienda scissione totale successione d azienda o donazione dell intera scioglimento di società di persone e azienda dell'impresa individuale prosecuzione in ditta individuale. fusione (anche per incorporazione) intervenute nel 2014, il modello CU: è presentato in nome proprio dall avente causa, che risulta nel frontespizio (campo Codice fiscale e Sez. Dati del sostituto ) quale sostituto d'imposta ed indica il proprio codice fiscale tra i Dati Anagrafici della Certificazione) comprende i dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. ATTENZIONE: a differenza del 770, non vi è una sezione dedicata ai Redditi erogati da altri soggetti (in cui l avente causa dovrà indicare le somme corrisposti dal precedente sostituto).
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 3 / 7 dati dell avente causa (soc. conferitaria, incorporante, ecc.) REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Anche per le certificazioni rilasciate in relazione ai redditi di lavoro dipendente/co.co.co. e soggetti assimilati occorre operare in modo del tutto analogo; se l operazione che ha determinato l estinzione del sostituto si è verificata nel 2014 o fino al 2/03/2015, il subentrante deve provvedere alla certificazione (ed all invio telematico) anche con riferimento al periodo durante il quale ha operato il soggetto estinto. OPERAZIONI DI CONGUAGLIO Se le operazioni di conguaglio dei redditi 2014 sono state effettuate: A) dal sostituto estinto (es: conferimento effettuato al 1/02/2015): il sostituto subentrante: riporta i propri dati nella sezione Dati relativi al sostituto e nella parte Dati anagrafici compila l annotazione (cod. GI) per informare il contribuente che le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto. Nota: laddove il sostituto estinto abbia rilasciato prima delle operazioni straordinarie, delle certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo, il sostituto subentrante, in fase di riemissione della nuova certificazione unica, dovrà indicare nella suddetta sezione i propri dati anagrafici. GI: le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto B) dal sostituto subentrante (es: conferimento effettuato al 1/10/2014): il sostituto subentrante riporta i propri dati nella sezione Dati relativi al sostituto e nella parte Dati anagrafici nella parte Dati fiscali indica nel riquadro Dati relativi conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti le somme corrisposte dal soggetto estinto conguagliati dal subentrante nei campi da 301 a 327, con indicazione del codice fiscale del soggetto estinto.
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 4 / 7 SENZA PROSECUZIONE DELL ATTIVITÀ In caso di estinzione del sostituto di imposta senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la certificazione deve essere presentata: dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto. dati sostituto estinto dati liquidatore, curatore fallimentare/commissario COMPENSI CURATORE/COMMISSARIO LIQUIDATORE Analoghe modalità di compilazione delle comunicazioni e dei relativi prospetti vanno osservate per i compensi direttamente erogati dal curatore fallimentare o commissario liquidatore. Per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, il curatore fallimentare/commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare/commissario liquidatore. MANCATA ESTINZIONE DEL SOSTITUTO D IMPOSTA In caso di operazioni straordinarie che non comportano l estinzione dei soggetti preesistenti pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d imposta, in generale ciascun sostituto provvede alla certificazione delle somme da esso stesso erogate.
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 5 / 7 Si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie: cessione o conferimento di un ramo di azienda donazione di ramo d'azienda da parte di ditta individuale affitto d azienda (anche unica) da parte di società; affitto di ramo d'azienda da parte di ditta individuale scissione parziale di società PASSAGGIO DI PERSONALE DIPENDENTE In caso di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto: SOSTITUTO CEDENTE SUBENTRANTE INDICAZIONE non rilascia della la CU per i dipendenti ceduti non dovrà effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. tenuto al rilascio della CU, invierà entro il 9/03, una certificazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto. LAVORATORI AUTONOMI: nulla è precisato per le certificazioni di lavoro autonomo e simili, facendo intendere che ciascun soggetto debba provvedere in proprio, mancando il meccanismo del conguaglio. TRASFORMAZIONE SOCIETARIA In caso di trasformazione non vi è estinzione del soggetto preesistente, ma una variazione della denominazione o della natura giuridica del soggetto; in pratica: la società non si estingue e il datore di lavoro rimane sempre lo stesso. non si verifica alcun passaggio di dipendenti da un soggetto all altro. In tal caso, il modello va presentato riportando nel frontespizio la nuova denominazione o ragione sociale della società risultante dalla trasformazione. OPERAZIONE SOCIETARIA CHE NON COMPORTA L ESTINZIONE DEL SOGGETTO PREESISTENTE IN CASO DI PASSAGGIO DI DIPENDENTI SOSTITUTO D IMPOSTA CEDENTE SOSTITUTO D IMPOSTA SUBENTRANTE non rilascia della la CU per i dipendenti ceduti non effettua alcun invio relativamente alle somme da lui erogate Effettua il conguaglio unico su tutti i redditi percepiti dai dipendenti acquisiti, evidenziando, nei punti da 301 a 322, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 6 / 7 CERTIFICAZIONE UNICA E MANCATI VERSAMENTI Ai fini sanzionatori, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di. 100 (senza applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 DLgs.472/97). Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica: se la trasmissione della certificazione corretta è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Nota: le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui all art. 4 c. 6-ter Dpr 322/98, relative alle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo, diversi e provvigioni. Spesso viene chiesto quale sia il corretto comportamento da adottare ove: il sostituto abbia operato la ritenuta ma non abbia provveduto al versamento della stessa. Tenuto conto che la funzione della certificazione è quella di consentire al sostituito di scomputare la trattenuta dall imposta dovuta (pur essendo concesse modalità alternative), si ritiene che la certificazione sia da rilasciare a prescindere dal versamento delle somme a titolo di ritenuta. Note: la Cassazione, in caso di controllo del sostituito, legittima l Agenzia a recuperare le ritenute non versate dal percipiente, applicando un concetto di presunta responsabilità solidale (per quanto si ritiene sia prevista nei soli casi di ritenuta d imposta, e non di acconto). Sul versante penale, invece, si rammenta che l art. 10-bis D.Lgs.74/00 secondo cui: E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Tanto premesso, laddove il sostituto non abbia versato ritenute per importi >.50.000 si pone: da un lato, lo spettro delle sanzioni penali che indurrebbero alla mancata certificazione dall altro, l applicazione di una sanzione amministrativa per la omessa comunicazione telematica. Si tratta, quindi, di comprendere: se l omesso versamento legittimi la mancata trasmissione della certificazione (caso escluso) se risulta possibile ipotizzare una trasmissione telematica delle informazioni all Agenzia senza la materiale consegna della certificazione al sostituito (caso non coerente con il richiamo al comma 6-ter che prevede l obbligo di certificazione). Si ritiene, dunque, che l invio telematico delle certificazioni possa lasciare intendere, sia pure nel dubbio, che il documento sia stato consegnato al sostituito. In pratica, eccetto l eventuale ravvedimento entro il termine della presentazione del 770 (che sanerebbe la violazione), si potrà tentare la trasmissione telematica delle certificazioni evitandone la consegna cartacea. Questa pare l unica strada percorribile, a meno che non si voglia sostenere (come pare possibile) che l aspetto amministrativo e quello penale siano tra loro strettamente collegati, vale a dire che per evitare l applicazione delle conseguenze penali occorra patire anche la sanzione amministrativa. Sul punto, non essendoci alcuna certezza, si attendono chiarimenti ufficiali.
Redazione Fiscale Info Fisco 050/2015 Pag. 7 / 7 CERTIFICAZIONE UNICA - PROVVIGIONI E COMPETENZA Ulteriori problematiche ancora dubbie riguardano le provvigioni e la relativa competenza. Il caso che si pone all attenzione è quello di una casa mandante che corrisponde provvigioni agli agenti, liquidando il dovuto un mese dopo la chiusura del trimestre di riferimento. In tale evenienza, nel 2014 potrebbe verificarsi la seguente situazione: l agente ha maturato provvigioni per.1000 nel 4 trimestre 2014 le provvigioni sono state quantificate e comunicate all agente in gennaio 2015 il pagamento della fattura è avvenuto in gennaio 2015 la relativa ritenuta d acconto è stata versata entro il 16/02/2015. Pertanto, si ipotizzano le seguenti 2 tipologie di comportamento (valide anche in passato): 1) 2) considerato che la CU richiede il riepilogo delle provvigioni corrisposte nel 2014, nella stessa non vanno riportate le ritenute operate nel gennaio 2015, anche se riferite per competenza al 2014. Analogamente, nel 770 della casa mandante si troveranno solo le ritenute operate sulle provvigioni corrisposte nel 2014 che, ad esempio, non contemplano il conguaglio del 2015 ma includono quello del 2013 le ritenute operate dopo la presentazione di Unico, si scomputano dall imposta relativa al periodo d imposta nel quale sono state operate. Poiché le provvigioni fatturate a gennaio dall agente sono da includere nel reddito 2014 per competenza, si potrebbe scomputare dall Irpef 2014 anche la ritenuta operata nel 2015, avendo riscontro pratico da una certificazione. Proprio tale ultima circostanza determinava, l abitudine di rilasciare all agente: una certificazione relativa alle provvigioni 2014 assoggettate a ritenuta nel 2014 una separata certificazione relativa alle provvigioni 2014 assoggettate a ritenuta nel 2015, sia pure prima del termine di presentazione della dichiarazione (o, meglio, prima del termine di versamento delle imposte da parte dell agente). Solo la prima certificazione andrà spedita telematicamente all Agenzia entro il prossimo 9/03, mentre entrambe dovranno essere consegnate in forma cartacea all agente entro il 28/02. Il Provvedimento del 15/01/2015, così come le istruzioni, precisano che in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto può indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: sommare gli importi compilando un unico mod. CU se i compensi sono riferiti alla stessa causale compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. In conclusione, quindi, la società mandante: ha l obbligo di: consegnare la certificazione cartacea delle ritenute operate nel 2014, entro il 28/02/2015; trasmettere telematicamente tale certificazione entro il prossimo 9/03/2015; può (facoltà) certificare separatamente le ritenute operate, nei primi mesi dell anno, sulle provvigioni di competenza del 2014, consegnando il solo modello cartaceo anche dopo il 28/02, poiché la scadenza effettiva sarebbe quella del 28/02/2016. La stessa ha l obbligo, probabilmente, una volta seguita l impostazione di certificare separatamente le ritenute operate nei primi mesi del 2015, di effettuare anche la successiva trasmissione entro il 7 marzo 2016 in modo separato e non in modo cumulativo.