Legge di Stabilità e Jobs Act tra interventi strutturali e sperimentali: Le novità per datori di lavoro e lavoratori

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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania Legge di Stabilità e Jobs Act tra interventi strutturali e sperimentali: LEGGE DI STABILITA : 1) BONUS 80 Euro 2) TFR in Busta Paga Catania 27 Marzo 2015 Hotel Nettuno Catania- Intervento: VITO SALVATORE MIGLIACCIO 1

1) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» «Nella legge di Stabilità il Governo ha inserito la stabilizzazione del bonus di 80 Euro di Renzi». Dal 2015 il credito Irpef diventa definitivo. SPETTERANNO AI LAVORATORI 960 EURO TOTALI ANNUI. Il credito spetta in relazione al periodo di lavoro nell'anno inteso utilizzando i medesimi criteri considerati ai fini della maturazione delle detrazioni di lavoro dipendente. Occorre dunque dividere l'importo annuo di 960 euro per 365 giorni e moltiplicare il risultato per i giorni nel quale sono maturate le detrazioni nel periodo di paga. Confermato anche l'automatico riconoscimento del credito da parte del sostituto d'imposta che quindi non dovrà richiedere alcuna richiesta da parte del lavoratore. Intervento: V.S. Migliaccio -2-

1) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» Qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 Del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito, rapportato al periodo di lavoro nell anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 ma non a 26.000 il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di 26.000, diminuito del r eddito complessivo, e l importo di 2.000. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d imposta mediante l istituto della compensazione. Intervento: V.S. Migliaccio -3-

1) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» 4

1) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» Intervento: V.S. Migliaccio -5-

1) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» Soggetti Esclusi Pensionati; Percettori di compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal S.S.N. Soggetti Esclusi Percettori di indennità, di gettoni di presenza e di altri compensi corrisposti dallo Stato e/o da altri Enti Locali per l esercizio di pubbliche funzioni; Soggetti Esclusi Indennità percepite dai membri del Parlamento Nazionale e/o Europeo; Intervento: V.S. Migliaccio -6-

2) Il «Nuovo Bonus 80 Euro» Soggetti Esclusi Soggetti con redditi da lavoro dipendente o assimilato rientranti nella fascia di esenzione Irpef ( 8.000,00); Soggetti Esclusi Percettori di redditi da lavoro autonomo; Soggetti Esclusi Percettori di redditi d impresa, di capitale e diversi. Intervento: V.S. Migliaccio -7-

2) Il TFR in Busta Paga (art.1, commi da 26 a 34 Legge n. 190/2014) Possibilità di utilizzo del T.F.R.: 1) Destinarlo in un fondo di previdenza complementare; 2) Mantenerlo in azienda per fruirne in caso di interruzione del rapporto di lavoro; 3) Anticipare, su base volontaria, il proprio trattamento di fine rapporto mensilmente in busta paga. (Novità introdotta ex art. 1, comma 26,lett. a) Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. n. 300 del 29/12/2014) 8

2) Il TFR in Busta Paga (art.1, commi da 26 a 34 Legge n. 190/2014) Legge n. 190/2014, Articolo 1, comma 26 Tecnicamente denominato QU.I.R. Quota Integrativa della Retribuzione Equivalente al Trattamento di fine rapporto (matura ogni mese a favore del lavoratore al netto del contributo dello 0,50% ex L. 297/82) 9

2) Il TFR in Busta Paga (art.1, commi da 26 a 34 Legge n. 190/2014) Legge n. 190/2014, Articolo 1, comma 26 Il 19 marzo 2015 è stato pubblicato in G.U. il D.P.C.M. num. 29 del 20 febbraio 2015 Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. In vigore dal 3 aprile 2015 10

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Che Cos è: Strumento che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere in via sperimentale l erogazione del TFR mensilmente in busta paga, che diventa parte integrante Chi Può Chiederlo: Lavoratori dipendenti del settore privato con anzianità di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro Soggetti Esclusi Lavoratori agricoli, colf e lavoratori pubblici Lavoratori il cui TFR è accantonato presso terzi Lavoratori dipendenti di aziende in proced. concorsuali 11

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Soggetti Esclusi: Lavoratori dipendenti di datori di lavoro che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti Soggetti Esclusi: Lavoratori dipendenti di aziende in CIGS e/o cassa in deroga in prosecuzione della CIGS (solo per l unità produttiva interessata all integrazione salariale) Soggetti Esclusi Lavoratori che hanno ricevuto un finanziamento concedendo in garanzia il TFR fino all estinzione totale del prestito 12

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Periodo di paga interessato: 40 Mesi in tutto Dal 1 Marzo 2015 al 30 Giugno 2018 Accesso: Richiesta del lavoratore all azienda; Redatta su apposito modello previsto dal D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29 Irrevocabilità: La scelta è vincolante ed irrevocabile; Vincola il lavoratore sino al 30 Giugno 2018 13

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) 14

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Decorrenza del Pagamento: La QU.I.R. entra in busta paga nel mese seguente a quello della richiesta, oppure 4 mesi dopo se il datore (avendo i requisiti ed avendo fino a 49 dipendenti) e non disponendo di mezzi finanziari propri, chiede l intervento della banca e/o di altri intermediari finanziari con un finanziamento agevolato. I soggetti finanziatori dovranno aderire ad un apposito accordo quadro che è stato già stipulato e firmato dal M.E.F., dal Ministero del Lavoro e dall A.B.I.. Tassazione Contribuzione La QU.I.R. non viene tassata separatamente come il TFR, ma fa parte integrante del regime ordinario IRPEF e delle sue Addizionali. Mantiene, come il TFR, l esenzione ai fini contributivi 15

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Aziende fino a 49 dipendenti prive di risorse finanziarie proprie I finanziamenti agevolati alle aziende fino a 49 dipendenti, che non hanno risorse finanziarie proprie, saranno assistiti dalla garanzia di un Fondo speciale costituito presso l'inps, con una dotazione iniziale di 100 milioni ed alimentato da un contributo dello 0,20% sull imponibile previdenziale a carico dei datori di lavoro che accedono a tale sistema creditizio agevolato. 16

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Aziende che decidono di erogare la QU.I.R. con mezzi finanziari propri Tali imprese beneficiano: dell esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il TFR (per la generalità dei lavoratori, 0,20%, 0,40% per i dirigenti settore industria) nella stessa percentuale di TFR maturando liquidato ogni mese. della deducibilità dal reddito d impresa del 4% o del 6% delle quote di TFR erogate in busta paga, a seconda che abbiano in forza più di 49 addetti o meno. dell esonero (attualmente lo 0,28%) dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee (A.N.F., Maternità, Disoccupazione). 17

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Esclusione Reddituale Il reddito rappresentato dalla QU.I.R. non fa cumulo ai fini del bonus 80 euro Inclusione Reddituale Obbligo per il datore di lavoro Poiché incide, invece, sul reddito complessivo del lavoratore potrebbe precludere l accesso a particolari prestazioni collegate a servizi sociali e/o collegate al reddito (A.N.F.) Il datore di lavoro ha l obbligo di erogare la QU.I.R. se richiesto dal lavoratore 18

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Aspetti che dovrà valutare il lavoratore nella decisione P o s i t i v i: Più liquidità, ma solo nel breve termine (incremento stimato di circa il 7,40%). Non imponibilità della QU.I.R. ai fini INPS. N e g a t i v i: Tassazione ordinaria. Riduzione delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico. Maggiore aliquota marginale IRPEF oltre all applicazione delle addizionali (regionale/comunale). Aumento del reddito ai fini ISEE ed ai fini corresponsione ANF. 19

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Elaborazione a cura del Servizio Politiche Economiche e Territoriali UIL ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA: SIMULAZIONE CON TASSAZIONE SEPARATA Reddito Lordo TFR Lordo Aliquota media IRPEF IRPEF da trattenere TFR Annuo TFR mensile 18.000 1.243 23,00% 286 957 80 23.000 1.589 23,90% 380 1.209 101 25.000 1.727 24,10% 416 1.311 109 35.000 2.418 25,30% 612 1.806 151 20

2) Il TFR in Busta Paga (L.190/2014 Art.1, comma 26) Elaborazione a cura del Servizio Politiche Economiche e Territoriali UIL ANTICIPO TFR IN BUSTA PAGA: SIMULAZIONE CON TASSAZIONE ORDINARIA Reddito Lordo TFR Lordo Aliquota media IRPEF IRPEF da trattenere TFR Annuo TFR mensile 18.000 1.243 27,00% 336 907 76 23.000 1.589 27,00% 429 1.160 97 25.000 1.727 27,00% 466 1.261 105 35.000 2.418 38,00% 919 1.499 125 21

Grazie per l attenzione prestata (Vito Salvatore Migliaccio) 22