AIFI Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital Milano, 6 aprile 2011 CIRCOLARE N. 19/2011 ASSOCIATI/ADERENTI AIFI Oggetto: Atti incontro sulla riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento Cari Soci, ho il piacere di trasmettervi gli interventi di Giuseppe A. Galeano (CBA Studio Legale e Tributario) e di Eugenio Romita (Di Tanno e Associati) tenuti nel corso dell incontro sul tema: La riforma della tassazione dei fondi comuni di investimento: l impatto sui gestori di fondi di private equity, organizzato lo scorso 31 marzo presso CBA Studio Legale e Tributario. Cordiali saluti. Anna Gervasoni Via Pietro Mascagni, 7-20122 Milano Tel 02-7607531 Fax 02-76398044 Web site: www.aifi.it e-mail: info@aifi.it
Seminario AIFI Riforma della tassazione dei fondi chiusi (d.l. 225/2010): questioni peculiari Eugenio Romita Milano, 31 marzo 2011
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (1/7) Nozione di provento : nel caso di riscatto, liquidazione, cessione, differenza tra ultimo NAV misurato anteriormente all evento generatore ed ultimo NAV misurato anteriormente alla sottoscrizione o all acquisto delle quote. Sostanzialmente così anche ante riforma, pur nella diversa e articolata formulazione dell abrogato art. 45, co. 4-bis, TUIR, salvo che il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote diviene oggi medio ponderato. Dunque, salve le esistenti approssimazioni, il provento corrisponde al delta NAV misurato lungo il periodo di possesso delle quote. Vi è qualche difficoltà a rinvenire normativamente la nozione di provento nel caso di distribuzione. 2
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (2/7) PARTECIPANTI NON RESIDENTI SENZA STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA I proventi (da distribuzione, rimborso, cessione) sono tassati come per i partecipanti non imprese residenti, anche se residenti in paradisi fiscali; quindi, ritenuta del 12,50% a titolo d imposta. In caso di cessione, l eventuale eccedenza rispetto al provento costituisce reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. c-ter, TUIR Per soggetti residenti in Stati white list, investitori istituzionali costituiti in detti Stati, fondi sovrani ecc. (ex art. 6 d.lgs. 239/1996), sui proventi la ritenuta non si applica. Condizioni: verifica della SGR sul possesso continuativo delle quote, deposito delle quote presso banche italiane, certificato di residenza fiscale, richiesta scritta alla SGR attestante la beneficial ownership (art. 7 d.lgs. 239/1996). La documentazione va conservata dalla SGR per dieci anni (art. 7 d.m. 546/1999). Nozione di investitori istituzionali esteri, anche privi di soggettività tributaria (circ. 23/E/2002): enti vigilati che gestiscono investimenti per c/proprio o c/terzi; se non vigilati, devono possedere specifica competenza ed esperienza dichiarata per iscritto; rinvio alla nozione di investitori qualificati dei cui al d.m. 228/1999 (tale nozione potrebbe sparire dal d.m. in corso di modificazione per effetto dell attuazione dell art. 32 del d.l. 32/2010). Non rientrano nella nozione gli enti che gestiscono investimenti per conto di pochi investitori. (continua) 3
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (3/7) (segue) Se il partecipante è residente in uno Stato con cui esiste una Convenzione fiscale, l obbligo di ritenuta subisce deroghe? Nel silenzio della norma, bisogna chiedersi se sia legittima l applicazione analogica della disciplina dei fondi immobiliari, modificata nel 2010 (art. 32, co. 7, d.l. 78/2010). L analogia potrebbe trovare giustificazione nella comune caratteristica di fondi chiusi e nell analogo sistema di tassazione dei partecipanti via ritenuta alla fonte. Se così è, l Agenzia delle Entrate ha unilateralmente qualificato i proventi dei fondi immobiliari come interessi ai fini convenzionali ex art. 11 del Modello OCSE (circ. 11/E/2011; tale qualificazione non è tuttavia esente da critiche) In caso di cessione delle quote, l eventuale eccedenza rispetto al provento costituisce reddito diverso ex art. 67, co. 1, lett. c-ter, TUIR. Per i partecipanti white list ex art. 6 d.lgs. 239/1996, tale eccedenza non è tassabile (art. 5, co. 5, d.lgs. 461/1997) 4
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (4/7) Esempio 1: A e B persone fisiche non imprenditori. Disciplina post riforma A sottoscrive le quote Prezzo = 60 Ultimo NAV = 60 A cede le quote a B Prezzo = 100 Ultimo NAV = 80 Liquidazione delle quote di B Valore = 130 Ultimo NAV = 130 60 80 100 130 Tassazione di A: Vero plusvalore = 40 Delta NAV = 80 60 = 20 via ritenuta (per cassa se il prezzo è dilazionato?) Plusvalenza = 100 80 = 20 via dichiarazione Tassazione di B: Vero plusvalore = 30 Delta NAV = 130 80 = 50 via ritenuta Plusvalenza = 0 perché inclusa nel reddito di capitale 5
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (5/7) Esempio 2: Idem esempio 1. Disciplina dei fondi immobiliari (e del d.d.l. 2028/2010 sui fondi chiusi) A sottoscrive le quote Prezzo = 60 Ultimo NAV = 60 A cede le quote a B Prezzo = 100 Ultimo NAV = 80 Liquidazione delle quote di B Valore = 130 Ultimo NAV = 130 60 80 100 130 Tassazione di A: Vero plusvalore = 40 Plusvalenza = 100 60 = 40 via dichiarazione Tassazione di B: Vero plusvalore = 30 Differenza valore-costo = 130 100 = 30 via ritenuta 6
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (6/7) Art. 2, co. 71, d.l. n. 225/2010 Situazione ante distribuzione Distribuzione pari a 90 Fondo Liquidità disponibile 100 Valore netto complessivo 500 Risparmio di imposta 12,5 Risultato 50 Altre attività 437,5 550 550 Valore netto complessivo 40 Risultato 50 Ritenuta 6,25 Liquidità disponibile 83,75 Ritenuta 6,25 Risparmio d imposta 6,25 Distribuito ai partecipanti: 83,75 (50 x 87,5% = 43,75 come provento ; 40 come rimborso parziale versamenti) Ritenuta operata sui proventi: 6,25 Ritenuta versata all Erario: 0 Risparmio d imposta residuo: 6,25 (12,5 6,25) Situazione post distribuzione Fondo Liquidità disponibile 16,25 Valore netto complessivo 460 Risparmio di imposta 6,25 Risultato 0 Altre attività 437,5 460 460 7
Tassazione in Italia dei partecipanti al Fondo (7/7) Costo storico quote: 200 Risultato maturato negativo al 30.6.2011: -100 Costo fiscale quote: 112,5 (200-87,5) Valore netto complessivo fondo: 112,5 Liquidazione Rimborso: 100 Ritenuta: 0 Minusvalenza reale: - 100 (100-200) Minusvalenza fiscale (co. 74): -12,5 (100-112,5) Minusvalenza fiscale (co. 72): -100 (risultato maturato negativo non compensato post 30.6.2011) 8
La nuova tassazione dei fondi comuni di investimento Dott. Giuseppe A. Galeano 31 marzo 2011
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 1. Fonti Normative INDICE 2. Nuovo regime fiscale OICR residenti 3. Nuovo regime fiscale dei redditi di capitale derivanti da OICR, residenti 3.1 Norme transitorie e valore di carico fiscale 3.2 Il regime del credito di imposta 4. Nuovo regime fiscale dei redditi di capitale derivanti da OIC esteri CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 1. FONTI NORMATIVE Regime fiscale OICR ITA (e LUX autorizzate) Art. 73, c. 5, quinquies, TUIR Regime fiscale redditi capitale da OICR ITA Art. 26 quinquies, DPR. 29/09/1973, n. 600 Regime fiscale redditi capitale OIC ESTERI Art. 10 ter, legge 77/83 CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2. REGIME FISCALE OICR residenti (e Lux autorizzati) Dal MATURATO al REALIZZATO Gli OICR non sono soggetti alle imposte sui redditi (art. 73, c. 5, quinquies, TUIR) Le nuove disposizioni si applicano a tutti i fondi che investono in beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile, ad eccezione degli investimenti immobiliari. CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 2. REGIME FISCALE OICR residenti (e Lux autorizzati) Sono soggetti alle seguenti ritenute a titolo di imposta Tipologia provento Interessi da certificati di deposito Interessi obbl. estere < 18 mesi Interessi obbl. private a tassi fuori mercato Interessi su c/c (se la giacenza media eccede il 5% dell attivo medio gestito) Ritenuta 27% 27% 27% 27% Effetti modifiche 1 luglio2011 CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 3. REGIME FISCALE redditi derivanti da OICR residenti Sono soggetti alla ritenuta del 12,5% i seguenti redditi: proventi distribuiti in costanza di partecipazione differenza tra VALORE RISCATTO (o liquidazione o cessione) e il COSTO MEDIO PONDERATO di SOTTOSCRIZIONE o ACQUISTO quello risultante dai prospetti periodici I redditi derivanti dall investimento in OICR sono considerati, da un punto di vista fiscale, redditi di capitale Le eventuali perdite derivanti dal riscatto o dalla cessione delle quote di OICR sono considerate fiscalmente quali minusvalenze e quindi compensabili sono con redditi diversi (salvo l opzione per il regime del risparmio gestito) Si considera assimilata alla cessione il trasferimento delle quote a rapporti di custodia intestati a soggetti diversi dagli originari intestatari CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 3. REGIME FISCALE redditi derivanti da OICR residenti La predetta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti dei soggetti che determinano il reddito imponibile con le regole del reddito di impresa. La ritenuta del 12,5% non si applica nei seguenti casi: Fondi di previdenza complementare (Art. 17 d.lgs. 252/2005) Fondi immobiliari (Art. 6 d.l. 351/2001) Altri OICR italiani Adesione al regime del risparmio gestito (Art. 7, d.lgs. 461/97) Soggetti non residenti, purchè residenti negli stati di cui alla lista prevista dall art. 168-bis Il sostituto d imposta che applica la ritenuta è la SGR / SICAV. Se le quote sono immesse in un sistema di deposito accentrato, il sostituto diventa l intermediario presso cui le quote sono state depositate CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 3.1 Norme transitorie e valore di carico fiscale SGR/SICAV prelievo del 12,5% sul risultato di gestione maturato al 30/06 versamento dal 16/02/2012 in massimo 11 rate Risultati NEGATIVI di gestione fino al 30/06/2011: 1. Compensazione con risultati positivi alla predetta data 2. Compensazione con redditi assoggettati alla nuova ritenuta ex art. 26 quinquies Il 12,5% del risultato utilizzato viene accreditato al fondo che ha generato il risultato negativo, nel momento del loro utilizzo CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 3.1 Norme transitorie e valore di carico fiscale Per le quote possedute al 30/06/2011 il valore di carico fiscale è quello rilevato dai prospetti periodici al 30/06/2011 Tale valore terrà conto, per i fondi con performance complessivamente negative, del riconoscimento del 12,5% della perdita maturata a tale data. Se post 30 giugno 2011 dovesse maturare un risultato negativo, quest ultimo rappresenterà per il sottoscrittore una minusvalenza fiscale, compensabile nei successivi quattro anni solo con redditi della stessa natura (ad eccezione del caso di immissione delle quote in un rapporto di risparmio gestito) Tale minusvalenza sarà certificata dalla SGR alla chiusura del fondo ovvero in caso di cessione (anche parziale delle quote prima della chiusura del fondo CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 4. REGIME FISCALE redditi derivanti da OIC Esteri OIC ARMONIZZATI Continua ad applicarsi la ritenuta del 12,5% sui proventi distribuiti e sulla differenza tra valore di riscatto e valore di acquisto, come rilevati dai rispettivi prospetti periodici OIC NON ARMONIZZATI si applica la ritenuta del 12,5% prevista per gli OIC armonizzati, a condizione che: RESIDENTI in CEE o in paesi aderenti allo SEE (purchè inclusi nella white list) ASSOGGETTATI a forme di vigilanza nei paesi in cui sono istituiti CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
LA NUOVA TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 4. REGIME FISCALE redditi derivanti da OIC Esteri OIC NON ARMONIZZATI e senza i predetti requisiti I relativi redditi concorrono INTEGRALMENTE a formare il reddito imponibile dei sottoscrittori I soggetti che intervengono nella riscossione dei proventi applicano una ritenuta a titolo di acconto del 12,5% il trasferimento delle quote a un rapporto di custodia intestato ad un soggetto diverso da quello originario si considera CESSIONE Effetti modifiche 1 luglio2011 CBA Studio Legale e Tributario. All rights reserved.
Dott. Giuseppe Alessandro Galeano giuseppe.galeano@cbalex.it www.cbalex.it 20122 MILANO Galleria San Carlo, 6 Tel. +39 02 778061 Fax +39 02 76021816 E-mail: milano@cbalex.it 00196 ROMA Via Flaminia, 135 Tel. +39 06 80913201 Fax +39 06 8077527 E-mail: roma@cbalex.it 35137 PADOVA Galleria dei Borromeo, 3 Tel. +39 049 8775811 Fax +39 049 666086 E-mail: padova@cbalex.it 30174 VENEZIA Piazza Ferretto, 55/A Tel. +39 041 2384411 Fax +39 041 975305 E-mail: venezia@cbalex.it 80333 MÜNCHEN Ludwigstrasse 10 Tel. +49 (0)89 9901 6090 Fax +49 (0)89 9901 60999 E-mail: muenchen@cbalex.it