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COMUNE DI ALA Provincia di Trento Ufficio Tributi Piazza S.Giovanni 1 ALA 38061 A L A (TN) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P.) ANNO 2012 Dal 1^ gennaio 2012, con il decreto Salva Italia è stata istituita una nuova imposta sugli immobili. E denominata IMU (Imposta Municipale) o IMUP (Imposta Municipale Propria) e sostituisce l Imposta Comunale sugli immobili (ICI). Il Consiglio Comunale, nella seduta del 31 ottobre 2012 ha approvato il nuovo regolamento per l applicazione di tale imposta, che sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione n. 7 di data 28/03/2012. Le aliquote e detrazioni d imposta sono state approvate dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 marzo 2012.

PRESUPPOSTO D IMPOSTA L imposta è dovuta da chi possiede immobili (fabbricati, compresa l abitazione principale, ed aree fabbricabili) nel territorio comunale. SOGGETTI PASSIVI L imposta è dovuta dal proprietario dell immobile, ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell imposta è il coniuge assegnatario dell abitazione, quale titolare del diritto di abitazione. DICHIARAZIONE Le dichiarazioni già presentate ai fini dell ICI sono valide anche ai fini della nuova imposta purché compatibili. Negli altri casi, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando apposito modello che sarà messo a disposizione dal Comune. BASE IMPONIBILE La base imponibile è costituita dal valore dell immobile posseduto, determinato come segue: FABBRICATI Il valore è determinato applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell anno di imposta, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: Categoria catastale Moltiplicatore Gruppo A (esclusa A10) C2-C6-C7 160 Gruppo B - C3-C4-C5 140 D5 e A10 80 Gruppo D (escluso D5) 60 C1 55 Il calcolo per la determinazione dell imponibile sarà quindi il seguente: Rendita catastale x 1,05 = Rendita rivalutata x Moltiplicatore = Imponibile La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n 42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo in cui sussistono tali condizioni.

FABRICATI STRUMENTALI ALL ATTIVITA AGRICOLA Nei comuni della Provincia autonoma di Trento i fabbricati strumentali all attività agricola sono ESENTI DALL IMPOSTA in quanto ubicati in comuni classificati montani (art. 9, comma 8, D.Leg.vo 23/2011, come modificato dall art. 4 del D.L. 16/2012). Per fabbricati strumentali all attività agricola devono intendersi quelli accatastati in categoria D10, quelli accatastati in diversa categoria per i quali è stata presentata la domanda di variazione ai sensi dell art. 7, comma 2-bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, nonché quelli per i quali, a seguito di apposito decreto del MEF, sarà specificatamente riconosciuto il carattere della ruralità negli atti catastali. AREE FABBRICABILI La base imponibile, come era già per l ICI, è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di imposizione. Al fine di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, il Comune ha approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n 11/2011, ha stabilito valori venali di riferimento per aree omogenee validi anche ai fini dell IMUP. ALIQUOTE Le aliquote dell imposta sono state approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n 08 del 28 marzo 2012. Il DL. 201/2011 ha peraltro fissato un aliquota base per determinare la quota di imposta riservata allo Stato e per la determinazione degli acconti di imposta per l anno 2012. Aliquota ordinaria da applicare a tutti gli immobili ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze ed a quelli strumentali all attività agricola Aliquota abitazione principale (dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e relative pertinenze (*) Aliquota deliberata dal COMUNE Aliquota base fissata dal D.L.201/2011 0,783% 0,76% 0,40% 0,40% (*) Ai sensi dell art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta: a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. ATTENZIONE: gli immobili assimilati ad abitazione principale ai fini ICI (concessi in uso gratuito ad ascendenti e/o discendenti in linea retta di primo grado e costituenti abitazione principale degli stessi) non beneficiano più del regime agevolato e quindi sono soggetti all aliquota ordinaria (0,783%) DETRAZIONI Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, il soggetto passivo può detrarre fino a concorrenza dell ammontare dell imposta medesima un importo pari ad euro 200,00, rapportato al periodo dell anno durante il quale l immobile è destinato ad abitazione principale.

La medesima detrazione spetta altresì all unità immobiliare posseduta da cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario. La stessa detrazione spetta inoltre all unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La detrazione sopra indicata è inoltre maggiorata di euro 50,00 annue, rapportate ai mesi in cui si verifica il requisito, per ciascun figlio di età non superiore ad anni ventisei, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. CALCOLO D IMPOSTA: Di seguito, vengono illustrate le modalità per il calcolo dell imposta dovuta. E disponibile il collegamento al SIMULATORE IMUP messo a disposizione del Consorzio dei Comuni, mediante il quale il contribuente può calcolare l imposta dovuta e stampare il mod. F24 per il versamento ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE imponibile x 0,40% = Imposta lorda - Detrazioni = IMPOSTA NETTA Da versare interamente al Comune ALTRI IMMOBILI imponibile x 0,783% = IMPOSTA NETTA Così ripartita: FAVORE DEL COMUNE: 0,403% FAVORE DELLO STATO: 0,38% IMMOBILI STORICI E IMMOBILI INAGIBILE/INABITABILI: La base imponibile, calcolata come sopra indicato, deve essere ridotta del 50%. A detto imponibile si applica l aliquota relativa alla tipologia di immobile (abitazione principale, agricolo strumentale, altro immobile). AREE EDIFICABILI Valore di mercato al ^ gennaio 2012 x 0,783% = IMPOSTA NETTA Così ripartita: FAVORE DEL COMUNE: 0,403% FAVORE DELLO STATO: 0,38% I valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell Imposta rimangono quelli stabiliti ai fini ICI con deliberazione consiliare n. 11/2011

VERSAMENTO DELL IMPOSTA Il pagamento dell imposta deve essere effettuato esclusivamente mediante mod. F24 utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il versamento dovrà essere effettuato distintamente per la quota di competenza del Comune e quella di spettanza dello Stato. Il pagamento deve essere effettuato in due rate: la prima con scadenza il 18 giugno 2012; la seconda a saldo entro il 17 dicembre 2012. L imposta dovuta per l abitazione principale e relative pertinenze può essere pagata in tre rate scadenti rispettivamente il 18 giugno 2012, il 17 settembre 2012 ed il 17 dicembre 2012. Non è dovuto alcun versamento qualora l importo complessivo annuo da pagare (acconti + saldo) sia inferiore ad euro 12,00. Il versamento dell importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è superiore. Si riporta un prospetto dei termini di versamento CODICE COMUNE: A116 VERSAMENTO IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (ALIQUOTA 0,4% - Interamente di spettanza COMUNE) 1^ RATA ACCONTO (50% dell imposta dovuta) 2^ RATA A SALDO (saldo) 18 GIUGNO 2012 17 DICEMBRE 2012 Codice tributo: 3912 Codice tributo: 3912 In alternativa 1^ RATA ACCONTO (1/3 dell imposta dovuta) 2^ RATA ACCONTO (1/3 dell imposta dovuta) 3^ RATA A SALDO (saldo) 18 GIUGNO 2012 17 SETTEMBRE 2012 17 DICEMBRE 2012 Codice tributo: 3912 Codice tributo: 3912 Cod. tributo: 3912 VERSAMENTO IMPOSTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (ALIQUOTA 0,2% - Interamente di spettanza COMUNE) 1^ RATA ACCONTO (30% dell imposta dovuta) 2^ RATA A SALDO (saldo) 18 GIUGNO 2012 17 DICEMBRE 2012 Codice tributo: 3913 Codice tributo: 3913

Per i fabbricati rurali per i quali è presentata domanda di variazione catastale e per quelli già iscritti al catasto fondiario per i quali viene presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano, sono previsti termini e modalità particolari di pagamento. VERSAMENTO IMPOSTA DOVUTA PER ALTRI IMMOBILI (Fabbricati Aree edificabili) (ALIQUOTA 0,783%) 1^ RATA - ACCONTO 2^ RATA A SALDO 18 GIUGNO 2012 17 DICEMBRE 2012 0,38% da ripartire: 0,403% da ripartire 0,19% (quota Comune) 0,19% (quota Stato) 0,213% (quota Comune) 0,19% (quota Stato) cod. tributo 3918 cod. tributo 3919 cod. tributo 3918 cod. tributo: 3919 CODICI TRIBUTO Si riportano, di seguito, i principali codici tributo per il versamento dell IMUP, istituiti con Risoluzione n 35/E dell Agenzia delle Entrate. tramite modello F24 DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO IMUP Abitazione principale 3912 IMUP fabbricati rurali strumentali 3913 Quota a favore del Comune 3916 IMUP aree edificabili Quota a favore dello Stato 3917 Quota a favore del Comune 3918 IMUP altri fabbricati Quota a favore dello Stato 3919 Per informazioni più dettagliate o per particolari casistiche, il contribuente può rivolgersi all Ufficio Tributi Telefono: 0464/678722-678739-678749 Fax: 0464/672495 e.mail: tributi@comune.ala.tn.it Orari di apertura al pubblico: Da lunedì a venerdì mattina: 09.00-12.20 giovedì pomeriggio: 15.00-17.30