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Transcript:

Legge numero 92 del 28/06/2012 Articolo 2 L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro che protegge i lavoratori dal rischio di perdita dell'occupazione. E' istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 88/1989 Entrerà in vigore per gli eventi che si verificheranno a decorrere dal 1 gennaio 2013 Sostituisce ed ingloba le indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, con requisiti ridotti, la disoccupazione speciale edile e l'indennità di mobilità con sostituzione graduale entro il 31/12/2015 (Ds) o 31/12/2016 (Mobilità). Patronato Inca Cgil 1

Finanziamento: Aliquota di 1,31% a carico dei datori di lavoro per ogni lavoratore subordinato, apprendisti inclusi Contributo addizionale di 1,40% per ogni lavoratore subordinato con contratto diverso dal tempo indeterminato, eccetto stagionali, apprendisti, dipendenti pubblici a termine e, nel triennio 2013-2015 nei casi di stagionalità previsti da contratti nazionali stipulati entro il 2011 Articolo 2 commi da 25 a 39 Patronato Inca Cgil 2

Finanziamento: Contributo in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato pari al 50% di una indennità mensile di Aspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale nell'ultimo triennio. Non dovuto in caso di: Mobilità con pagamento del relativo contributo previsto dall'art.5 comma 4 L.223/91 (fino al 2016) Cambi d'appalto con assunzione da parte del nuovo datore di lavoro, nel triennio 2013-2015, Licenziamenti per chiusura cantieri nel settore edile. Dal 2017 contributo triplicato se il licenziamento collettivo non ha formato oggetto di accordo sindacale. Articolo 2 commi da 25 a 39 Patronato Inca Cgil 3

Destinatari: Tutti i lavoratori dipendenti con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Sono quindi inclusi i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi. Tra i destinatari, prima esclusi, sono invece ora compresi: Apprendisti Artisti (solo se risultano dipendenti) Soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro (DPR 602/70) Sono esclusi dalle nuove norme gli operai agricoli per cui rimangono vigenti le vecchie norme e le indennità di disoccupazione di settore. Problema aperto contribuzione mista. Articolo 2 commi da 1 a 3 Patronato Inca Cgil 4

Destinatari: Apprendisti e artisti dipendenti avranno accreditata contribuzione, con relativo diritto a prestazioni, solo dal 2013. Soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro verseranno una aliquota che solo gradualmente arriverà al 1,31%. Le prestazioni saranno proporzionate. (Art. 2 comma 27). In mancanza di diritto a prestazioni tali categorie accederanno agli ammortizzatori in deroga (prorogati al 2013). Rimangono le norme speciali per rimpatriati e frontalieri Articolo 2 commi da 1 a 3 Patronato Inca Cgil 5

Requisiti per il beneficio: Essere in stato di disoccupazione, cioè essere nella condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti (D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c) Avere due anni di assicurazione Avere un anno di contribuzione nel biennio precedente Non avere cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale, eccezion fatta per procedure Art. 7 L.604/66 Lavoratori che a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risolvono consensualmente il rapporto di lavoro a seguito delle procedure previste dall'art. 1 comma 40 della riforma. Continuano a non essere motivo ostativo le dimissioni per giusta causa e per maternità entro il primo anno di vita del figlio. (Attenzione, non i primi 3 anni, -art. 4 comma 16 della legge-) Articolo 2 commi4,5 Patronato Inca Cgil 6

Requisiti per il beneficio: La contribuzione Ds sarà assimilata alla contribuzione Aspi. I lavoratori che non versavano contribuzione Ds dovranno accumulare contribuzione Aspi da zero Articolo 2 commi4,5 Patronato Inca Cgil 7

Quanto spetta(2013): Il 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a 1.180, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.119,32 (c.d. limite alto Cigs). Massimale inferiore decade. Riduzione del 15% dopo 6 mesi. Ulteriore riduzione del 15% dopo un anno. Sugli importi Aspi non c'è nessun prelievo contributivo. L'indennità è erogata per 12 mesi fino a 54 anni, per 18 mesi, entro il limite massimo dell'anzianità nel biennio, dai 55 anni. Dalla durata massima vanno esclusi i periodi di indennità, e Mini Aspi, percepiti nel biennio (periodo mobile). Articolo 2 commi da 6 a 9 e 11 Patronato Inca Cgil 8

Contribuzione figurativa: I periodi di percezione dell'aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio, le stesse prese in considerazione per stabilire l'importo dell'indennità. La contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici. Settimane con contribuzione parziale : Inps ha posto il quesito al ministero sul divisore. Articolo 2 comma 10 Patronato Inca Cgil 9

Contribuzione figurativa: La contribuzione figurativa accreditata durante i periodi di Aspi non è valida nei casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata. Quindi Regime contributivo Pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi effettivi e 70 anni di età; Pensione anticipata con 20 anni di contributi effettivi, 63 anni di età e un importo di pensione pari a 2,8 volte l'assegno sociale. Regime contributivo e retributivo Pensione anticipata con 40 anni, a parere dell'inps devono essere presenti almeno 35 anni di contributi che non siano da disoccupazione o malattia. Articolo 2 comma 10 Patronato Inca Cgil 10

Domanda e decorrenza: L'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, o dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata dopo l'ottavo giorno. L'indennità di disoccupazione decorreva in questo caso dal quinto giorno successivo alla domanda. I lavoratori devono presentare domanda, esclusivamente per via telematica all'inps entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento La fruizione dell'aspi è condizionata alla permanenza nello stato di disoccupazione (D.Lgs 181/2000) Articolo 2 commi da 12 a 14 Patronato Inca Cgil 11

Mini Aspi: Coloro che possiedano almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 12 mesi possono accedere alla Mini Aspi. Non necessario il biennio. Gli importi saranno uguali all'aspi, la durata pari alla metà delle settimane accreditate, detratti i periodi già fruiti negli ultimi 12 mesi (quindi per ora gli stagionali puri ne avrebbero diritto ad anni alterni). Viene erogata subito dopo la cessazione dal lavoro. (sembra proprio così) Accredito figurativo, modalità di presentazione della domanda, definizione dello stato di disoccupazione seguono gli stessi criteri dell'aspi ordinaria. Non previsto, in mancanza dei requisiti per l'ordinaria, il passaggio automatico in subordine come era per la RR Articolo 2 commi da 20 a 23 Patronato Inca Cgil 12

Mini Aspi e indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: L'articolo 2 comma 24 della legge recita : Le prestazioni di cui all'articolo 7 comma 3 del DL 86/88 convertito in legge 160/88 (Indennità con requisiti ridotti) si considerano assorbite, con riferimento ai periodi lavorativi dell'anno 2012, nelle prestazioni della mini Aspi liquidate a decorrere dal 1 gennaio 2013 Questo significa che, per come è scritta la legge, quanti lavorassero nel 2012 e al gennaio 2013 non fossero più nei termini per chiedere la Mini Aspi non potrebbero neanche aver diritto alla Ds ordinaria con requisiti ridotti. L'Inps ha assicurato che sarà garantito un qualche trattamento di disoccupazione, e sarà erogato anche in mancanza dello stato di disoccupazione. Necessario Ok del Ministero. (ancora in attesa di chiarimenti) Articolo 2 comma 24 Patronato Inca Cgil 13

Compatibilità e cumulo con redditi da lavoro dipendente L'Aspi sarà sospesa d'ufficio, fanno fede comunicazioni obbligatorie, fino a 6 mesi e tornerà ad essere erogata senza bisogno di una nuova domanda. I periodi lavorati saranno validi per una nuova domanda di Aspi. Mini Aspi sarà sospesa per contratti fino a 5 giorni secondo gli stessi principi. Articolo 2 commi da 15 a 18 Patronato Inca Cgil 14

Compatibilità e cumulo con redditi da lavoro autonomo o cocopro Aspi: necessità entro 30 giorni di comunicare all'inps l'avvio dell'attività e il reddito presunto. -Se il reddito è inferiore a 8.000/4.800 (Collaborazioni/Lavoro autonomo) l'inps ridurrà il trattamento di una misura pari all'80% del reddito da lavoro autonomo. ATTENZIONE: l'articolo 4 c. 33 ha abrogato la possibilità di rimanere in stato di disoccupazione in caso di produzione di redditi inferiori agli importi tassabili. La contribuzione IVS è versata nella Gestione Prestazioni Temporanee; Contribuzione figurativa sarà accreditata nella posizione assicurativa. Mini Aspi: come per l'aspi ordinaria. Articolo 2 commi da 15 a 18 Patronato Inca Cgil 15

Decadenza dall'aspi: Si decade dalla fruizione dell'indennità nei casi di: Perdita dello stato di disoccupazione Attenzione: lavoro congruo da -20% della retribuzione a +20% dell'indennità, anche quando di importo ridotto del 15%+15% Inizio di un'attività autonoma senza comunicazione entro 30 giorni Raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata Acquisizione diritto alla pensione o all'assegno di invalidità (possibilità di opzione) Condanna per reati di terrorismo, associazione mafiosa, strage Richiesta di anticipazione (Sperimentale 2013-2015) Art.2 c. 58-63 La decadenza scatta dal momento dell'evento, non sono previste sanzioni Articolo 2 commi 40, 41 Patronato Inca Cgil 16

Transizione dell' indennità di disoccupazione verso l'aspi Per anno di licenziamento. Tale indennità è Aspi Attualmente: 8 mesi fino a 50 anni, 12 mesi dai 50 in poi 2013-8 mesi fino a 49 anni di età - 12 mesi dai 50 anni di età 2014-8 mesi fino a 49 anni di età - 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età - 14 mesi dai 55 anni di età(entro le settimane di contributi del biennio) 2015-10 mesi fino a 49 anni di età - 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età - 16 mesi dai 55 anni di età(entro le settimane di contributi del biennio) 2016-12 mesi fino a 54 anni di età - 18 mesi dai 55 anni di età (entro le settimane di contributi del biennio) Articolo 2 commi 44, 45 Patronato Inca Cgil 17

Transizione dell'indennità di mobilità verso l'aspi: Per anno di collocazione in mobilità. Tale indennità è mobilità 2013-12 mesi fino a 39 anni di età (24 mesi se al sud) - 24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (36 se al sud) - 36 mesi dai 50 anni di età (48 se al sud) 2014-12 mesi fino a 39 anni di età (24 mesi se al sud) - 24 mesi dai 40 ai 49 anni di età (36 se al sud) - 36 mesi dai 50 anni di età (48 se al sud) 2015-12 mesi fino a 39 anni di età - 18 mesi dai 40 anni ai 49 di età (24 mesi se al sud) - 24 mesi dai 50 anni di età (36 mesi se al sud) 2016-12 mesi fino a 39 anni di età - 12 mesi dai 40 anni ai 49 di età (18 se al sud) - 18 mesi dai 50 anni di età (24 mesi se al sud) Articolo 2 comma 46 Attualmente: 12 mesi 40 anni, 24 mesi dai 40 ai 50 36 mesi dai 50 anni Nel Sud 24 mesi 40 anni, 36 mesi dai 40 ai 50 48 mesi dai 50 anni Patronato Inca Cgil 18

Transizione dell'indennità di mobilità verso l'aspi: Dopo l'articolo 46 è inserito il seguente: «Art. 46-bis. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro). - 1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: "46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative" Articolo 2 comma 46 bis Patronato Inca Cgil 19

Requisiti: Una Tantum per i collaboratori a progetto dal 2013 Avere operato in regime di monocommittenza nell'anno precedente Avere un reddito fiscalmente imponibile dell'anno precedente inferiore a 20.000 (da rivalutare); Avere un contributo mensile nell'anno di richiesta; Avere almeno due mesi di disoccupazione (D.Lgs 181/00 Art. 1 comma 2 lettera c) nell'anno precedente quello della richiesta; Avere almeno 4 mensilità (3 fino al 2015) di contribuzione nell'anno precedente quello della richiesta. Domanda da presentare entro 30 giorni (termine ordinatorio Inps) Articolo 2 commi da 51 a 56 Patronato Inca Cgil 20

Una Tantum per i collaboratori a progetto dal 2013 Importo: L'indennità è pari al 5% (7% fino al 2015)del minimale annuo moltiplicato per il numero inferiore tra le mensilità accreditate e quelle non coperte nell'anno precedente. E' pagata in un'unica soluzione nel caso l'importo sia inferiore a 1.000 euro. In più rate mensili se l'importo è superiore. Esempi: Un collaboratore che ha 5 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930,00 ) = 1045,10 per i mesi coperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi scoperti da contribuzione, quindi = 1045,10 X 5 = 5225,50 Un collaboratore che ha 8 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (es. nel 2012 14.930,00 ) = 1045,10 per i mesi scoperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi coperti da contribuzione, quindi = 1045,10 X 4 = 4180,40 Articolo 2 commi da 51 a 56 Patronato Inca Cgil 21

Una Tantum per i collaboratori a progetto dal 2013 Finanziamento: Per finanziare questa prestazione sono state utilizzate le risorse già stanziate per la vecchia Una Tantum prevista dalla legge 2/09 le risorse destinate agli ammortizzatori in deroga. Non c'è legame con l'aumento della contribuzione (Art. 2 comma 57) in gestione separata che porterà l'aliquota, nel 2018, fino al 33%, e fino al 24% per pensionati e non esclusivi. Articolo 2 commi da 51 a 56 Patronato Inca Cgil 22

Cassa Integrazione La cassa integrazione è definitivamente estesa alle aziende commerciali e alle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e alle aziende di trasporto aereo e del sistema aeroportuale. E' abrogata dal 2016 la possibilità di cassa integrazione per procedura concorsuale. E' prevista la creazione di fondi di solidarietà bilaterali per le aziende con più di 15 dipendenti non destinatarie della cassa integrazione. Articolo 3 Patronato Inca Cgil 23

Fondi di solidarietà bilaterali E' prevista la creazione presso l'inps di fondi bilaterali di solidarietà per le aziende con più di 15 dipendenti o l'adeguamento dei fondi esistenti, settoriali, con accordi tra le parti sociali o, in mancanza di accordi tra le parti sociali, presso il fondo residuale Inps, con finanziamento dai datori di lavoro (2/3) e dai lavoratori (1/3). I fondi, oltre ad assicurare tutela ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa relativa alla Cig per un durata di almeno sei settimane (oggi il limite inferiore per la Cig è di 13), potranno assicurare: Tutela integrativa all'aspi in caso di cessazione Assegni straordinari per agevolazione di esodi (max 5 anni e finalizzati al pensionamento) Programmi di formazione, riconversione, riqualificazione professionale Articolo 3 Patronato Inca Cgil 24

Fondi di solidarietà bilaterali Per gli scopi ulteriori rispetto alla tutela del reddito in caso di sospensione, quindi integrazione Aspi, gestione esodi e programmi di formazione, possono essere costituiti dei fondi o modificati i fondi già esistenti anche dei settori coperti dalla tutela della cassa integrazione. Le aziende con più di 15 dipendenti appartenenti a settori per i quali, entro il 31 marzo 2013, non siano ancora stati stipulati accordi collettivi volti all'attivazione dei fondi dovranno aderire al fondo di solidarietà residuale, che deve assicurare ai lavoratori di tali aziende le stesse prestazioni che assicurano i fondi bilaterali. Articolo 3 Patronato Inca Cgil 25

Incentivo all'esodo dei lavoratori anziani In caso di eccedenze di personale le aziende con più di 15 dipendenti possono erogare ai lavoratori un importo pari al trattamento pensionistico calcolato al momento dell'esodo. Destinatari del provvedimento possono essere i lavoratori cui manchino al massimo 4 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. L'azienda dovrà versare anche la contribuzione, definita comunque figurativa. L'indennità sarà pagata dall'inps, cui l'azienda verserà gli importi L'azienda dovrà fornire garanzie finanziarie Tale modalità di esodo, alla luce delle prestazioni dei fondi di solidarietà e della possibilità di licenziamento per motivi economici, sarà probabilmente poco utilizzata Articolo 4 commi da 1 a 7 Patronato Inca Cgil 26

Abrogazioni esplicite Articolo 19, commi 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis DL 185/08 (Disoccupazione anticrisi, importi pari all'ammortizzatore in deroga, una tantum cocopro) Articolo 7 comma 3 DL 86/88 (Disoccupazione con requisiti ridotti) Articolo 40 RDL 1827/35 (Esclusioni dall'obbligo contributivo per DS) Articoli 3(Cigs per procedure concorsuali) - 5 commi 4,5,6 (contributi per mobilità) da 6 a 9 (liste di mobilità, indennità di mobilità, collocamento dei lavoratori in mobilità, cancellazione dalle liste di mobilità) 10 comma 2 (Cigs edile per grandi opere) 16 commi da 1 A 3 (indennità di mobilità) 25 comma 9 (sgravi per assunzioni di lavoratori in lista di mobilità) della legge 223/91. (N.B. l art.3 dal 2016) Articolo 3 commi 3 e 4 DL 299/94 (Trattamenti speciali edilizia) Articoli da 9 a 19 della Legge 427/75 (Disoccupazione speciale edilizia) Nella legge 223/91 tutti i riferimenti a messa in mobilità e simili sono sostituiti dalla dicitura licenziamento Articolo 2 commi da 69 a 73 e Articolo 3 commi da 46 a 48 Patronato Inca Cgil 27