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Ing. Pietro Amodeo Seminario Il rischio elettrico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Trapani, 10 luglio 2015

Legge 1 marzo 1968, n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici Pubblicata nella G.U. n. 77 del 23 marzo 1968 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d arte. Art. 2 I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d arte. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi d dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

D.Lgs. 81/2008 Art. 81 Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche Art. 2, lettera u) Definizioni Norma tecnica Specifica tecnica, approvata e pubblicata da un organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

La norma tecnica è definita a livello europeo (norma UNI CEI EN 45020) come il documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto". La norma tecnica corrisponde alla migliore tecnologia disponibile e rappresenta la codificazione dei corrispondenti standard tecnici. Le norme tecniche non sono per loro natura obbligatorie: diventano obbligatorie nel momento in cui una legge o un'altra norma legislativa fa espresso riferimento ad esse. La loro applicazione costituisce un metodo corretto per soddisfare norme di legge generiche, in quanto garantiscono un livello minimo di sicurezza per realizzare un impianto a regola d arte.

Norme giuridiche Le norme giuridiche sono tutte le norme dalle quali scaturiscono le regole di comportamento dei soggetti. Sono di norma obbligatorie e sono emesse dagli Organi legislativi nazionali ed europei. In relazione all'organo che le emette si dividono in: 1. Nazionali, Regionali, ecc., rientrano in questa categoria Leggi, DPR, Decreti legislativi, Ordinanze; 2. Extranazionali o Comunitarie, rientrano in questa categoria Risoluzioni, Direttive, Raccomandazioni.

DIRETTIVA BASSA TENSIONE DECRETI LEGISLATIVI 25.11.1996 n 626 e 31.07.1997 n 277 Sono esclusi: materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione materiali per radiologia ed uso clinico contatori elettrici prese e spine di corrente per uso domestico parti elettriche di ascensori e montacarichi materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici materiali elettrici speciali destinati all uso su navi, aerei, ferrovie materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità Economica Europea

La direttiva bassa tensione si applica relativamente ai seguenti valori di tensione: 50-1000 V in c.a. 75-1500 V in c.c. Il materiale elettrico di bassa tensione deve possedere i requisiti generali di sicurezza (Allegato I). Il materiale elettrico di bassa tensione immesso in commercio dal 1 gennaio 1997 deve possedere la marcatura CE (non risulta più obbligatorio possedere il marchio di qualità, ad esempio IMQ). Il materiale elettrico di bassa tensione non marcato CE può essere liberamente installato, a tempo indefinito, purché sia stato immesso sul mercato entro il 31.12.96 (art.1, D.lgs. n 277/97).

La marcatura CE (visibile, facilmente leggibile ed indelebile), attestante la conformità del materiale alle disposizioni di legge, deve essere posta: - sul materiale stesso o, quando ciò non è possibile: - sull imballaggio - sulle avvertenze d uso - sul certificato di garanzia

Dichiarazione di conformità, fascicolo tecnico e controllo interno della fabbricazione (documentazione tecnica per valutare la conformità conservata per almeno 10 anni dall ultima data di fabbricazione del prodotto) non dovute al marcato. Coinvolgimento nelle responsabilità sanzionate materiale non conforme alla legge 791/77) di: (nei riguardi di - Fabbricante - Rappresentante del fabbricante nella Comunità - Importatore - Venditore - Installatore

Decreto Mi.S.E. n. 37 del 22 gennaio 2008 Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici (G.U.R.I. n. 61 del 12.03.2008) 1. Ambito di applicazione Il DM 37/2008, in vigore dal 27 marzo 2008, si applica agli impianti : posti al servizio degli edifici; indipendentemente dalla destinazione d'uso; collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione il DM 37/08 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Gli impianti sono classificati come segue: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c).

In pratica il DM 37/2008, ad eccezione della manutenzione ordinaria (vedasi di seguito) si applica nei casi di: Installazione (nuovo impianto o rifacimento totale di impianti preesistenti) Trasformazione Ampliamento Manutenzione straordinaria A tal proposito si ricorda che, ai sensi della Guida CEI 0-3 (I edizione, attualmente in vigore), il rifacimento parziale di un impianto che non rientra nella manutenzione straordinaria, è da considerarsi come trasformazione (ad es. la sostituzione dell impianto di uno o più locali/zone/reparti, con un nuovo impianto quando i locali/zone/reparti non coincidono con tutta l unità).

2. Definizioni Punto di consegna della fornitura Il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica.. Potenza impegnata Il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati. Per i nuovi impianti si fa riferimento alla potenza per la quale l impianto è dimensionato ( potenza di progetto o potenza massima impegnabile ); in ogni caso la potenza contrattuale non deve essere confusa con la potenza disponiibile.

Uffici tecnici interni Strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnicoprofessionali previsti dall'articolo 4. Ordinaria manutenzione Gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica I circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

3. Imprese abilitate Sono le imprese (singole o associate) che godono dei seguenti requisiti: Iscrizione nel registro delle imprese, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane Possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante, ovvero da parte del responsabile tecnico da essi preposto con atto formale Si precisa che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e la sua qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.

Le imprese possono esercitare l attività presentando (all Albo delle imprese artigiane o all Ufficio del registro delle imprese) la Dichiarazione di inizio attività (ai sensi dell art. 19 della legge 17.08.1990, n.241 e s.m.i.), indicando: la tipologia di impianti per la quale si vuole operare; il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Le imprese alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, rilasciato dalle competenti Commissioni Provinciali per l Artigianato o dalle competenti Camere di Commercio.

Sono considerate abilitate anche le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni; tali imprese sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti dal DM 37/2008 (art. 4). Gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici per operare (su impianti utilizzati dalle proprie strutture interne) non necessitano di alcuna autorizzazione da parte delle CC.II.AA.

4. Requisiti tecnico professionali Diploma di Laurea in materia tecnica specifica. Nel caso di laurea breve e della laurea in architettura, le CC.II.AA. per poter attribuire i requisiti dovranno però valutare il programma di studi seguito dal soggetto interessato (nota esplicativa Ministero Sviluppo Economico n. 0009196 del 22.07.2008). Diploma di scuola secondaria superiore, con specializzazione relativa al settore di attività richiesto, + periodo di inserimento di almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un impresa del settore. Titolo o attestato di formazione professionale + periodo di inserimento di almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un impresa del settore. Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un impresa del settore, nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti.

I periodi di inserimento e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni.

5. Progettazione degli impianti Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto. Il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, nei seguenti casi: impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (inclusi LPS), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;

impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) (inclusi LPS), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq; impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

Al di sotto dei limiti dimensionali previsti dal DM 37/08 il progetto dell impianto elettrico (e di messa a terra) o dell LPS deve essere redatto dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. Tale affermazione ha di fatto attribuito ai responsabili tecnici delle imprese installatrici (che, in relazione al titolo di studio, potrebbero anche non avere la specifica competenza tecnica richiesta) la capacità di redigere progetti di impianti elettrici o di LPS. Non seguono comunque tale regola i cantieri, per i quali, in base a quanto riportato all art. 10 del DM 37/08.. sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

6. Realizzazione ed installazione degli impianti Le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti a regola d arte. Si considerano realizzati a regola d arte tutti gli impianti realizzati secondo le Norme UNI, CEI o di altri Enti di Normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo. Rimane comunque in vigore la legge 186/68.

7. Dichiarazione di conformità Al termine dei lavori l impresa installatrice, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita dell impianto, è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti, resa sulla base del modello di cui all Allegato I al DM 19.05.2010. In base a quanto riportato nel modello di cui all Allegato I al DM 19.05.2010, la dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare dell impresa installatrice e deve riportare anche la firma dell eventuale responsabile tecnico dell impresa; se il titolare o legale rappresentante è anche responsabile tecnico, questi dovrà firmare due volte relativamente alla sua doppia funzione. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici (i cui requisiti tecnico-professionali siano comunque riconosciuti dalle CC.II.AA.), per gli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, secondo il modello di cui all Allegato II del DM 19.05.2010.

Per i cantieri, fanno parte integrante della dichiarazione di conformità la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati; lo schema di impianto realizzato la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. In caso di rifacimento parziale di impianti la dichiarazione di conformita', si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, pur tenendo conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. In tal caso, nella dichiarazione di conformità, deve essere espressamente indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dello impianto; si precisa però che tale circostanza non è specificata nel modello riportato nell Allegato I al DM 37/2008.

Si precisa che, con l entrata in vigore del DM 37/2008: La DICO deve risultare firmata anche dal responsabile tecnico della ditta installatrice. Nella DICO, per l installazione degli impianti elettrici, deve essere specificata anche la potenza massima impegnabile.

La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici, per gli impianti relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, secondo il modello di cui all Allegato II del DM 19.05.2010. In tal caso è comunque prevista anche la firma del legale rappresentante della impresa non installatrice.

Compilazione della Relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati Si precisa infine che, in base a quanto riportato nelle legende agli Allegati I e II al DM 19.05.2010 (Dichiarazioni di conformità) la relazione sulla tipologia dei materiali utilizzati deve contenere: Per i prodotti soggetti a norme Le varie dichiarazioni di rispondenza alle norme di prodotto per ciascun materiale utilizzato, con gli eventuali riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc., rilasciati da Istituti autorizzati. Per gli altri prodotti Elenco dei vari materiali utilizzati e dichiarazione, da parte di colui che ha redatto la dichiarazione di conformità, che si tratta di materiali conformi agli articoli 5 e 6 del DM 37/2008, idonei rispetto all ambiente di installazione.

Dichiarazione di rispondenza Per gli impianti: 1. eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008 (27 marzo 2008) e comunque dopo l entrata in vigore della legge 46/90 (13 marzo 1990); 2. nel caso in cui la dichiarazione di conformita' non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile (salvo eventuale sanzione amministrativa per il mancato rilascio), la stessa dichiarazione di conformità e' sostituita da una dichiarazione di rispondenza (DIRI), resa: Per impianti al di sopra dei limiti dimensionali: da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste: che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione (sotto personale responsabilità), che ha effettuato apposito sopralluogo ed accertamenti;

Per impianti al di sotto dei limiti dimensionali: da un responsabile tecnico, da almeno 5 anni, di un'impresa abilitata ed operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. E bene fare immediatamente le seguenti considerazioni: 1. La dichiarazione di rispondenza, così come riportato all art. 7, comma 6 del DM 37/08, può sostituire solamente la dichiarazione di conformità e non anche il progetto dell impianto che, se non dovesse essere disponibile, dovrà comunque essere rielaborato dallo stesso professionista che dovrà redigere la DIRI. 2. E possibile che alla dichiarazione di rispondenza (riferita alle norme vigenti alla data di prima installazione) possa anche essere allegata una dichiarazione di conformità, inerente eventuali lavori di adeguamento che esclusivamente norme di legge o di buona tecnica hanno reso obbligatorio effettuare sull impianto, successivamente alla data della sua realizzazione.

3. E bene che il tecnico che redige la dichiarazione di rispondenza sappia che in generale prende a suo carico le responsabilità: di progettista (se non esiste il progetto dell impianto, ancorchè obbligatorio); di installatore (e quindi di omologatore dell impianto, ai sensi del DPR 462/01); di verificatore dell impianto. 4. Si fa presente che il DM 37/08 non precisa come deve essere redatta la dichiarazione di rispondenza e quali aspetti tecnici devono riguardare il sopralluogo e l accertamento alla base di tale dichiarazione; al contrario della dichiarazione di conformità, nel DM 37/08 non esiste pertanto per la dichiarazione di rispondenza un modulo specifico o comunque precise indicazioni in merito al contenuto di tale dichiarazione; i tecnici che hanno quindi voglia di assumersi le responsabilità sopra richiamate non hanno precise direttive da seguire nella redazione della dichiarazione di rispondenza.

5. L esame della completezza formale deve riguardare anche le DIRI, che possono essere trasmesse all ex ISPESL ed alla ASL/ARPA, ed accettate in sostituzione delle DICO. E bene precisare che nelle DIRI deve essere fatto espresso riferimento a tutte quelle circostanze che il DM 37/2008 indica come necessarie per poter rilasciare le stesse DIRI, secondo quanto riportato al comma 6 dell art. 7 del DM 37/2008, e cioè: alla data di realizzazione dell impianto; alla circostanza che per lo stesso impianto non è stata prodotta o non è più reperibile (in tutte le sue copie) la DICO; all effettuazione di sopralluoghi ed accertamenti, propedeutici alla redazione della stessa DIRI. 6. Si precisa infine che per gli impianti realizzati prima del 13.03.1990 non era previsto il rilascio di alcuna DICO e quindi, in base a quanto letteralmente riportato nel comma 6 dell art. 7 del DM 37/2008, per tali impianti non è possibile rilasciare alcuna DIRI.

Dichiarazione di conformità per impianti non soggetti al DM 37/2008 Per gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione del DM 37/08, dietro specifica richiesta del datore di lavoro, deve essere rilasciata dall'installatore una dichiarazione di realizzazione dell'impianto "a regola d'arte" e di verifica dello stesso (dichiarazione di conformità volontaria ) ai sensi della legge 1 marzo 1968 n.186 (Circolare ISPESL n. 17/2002) e dell art. 81 del DLgs 81/2008. Tale dichiarazione, ai sensi di quanto indicato nelle circolari ISPESL n. 17/2002 e n. 13/2004, deve essere inviata all ISPESL ed alla AUSL dal datore di lavoro per formalizzare la messa in esercizio dell impianto secondo quanto previsto dal DPR 462/01.

8. Cartello informativo All inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione di un edificio contenente gli impianti previsti dal DM 37/2008, l impresa installatrice deve affiggere un cartello nel quale siano indicati: dati identificativi dell impresa installatrice; indicazione sulla presenza del progetto degli impianti ed eventualmente il nome del relativo progettista.

9. Sanzioni L art. 15 del DM 37/2008 prevede sanzioni amministrative da 100 e 1000 euro in caso di mancata produzione della dichiarazione di conformità agganciandole all entità e alla complessità dell impianto. Per le violazioni degli altri obblighi previsti dal decreto le ammende variano da 1000 a 10000 euro, correlate alla gravità e alla pericolosità delle irregolarità riscontrate. All irrogazione delle sanzioni devono provvedere le CC.II.AA., mentre prima la competenza era degli Uffici provinciali dell industria, del commercio e dell artigianato.

Le violazioni accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla CC.II.AA. competente per territorio, che provvede all annotazione nell Albo Provinciale delle Imprese Artigiane o nel Registro delle Imprese mediante apposito verbale. La violazione reiterata tre volte comporta anche, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell iscrizione delle stesse imprese, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli Ordini professionali, provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

D.Lgs. 81/2008 Riguardano il settore elettrico le seguenti parti del D.Lgs. 81/2008: Titolo I, Capo III, Sezione I, artt. 22, 23 e 24 Misure di tutela ed obblighi Titolo III, Capo III Impianti ed apparecchiature elettriche Titolo VIII, Capo IV EMC (artt. 206 212; D.Lgs. 257/07) Titolo XI, Capo II ATEX (D.Lgs. 233/03) Allegato I (Sospensione dell attività imprenditoriale) Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) Allegato V (Requisiti delle vecchie attrezzature di lavoro) Allegato VI (Uso delle attrezzature di lavoro)

Con l entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 sono definitivamente scomparse le seguenti prescrizioni del DPR 547/55: Definizione di alta e bassa tensione (268) Messa a terra solo per tensioni superiori a 25 V in c.a. o 50 V in c.c. (271) Tappeti e pedane isolanti (273) Distanza minima di 15 cm tra parti attive (in AT) e difese (276) Interruttore generale (288) Interruttori unipolari per impianti di illuminazione solo in locali asciutti e per potenze inferiori a 1000 W (291) Interruttore di interblocco a monte prese per carichi > 1000 W (311) Limite di 20 ohm per la resistenza di terra (326)

D.Lgs. 81/2008 - DLgs 106/2009 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Art. 80 Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione e, in particolare, da quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 2. A tal fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al comma 1.

3bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 81 Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche

Art. 82 Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; b) per sistemi di categoria 0 ed I purchè l esecuzione dei lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica

c) per sistemi di II e III categoria purché: 1. i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ad operare sotto tensione; 2. l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività. Si precisa che la violazione di tale articolo è punita con l arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 (Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro). In relazione al regime autorizzativo si specifica che comunque esistono già il DM 09.06.1980 (autorizzazione ENEL) ed il DM 13.07.1990 (autorizzazione di altre Aziende inapplicabile in quanto non si sono mai costituiti sia il Comitato per i lavori sotto tensione, nonché la commissione esaminatrice per la valutazione dei lavoratori, specificatamente previsti da tale decreto).

Art. 83 Lavori in prossimità di parti attive 1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. 2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma precedente le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche. Si precisa che anche la violazione di tale articolo (comma 1) è punita con l arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da 2500 a 6400 (Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro).

La definizione di parti attive non è data con precisione nel D.Lgs. 81/2008, mentre quella di lavori in prossimità non sembra coincidere con quanto prescritto proprio: nella norma CEI EN 50110-1 III edizione (CEI 11-48) Esercizio dei lavori elettrici ; nella Norma CEI 11-27 IV edizione Lavori su impianti elettrici. Parte attiva (CEI EN 50110-1, CEI 11-27) Una parte attiva è una qualunque parte dell impianto elettrico che, nel servizio ordinario, si trova in tensione. In occasione di lavori la parte attiva può però essere in tensione, oppure fuori tensione proprio per poter effettuare gli stessi lavori. Spesso si fa confusione, perché per parte attiva si intende generalmente una parte in tensione, invece una parte sezionata ed in sicurezza è quindi pur sempre da considerarsi una parte attiva (parte attiva fuori tensione).

Lavori sotto tensione (CEI EN 50110-1, CEI 11-27) I lavori sotto tensione sono tutti quelli in cui il lavoratore entra in contatto con le parti attive (in tensione) o si trova all interno di una zona a distanza D L dalla stessa parte attiva, o raggiunge tale zona con parti del suo corpo, attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi maneggiati. In BT il lavoro sotto tensione viene eseguito quando il lavoratore entra a contatto con le parti attive nude; in AT il lavoro sotto tensione viene eseguito quando il lavoratore entra nella zona di lavoro sotto tensione, anche senza contatto con le parti attive nude. Figura tratta da Impianti a Norme CEI Manutenzione lavori elettrici. Ediz. TNE

Lavori in prossimità (CEI EN 50110-1, CEI 11-27) I lavori in prossimità sono tutti quelli in cui il lavoratore si trova all interno di una zona a distanza D V dalla stessa parte attiva (zona prossima ), o raggiunge tale zona con parti del suo corpo, attrezzi, equipaggiamenti e dispositivi maneggiati, ma non raggiunge l interno della zona sotto tensione D L. Figura tratta da Impianti a Norme CEI Manutenzione lavori elettrici. Ediz. TNE

Si fa notare come le distanze di rispetto riportate nella tab. 1 dell Allegato IX al D.Lgs. 81/2008 (DA9) sono notevolmente differenti rispetto a quelle indicate dalle specifiche ed attuali normative di buona tecnica (CEI 11-27, norma nazionale alla quale rimanda la norma armonizzata CEI EN 50110-1 o CEI 11-48) per la distanza D V relativa ai lavori in prossimità. Un (kv) Distanza minima consentita D.Lgs. 81/08, All. IX DA9 (m) D V CEI 11-27 (m) < 1 3 0,30 10 3,5 1,12 15 3,5 1,16 132 5 3,00 220 7 3,00 380 7 4,00

Per i cantieri Art. 117 (Capo II, Sezione II) Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all articolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all allegato IX o a quelli risultanti dall applicazione delle pertinenti norme tecniche. E comunque bene precisare che la distanza di sicurezza citata nell art. 83 e riportata nella tab. 1 dell allegato IX al D.Lgs. 81/2008 è in pratica diversa da quella definita nell art. 117 dello stesso D.Lgs. Infatti, mentre la distanza di sicurezza riportata nell allegato IX è determinata esclusivamente in funzione della tensione delle parti attive, la distanza di sicurezza di cui all art. 117 dovrebbe essere stabilita di volta in volta, in modo da garantire il risultato. Si fa notare che la violazione della distanza di sicurezza fissata dall art. 117 è punita con l arresto fino a 6 mesi o con l ammenda da 25000 a 6400 (art. 159 Sanzioni per i datori di lavoro, dirigenti e preposti).

Norma CEI 11-27 IV Edizione In vigore dal 01.02.2014 6.4.4 - Lavori in vicinanza (Lavori non elettrici) I lavori che si svolgono a distanza d maggiore o uguale della DA9 non sono oggetto della norma, in quanto non presentano rischi elettrici. Per i lavori che si svolgono a distanza d compresa tra D V e DA9, questi devono essere svolti: Soltanto da PES o PAV Adottando le sole procedure necessarie per evitare di invadere la D V ; in tal caso non è necessaria la compilazione di documenti quali PL o PI Da PEC (con supervisione o sorveglianza da parte di PES o PAV) In tal caso non è necessaria la compilazione di documenti quali PL o PI

Soltanto da PEC Quando l attività comporta mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo al pericolo dovuto soltanto all altezza da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, facendo in modo che l altezza da terra di tali mezzi (compresa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati) non superi: - 4,00 m se la linea è in BT o MT (non superiore a 35 kv) - 3,00 m se la linea è in AT (superiore a 35 kv) Tali limiti sono a favore della sicurezza e basati sull altezza minima da terra delle linee elettriche stabilita dal DM 21.03.1998 e sono riferiti al punto più basso dei conduttori della linea. Occorre precisare che la norma CEI 11-27 IV Ed. non considera le attività connesse al transito di veicoli e di pedoni; se il pericolo non è dovuto soltanto alle altezze da terra o si devono superare le altezze da terra, si deve predisporre un documento di valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza (che attesti il non superamento del limite D V ), redatto da parte di esperti (ad es. PES Allegato C ed E, norma CEI 11-27 IV Ed.).

Art. 84 Protezione dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche. Secondo le norme di buona tecnica la realizzazione di sistemi di protezione dagli effetti dei fulmini deve essere preceduta da una valutazione del rischio di fulminazione, oggi da condursi in base a quanto prescritto dalle norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) Edizione 2013.

In pratica, solo se il rischio di fulminazione (R) è uguale o supera il rischio ritenuto tollerabile (R t ) dalle norme di buona tecnica, occorrerà realizzare l impianto (LPS) di protezione dalle scariche atmosferiche (strutture non protette dalla fulminazione). Nel caso in cui il rischio di fulminazione (R) è invece minore del rischio ritenuto tollerabile (R t ) dalle norme di buona tecnica non deve essere realizzato l impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (strutture protette dalla fulminazione).

Il D.Lgs. 81/2008 impone pertanto: 1. la valutazione del rischio da fulminazione indistintamente per tutti i luoghi di lavoro servendosi attualmente delle norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2); 2. la realizzazione dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (LPS esterno ed interno) attualmente secondo le norme CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) se, dalla valutazione del rischio le strutture non dovessero risultare protette.

E in vigore la II Edizione della Guida CEI 64-17 Guida all esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri. In tale Guida, all art. 11.6, è ora indicato che tabelle o grafici della presente o di altre Guide o Norme CEI possono essere utilizzati per accertare l autoprotezione delle strutture in oggetto (gru, ponteggi, baracche, ecc.) In tale edizione della Guida CEI 64-17 sono stati riportati n. 4 diagrammi (per gru a torre e ponteggi) e n. 1 calcolo semplificato (per baracche) che, esclusivamente per una valutazione di massima possono essere adoperati per valutare il rischio di fulminazione delle stesse strutture nei cantieri (dovrà comunque essere effettuato il calcolo previsto dalla Norma CEI EN 62305-2).

Normative tecniche di riferimento per gli LPS CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) II Edizione Protezione contro i fulmini Principi generali CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) II Edizione Protezione contro i fulmini Analisi del rischio CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) II Edizione Protezione contro i fulmini Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) II Edizione Protezione contro i fulmini Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture Tutte in vigore dal 1 dicembre 2013 (I Edizione in vigore dal 1 febbraio 2007)

Art. 85 Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo (Titolo XI, Capo II, del D.Lgs. 81/2008) e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX.

In pratica il D.Lgs. 81/2008 rimanda alle norme di buona tecnica per la protezione degli impianti e delle strutture con pericolo di esplosione; allo stato attuale tali norme risultano le seguenti: CEI 64-2 Sostanze esplosive CEI 31-87 (EN 60079-10-1), CEI 31-33 fascicolo 10204 Gas CEI 31-67 (EN 61241-14), CEI 31-33 fascicolo 10204 Polveri EN 50272-2 Ricarica batterie stazionarie (UPS) EN 50272-3 Ricarica batterie di trazione Si precisa che la violazione di tale articolo è punita con l arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da 2500 a 6400.

Art. 86 Verifiche 1. Ferme restando le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1800 per la violazione dell art. 86, commi 1 e 3 (Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro).

62 Verifiche periodiche Norma CEI 64-8 VII Edizione Parte 6 - Verifiche 62.1 Generalità 62.1.1 La verifica periodica di ogni impianto deve essere eseguita in accordo con gli articoli da 62.1.2 a 62.1.6. per garantire: a) la sicurezza delle persone e degli animali domestici contro i contatti elettrici e le ustioni, e b) la protezione contro i danni alle cose dall incendio e dal calore che si produce da guasti nell impianto, e c) la conferma che l impianto non è danneggiato o deteriorato in modo da ridurre la sicurezza; e d) l identificazione dei difetti dell impianto e lo scostamento dai requisiti di questa Norma, che possono dar luogo a pericolo.

62.1.4 I risultati della verifica periodica di un impianto, o in una sua parte, devono essere registrati. 62.1.5 Ogni danno, deterioramento, difetto o condizione di pericolo devono essere registrati. Inoltre, devono essere registrate significative limitazioni della verifica periodica in accordo con la presente Norma e le loro motivazioni. 62.1.6 La verifica deve essere eseguita da persona esperta, competente nella verifica. 62.2 Frequenza della verifica periodica La frequenza della verifica periodica di un impianto deve essere determinata considerando il tipo di impianto e componenti, il suo uso e funzionamento, la frequenza e la qualità della manutenzione e le influenze esterne a cui l impianto è soggetto.

NOTA 3 L intervallo di tempo può essere di alcuni anni, (per esempio 5 anni) con la eccezione dei seguenti casi per i quali, esistendo un maggiore rischio, sono richiesti intervalli di due anni: posti di lavoro o luoghi in cui esistano rischi di degrado, di incendio o di esplosione; posti di lavoro o luoghi in cui coesistano impianti di alta e di bassa tensione; luoghi ai quali abbia accesso il pubblico; cantieri. NOTA Per i locali medici si veda la Sezione 710 della Parte 7.

62.3 Rapporto delle verifiche periodiche 62.3.1 A seguito della verifica periodica di un impianto esistente, deve essere preparato un rapporto periodico. Tale documentazione deve includere i dettagli di quelle parti dell impianto e delle limitazioni della verifica coperte dal rapporto, insieme con una registrazione dell esame a vista, che includa ogni difetto elencato in 62.1.5, nonché il risultato delle prove. Il rapporto periodico può contenere le raccomandazioni per la riparazione e il miglioramento, se opportuno, tale da portare l impianto conforme alla presente Norma. Il rapporto periodico deve essere fornito dalla persona responsabile della verifica, o da una persona autorizzata a ciò, alla persona che ha incaricato la verifica. Le registrazioni dei risultati di prova devono contenere i risultati delle specifiche prove del presente Capitolo 62.

Tipo di attività o impianto Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI Impianto Periodicità Norma CEI di riferimento Impianti di terra Impianti utilizzatori a tensione > 1 kv 3 anni CEI 11-1 Impianti di terra Stazioni elettriche 6 anni CEI 11-1 Impianti di terra Officine elettriche di trazione 5 anni CEI 9-6 Impianti di terra Impianti utilizzatori di trazione 2 anni CEI 9-6 Locali di pubblico spettacolo Impianto elettrico 1 anno, comunque prima dell inizio della stagione degli spettacoli CEI 64-8/7, Sezione 752 Locali di pubblico spettacolo Impianto elettrico di sicurezza 6 mesi CEI 64-8/7, Sezione 752 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica Efficienza dei più importanti elementi di impianto di ogni officina e stazione elettrica Generica CEI 11-1 Edifici di carattere storico e artistico Illuminazione di sicurezza 1 mese CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Funzionalità degli interruttori differenziali (al tasto di prova) 6 mesi CEI 64-15

Tipo di attività o impianto Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI Impianto Periodicità Norma CEI di riferimento Edifici di carattere storico e artistico Sorgenti di energia di sicurezza 6 mesi CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Esame a vista generale 1 anno CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Esame a vista delle connessioni e dei nodi dell impianto di terra 1 anno CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Stato originario dei quadri 1 anno CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Funzionalità degli interruttori differenziali con prove strumentali 3 anni CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Misura dei livelli di illuminamento 3 anni CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Misura della resistenza di terra 3 anni CEI 64-15 Edifici di carattere storico e artistico Verifica degli apparecchi oggetto di tutela (consigliata) 3 anni CEI 64-15

Tipo di attività o impianto Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche Ambienti che presentano atmosfere potenzialmente esplosive Locali ad uso medico Locali ad uso medico Locali ad uso medico Locali ad uso medico Locali ad uso medico Locali ad uso medico Verifiche periodiche previste dalle Norme CEI Impianto Periodicità Norma CEI di riferimento Tutto l LPS (compreso le eventuali componenti naturali) Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori e nebbie Prova funzionale dell alimentazione dei servizi di sicurezza con motore a combustione Prova funzionale dei dispositivi di controllo dell isolamento Prova funzionale dell alimentazione dei servizi di sicurezza a batteria secondo le istruzioni del costruttore Controllo, mediante esame a vista, delle tarature dei dispositivi di protezione regolabili Prova dell intervento, con Idn, degli interruttori differenziali Misure per verificare il collegamento equipotenziale supplementare Durante la costruzione e successivamente generica. Comunque sempre dopo modifiche, riparazioni o impatto con fulmine CEI EN 62305-3 Generica CEI EN 60079-17 (CEI 31-34) A vuoto: 1 mese A carico: 4 mesi (per almeno 30 min) CEI 64-8/7, Sezione 710 6 mesi CEI 64-8/7, Sezione 710 6 mesi CEI 64-8/7, Sezione 710 1 anno CEI 64-8/7, Sezione 710 1 anno CEI 64-8/7, Sezione 710 3 anni CEI 64-8/7, Sezione 710

Art. 22 Obblighi dei progettisti Art. 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori Art. 24 Obblighi degli installatori Tali articoli risultano sostanzialmente invariati rispetto al D.Lgs. 626/94. In particolare: I progettisti e gli installatori sono tenuti nell ambito della propria attività a rispettare le norme e le leggi vigenti in materia di sicurezza. Gli installatori devono anche attenersi alle istruzioni fornite loro dai rispettivi fabbricanti. I costruttori ed i fornitori non possono vendere, noleggiare o concedere in uso attrezzature di lavoro, DPI ed impianti che non siano conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza.

Con il D.Lgs. 81/2008 sono peraltro state incrementate le sanzioni per queste figure; in particolare (art. 57) Progettisti: arresto fino ad 6 mesi o ammenda da 1500 a 6000 Installatori: arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1200 a 5200 Fabbricanti: arresto da 3 ad 6 mesi o ammenda da 10000 a 40000

Allegato I al D.Lgs. 81/2008 Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale Ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (art. 5 della legge 123/07) il personale ispettivo delle AUSL e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può sospendere un attività imprenditoriale in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. La reiterazione si configura in presenza di 2 violazioni commesse nell arco di 5 anni (Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 25/1/0010797 del 22.08.2007).

Tra le violazioni definite gravi sono anche elencate, nell Allegato I, le seguenti: Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)