Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 49 13.02.2014 Iva per cassa e Modello Iva 2014 La scelta vincola per un triennio Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione Per l adesione al regime dell Iva per cassa ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012, vale il comportamento concludente, con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione Iva successiva all esercizio dell opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all anno in cui è esercitata l opzione mediante comportamento concludente. L opzione è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario). Di conseguenza: i contribuenti che hanno adottato l Iva per cassa, a decorrere dall 01.01.2013, sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2015; i contribuenti che hanno adottato l Iva per cassa, a decorrere dall 01.01.2014 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2016. L adesione al regime presenta aspetti positivi e negativi. Da un lato, infatti, si possono ottenere benefici finanziari rinviando il versamento dell Iva al momento dell incasso. D altro canto, si deve attentamente considerare la maggiore complessità, necessaria per la gestione del regime in esame, e i maggiori costi, specie per le contabilità semplificate, oltreché le penalizzazioni in caso di rilevanti operazioni con privati, derivanti dal rinvio della detrazione dell Iva a credito, di tutti gli acquisti riferiti all intera attività. Premessa A decorrere dal 10.12.2012, è entrato in vigore il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa, introdotto dall art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 (in sostituzione del precedente regime ex art. 7, D.L. n. 185/2008). 1
La citata normativa prevede che il nuovo regime si applichi: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell'operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate. Nella seguente tabella si riassumo le caratteristiche del regime dell Iva per cassa. Tabella n. 1 Il regime dell Iva per cassa, ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012 Condizioni di accesso Inferiore a due milioni d euro. Volume d affari In caso di inizio dell attività in corso d anno il volume d affari non va ragguagliato ad anno. Comportamento concludente con opzione da esercitarsi nella prima dichiarazione Iva, successiva all esercizio dell opzione, da intendersi, Opzione ordinariamente, come quella relativa all anno in cui è esercitata l opzione mediante comportamento concludente. Caratteristiche regime Iva per cassa Il regime in esame, si applica alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che agiscono nell esercizio d impresa/arte Ambito oggettivo professione. Sono escluse dall applicazione del suddetto regime, le seguenti operazioni: 2
1. ATTIVE: Esigibilità Iva Detrazione Iva Detrazione cessionario/committente operazioni con applicazione di regimi speciali di determinazione dell Iva; operazioni con Iva ad esigibilità differita, ex art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/72; operazioni con assolvimento dell imposta da parte dell acquirente / committente, mediante il reverse charge ; cessioni intraue / esportazioni, ex artt. 8, 8-bis e 9, D.P.R. n. 633/72. 2. PASSIVE acquisti di beni / servizi soggetti al reverse charge ; acquisti intraue di beni; importazioni di beni; estrazioni di beni da depositi Iva. Non è possibile gestire separatamente le operazioni attive /passive escluse dal regime Iva per cassa, salvo che le stesse configurino un attività separata, ex. art. 36, D.P.R. n. 633/72. Al momento dell incasso e, comunque, entro un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. L Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2013 ha chiarito che, nel caso di pagamento tramite mezzi diversi dal denaro (ad esempio, bonifico bancario), il corrispettivo si considera incassato nel momento dell effettiva disponibilità della somma sul c/c bancario, a partire, quindi, dalla c.d. data disponibile, corrispondente al giorno, a partire dal quale, quanto accreditato può essere effettivamente utilizzato. Non rileva la formale conoscenza dell operazione che avviene attraverso l invio della documentazione contabile da parte della banca. Al momento del pagamento è, comunque, detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell operazione. Momento di effettuazione dell operazione 3
Procedure operative Nelle fatture emesse va riportata una specifica indicazione dell adozione della disciplina in esame: Operazione con Iva per cassa, ex art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. L Amministrazione Finanziaria nella C.M 44/E/2012, ha evidenziato che la mancata indicazione della riportata dicitura non inficia l applicazione del regime per cassa, nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile. Esercizio dell opzione 2014 Per i soggetti che intendono avvalersi del regime dell Iva per cassa, ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012, a partire dall 01.01.2014: La verifica del volume d affari va fatta in riferimento al modello Iva 2014, periodo d imposta 2013, rigo VE40. L opzione andrà esercitata nel Modello Iva 2015, periodo d imposta 2014. Per i soggetti che hanno aderito al regime dell Iva per cassa, ex. art. 32 bis, D.L. 83/2012, a partire dall 01.01.2013: L opzione andrà esercitata nel Modello Iva 2014, periodo d imposta 2013. x L opzione: - ha effetto a decorrere dall 01.01 dell anno in cui la stessa viene esercitata, o dalla data d inizio dell attività; - è vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento del previsto limite del volume d affari (in tal caso torna applicabile il regime ordinario); - Decorso il triennio l opzione si rinnova automaticamente di anno in anno, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell opzione. 4
Di conseguenza: i contribuenti che hanno adottato l Iva per cassa, a decorrere dall 01.01.2013 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2015; i contribuenti che hanno adottato l Iva per cassa, a decorrere dall 01.01.2014 sono vincolati nella scelta fino al 31.12.2016. Tabella n. 2 Opzione regime Iva per cassa Decorrenza Esercizio opzione Durata regime 01.01.2013 Modello Iva 2014, periodo d imposta 2013 31.12.2015 01.01.2014 Modello Iva 2015, periodo d imposta 2014 31.12.2016 Il regime cessa nel caso in cui, il volume d affari superi, in corso d anno, il limite di 2 milioni. La fuoriuscita del regime avviene con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento. In caso di fuoriuscita dal regime, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all ultimo mese/trimestre di applicazione del regime, l ammontare dell Iva relativa alle operazioni effettuate, i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l Iva a credito relativa agli acquisti non ancora pagati. Le indicazioni in Dichiarazione Si propone il seguente esempio. Un soggetto passivo Iva ha aderito dall 01.12.2012 al nuovo regime dell Iva per cassa. L opzione andava esplicitata nel Modello Iva 2013, periodo d imposta 2012. Le operazioni effettuate dal contribuente nel 2013 ammontano ad euro 100.000 + Iva 21%. Di queste sono state incassate fatture per euro + Iva. 5
10.500 100.000 Ipotizziamo che nel 2013: vengono incassate le fatture del 2012 relative al regime dell Iva per cassa per euro 10.000+Iva 21%; In tal caso: i 10.000,00 euro andranno indicati nel rigo VE22 e concorreranno alla determinazione dell imposta; per evitare duplicazione del volume d affari, essendo operazioni che hanno concorso a formare il volume d affari nel precedente periodo d imposta, l importo verrà sterilizzato con l indicazione nel rigo VF37 con segno meno. 60.000 13.100 10.000 100.000 - Riproduzione riservata - 6