Ministero dell Economia e delle Finanze. Proposte di intervento in materia di Studi di Settore

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Ministero dell Economia e delle Finanze Proposte di intervento in materia di Studi di Settore 8 febbraio 2016

Premessa Gli studi di settore sono stati introdotti nella legislazione nel 1993 e la loro prima elaborazione risale al 1998, dopo la firma del protocollo d intesa fra Ministero delle Finanze ed Associazioni di Categoria. Gli studi partono quindi da un progetto di condivisione e confronto tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti ed hanno permesso di superare le precedenti infauste esperienze in tema di minimum tax ed altri strumenti per la determinazione del reddito d impresa o professionale quali parametri e contributo diretto lavorativo. Si è passati da strumenti di determinazione del reddito o di accertamento IMPOSTI dall amministrazione a strumenti di selezione, controllo e (in certi limiti) accertamento CONDIVISI. Quando si crea uno strumento che ha la pretesa di esprimere un giudizio sulla fedeltà fiscale di tutti i contribuenti cui si fa riferimento, l effetto di tale strumento diventa dirompente. Pertanto, se si vuole che questo abbia la massima efficacia possibile, anche le stime devono essere credibili e sostenibili e ciò è stato, sino ad oggi, possibile grazie al confronto fra l Amministrazione Finanziaria e le categorie rappresentative delle imprese e dei professionisti. Le responsabilità legate agli studi di settore sono molto importanti, perché con essi si esprime un giudizio di massa sulla fedeltà fiscale delle imprese, ovvero sulla bontà dell azione imprenditoriale intrapresa. Non si possono commettere errori, anche in ragione dell enorme peso fiscale che grava proprio sulle piccole imprese. Il sistema attuale garantisce il più possibile sia l assenza di errori, sia una graduale emersione di base imponibile. Nel tempo, lo strumento è stato arricchito, oltre alla congruità, con altri indicatori, quali gli indici di coerenza e di normalità economica, è stata introdotta l asseverazione dei dati da parte degli intermediari fiscali e, da ultimo, è stato riconosciuto, a fronte di una corretta applicazione degli studi, uno specifico regime di premialità (seppure solamente in favore di una parte della platea delle imprese assoggettate agli studi). 2

Gli studi sono revisionati triennalmente e, dal 2008, sono stati inseriti specifici correttivi a fronte del perdurante stato di crisi dell economia: in corrispondenza di ogni revisione dello strumento questo è stato sempre più affinato (contrastando il fenomeno dell indicazione di dati non veritieri) e gli indicatori di normalità economica e gli indici di coerenza sono stati finalizzati al riconoscimento del regime premiale. Oggi sono applicati 204 studi di settore suddivisi nelle quattro grandi aree: manifatturiera, servizi, commercio, professioni che ricomprendono tutte le attività economiche. L applicazione degli studi è limitata ai contribuenti con ricavi non superiori ad 5.164.000. Il numero dei soggetti che applicano gli studi è di oltre 3,6 milioni di contribuenti a fronte di circa 5 milioni di partite IVA esistenti in Italia. Gli accertamenti da studi di settore sono stati poco più di 12.000 nel 2014, a fronte di circa 600.000 soggetti non congrui. La proposta Nel corso del 2016, anche sulla base dell atto di indirizzo del Ministro dell Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2015, gli studi di settore saranno interessati da una semplificazione dei modelli e da una rivisitazione delle modalità di costruzione. Non va dimenticato che i numerosi dati ed informazioni richieste sono frutto di una stagione in cui lo studio era "autosufficiente" ai fini dell'accertamento (circolare n. 58 del 2002). Quindi, per cogliere ogni situazione, e tenerne conto nel livello di congruità, il modello è stato complicato a valle del calcolo di GERICO. Riteniamo sia giunta l ora di cambiare passo e di abbandonare completamente l utilizzo dello studio come strumento di accertamento per valorizzarne le potenzialità dello stesso come elemento di compliance. 3

Alla luce delle annunciate modifiche (compresa quella di abolizione degli stessi per le attività professionali) R.E TE. Imprese Italia ritiene necessario rivedere l impianto giuridico che governa la materia. In particolare si propone di: 1. rivedere l utilizzo degli studi di settore ritornando alle iniziali finalità dello strumento. A tal riguardo va evidenziato che dopo le sentenze della Cassazione del 2009 gli studi sono stati riportati nel loro corretto alveo per quanto concerne la valenza in ambito accertativo: lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli desumibili dall applicazione degli studi di settore, rappresenta una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza stabiliti dalla legge e rappresenta, pertanto, un mero indizio di evasione che, ai fini dell attività di accertamento, deve essere corroborato da altri elementi probatori. Gli studi, che nascevano come modalità di selezione dei contribuenti a rischio di evasione e per dare certezze ai contribuenti corretti, sono stati utilizzati dall Amministrazione Finanziaria, specie nel periodo 2007/2008, in modo improprio, ossia per far cassa. Dopo le sentenza della Cassazione è cominciato un "lento declino" nell utilizzo dello strumento in sede di accertamento. Conseguentemente: dall art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993, vanno eliminate le parole:, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto ; va rivisto l art. 62-bis del D.L. n. 331 del 1993; l art. 10 delle legge n. 146 del 1998, va riscritto per affermare che gli studi sono utilizzati per la selezione dei contribuenti ed al fine di disciplinare gli effetti dell adeguamento spontaneo al livello della congruità proposta dagli studi; 4

l art. 10, comma 9 e seguenti del D.L. n. 201 del 2011, va coordinato con i nuovi testi. 2. utilizzare lo studio di settore come elemento di una rafforzata compliance Per le ragioni in precedenza esposte: lo studio di settore dovrà continuare ad essere l elemento che permette l accesso al regime premiale disciplinato dall art. 10, comma 9 e seguenti del D.L. n. 201 del 2011; il regime premiale andrà ulteriormente rafforzato attraverso un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all aumentare del reddito dichiarato. Per fare questo occorrerà introdurre, a regime, un sistema premiale legato alle performance di reddito incrementale dichiarato, rispetto alla soglia minima di reddito riferibile alle potenzialità produttive dell impresa e da determinarsi, ovviamente, in via presuntiva, attraverso gli studi di settore. Una volta definita la soglia minima di reddito (ovviamente diversa da impresa ad impresa), a partire dalla quale verrebbe riconosciuto l incentivo fiscale, l agevolazione consisterebbe nel riconoscere, sulla sola parte di reddito dichiarata eccedente quello di riferimento, una tassazione molto ridotta. Si verrebbe a creare, in tal modo, un sistema di incentivi volto a stimolare i contribuenti ad accrescere la loro capacità produttiva al fine di abbassare la tassazione media sul reddito da loro prodotto. 5