Obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni in presenza di soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata

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Prot. 46/2014 Milano, 03-02-2014 Circolare n. 13/2014 AREA: Circolari, Fiscale Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore: finanziamenti e capitalizzazioni Chiarimenti: Faq dell'agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2014. L Agenzia delle Entrate ha pubblicato le faq, datate 16 gennaio 2014, recante: Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell imprenditore nei confronti dell impresa. Con il documento in esame l Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti, di seguito riportati, relativi alle problematiche più frequenti in materia di beni in godimento ai soci o ai finanziamenti ricevuti nell anno 2012. Al proposito si ricorda che per la comunicazione all Anagrafe tributaria delle informazioni relative ai beni in godimento ai soci o ai finanziamenti ricevuti nell anno 2012, sono validi gli invii effettuati entro il prossimo 31 gennaio 2014. Risposte alle domande più frequenti (FAQ) Quesito n.1 Obbligo di comunicazione dei finanziamenti/capitalizzazioni in presenza di soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata Si chiede conferma che l esonero dalla presentazione della comunicazione relativa ai finanziamenti/capitalizzazione nei casi in cui l impresa non abbia un conto corrente dedicato all attività sia limitato ai soggetti che operano in regime di Pagina 1 / 5

contabilità semplificata. Si ritiene, inoltre, che rientrino nell esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio (art.27, commi 1 e 2, del D.L. n.98 del 2011), il regime contabile agevolato (art.27, comma 3 e seguenti, del D.L. n.98 del 2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 della legge n.388 del 2000). R. Ai fini della comunicazione finanziamenti/capitalizzazioni è stato previsto l esonero per i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata. L obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all attività. Rientrano nell esonero anche le imprese che adottano uno dei regimi contabili indicati nel quesito e che non utilizzano un conto corrente dedicato. L obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso per le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria. Quesito n.2 Esclusione dall obbligo di comunicazione nelle ipotesi in cui non vi sia imponibilità in capo al socio conseguente al maggior reddito a lui imputato scaturente dall indeducibilità dei costi dei beni concessi in uso La comunicazione relativa ai beni dati in uso a soci/familiari va effettuata solo nei casi in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento. In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione (nel quadro RL) un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. Si chiede conferma che la comunicazione non sia obbligatoria anche nei casi in cui, per i beni dati in godimento da società di persone e di capitali trasparenti, non sussista una differenza positiva tra il valore normale del diritto di godimento del bene ed il corrispettivo pattuito aumentato, quest ultimo, dalla quota parte di reddito attribuito al socio per trasparenza, corrispondente all ammontare dei costi non ammessi in deduzione (cfr Circolare n.36/e del 24 settembre 2012, pag.2). R. Si richiama il punto 2.1 del provvedimento del Direttore dell Agenzia del 2 agosto 2013, prot. n.2013/94902, il quale stabilisce che A decorrere dall anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all anagrafe tributaria i dati dei Pagina 2 / 5

soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.. L obbligo di comunicazione non sussiste, in coerenza con quanto stabilito dalla circolare n.36 del 2012, al paragrafo 2, qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nel medesimo paragrafo della citata circolare, e il valore normale. Quesito n.3 Firma del modello Il modello di comunicazione non prevede la possibilità di firma del contribuente. Si prega di voler dare indicazioni in merito anche in merito agli obblighi di conservazione. R: Il modello in oggetto, come già specificato per quello polivalente, non è modello di dichiarazione bensì un modello di comunicazione. Allo stesso, pertanto, non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. In particolare, resta fermo l obbligo da parte dell intermediario di consegnare al contribuente la documentazione descritta al par.4.1 delle istruzioni. Quesito n.4 Comunicazione beni/finanziamenti ai soci La bozza delle istruzioni per la compilazione della comunicazione beni/finanziamenti soci afferma: Anno di riferimento: La comunicazione è presentata con riferimento all anno solare 1.2): La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta 1.3): La comunicazione deve essere effettuata per la somma dei finanziamenti nel periodo d imposta Cosa significa? Pagina 3 / 5

Considerato che: 1) il Provvedimento del 2/8/2013 afferma al punto 2.2: La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel PERIODO D IMPOSTA 2) la Circolare 24/2012 afferma: Pertanto, essendo entrata in vigore la legge di conversione in data 18 settembre 2011, le disposizioni contenute nei commi in esame si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare, a decorrere dal PERIODO D IMPOSTA 2012. Per i soggetti aventi esercizio non coincidente con l anno solare, le suddette disposizioni si applicano a decorrere dal PERIODO D IMPOSTA successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, chiediamo conferma che la comunicazione vada effettuata con riferimento ai beni/finanziamenti concessi nel PERIODO D IMPOSTA. R: La comunicazione riguarda beni, concessi nel periodo di imposta, e finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo d imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l anno solare. Quesito n.5 Comunicazione beni/finanziamenti ai soci (2) A tale proposito, considerando quanto previsto dai Provvedimenti del 2/8/2013, si chiede se sono corretti i termini di presentazione della comunicazione nelle seguenti casistiche: - soggetti con periodo d'imposta 19/9-18/9: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2011-18/9/2012 in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 12/12/2013; - per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 19/9/2012-18/9/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il presentazione 30/4/2014; - soggetti con periodo d'imposta 1/7-30/6: la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2012-30/6/2013, in questo caso la presentazione della comunicazione dovrà avvenire entro il 30/4/2014; per gli stessi soggetti, la seconda comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1/7/2013-30/6/2014 con presentazione della comunicazione entro il 30/4/2015. Pagina 4 / 5

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) R: Si conferma puntualmente la sussistenza dell obbligo di comunicazione e relativi termini per l invio secondo quanto prospettato nel quesito. Quesito n.6 Ammontare dei finanziamenti e Valore delle capitalizzazioni I campi Ammontare dei finanziamenti e Valore delle capitalizzazioni e degli apporti possono essere compilati contemporaneamente. In questo caso, quale data occorre indicare? E se nel corso del periodo d imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, quale data occorre indicare? R: Occorre compilare un intercalare per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni. Nel caso in cui nel corso del periodo d imposta il socio concede più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare la data dell ultimo finanziamento o dell ultimo apporto, come già indicato nelle istruzioni al provvedimento. Pagina 5 / 5