Convenzione europe di ssistenz giudiziri in mteri penle Strsurgo, 20 prile 1959 Trduzione ufficile dell Cncelleri federle dell Svizzer Serie dei Trttti Europei - n 30 Premolo I Governi firmtri, Memri del Consiglio d Europ, considerto che lo scopo del Consiglio d Europ è di tture un unione più strett fr i suoi Memri; convinti che l ccettzione di regole uniformi per l ssistenz giudiziri in mteri penle è tle d conseguire sifftt direttiv; considerto che l ssistenz giudiziri è in rpporto con l estrdizione che è già stt oggetto di un convenzione del 13 dicemre 1957, hnno convenuto qunto segue: Titolo I Disposizioni generli Articolo 1 1 Le Prti Contrenti si oligno d ccordrsi reciprocmente, secondo le disposizioni dell presente Convenzione, l ssistenz giudiziri più mpi possiile in qulsisi procedur concernente reti, l cui repressione, l momento in cui l ssistenz giudiziri è domndt, è di competenz delle utorità giudizirie dell Prte richiedente. 2 L presente Convenzione non si pplic ll esecuzione delle decisioni di rresto e di condnn nè i reti militri che non costituiscono reti di diritto comune. Articolo 2 L ssistenz giudiziri potrà essere rifiutt: se l domnd si riferisce reti considerti dll Prte richiest come reti politici o come reti connessi con reti politici o come reti fiscli; se l Prte richiest ritiene che l esecuzione dell domnd è di ntur tle d nuocere ll sovrnità, ll sicurezz, ll ordine pulico o d ltri interessi essenzili del suo pese.
Titolo II Commissioni rogtorie Articolo 3 1 L Prte richiest frà eseguire, nelle forme previste dll su legislzione, le commissioni rogtorie reltive un ffre penle che le srnno trsmesse dlle utorità giudizirie dell Prte richiedente e che hnno per oggetto di compiere tti istruttori o di comunicre mezzi di prov, inserti o documenti. 2 Se l Prte richiedente desider che i testimoni o i periti depongno sotto giurmento, ess ne frà espress domnd e l Prte richiest vi drà seguito se l legge del suo pese non vi si oppone. 3 L Prte richiest potrà trsmettere soltnto copie o fotocopie certificte conformi degli inserti o dei documenti richiesti. Tuttvi, se l Prte richiedente domnd espressmente l trsmissione degli originli, srà dto seguito ll domnd in tutt l misur del possiile. Articolo 4 Se l Prte richiedente ne f domnd espress, l Prte richiest l informerà dell dt e del luogo d esecuzione dell commissione rogtori. Le utorità e le persone in cus potrnno ssistere ll esecuzione se l Prte richiest vi cconsente. Articolo 5 1 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm dell presente convenzione o del deposito del suo strumento di rtificzione o di desione, riservrsi, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, l fcoltà di sottoporre l esecuzione delle commissioni rogtorie per perquisizione o sequestro di oggetti un o più delle seguenti condizioni: c il reto motivnte l commissione rogtori deve essere puniile secondo l legge dell Prte richiedente e dell Prte richiest; il reto motivnte l commissione rogtori deve essere idoneo nel pese richiesto dr luogo ll estrdizione; l esecuzione dell commissione rogtori deve essere comptiile con l legge dell Prte richiest. 2 Qundo un Prte Contrente vrà ftto un dichirzione conformemente l prgrfo 1 del presente rticolo, qulsisi ltr Prte potrà pplicre l regol dell reciprocità. Articolo 6 1 L Prte richiedente potrà soprssedere ll consegn di oggetti, inserti o documenti, di cui è stt chiest l trsmissione, se le sono necessri per un procedur penle in corso. 2 Gli oggetti, come nche gli originli degli inserti e dei documenti, che srnno stti trsmessi in esecuzione di un commissione rogtori, srnno restituiti il più presto possiile dll Prte richiedente ll Prte richiest, slvo che quest vi rinunci. 2
Titolo III Consegn di tti procedurli e di decisioni giudizirie comprs di testi, periti e persone perseguite Articolo 7 1 L Prte richiest provvederà ll consegn degli tti procedurli e delle decisioni giudizirie che le srnno trsmesse questo scopo dll Prte richiedente. L consegn potrà essere effettut per semplice trsmissione dell tto o dell decisione l destintrio. Se l Prte richiedente ne f espress domnd, l Prte richiest effettuerà l consegn in un delle forme previste nell su legislzione per trsmissioni nloghe o in un form specile comptiile con l su legislzione. 2 L prov dell consegn vverrà medinte un ricevut dtt e firmt dl destintrio o un dichirzione dell Prte richiest ccertnte il ftto, l form e l dt dell consegn. L uno o l ltro di questi documenti srà immeditmente trsmesso ll Prte richiedente. Su domnd di quest, l Prte richiest preciserà se l consegn è stt effettut conformemente ll su legge. Se l consegn non h vuto luogo, l Prte richiest ne comunicherà immeditmente il motivo ll Prte richiedente. 3 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm dell presente Convenzione o del deposito del suo strumento di rtificzione o di desione, domndre, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, che l citzione comprire per un person perseguit trovntesi sul suo territorio si trsmess lle sue utorità entro un determinto termine prim dell dt stilit per l comprs. Tle termine srà precisto nell dett dichirzione e non potrà superre 50 giorni. Stilendo l dt di comprs e trsmettendo l citzione, si terrà conto di tle termine. Articolo 8 Il teste o il perito che non vrà ottemperto un citzione comprire, di cui è stt chiest l trsmissione, non potrà essere sottoposto d lcun snzione o misur di coercizione nche qulor l citzione contenesse commintorie, slvo che si rechi poi spontnemente sul territorio dell Prte richiedente e che ivi si regolrmente citto di nuovo. Articolo 9 Le indennità d versre e le spese di viggio e di soggiorno d rimorsre l teste o l perito dll Prte richiedente srnno clcolte prtire dl luogo di residenz e srnno ccordte secondo liquote lmeno uguli quelle previste nelle triffe e nei regolmenti in vigore nel pese ove l udizione deve ver luogo. Articolo 10 1 Se l Prte richiedente reput che l comprs personle di un teste o di un perito dvnti lle sue utorità giudizirie è prticolrmente necessri, ess ne frà menzione nell domnd di consegn dell citzione e l Prte richiest inviterà il teste o il perito comprire. L Prte richiest frà conoscere l rispost del teste o del perito ll Prte richiedente. 2 Nel cso previsto l prgrfo 1 del presente rticolo, l domnd o l citzione dovrà menzionre l importo pprossimtivo delle indennità d versre e delle spese di viggio e di soggiorno d rimorsre. 3
3 L Prte richiest potrà ccordre un nticipo di denro l teste o l perito, se un domnd le è presentt in tl senso. L nticipo srà menzionto sull citzione e rimorsto dll Prte richiedente. Articolo 11 1 Qulsisi person detenut, di cui l Prte richiedente domnd l comprs personle in qulità di teste o per un confronto, srà trsferit tempornemente sul territorio, ove l udizione deve ver luogo, condizione che si riconsegnt nel termine indicto dll Prte richiest e riservte le disposizioni dell rticolo 12 nell misur in cui possno essere pplicte. Il trsferimento potrà essere rifiutto: c d se l person detenut non vi cconsente; se l su presenz è necessri in un procedur penle in corso sul territorio dell Prte richiest; se il suo trsferimento è suscettiile di prolungre l su detenzione o se ltre considerzioni impertive si oppongono l suo trsferimento nel territorio dell Prte richiedente. 2 Nel cso previsto l prgrfo precedente e riservte le disposizioni dell rticolo 2, il trnsito dell person detenut ttrverso il territorio di uno Stto terzo, Prte dell presente Convenzione, srà concesso su domnd corredt di tutti i documenti utili e trsmess dl Ministero di Giustizi dell Prte richiedente l Ministero di Giustizi dell Prte richiest del trnsito. Qulsisi Prte Contrente potrà rifiutre di ccordre il trnsito i suoi cittdini. 3 L person trsferit dovrà restre in detenzione sul territorio dell Prte richiedente e, dto il cso, sul territorio dell Prte richiest del trnsito, slvo che l Prte richiest del trsferimento ne domndi l su lierzione. Articolo 12 1 Nessun teste o perito, qulsisi cittdinnz esso i, che, in seguito un citzione, comprirà dvnti lle utorità giudizirie dell Prte richiedente, non potrà essere perseguito nè detenuto nè sottoposto d lcun ltr limitzione dell su liertà personle sul territorio di quest Prte per ftti o condnne nteriori ll su prtenz dl territorio dell Prte richiest. 2 Nessun person, qulsisi cittdinnz ess i, citt dvnti lle utorità giudizirie dell Prte richiedente ffinché rispond di ftti, per i quli è oggetto di perseguimento, non potrà essere perseguit, nè detenut nè sottopost d lcun ltr limitzione dell su liertà personle per ftti o condnne nteriori ll su prtenz dl territorio dell Prte richiest e non indicti nell citzione. 3 L immunità previst nel presente rticolo cesserà qundo il teste, il perito o l person perseguit, vendo vuto l possiilità di lscire il territorio dell Prte richiedente durnte quindici giorni consecutivi dopo che l su presenz non er più domndt dlle utorità giudizirie, srà nondimeno rimsto su questo territorio o vi srà ritornto dopo verlo lscito. 4
Titolo IV Csellrio giudizile Articolo 13 1 L Prte richiest trsmetterà, nell misur in cui le sue utorità giudizirie potrnno ottenerli esse stesse in un cso simile, gli estrtti del csellrio giudizile e tutte le informzioni reltive l medesimo che le srnno chieste dlle utorità giudi-zirie di un Prte Contrente per i isogni di un ffre penle. 2 Nei csi ltri che quelli previsti nel prgrfo 1 del presente rticolo, srà dto seguito simile domnd lle condizioni previste nell legislzione, nei regolmenti o dll prssi dell Prte richiest. Titolo V Procedur Articolo 14 1 Le domnde di ssistenz dovrnno contenere le indiczioni seguenti: c d l utorità, dll qule l domnd emn; l oggetto e il motivo dell domnd; nell misur del possiile, l identità e l nzionlità dell person in cus, e ove occorr, il nome e l indirizzo del destintrio. 2 Le commissioni rogtorie previste negli rticoli 3, 4 e 5 menzionernno, inoltre, il reto e conterrnno un rissunto dei ftti. Articolo 15 1 Le commissioni rogtorie previste negli rticoli 3, 4 e 5 e le domnde previste nell rticolo 11 srnno trsmesse dl Ministero di Giustizi dell Prte richiedente l Ministero di Giustizi dell Prte richiest e rispedite per l stess vi. 2 Nel cso di urgenz, le dette commissioni rogtorie potrnno essere trsmesse direttmente dlle utorità giudizirie dell Prte richiedente lle utorità giudizirie dell Prte richiest. Esse srnno rispedite corredte degli tti reltivi ll esecuzione per l vi previst nel prgrfo 1 del presente rticolo. 3 Le domnde previste nel prgrfo 1 dell rticolo 13 potrnno essere trsmesse direttmente dlle utorità giudizirie l servizio competente dell Prte richiest e le risposte potrnno essere rispedite direttmente d questo servizio. Le domnde previste nel prgrfo 2 dell rticolo 13 srnno trsmesse dl Ministero di Giustizi dell Prte richiedente l Ministero di Giustizi dell Prte richiest. 4 Le domnde d ssistenz giudiziri, oltre quelle previste nei prgrfi 1 e 3 del presente rticolo e segntmente le domnde d inchiest preliminre l perseguimento, potrnno essere oggetto di trsmissione dirett fr le utorità giudizirie. 5 Nei csi in cui l trsmissione dirett è mmess dll presente Convenzione, ess potrà essere effettut ttrverso l Orgnizzzione internzionle di Polizi criminle (Interpol). 5
6 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm dell presente Convenzione o del deposito del suo strumento di rtificzione o di desione, fr spere, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, che tutte le domnde d ssistenz giudiziri o tlune di esse devono essere trsmesse per un vi ltr che quell previst nel presente rticolo o domndre che, nel cso previsto l prgrfo 2 del presente rticolo, un copi dell commissione rogtori si trsmess contempornemente l suo Ministero di Giustizi. 7 Il presente rticolo non nuocerà lle disposizioni degli ccordi o convenzioni ilterli in vigore fr Prti Contrenti, che prevedno l trsmissione dirett dell domnd d ssistenz giudiziri fr le utorità delle Prti. Articolo 16 1 Riservte le disposizioni del prgrfo 2 del presente rticolo, l trduzione delle domnde e degli tti llegti non srà richiest. 2 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm o del deposito del suo strumento di rtificzione o di desione, riservrsi, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, l fcoltà di esigere che le domnde e gli tti llegti le sino trsmessi corredti di un trduzione nell propri lingu o di un trduzione in un lingu ufficile del Consiglio d Europ o in quell di queste lingue che ess indicherà. Le ltre Prti potrnno pplicre l regol dell reciprocità. 3 Il presente rticolo non nuocerà lle disposizioni concernenti l trduzione di domnde e di tti llegti contenute negli ccordi o convenzioni vigenti o futuri fr due o più Prti Contrenti. Articolo 17 Gli tti e i documenti trsmessi in ppliczione dell presente Convenzione srnno esenti d qulsisi formlità di leglizzzione. Articolo 18 Se l utorità cui è dirett un domnd di ssistenz è incompetente per drvi seguito, ess trsmetterà, d ufficio, l domnd ll utorità competente del suo pese e, qulor l domnd si stt trsmess per l vi dirett, ne informerà per l stess vi l Prte richiedente. Articolo 19 Qulsisi rifiuto di ssistenz giudiziri srà motivto. Articolo 20 Riservte le disposizioni dell rticolo 10, l esecuzione delle domnde di ssistenz non drà luogo l rimorso di lcun spes, eccettute quelle cgionte dll intervento di periti sul territorio dell Prte richiest e dl trsferimento di persone detenute effettuto in ppliczione dell rticolo 11. 6
Titolo VI Denunci i fini di perseguimenti Articolo 21 1 Qulsisi denunci trsmess d un Prte Contrente in vist di perseguimenti dvnti i triunli di un ltr Prte frà oggetto di comuniczioni fr i Ministeri di Giustizi. Tuttvi, le Prti Contrenti potrnno usre dell fcoltà previst nel prgrfo 6 dell rticolo 15. 2 L Prte richiest frà conoscere il seguito dto ll denunci e, ove occorr, trsmetterà un copi dell decisione pres. 3 Le disposizioni dell rticolo 16 srnno pplicili lle denunce previste nel prgrfo 1 del presente rticolo. Titolo VII Scmio di vvisi di condnn Articolo 22 Ciscun delle Prti Contrenti vvertirà l Prte interesst delle sentenze penli e delle misure posteriori che concernono i cittdini di quest Prte e che sono stte iscritte nel csellrio giudizile. I Ministeri di Giustizi trsmetternno questi vvisi lmeno un volt ll nno. Se l person in cus è considert come cittdino di due o più Prti Contrenti, gli vvisi srnno trsmessi ciscun delle Prti interes-ste, slvo che quest person possied l cittdinnz dell Prte sul cui territorio è stt condnnt. Titolo VIII Disposizioni finli Articolo 23 1 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm dell presente Convenzione o del deposito del suo strumento di rtificzione o di desione, esprimere un riserv circ un o più determinte disposizioni dell Convenzione. 2 Qulsisi Prte Contrente, che vrà espresso un riserv, l ritirerà non ppen le circostnze glielo permetternno. Il ritiro delle riserve vverrà medinte notificzione l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 3 Un Prte Contrente che vesse espresso un riserv su un disposizione dell Convenzione potrà pretendere l ppliczione dell stess disposizione d un ltr Prte soltnto nell misur in cui l h ccettt. Articolo 24 Qulsisi Prte Contrente potrà, l momento dell firm dell presente Convenzione o del suo strumento di rtificzione o di desione, indicre, medinte dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ, le utorità che ess consider come utorità giudizirie i fini dell presente Convenzione. Articolo 25 1 L presente Convenzione srà pplicile i territori metropolitni delle Prti Contrenti. 2 Ess srà primente pplicile, per qunto concerne l Frnci, ll Algeri e i diprtimenti d oltremre e, per qunto concerne l Itli, l territorio dell Somli sotto mministrzione itlin. 7
3 L Repulic Federle di Germni potrà estendere l ppliczione dell presente Convenzione l Lnd Berlino medinte un dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 4 Per qunto concerne il Regno dei Pesi Bssi, l presente Convenzione srà pplicile l suo territorio europeo. Il Regno potrà estendere l ppliczione dell Convenzione lle Antille olndesi, l Surinm e ll Nuov Guine olndese medinte un dichirzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. 5 Medinte ccordo diretto fr due o più Prti Contrenti, il cmpo d ppliczione dell presente Convenzione potrà, lle condizioni stipulte in tle ccordo, essere esteso qulsisi territorio d un di queste Prti ltro che quelli indicti nei prgrfi 1, 2, 3 e 4 del presente rticolo e di cui un delle Prti ssicur le relzioni internzionli. Articolo 26 1 Riservte le disposizioni del prgrfo 7 dell rticolo 15 e del prgrfo 3 dell rticolo 16, l presente Convenzione rog, per qunto concerne i territori cui è pplicile, le disposizioni dei trttti, convenzioni e ccordi ilterli che, fr le due Prti Contrenti, reggono l ssistenz giudiziri in mteri penle. 2 Tuttvi, l presente Convenzione non concernerà gli olighi derivnti dlle disposizioni di qulsisi ltr convenzione internzionle di ntur ilterle o multilterle, di cui tlune clusole reggono o reggernno, in un settore determinto, l ssistenz giudiziri su singoli punti. 3 Le Prti Contrenti potrnno concludere fr esse ccordi ilterli o multilterli reltivi ll ssistenz giudiziri in mteri penle soltnto per completre le disposizioni dell presente Convenzione e per gevolre l ppliczione dei principi contenuti nell medesim. 4 Qundo, fr due o più Prti Contrenti, l ssistenz giudiziri in mteri penle si prtic sull se di un legislzione uniforme o di un ordinmento prticolre che prevede l ppliczione reciproc delle misure di ssistenz giudiziri sui loro territori rispettivi, queste Prti vrnno l fcoltà di regolre i loro rpporti reciproci in tle settore, fondndosi esclusivmente su questi sistemi, nonostnte le disposizioni dell presente Convenzione. Le Prti Contrenti, che escludono o escludernno di loro rpporti reciproci l ppliczione dell presente convenzione, conformemente lle disposizioni di questo prgrfo, dovrnno, tle scopo, trsmettere un notificzione l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. Articolo 27 1 L presente Convenzione resterà pert ll firm dei Memri del Consiglio d Europ. Ess srà rtifict e gli strumenti di rtificzione srnno depositti presso il Segretrio Generle del Consiglio. 2 L Convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo l dt del deposito del terzo strumento di rtificzione. 3 Ess entrerà in vigore, rispetto qulsisi firmtrio che l rtificherà ulteriormente, 90 giorni dopo il deposito del suo strumento di rtificzione. Articolo 28 1 Il Comitto dei Ministri del Consiglio d Europ potrà invitre qulsisi Stto non memro del Consiglio d derire ll presente Convenzione. L risoluzione concernente tle invito dovrà essere pprovt ll unnimità dei Memri del Consiglio venti rtificto l Convenzione. 8
2 L desione vverrà medinte il deposito, presso il Segretrio Generle del Consiglio, di uno strumento di desione, che esplicherà effetto 90 giorni dopo il suo deposito. Articolo 29 Qulsisi Prte Contrente potrà, per qunto l concerne, disdire l presente Convenzione medinte notificzione trsmess l Segretrio Generle del Consiglio d Europ. L notificzione esplicherà effetto sei mesi dopo l dt del suo ricevimento d prte del Segretrio Generle del Consiglio. Articolo 30 Il Segretrio Generle del Consiglio d Europ notificherà i Memri del Consiglio e l Governo di ciscuno Stto vente derito ll presente Convenzione: i nomi dei firmtri e il deposito di ogni strumento di rtificzione o di desione; l dt dell entrt in vigore; c qulsisi notificzione ricevut in ppliczione delle disposizioni del prgrfo 1 dell rticolo 5, del prgrfo 3 dell rticolo 7, del prgrfo 6 dell rticolo 15, del prgrfo 2 dell rticolo 16, dell rticolo 24, dei prgrfi 3 e 4 dell rticolo 25 e del prgrfo 4 dell rticolo 26; d qulsisi riserv espress in ppliczione delle disposizioni del prgrfo 1 dell rticolo 23; e il ritiro di qulsisi riserv effettuto in ppliczione delle disposizioni del prgrfo 2 dell rticolo 23; f qulsisi notificzione di disdett ricevut in ppliczione delle disposizioni dell rticolo 29 e l dt dll qule ess esplic effetto. In fede di che, i sottoscritti, deitmente utorizzti tle scopo, hnno firmto l presente Convenzione. Ftto Strsurgo, il 20 prile 1959, nelle lingue frncese e inglese, i cui testi fnno ugulmente fede, in un solo esemplre, che srà depositto ll rchivio del Consiglio d Europ. Il Segretrio Generle trsmetterà copi certifict conforme i Governi firmtri e derenti. 9