Iva: detrazione per le auto

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 342 21.11.2014 Iva: detrazione per le auto Categoria: Auto Sottocategoria: Iva Ai fini IVA, con la Legge n. 244/2007 è stato regolamentato il diritto ad esercitare la detrazione dell imposta relativa all acquisto dei veicoli a motore, compresi i carburanti, lubrificanti e servizi d impiego, al fine di adeguare l ordinamento italiano a quello europeo. In particolare, in seguito alla modifica dell art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, un veicolo stradale a motore può essere considerato strumentale ai fini IVA (imposta interamente detraibile), ma allo stesso tempo soggetto a limitazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi. Sull argomento è intervenuta recentemente la Direzione regionale delle Lombardia che in risposta ad un interpello ha negato l integrale detrazione dell Iva relativa a veicoli concessi in uso promiscuo all amministratore. Premessa L art. 1, comma 261, lett. e), Legge n. 244/2007, ha modificato l art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, introducendo importanti novità in materia di detraibilità dell IVA per i veicoli stradali a motore. Si riporta di seguito la lett. c), art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972: c) l imposta relativa all acquisto o all importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata 1

non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. In particolare, l imposta pagata per l acquisto e/o l importazione risulta detraibile: nella misura forfettaria del 40% se i veicoli sono utilizzati solo parzialmente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione; per l intero importo: se i veicoli formano oggetto dell attività propria dell impresa (ad esempio, autonoleggio, autoscuola, concessionario, ecc.); in ogni caso, per agenti e rappresentanti di commercio; se i veicoli sono utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione. Si ricorda che ai sensi dell art. 19-bis1, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, alle stesse condizioni è ammessa in detrazione l IVA relativa all acquisto e/o importazione dei componenti e/o ricambi dei veicoli in esame. La disposizione legislativa Si riporta di seguito la lett. d), art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972: d) l imposta relativa all acquisto o all importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti di diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l imposta relativo all acquisto o all importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. Come si può notare, l art. 19-bis1, lettere c) e d), D.P.R. n. 633/1972, non presenta più la storica distinzione tra autovetture, autoveicoli e autocarri, e adotta il concetto unitario di veicoli stradali a motore. La detraibilità dell IVA, quindi, diventa indipendente dalla classificazione del veicolo ai fini del Codice della strada. Si assiste, pertanto, all applicazione di una disciplina uniforme per tutti i mezzi di trasporto rientranti nella nozione di veicoli stradali, a prescindere dalla loro classificazione in base al Codice della strada. 2

Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, l art. 164, comma 1, TUIR, prevede l integrale deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazione, ecc.) soltanto per: autovetture e autocaravan di cui all art. 54, lett. a) e m), Codice della Strada; ciclomotori e motocicli; utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa (nella quale non rientrano, ad esempio, tutte quelle attività eseguite in modo occasionale o accessorio); esempi tipici sono quelli del taxista e della scuola guida. Diversamente, le spese relative ai veicoli sopra citati, il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell attività propria dell impresa, sono deducibili nella misura del 20%. Come si può notare, mentre la disciplina relativa alla detraibilità dell IVA non fa più riferimento alla classificazione dei veicoli in base al Codice della strada, ai fini delle imposte sui redditi tale classificazione rimane rilevante. Inoltre, l art. 164, comma 1, TUIR, si differenzia parzialmente con quanto previsto dall art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972. Come visto in precedenza, infatti, affinché l IVA sia interamente detraibile è sufficiente che i veicoli siano utilizzati esclusivamente nell esercizio dell impresa, dell arte o della professione (in cui rientrano, ad esempio, anche le attività eseguite in modo occasionale o accessorio); affinché il costo sia interamente deducibile, invece, è necessario che i veicoli siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell attività propria dell impresa. Pertanto, in base a quanto previsto dalla disciplina della detraibilità dell IVA (art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972) e da quella della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (art. 164, TUIR), può verificarsi la particolare fattispecie in cui, relativamente ad un veicolo aziendale: l IVA sia interamente detraibile; il costo sia deducibile soltanto nella misura del 20%. In pratica, il veicolo è considerato fiscalmente strumentale solo ai fini IVA. 3

Veicoli concessi in uso promiscuo Un caso particolare è rappresentato dai veicoli assegnati ai dipendenti in uso promiscuo, cioè tanto per le finalità aziendali quanto per scopi privati, per i quali viene tassato il c.d. fringe benefit agli effetti reddituali. Se in relazione all'uso privato del veicolo viene addebitato al dipendente un corrispettivo, vengono a realizzarsi i presupposti per fruire della detrazione integrale dell'iva. In questa ipotesi, infatti, l'utilizzo del veicolo deve ritenersi per intero inerente con l'attività del datore di lavoro, in quanto in parte è utilizzato dall'assegnatario per gli scopi aziendali, mentre per l'altra parte (uso privato) forma oggetto di una prestazione di servizio imponibile resa dall'impresa al dipendente. Su tale argomento è intervenuta recentemente la Direzione regionale delle Lombardia. In risposta a un interpello (prot. 904-472/14), la Dre della Lombardia ha: negato alla società richiedente la detrazione integrale dell'iva assolta per l'acquisto, gestione e manutenzione di un'auto aziendale concesso in uso promiscuo all'amministratore. L'intenzione dell'impresa interpellante di detrarre integralmente l'iva assolta "a monte" sull'auto dell'amministratore faceva leva sulla Circolare n. 6/DPF/2008, con cui l'amministrazione Finanziaria ha riconosciuto che: i veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell'esercizio dell'impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto per la possibilità accordata a questi ultimi di usarli anche per scopi privati, sono da considerarsi utilizzati totalmente per l'effettuazione di operazioni poste in essere nell'ambito dell'attività, con conseguente detrazione integrale dell'imposta. Tuttavia, la Dre Lombardia è contraria. Nonostante dal 2000 (articolo 34 della Legge n. 342) il legislatore abbia assimilato la disciplina fiscale dei redditi percepiti dall'amministratore (non professionista) a quelli di lavoro dipendente, secondo la Dre le disposizioni previste per i veicoli in uso ai dipendenti non possono essere estese anche agli amministratori, per di più se si tratta di altro tributo (Iva e non dirette). 4

Riepilogo VEICOLO Strumentale ai fini IVA Con limitazioni ai fini dei redditi IVA detraibile al 100% NO deducibilità al 100 Classificazione veicoli in base al Codice della Strada Non rileva ai fini IVA (art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/72) Rileva ai fini dei redditi (art. 164, TUIR) - Riproduzione riservata - 5