TERRITORIALITA IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVITA 2010

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Convegno 16 dicembre 2009 TERRITORIALITA IVA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI NOVITA 2010 1

Modifiche IVA dal 1 gennaio 2010 Direttiva sui servizi: Direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008; Direttiva sui rimborsi a soggetti esteri comunitari: Direttiva n. 2008/9/CE del 12 febbraio 2008; Direttiva diretta a colpire le frodi fiscali intracomunitarie: Direttiva n. 2008/117/CE del 6 dicembre 2008; Regolamento comunitario di cooperazione e scambio di informazione fra gli Stati: Regolamento CE n. 143/2008 del 12 febbraio 2008. 2

NUOVA TERRITORIALITA DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI: PRINCIPALI FONTI NORMATIVE Direttiva sui servizi: Direttiva n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008. Artt. Da 7 a 7-septies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 40, i cui commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 saranno abrogati con effetto 1.1.2010. 3

Natura dell imposta sul valore aggiunto L IVA* è una imposta generale sui consumi che si applica: alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese arti e professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate. Una prestazioni di servizi è rilevante ai fini IVA in presenza di 3 requisiti: 1.Soggettivo 2.Oggettivo 3.Territoriale *Art. 1 del D.P.R. n. 633/72 4

Territorialità dei servizi L IVA è una imposta che si applica: alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell esercizio di imprese arti e professioni. 5

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Logica di tassazione L IVA è una imposta generale che colpisce i consumi. In tale logica: le prestazioni di servizi dovrebbero essere tassate nello Stato dove avviene il relativo utilizzo; il gettito dovrebbe spettare al Paese di fruizione dei servizi; essendo il costo dell IVA a carico del consumatore finale i soggetti passivi di imposta non dovrebbero essere incisi dal tributo (soprattutto per evitare procedure di rimborso onerose e tempi lunghi di rimborso). 6

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Criterio generale comunitario e nazionale di tassazione in vigore al 31.12.2009 Le obbiettive difficoltà e le incertezze per individuare il luogo di fruizione del servizio in passato hanno spinto il legislatore comunitario ad adottare criteri più semplici. 7

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Criteri adottati dal legislatore italiano al 31.12.2009 Le norme IVA di riferimento per la verifica dei requisiti territoriali al 31.12. 2009 sono: art. 7 del D.P.R. 633/1972; art. 40 del D.L. 331/93. 8

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Criterio generale di tassazione contenuto nell art. 7 del D.P.R. n. 633/72 in vigore al 31.12.2009 La regola generale di tassazione nazionale delle prestazioni di servizi: art. 7, comma 3 del D.P.R. n. 633/72: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese da soggetti IVA domiciliati in Italia, o da soggetti ivi residenti (ma senza domicilio all estero) e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all estero. Criterio generale di tassazione: domicilio o residenza del prestatore Deroghe specifiche: art. 7, comma 4, lettere dalla a) alla f- quinquies) del D.P.R. n. 633/72: in funzione del: Luogo di ubicazione del bene (immobili). Luogo di esecuzione della prestazione (lavorazioni, perizie, servizi artistici, culturali, didattici, ecc). Luogo in funzione dei Km percorsi (trasporti). Luogo di stabilimento del committente e in alcuni casi il luogo di utilizzo del servizio: (consulenza, assistenza tecnica e legale, pubblicità, prestazioni immateriali, prestito di personale, fornitura dati, servizi bancari finanziari, assicurativi, noleggi, intermediazioni, commercio elettronico diretto, telecomunicazione, televisione, ecc.). 9

Territorialità delle prestazioni di servizi :disciplina interna vigente fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4 del D.P.R. n. 633/72: deroghe) Le deroghe sono così numerose e frammentarie che di fatto rendono residuale l applicazione della regola generale e molto difficoltosa l applicazione pratica della disposizione. 10

Territorialità delle prestazioni di servizi: disciplina interna vigente fino al 31.12.2009 L operatore che deve verificare se una determinata prestazione di servizi sia soggetta ad IVA oppure no ai fini territoriali deve per prima cosa: A) appurare se il servizio rientra in una delle deroghe specifiche elencate nel comma 4 dell art.7 del DPR. n. 633/72.In caso affermativo si applica solo ed esclusivamente la regola previste dalla deroga. B) se il servizio non è elencato nelle deroghe specifiche allora bisogna applicare la regola generale di tassazione della residenza del prestatore. 11

Territorialità delle prestazioni di servizi intracomunitarie; disciplina in vigore fino al 31.12.2009 (art. 40, commi da 4-bis, a 9 del D.L. n. 331/93). Art. 40, comma 4-bis: prestazioni su beni mobili spediti fuori dal paese membro della prestazione. Art. 40, comma 5: prestazioni di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni. Art. 40, comma 6 prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni. Art. 40, comma 8: intermediazioni su beni mobili: ufficialmente abrogato dal 15 luglio 2009. Criteri generali di tassazione: luogo del committente soggetto passivo italiano /comunitario; in alternativa: a) per i trasporti il luogo dove è iniziato il trasporto; b) per le prestazioni accessorie ai trasporti e per i servizi su beni mobili il luogo dove è eseguita la relativa prestazione. 12

Territorialità delle prestazioni di servizi: disciplina interna vigente fino al 31.12.2009 Se sussiste il requisito della territorialità (unitamente ai requisiti soggettivo ed oggettivo) la prestazione di servizi può essere: imponibile; non imponibile: (artt.: 8-bis, 9, 72 del D.P.R. n. 633/72, e art. 40, da commi 4-bis a 9 del D.L. n. 331/93); esente (art.10 del D.P.R. n. 633/72); L operazione concorre al volume di affari IVA e se non imponibile anche al plafond degli esportatori abituali. 13

Territorialità IVA delle prestazioni di servizi. Criteri in vigore fino al 31.12.2009 Se non sussiste il requisito di territorialità l operazione risulta esclusa dal campo IVA. L operazione non è soggetta all obbligo formale di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, non concorre al Volume di affari IVA, né ovviamente al plafond degli esportatori abituali. 14

Territorialità delle prestazioni di servizi: nuova disciplina IVA comunitaria Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008: modifica i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi contenuti nella Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. 15

Direttiva 2008/8/CE: principi ispiratori L IVA è un imposta sui consumi. Il gettito di tale imposta spetta all Erario dello Stato membro di fruizione dei servizi. I servizi vengono per la maggior parte utilizzati nel paese in cui avviene il consumo che di fatto è il paese dove ha sede il destinatario degli stessi. 16

Direttiva 2008/8/CE: principi ispiratori L attuale regola generale di tassazione nel luogo del prestatore risulta pertanto inadeguata comportando diversi effetti distorsivi: 1. concorrenza fiscale tra Stati UE; 2. difficoltà applicative; 3. iniqua ripartizione del gettito. 17

Direttiva 2008/8/CE: principi ispiratori E necessario modificare la regola generale attuale di tassazione contenuta nella Direttiva 2006/112/CE* in base alla quale le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi sono imponibili nel Paese membro dove il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica. *Art. 43 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. 18

Direttiva 2008/8/CE Nuova regola generale di tassazione dei servizi B2B: business to business : fatturazione a soggettivo passivo; B2C :business to consumer: fatturazione a soggetto privato; B2C Luogo di imposizione: paese del prestatore B2B Luogo di imposizione: paese del committente 19

Direttiva 2008/8/CE REGOLA IMPOSITIVA GENERALE: SERVIZI RESI A SOGGETTI PRIVATI REGOLA B2C* Le prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi, sono tassate nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica. Nessun cambiamento rispetto alla attuale regola generale. *Nuovo art. 45 della Direttiva 2006/112/CE. 20

Direttiva 2008/8/CE REGOLA IMPOSITIVA GENERALE:SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI REGOLA B2B* Le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo di imposta IVA sono tassate nel luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. * Nuovo art. 44 della Direttiva 2006/112/CE. 21

Direttiva 2008/8/CE REGOLA IMPOSITIVA GENERALE B2B: AMPLIAMENTO DELLA SFERA SOGGETTIVA PASSIVA REGOLA ALLARGATA B2B* E considerato soggetto passivo anche: Il soggetto passivo che esercita contemporaneamente attività rientrante nel campo di applicazione IVA e attività o operazioni non considerate rilevanti ai fini IVA. Tale soggetto è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese*. (Es.: ente che svolge contemporaneamente attività commerciale e attività non commerciale è considerato soggetto passivo di imposta anche se acquista servizi per l attività non commerciale). La persona giuridica che non è soggetto passivo ma che è identificata ai fini dell'iva è considerata soggetto passivo. (Es.: ente non commerciale che ha dovuto identificarsi ai fini IVA per assolvere l IVA sugli acquisti intracomunitari di beni eccedenti un determinato ammontare previsto dalla propria legislazione interna o del fornitore comunitario; tale ente è considerato soggetto passivo per i servizi acquistati da soggetti passivi anche se rientranti nell attività istituzionale) * Nuovo art. 43 della Direttiva 2006/112/CE 22

Direttiva 2008/8/CE REGOLA IMPOSITIVA GENERALE: SERVIZI RESI A SOGGETTI PASSIVI NELLA REGOLA B2B L acquirente del servizio deve essere un soggetto identificato ai fini IVA. L acquirente in possesso di partita iva può: 1.Essere totalmente assoggettato ad IVA (effettua solo operazioni rientranti nel campo IVA). 2.Parzialmente assoggettato ad IVA (esercita o effettua anche operazioni non rientranti nel campo di applicazione IVA). 3.Una persona giuridica non assoggettata ad IVA ma identificata ai fini IVA. 23

Direttiva 2008/8/CE Prestazioni rese a un soggetto passivo che acquista per i suoi bisogni personali/privati o dei dipendenti L acquirente della prestazione oltre ad essere identificato ai fini IVA deve agire in quanto tale. Sono esclusi dal regime B2B pertanto i servizi resi a soggetto passivo che acquisti per il proprio uso personale o privato o dei suoi dipendenti. 24

Direttiva 2008/8/CE REGOLE IMPOSITIVE GENERALI Occorre: rendere obbligatorio il meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi non residenti nello Stato in cui si verifica la tassazione di tali servizi. Far predisporre da parte dei soggetti passivi IVA un elenco riepilogativo dei committenti CEE (soggetti passivi IVA e persone giuridiche non soggette passive ma in possesso di partita IVA) a cui sono stati forniti i servizi sottoposti al meccanismo dell inversione contabile. 25

Direttiva 2008/8/CE: deroghe alla regola generale Le due regole generali di tassazione (B2B* e B2C*) non consentono sempre di raggiungere l obbiettivo della tassazione nel luogo di consumo dei servizi. È necessario pertanto introdurre delle deroghe specifiche. * B2B: fatturazione a soggettivo passivo; B2C :fatturazione a soggetto privato. 26

Direttiva 2008/8/CE: deroghe specifiche in vigore dal 1 gennaio 2010 Prestazioni rese a soggetti passivi e privati: B2B/B2C Prestazioni di servizi relative a beni immobili: tassazione nel luogo dove è ubicato l immobile. Trasporto di persone: tassazione in base alla distanza percorsa Prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni e relativi servizi accessori: tassazione nel luogo di esecuzione. Prestazione di ristorazione e di catering: tassazione nel luogo di esecuzione. Noleggio di beni di trasporto a breve termine: tassazione nel luogo di messa a disposizione del mezzo di trasporto. 27

Direttiva 2008/8/CE: deroghe specifiche in vigore dal 1 gennaio 2010 Prestazioni rese a soggetti privati: B2C Perizie e lavori relativi a beni mobili: tassazione nel luogo di esecuzione. Attività accessorie ai trasporti: luogo di esecuzione. Trasporto di beni: tassazione in base alla distanza o dove ha inizio il trasporto per i trasporti intracee. Servizi di intermediazione: tassazione dove è effettuata l operazione sottostante. Prestazioni pubblicitarie, consulenza tecnica e legale,di ingenieria, fornitura,elaborazione dati, cessione, concessione di diritti d autore, brevetti marchi, e similari, royalties, operazioni bancarie, finanziarie, assicurative prestito di personale, locazioni di beni diversi dai mezzi di trasporto, commercio elettronico, telecomunicazione, teleradiodiffusione: tassazione nel luogo dove risiede il destinatario privato extracee. Commercio elettronico reso da soggetti passivi extracee: tassazione nel luogo dove risiede il destinatario privato. 28

Deroghe alla regola generale di tassazione Art. 59-bis della Direttiva 2006/112/CE Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione, distorsione o di concorrenza, gli Stati membri possono introdurre dei criteri di tassazione basati sull utilizzo che derogano i criteri di tassazione di carattere generale, e di alcune specifiche prestazioni.* Tuttavia, tale disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a privati stabiliti fuori dalla Comunità. * Noleggi di mezzi di trasporto a breve termine, prestazioni pubblicitarie, consulenza tecnica e legale,di ingenieria, fornitura,elaborazione dati, cessioni, concessione di diritti d autore, brevetti marchi, e similari, royalties, operazioni bancarie, finanziarie, assicurative prestito di personale, locazioni di beni diversi dai mezzi di trasporto, telecomunicazione, teleradiodiffusione nei confronti di privati consumatori. 29

Direttiva 2008/8/CE: deroghe specifiche in vigore dal 1 gennaio 2011 Prestazioni rese a soggetti passivi: B2B Le prestazioni di servizi per l accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l accesso: saranno tassate nel luogo di svolgimento delle manifestazioni. Prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni e relativi servizi accessori: saranno tassate nel luogo dove è stabilito il committente.

Direttiva 2008/8/CE: deroghe specifiche in vigore dal 1 gennaio 2013 Prestazioni rese a soggetti privati: B2C Le prestazioni di noleggio di mezzi di trasporto a lungo termine rese a soggetti privati saranno tassate nel luogo dove il destinatario ha il domicilio o la residenza.

Direttiva 2008/8/CE: deroghe specifiche in vigore dal 1 gennaio 2015 Prestazioni rese a soggetti privati: B2C Servizi di telecomunicazione Servizi di teleradiodiffusione Servizi elettronici saranno tassati nel paese di residenza del privato.* *Criterio derogabile in base all utilizzo.

NUOVE REGOLE DI TASSAZIONE DEI SERVIZI IN VIGORE DAL 1. 1. 2010 33

NUOVA TASSAZIONE DEI SERVIZI IN VIGORE DAL 1. 1. 2010 Schema di Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 12.11.2009 finalizzato al recepimento: della Direttiva 2008/8/CEE del 12 febbraio 2008 che introduce nuovi criteri di territorialità delle prestazioni di servizi; della Direttiva 2008/117/CE del 6 dicembre 2008 finalizzata a combattere le frodi fiscali connesse alle operazioni intracomunitarie. 34

Schema del nuovo Decreto Legislativo. L art 1 dello schema di Decreto legislativo con decorrenza 1.1.2010: Modifica l esigibilità dell imposta delle prestazioni di servizi a carattere continuativo di durata > anno effettuate da soggetti passivi CEE nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia; modifica e semplifica i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi contenuti nell art. 7 del D.P.R. n. 633/72; dispone l abrogazione dei criteri di territorialità dei servizi intracomunitari contenuti nell art. 40 del D.L. n. 331/93; introduce nuovi adempimenti formali di fatturazione per i servizi non soggetti ad IVA resi a soggetti passivi CEE e di versamento dell imposta per i servizi acquistati da enti non commerciali identificati in Italia; modifica e semplifica la disciplina dei rimborsi IVA a soggetti non residenti. 35

Schema del nuovo Decreto Legislativo. L art. 2 introduce nuovi adempimenti dichiarativi ai fini intrastat per i servizi resi e ricevuti nell ambito comunitario, anche per gli enti non commerciali identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato e dispone l obbligo di invio telematico dei modelli intrastat anche per le cessioni e acquisti intracomunitari di beni. L art. 3 introduce ulteriori modifiche ai criteri di territorialità delle prestazioni di servizi con decorrenza 1.1.2011 e 1.1.2013. L art. 4 contiene disposizione abrogative. L art. 5 fissa la decorrenza del provvedimento. 36

Nuova formulazione normativa relativa alla territorialità iva* Art. 7: definizioni di territorio, di soggetto passivo stabilito nello Stato e di alcune specifiche prestazioni. Art. 7-bis: cessioni di beni. Art. 7-ter: criteri generali di tassazione delle prestazioni di servizi e definizione di soggetto passivo per i servizi resi. Art. 7-quater: prestazione specifiche (deroghe). Art. 7-quinquies:prestazioni specifiche (deroghe). Art. 7-sexies: prestazioni rese a privati (deroghe). Art. 7-septies: prestazioni rese a privati extracee (deroghe). *Art. 1 dello schema di Decreto Legislativo 37

Nuovo articolo 7 del D.P.R. n. 633/72 Art. 7: Definizioni di territorio dello Stato. Definizione di territorio della Comunità. Definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano. Definizione di trasporto intracomunitario di beni. Definizione di parte di una prestazione di trasporto di persone effettuata all interno della Comunità. Definizione di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. 38

Nuovo articolo 7 del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio dello Stato

Articolo 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio dello Stato Territorio dello Stato: il territorio soggetto alla sovranità della Repubblica italiana con esclusione del Comune di Livigno; del Comune di Campione d Italia; delle acque nazionali del lago di Lugano. Sono inoltre esclusi: i territori della Repubblica di S. Marino e dello Stato della Città del Vaticano perché non sono soggetti alla sovranità dello Stato. 40

Articolo 7, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio dello Stato Il Territorio comprende: lo spazio terrestre, delimitato dai confini naturali o artificiali; lo spazio aereo; il sottosuolo; il mare territoriale ai sensi del Codice della Navigazione; le zone franche, i depositi franchi, i punti franchi ai fini doganali; il mare non territoriale e le basi operative a terra (dove vengono eseguite lavorazioni) per i macchinari, materiali e prodotti destinati a ricerche, prospezioni, ecc; le navi mercantili e gli aerei civili in spazio libero nonché quelli militari in territori altrui. 41

Articolo 7, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio della Comunità

Articolo 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio della Comunità: l insieme dei territori degli Stati membri della UE (attualmente 27 Paesi). Austria: AT Belgio: BE Bulgaria: BG Cipro: CY Danimarca: DK Estonia: EE Finlandia: FI Francia: FR Germania: DE Gran Bretagna: GB Grecia: GR Irlanda: IE Italia: IT Lettonia: LV Lituania: LT Lussemburgo: LU Malta: MT Olanda: NL Polonia: PL Portogallo: PT Repubblica Ceca: CZ Romania: RO Slovacchia: SK Slovenia: SI Spagna: ES Svezia: SE Ungheria: HU 43

Articolo 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio della Comunità: territori esclusi Territori degli Stati membri esclusi dalla definizioni di territorio della UE: il Monte Athos per la Grecia; l isola di Helgoland e il territorio di Busingen per la Germania; i Dipartimenti d Oltre Mare (DOM) ed i Territori d Oltre Mare (TOM) per la Francia; Ceuta, Melilla e le Isole Canarie per la Spagna; le Isole Aland per la Finlandia; le Isole Faroer e la Groenlandia per la Danimarca; le Antille per l Olanda; le isole del canale o Anglo-normanne (Jersey, Guernsey, Brechou, Great Sark, Hern, Jethou e Lihou) per il Regno Unito; Gibilterra; le zone nord orientali (zona Turca) per Cipro. 44

Articolo 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72 Definizione di territorio della Comunità: territori compresi Ai fini IVA sono da considerarsi compresi nel territorio della Comunità i seguenti territori: Il Principato di Monaco che è considerato compreso nella Francia. Isola di Man che è considerata compresa nella Gran Bretagna. Le Zone di Akrotiri e Dhekelia (sottoposte alla sovranità del Regno Unito) che sono considerate comprese nel territorio di Cipro. 45

Articolo 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/72; Definizione di Soggetto passivo stabilito

Definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato Ai fini della territorialità si considera soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano: 1) Un soggetto passivo domiciliato nel territorio italiano. 2) Un soggetto passivo residente nel territorio italiano che non abbia stabilito il domicilio all estero. 3) Una stabile organizzazione in Italia di un soggetto domiciliato e residente all estero limitatamente alle operazione da essa rese o ricevute. 47

Articolo 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/72; Definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato Le persone giuridiche hanno: il domicilio nel luogo dove hanno la sede legale. la residenza nel luogo dove si trova la sede effettiva. Le persone fisiche hanno: il domicilio* nel luogo dove hanno la sede principale dei propri affari e interessi. la residenza* dove hanno la dimora abituale. *Art. 43 del Codice civile 48

Articolo 7, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 633/72; Definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato Si considera soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato una persona giuridica IVA che possiede in Italia una delle 3 seguenti sedi: Sede legale (anche se la residenza è all estero); Sede effettiva (in mancanza di domicilio all estero); Stabile organizzazione (il domicilio e la residenza sono all estero) ma solo per le operazioni da essa rese o ricevute. 49

Nuovo articolo 7 del D.P.R. n. 633/72 Definizione di soggetto passivo stabilito Si considera stabilito nel territorio dello Stato una persona fisica IVA che possiede in Italia una delle 3 seguenti sedi: Sede principale dei propri affari e interessi. Dimora abituale (in assenza di domicilio all estero). Stabile organizzazione (il domicilio e la residenza sono all estero) ma solo per le operazioni da essa rese o ricevute. 50

Nuovo articolo 7 del D.P.R. n. 633/72 Definizione in negativo di soggetto passivo stabilito Dalla lettura di definizione di soggetto passivo stabilito contenuta nel nuovo art. 7, c.1, lett. d) emerge che: il rappresentante fiscale in Italia di un soggetto estero; una società estera identificata direttamente ai fini IVA in Italia; una stabile organizzazione all estero di un soggetto passivo domiciliato e/o residente in Italia; non sono considerati soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Definizione di soggetto passivo stabilito Stabile organizzazione di un soggetto passivo domiciliato e residente all estero.

Stabile organizzazione: definizione IVA La disciplina IVA interna non contiene la definizione di stabile organizzazione. L art. 7 del D.P.R. 633/1972 fa riferimento al concetto di S.O., ma non ne definisce il concetto. Nella legislazione e giurisprudenza comunitaria* si afferma che affinché un centro di attività possa essere qualificato come stabile, è necessario che presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi considerate. *Art. 9 della VI Direttiva comunitaria n. 388/77/CEE; Sentenza Corte di Giustizia Comunità europea 17 luglio 1997, n. C-190/95; Relazione alla proposta di Direttiva del Consiglio della Commissione europea COM(2003)822 del 23.12. 2003. 53

Stabile organizzazione:definizione ai fini delle imposte dirette Le Convenzioni contro le doppie imposizioni e, in particolare, il Modello O.C.S.E. e il TUIR* definiscono stabile organizzazione: una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Occorre l'esistenza di una installazione fissa in senso tecnico (locali, materiale, attrezzature e l'esercizio di attività da parte dell'impresa per mezzo di tale installazione). Casi concreti elencati a titolo di esempio: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, cantiere di costruzione o di montaggio di durata superiore a 12 mesi (3 mesi nel TUIR), miniera, cava, luoghi di estrazione e simili. Non sono stabile organizzazione: una sede fissa utilizzata ai fini pubblicitari o di rappresentanza, magazzini e depositi per scopi meramente espositivi e di consegna o trasformazione da parte di un altra impresa, uffici acquisti, ecc. * Modello OCSE/1977; art. 162 del TUIR; C. M. 30 aprile 1977, n. 7/1496 54

Nuovo articolo 7 del D.P.R. n. 633/72 Definizione di soggetto passivo stabilito Si considera soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato italiano una stabile organizzazione in Italia di un soggetto passivo che è domiciliato e residente all estero (limitatamente alle operazione da essa rese o ricevute). Non si considera soggetto passivo stabilito nel territorio italiano una stabile organizzazione all estero di un soggetto domiciliato o residente in Italia. 55

Principio dell autonoma rilevanza della stabile organizzazione rispetto alla casa madre e viceversa Viene confermato il principio dell autonoma rilevanza della stabile organizzazione per le operazioni rese alla stabile organizzazione o effettuate da quest ultima senza intervento della casa madre. Idem per le operazioni rese alla casa madre o effettuate direttamente da quest ultima senza intervento della stabile organizzazione. 56

Deroga al principio dell autonoma rilevanza della stabile organizzazione rispetto alla casa madre e viceversa: servizi resi dalla case madre alla stabile organizzazione e viceversa Le prestazioni di servizi effettuate tra stabile organizzazione e casa madre e viceversa non sono operazioni rilevanti ai fini IVA. La Corte di Giustizia delle Comunità europee* ha ritenuto che la prestazione è imponibile soltanto quando viene resa nell ambito di un rapporto giuridico fra soggetti distinti che svolgono attività economica indipendente. Ne deriva che il principio in base al quale la stabile organizzazione assoggetta ad IVA le operazioni con i terzi (soggetti autonomi) non può essere applicato alle operazioni intercorrenti tra la stabile organizzazione e la propria casa madre (in quanto si tratta del medesimo soggetto passivo). *Sentenza del 23 marzo 2006 (causa C-210/04); R.A.E. n. 81/E del 16 giugno 2006. 57

Art. 17 del D.P.R. n. 633/72 Debitori di imposta

Debitore di imposta L art. 17, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633/72 nella versione in vigore fino al 31.12.2009 dispone che: I soggetti non residenti, senza stabile organizzazione in Italia*, possono assolvere agli obblighi e i diritti derivanti dall applicazione delle norme IVA, relativamente ad operazioni attive e passive effettuate nel territorio dello Stato mediante: nomina di un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato; identificazione diretta. in mancanza di nomina o rappresentanza fiscale gli obblighi IVA sono adempiuti dai cessionari o committenti soggetti passivi residenti in Italia mediante reverse charge. * Periodo aggiunto dal 26 settembre 2009 dall art. 11 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito nella Legge 20.11.2009, n. 166

Debitore di imposta La stabile organizzazione è un soggetto autonomo rispetto alla casa madre per le operazione da essa effettuate o a lei rese senza l intervento della casa madre*. La stabile organizzazione dal 26 settembre 2009*non può più coesistere con la nomina di un rappresentante fiscale o di autoidentificazione diretta da parte del soggetto non residente. ll soggetto non residente può essere titolare di un solo numero di partita IVA. *Art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 633/72. **Art. 11 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 convertito nella Legge 20.11.2009, n. 166 che ha modificato l at. 17, comma 3 con decorrenza 26 settembre 2009 in seguito alla Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009, causa c-244/08.

Soggetto estero con stabile organizzazione: rimborso del credito Viene disposto che, in relazione alle operazioni passive, esiste un unico soggetto abilitato a esercitare il diritto alla detrazione*. Pertanto il soggetto estero con stabile organizzazione in Italia recupera l'iva a credito relativa agli acquisti soggetti ad IVA in Italia (anche se non riferibili alla stabile organizzazione, ma effettuati direttamente dalla sede principale) mediante il meccanismo della detrazione della medesima imposta nella contabilità IVA della propria stabile organizzazione. * Art. 11 del D.L. 25 settembre 2009 n. 135 che ha modificato l art. 38- ter del D.P.R. n. 633/72 con decorrenza 26 settembre 2009 in seguito alla Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 causa c-244/08.

Debitore di imposta: nuova normativa in vigore dal 1.1.2010 Obbligo di reverse charge: Il nuovo art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in Italia da soggetti esteri nei confronti di soggetti passivi d imposta stabiliti in Italia*devono essere adempiuti dal cessionario dei beni o committente delle prestazioni, mediante l inversione contabile ( reverse charge ). Obbligo di reverse charge anche nel caso in cui il soggetto estero abbia nominato in Italia un rappresentante fiscale o si sia identificato direttamente. * Compresi i soggetti di cui all art. 7-ter comma 2, lettere b) e c) del D.P.R. n. 633: enti non commerciali in possesso di partita iva e gli enti commerciali che esercitano anche attività non commerciale.

Debitore di imposta: nuova normativa in vigore dal 1.1.2010 Operazioni effettuate direttamente dalla stabile organizzazione senza intervento della casa madre. Viene confermato che l obbligo di reverse charge non opera nel caso di operazioni poste in essere direttamente dalla stabile organizzazione del soggetto estero. In tale caso debitore di imposta è la stabile organizzazione della casa madre estera. * Art.17, comma 4 del D.P.R. n. 633/72.

Debitore di imposta: nuova normativa in vigore dal 1.1.2010 Operazioni effettuate direttamente dalla casa madre senza intervento della stabile organizzazione. L obbligo di reverse charge in capo al cessionario/committente soggetto passivo di imposta italiano, sussiste nel caso in cui quest ultimo acquista i beni e servizi direttamente dalla casa madre del soggetto estero (e non tramite la sua stabile organizzazione in Italia). In tale caso debitore di imposta è il soggetto passivo IVA italiano che assolve l IVA mediante il reverse charge.

Debitore di imposta: nuova normativa in vigore dal 1.1.2010 Operazioni effettuate in Italia da soggetti esteri verso privati o altri soggetti esteri: Il soggetto estero se effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in italia nei confronti di: soggetti privati; soggetti non residenti in Italia; è obbligato a nominare un rappresentante fiscale o ad autoidentificarsi ai fini Iva in Italia*. * Art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/72. Se il soggetto estero ha in Italia una stabile organizzazione tali obblighi saranno assolti dalla stabile organizzazione.

Debitore di imposta: nuova normativa in vigore dal 1.1.2010 Viene confermato che: il soggetto non residente se ha una stabile organizzazione in Italia non può più nominare un rappresentante fiscale o autoidentificarsi nella ipotesi in cui effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia nei confronti di clienti non soggetti passivi di imposta o soggetti esteri. Gli obblighi IVA vengono assolti per il tramite della stabile organizzazione; in presenza di stabile organizzazione in Italia, il soggetto estero non può più recuperare l IVA a credito relativa alle operazioni passive effettuate in Italia mediante l istanza di rimborso. E la stabile organizzazione che recupera l IVA nella propria contabilità IVA acquisti.

Acquisti da soggetto estero autoidentificato o con rappresentante fiscale in Italia Esempio: Una impresa tedesca senza stabile organizzazione in Italia decide di aprire in Italia un deposito per vendere i propri beni a futuri clienti italiani. Poiché l introduzione di beni per esigenze della propria impresa dalla CEE in Italia, configura un acquisto intracomunitario assimilato*, la società tedesca deve nominare un rappresentante fiscale o in alternativa autoidentificarsi ai fini IVA in Italia. Quando poi i beni verranno venduti in Italia ad acquirenti italiani, la società tedesca dal 1 gennaio 2010 non dovrà più fatturare con IVA tali beni, ma sarà la società italiana acquirente che dovrà autofatturare tali acquisti mediante reverse charge. * Art. 38, comma 3, lett. b) del D.L. n. 331/93.

Acquisti da soggetto estero con stabile organizzazione in Italia Esempio: Una impresa francese con stabile organizzazione in Italia decide di aprire in Italia un deposito per vendere i propri beni a futuri clienti italiani. L invio di beni per esigenze della propria impresa dalla CEE in Italia configura un acquisto intracomunitario assimilato*per il quale occorre nominare un rappresentante fiscale o identificarsi ai fini IVA. Dato che la società francese ha una stabile organizzazione in Italia sarà la stabile organizzazione ad assolvere l IVA in Italia sull acquisto intracomunitario dei beni inviati a titolo di magazzinaggio dalla casa madre per poi fatturarli con IVA ai clienti finali italiani. * Art. 38 comma 3, lett. b) del D.L. n. 331/93. 68

Art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72 REGOLE GENERALI DI TASSAZIONE In vigore dal 1.1.2010 69

Art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72 Regola generale Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando sono rese: 1) a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; (B2B) 2) a committenti non soggetti passivi (privati consumatori, enti non commerciali privi di partita IVA) ovunque stabiliti. (B2C) 70

Art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72 Regola generale B2B Ai fini del luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi si considerano committenti soggetti passivi per i servizi a essi resi i seguenti soggetti identificati ai fini IVA : a) persone giuridiche esercenti attività di impresa; b) persone fisiche esercenti attività d impresa o un arte o professione limitatamente agli acquisti di servizi inerenti la propria attività; c) enti, associazioni e organizzazioni che svolgono sia attività commerciale che non commerciale anche se acquistano servizi per l attività istituzionale; d) enti, associazioni, altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta che svolgono soltanto attività non commerciale ma che si sono identificati ai fini IVA*; *E il caso degli enti non commerciali che per assolvere l IVA sugli acquisti intracomunitari di beni eccedenti l ammontare di 10.000 euro si sono identificati ai fini IVA in Italia ai sensi dell art. 38, comma 5 del D.L. n. 331/93.

Art.7- ter del D.P.R. n. 633/72 Regola generale B2B Prima di fatturare una prestazione di servizi bisogna chiedere al committente se ha la partita IVA. L ente non commerciale con P. IVA è considerato soggetto passivo anche se acquista per fini istituzionali/non commerciali. Solo il committente persona fisica può acquistare per fini privati o personali agendo da privato.

Art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72 Regola generale in negativo Le prestazioni di servizi non si considerano effettuate nel territorio dello Stato italiano quando sono rese a: committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato estero (comunitario o extracomunitario); rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti*; soggetti passivi esteri identificati ai fini IVA in Italia*; stabili organizzazioni all estero di soggetti passivi domiciliati e/o residenti in Italia. *Non sono considerati soggetti passivi stabiliti in Italia. 73

Art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72 Regola generale di tassazione dei servizi Prestatore Soggetto passivo IVA Committente Luogo di tassazione IVA in Italia Soggetto IVA italiano Soggetto IVA italiano Soggetto privato (italiano, Cee o extracee) Soggetto IVA italiano Italia B2C Italia B2B SI SI Soggetto IVA italiano Soggetto IVA Cee o Extracee Soggetto IVA estero (Cee o Extracee) Soggetto IVA italiano Stato estero del committente B2B Italia B2B NO SI 74

Gli artt. 7- quater e 7- quinquies del D.P.R. n. 633/72 contengono: Deroghe specifiche alla regola di tassazione di carattere generale, valevoli sia per le fatture emesse a soggetti con partita IVA che soggetti privati. Gli artt. 7- sexies e 7- septies del D.P.R. n. 633/72 contengono: Deroghe specifiche alla regola di tassazione di carattere generale, valevoli solo per le fatture emesse a soggetti privati. 75

Deroghe specifiche alla regola generale di fatturazione valevoli sia per le fatture emesse a soggetti con partita IVA che a soggetti privati. (B2B/B2C) Art. 7- quater), del D.P.R. n. 633, lettere: a) Prestazioni relative ad immobili e prestazioni alberghiere. b) Prestazioni di trasporto di persone. c) Prestazioni di ristorazione e catering. d) Prestazioni di ristorazione e catering a bordo di navi, aerei, treni nel corso di un trasporto di persone all interno della CEE. e) Prestazioni di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. ART. 7- quinquies) del D.P.R. n. 633: Servizi culturali. Servizi artistici. Servizi sportivi. Servizi scientifici. Servizi educativi. Servizi ricreativi e affini quali fiere ed esposizioni ivi compresi i servizi accessori e quelli prestati dall organizzatore di tali attività. Servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, scientifiche, ricreative e simili e relativi servizi accessori. 76

Deroghe specifiche: Art. 7-quater del D.P.R. n. 633/72- fatturazione sia a soggetti passivi che a privati (B2B/ B2C) Prestazione Disposizione Paese di tassazione Servizi relativi a beni immobili e servizi alberghieri. Trasporto di persone. Ristorazione e catering. Ristorazione e catering a bordo di navi, aerei, treni. Noleggio a breve termine di mezzi di trasporto. Art. 7- quater), c.1, lettera a) del DPR 633 Art. 7- quater), c.1, lettera b) del DPR 633 Art. 7- quater), c.1, lettera c) del DPR 633 Art. 7- quater), c.1, lettera d) del DPR 633 Art. 7- quater), c.1, lettera e) del DPR 633 Stato di ubicazione dell immobile Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa Stato in cui è eseguita la prestazione Stato di inizio del trasporto comunitario Italia: 1) il mezzo è messo a disposizione in italia e l utilizzo è nella CEE; oppure 2) il mezzo è messo a disposizione fuori dalla CEE ma l utilizzo è in Italia. 77

Deroghe specifiche: Art. 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72 fatturazione sia a soggetti passivi che a privati Prestazione Disposizione Paese di tassazione Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi. Servizi ricreativi e affini quali fiere, esposizioni, servizi accessori, servizi resi dall organizzatore di tali attività. Art. 7- quinquies del D.P.R. n. 633/72 Stato in cui è eseguita la prestazione.* Servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, educative, scientifiche, ricreative e simili e relativi servizi accessori. *Sono previste modifiche dal 2011

Deroghe specifiche alla regola di tassazione di carattere generale valevoli solo per le fatture emesse a a soggetti privati: Art. 7- sexies del D.P.R. 633/72. Art.7- septies del D.P.R. 633/72. 79

Deroghe specifiche alla regola generale di fatturazione valevoli solo per le fatture emesse a soggetti privati Servizi a privati ita/cee/extrace Art. 7- sexies), D.P.R. 633, lettere: a) Servizi di intermediazione. b) Trasporto di beni. c) Trasporto intracee di beni d) Perizie e lavori relativi a beni mobili. d) Attività accessorie ai trasporto. e) Noleggio leasing e simili di mezzi di trasporto a lungo termine. f) Commercio elettronico reso da soggetto extracee a privati domiciliati o residenti in Italia. g) Telecomunicazioni e teleradiodiffusioni rese a privati residenti nella CEE. Servizi resi a privati extracee Art. 7- septies), D.P.R. 633, lettere: a) Cessioni, concessione di diritti d autore, brevetti, marchi, e similari, royalties, ecc. b) Prestazioni pubblicitarie. c) Consulenza tecnica e legale, fornitura, elaborazione e fornitura dati. d) Operazioni bancarie, finanziarie, assicurative. e) Prestito di personale, f) Locazioni di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto. g) Accesso e concessione di gas naturale o energia elettrica. h)telecomunicazione e teleradiodiffusione. i) Commercio elettronico. 80

Art.7- sexies del DPR.n.633/72: fatturazione a privati esteri/italiani PRESTAZIONE A PRIVATI ITA- CEE- EXTRACEE DISPOSIZIONE PAESE di TASSAZIONE Servizi di intermediazione Art. 7- sexies), lett. a) del DPR 633 Stato dove è effettuata l operazione sottostante Trasporto di beni Art. 7- sexies), lett. b) e c) DPR 633 Stato in base alla distanza percorsa o dove ha inizio il trasporto per trasporti CEE Perizie, lavori su beni mobili prestazioni accessorie ai trasporti Art. 7- sexies lett. d) del DPR 633 Stato in cui è eseguita la prestazione Prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione rese a privati residenti nella CEE Art. 7- sexies), lett. g) del DPR 633 Stato del prestatore italiano se la prestazione è resa a privato cee e utilizzata nella CEE. Italia se rese da prestatore extracee e utilizzate in Italia Noleggio, leasing e simili a lungo termine di mezzi di trasporto Commercio elettronico reso da soggetto passivo extracee Art. 7- sexies, lett. e) del DPR 633 Art. 7- sexies, lett. f) del DPR 633 Italia se la prestazione è resa da prestatore italiano e utilizzata nella CEE o resa da prestatore extracee e utilizzata in Italia- Sono previste modifiche dal 2013 Stato italiano se la prestazione è resa da prestatore extracee a privato italiano 81

Deroghe specifiche: art.7- septies del D.P.R. n. 633/72 fatturazione a soggetti privati extracee PRESTAZIONE A PRIVATI ITA- CEE- EXTRACEE DISPOSIZIONE PAESE di TASSAZIONE a) Cessioni, concessione di diritti d autore, brevetti marchi, royalties e simili. b) Servizi pubblicitari c) Consulenza e assistenza tecnica o legale, fornitura, elaborazione dati e simili. d) Operazioni bancarie, finanziarie, assicurative. e) Prestito di personale. f) Locazioni, noleggi, leasing di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto. g) Acceso e concessione di gas naturale e energia elettrica. h)telecomunicazione e teleradiodiffusione. i) Commercio elettronico. l) Prestazioni inerenti all obbligo di non esercitare i servizi di cui sopra. Art. 7- septies lettere da a) a l) del D.P.R. n. 633/72 nessuno Tranne per i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione che sono tassati in Italia se ivi utilizzati anche se resi da soggetti non residenti. 82

Nuove regole di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi 1) Se la prestazione di servizi oggetto di fatturazione non è compresa in nessuna delle deroghe elencate negli articoli: 7- quater 7- quinquies si applica le regola generale di tassazione: B2B* = la prestazione è soggetta alla disciplina IVA nello Stato del committente. 2) Se la prestazione di servizi oggetto di fatturazione è compresa nelle deroghe si applicano i criteri di tassazione specifici contenuti in tali deroghe. *B2B: business to business: fatturazione a soggettivo IVA; 83

Nuove regole di tassazione dei servizi resi a soggetti privati 1) Se la prestazione di servizi oggetto di fatturazione non è compresa in nessuna delle deroghe elencate negli articoli: 7- quater; 7- quinquies; 7- sexies; 7- septies ( per privati extracee); si applica le regola generale di tassazione: B2C* = la fattura è soggetta alla disciplina IVA nello Stato del fornitore del servizio. 2) Se la prestazione di servizi oggetto di fatturazione è compresa nelle deroghe si applicano i criteri di tassazione specifici contenuti in tali deroghe. B2C: business to consumer: fatturazione a soggetto privato 84

Abrogazione delle regole di territorialità delle prestazioni di servizi intracee Una modifica rilevante: Abrogazione dal 1 gennaio 2010 dei commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell art. 40* del D.L. n. 331/93 che disciplinano: 1) Prestazioni su beni mobili spediti fuori dal paese membro di esecuzione della prestazione: lavorazioni, trasformazioni ecc. (Art. 40, comma 4-bis). 2) Prestazioni di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni (Art. 40, comma 5). 3) Prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni (Art. 40, comma 6). * Si ricorda che il comma 8 dell art. 40, che disciplinava in modo specifico le intermediazioni su beni mobili è stato abrogato dal 15 luglio 2009 dalla Legge comunitaria 2008. 85

Modifiche all art. 9 del D.P.R. n. 633/72 Viene abrogato dal 1 gennaio 2010 l art. 9, n.12 del D.P.R. n. 633/72 che riguardava: le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell art.10 effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. Conseguenze: Tali operazioni (finanziarie e assicurative) dal 1 gennaio 2010 diventano esenti ai sensi dell art.10 del DPR. n. 633/72 e come tali non concorreranno più al plafond degli esportatori ma non comporteranno la rettifica della detrazione IVA degli acquisti dei beni e servizi direttamente collegati a tali operazioni*. *Art.19, comma 3, nuova lettera a-bis) del D.P.R. n. 633/72. 86

Modifiche all art. 9 del D.P.R. n. 633/72 Viene modificato l art. 9, n. 7 del D.P.R. n. 633/72 inserendo nel primo periodo una nuova locuzione in base alla quale sono non imponibili IVA i servizi di intermediazione relativi ad operazioni effettuate fuori dal territorio della Comunità. 87

Regole di fatturazione attiva in base ai nuovi criteri di territorialità 2010 Anche dal 1 gennaio 2010, come del resto in base all attuale regime 2009, se in base all applicazione delle nuove disposizioni IVA relative alla territorialità una prestazione di servizi è territorialmente rilevante in Italia (unitamente ai requisiti soggettivi ed oggettivi) la medesima prestazione potrà essere: imponibile: soggetta ad IVA; non imponibile (artt.: 8 c. 2, lett.c), 8-bis, 9, 72, ecc. del D.P.R. n. 633/72); esente (art.10 del D.P.R. n. 633/72). 88

Regole di fatturazione attiva in base ai nuovi criteri di territorialità 2010 Se non sussiste il requisito di territorialità l operazione risulta esclusa dal campo di applicazione IVA. Tuttavia nel caso in cui l operazione è esclusa dal campo di applicazione IVA in virtù della regola generale dell art. 7- ter del D.P.R. n. 633/72, la medesima, se resa a soggetto passivo comunitario dal 1 gennaio 2010 sarà soggetta all obbligo formale di fatturazione e registrazione ma non concorrerà alla formazione del volume di affari IVA*. *Artt. 20 e 21, comma 6, del D.P.R. n. 633/72. 89

Regole di fatturazione attiva in base ai nuovi criteri di territorialità 2010 Le fatture*relative alle prestazioni di servizi emesse nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della comunità, dovranno riportare il numero di partita IVA attribuito dallo Stato membro del committente della prestazione. *Art. 21, comma 2, lettera f-bis) del D.P.R. n. 633/72. 90

Regole di fatturazione attiva in base ai nuovi criteri di territorialità 2010 L operazione che risulta esclusa dal campo di applicazione IVA per mancanza del presupposto territoriale non concorre alla determinazione del plafond IVA degli esportatori abituali. Gli esportatori abituali inoltre dal 1 gennaio 2010 per via dell abrogazione dei commi 4-bis, 6, 7, 9 del D.L. n. 331/93 e dell art. 9, n.12 del D.P.R. n. 633/72, perderanno il plafond IVA: 1)dei servizi intracomunitari (lavorazioni, riparazioni, trasformazioni, su beni mobili, trasporti intracomunitari di beni, operazioni accessorie ai trasporti intracomunitari, relative intermediazioni) resi a soggetti passivi cee; nonché : 2) dei servizi di natura finanziaria e assicurativa (effettuati nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità economica europea o relativi a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa); 3) dei servizi internazionali (non imponibili IVA di cui agli artt. 9, 8-bis, 72, ecc. del D.P.R. n. 633/72); resi a soggetti passivi esteri tassati in base alla regola generale contenuta nell art. 7-ter del DPR. n. 633/72. 91

Prestazioni escluse da IVA rese a soggetti esteri (passivi e privati) nel 2010 Tipologia di Prestazione Articolo del D.P.R. n. 633/72 Obbligo di fattura Indicazione partita IVA del cliente V.affari plafond Prestazione rientrante nella regola generale Art. 7- ter SI: B2Bcee -------------- SI --------------- NO NO No: NO B2BExtracee Prestazione oggetto di deroga 7- quater 7- quinquies 7- sexies NO: B2B B2C NO NO NO 7- septies 92

Esempi di fatturazione generica e specifica a soggetto passivo estero Una prestazione di lavorazione su un bene che si trova in Italia resa a una impresa tedesca. La fattura non rientra nelle deroghe contenute negli artt. 7-quater e 7- quinquies del D.P.R. n. 633/72. Si applica il criterio generale di tassazione dell art. 7-ter. REGOLA GENERALE: B2B La fattura sarà esclusa dal campo di applicazione IVA ai sensi dell art.7-ter del D.P.R. n. 633/72. Obbligo di emissione e registrazione della fattura con indicazione del n. P.IVA. No Volume affari. NO plafond. Si INTRASTAT Una prestazione scientifica resa in Italia a una impresa tedesca. La fattura rientra nelle deroghe contenute negli artt. 7- quinquies del D.P.R. n. 633/72. Si applica il criterio di tassazione specifico dell art. 7- quinquies. REGOLA SPECIFICA: luogo dove è resa la prestazione. Poiché il servizio è reso in Italia la fattura sarà soggetta ad IVA. Obbligo di emissione e registrazione della fattura con indicazione del n. P.IVA. Si Volume affari. NO INTRASTAT 93