Libro I V - Delle obbligazioni

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19 8 6 Libro I V - Delle obbligazioni Art. 1986. Annullamento e risoluzione del contratto. La cessione può essere annullata (1441 ss.) se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti (138 l. fall.). La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali (1453 ss.). Titolo IV Delle promesse unilaterali Art. 1987. Efficacia delle promesse. La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge (1322, 2821). 1) Promesse unilaterali. Le promesse unilaterali sono negozi giuridici unilaterali con i quali un soggetto assume un obbligazione nei confronti di altri soggetti. Esse sono impegnative per il promittente indipendentemente da una eventuale accettazione da parte del promissario e da un suo eventuale rifiuto e tale elemento (cd. efficacia obbligatoria) le contraddistingue nell ambito della generale categoria dei negozi unilaterali (Cian-Trabucchi, Branca). Le promesse unilaterali non producono effetti obbligatori al di fuori dei casi ammessi dalla legge (cd. tipicità delle promesse unilaterali). La dottrina prevalente (Trabucchi, Galgano, Messineo) ritiene che tale principio, espresso dall art. 1987, abbia natura di ordine pubblico e che, pertanto, l efficacia obbligatoria delle promesse unilaterali sia eccezionale e riferita a casi tassativi, non estensibili dall interprete. La dottrina più recente, tuttavia, tende ad ampliare l ambito dell autonomia privata anche nel campo delle promesse unilaterali, riconoscendo la possibilità di dar vita a negozi atipici che presentano i caratteri delle stesse, ma entro limiti ben precisi: in questo caso, infatti, il negozio deve produrre effetti incrementativi della sfera patrimoniale del terzo ed a quest ultimo deve essere riconosciuta la possibilità di rifiutare tali effetti. 908 Le promesse unilaterali disciplinate espressamente nelle disposizioni seguenti sono: la promessa di pagamento, la ricognizione di debito e la promessa al pubblico. Hanno la struttura delle promesse unilaterali anche i titoli di credito ( 1992 e ss.), particolari documenti nei quali è incorporata una promessa del debitore di effettuare la prestazione a colui che glieli presenterà e che si dimostrerà legittimato al pagamento in base alla loro legge di circolazione. Art. 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall onere di provare (2697) il rapporto fondamentale (969, 1309, 1870, 2944, 2966). L esistenza di questo si presume fino a prova contraria (2720). 1) Promessa di pagamento e ricognizione di debito. La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono dichiarazioni unilaterali con le quali il dichiarante promette di pagare una determinata somma o si riconosce debitore di una determinata somma. Non si tratta di vere e proprie fonti di obbligazione (in quanto non hanno l effetto di far sorgere un debito che in precedenza non esisteva), ma hanno grande rilevanza ai fini della prova della sussistenza di un obbligazione, in quanto determinano quella che viene definita inversione dell onere della prova. Esse, infatti, fanno presumere l esistenza di un obbligazione e dispensano, quindi, il creditore dall onere di provare tale circostanza; sarà, eventualmente, il soggetto che ha rilasciato la promessa di pagamento o la ricognizione di debito a dover provare l inesistenza dell obbligazione. Art. 1989. Promessa al pubblico. Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica (1334, 1336). Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l anno

909 dalla promessa non gli sia stato comunicato l avveramento della situazione o il compimento dell azione prevista nella promessa. 1) Promessa al pubblico. La promessa al pubblico è un atto unilaterale mediante il quale una persona, rivolgendosi alla generalità, quindi al pubblico, promette di effettuare una prestazione a favore di chiunque si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione (è il caso, ad esempio, di chi promette una ricompensa a favore di colui che ritroverà il suo cane che si è smarrito). La promessa al pubblico è vincolante appena la stessa viene resa pubblica, cioè manifestata all esterno con mezzi idonei a raggiungere un numero più o meno ampio di persone. Può essere revocata, dopo tale momento, solo per giusta causa e purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in una forma equivalente (la revoca, in ogni caso, non può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l azione è già stata compiuta). Se alla promessa non è apposto un termine, la stessa cessa di obbligare il promittente qualora entro un anno non gli sia stato comunicato l avveramento della situazione o il compimento dell azione prevista. Art. 1990. Revoca della promessa. La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente (13362). In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l azione è già stata compiuta. Art. 1991. Cooperazione di più persone. Se l azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente. Titolo V - Dei titoli di credito 19 9 0 Titolo V Dei titoli di credito Nel nostro ordinamento il diritto di credito può essere considerato anche come bene, come un elemento attivo facente parte del patrimonio del creditore. Il credito può essere, quindi, trasferito da un soggetto ad un altro. Quando ciò accade, cambia il soggetto attivo del rapporto obbligatorio ed un terzo, originariamente estraneo al rapporto stesso, subentra al creditore. Si parla in questi casi di circolazione del credito. L art. 1260 ( ) disciplina una delle principali ipotesi di trasferimento del credito, la cessione del credito, che si configura quando il diritto viene trasferito (venduto, donato etc.) dal creditore ad un terzo che diventa a sua volta creditore dell originario debitore. Tale forma di circolazione dei diritti non è però sempre idonea a tutelare il cessionario, in quanto quest ultimo: acquista il credito a titolo derivativo e pertanto possono essergli opposte tutte le eccezioni opponibili al cedente; corre il rischio di non acquistare il credito se il cedente non ne era titolare; deve provare l acquisto del credito al fine di ottenere la prestazione dal debitore. La cessione, inoltre, deve essere notificata tempestivamente al debitore al fine di evitare che questo possa adempiere nei confronti di un terzo al quale il cedente ha ulteriormente trasferito il credito ( 1265). Per tutelare più efficacemente la posizione dell acquirente e consentire con maggiore semplicità il trasferimento dei diritti di credito, la pratica commerciale ha elaborato nel tempo lo strumento dei titoli di credito. Secondo la dottrina più autorevole i titoli di credito possono essere definiti come documenti destinati alla circolazione che attribuiscono al possessore il diritto ad una prestazione, che può consistere nel pagamento di una somma di denaro, come nella cambiale e nell assegno, o nella consegna di merci, come nella fede di deposito. La circolazione del credito avviene, in questo caso, secondo le regole proprie della circolazione dei beni mobili. Il credito, infatti, viene incorporatoin un bene mobile, il documento, che diventa veicolo per la nascita e la circolazione del diritto (che, per effetto dell incorporazione, viene definito diritto cartolare). Si tratta, evidentemente, di una finzione giuridica, consistente nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento anziché il diritto in esso men-

19 9 1 Libro I V - Delle obbligazioni zionato; tale finzione consente di stabilire un collegamento giuridico del tutto particolare tra documento (bene mobile) e diritto in esso menzionato (entità immateriale) e di superare così in radice tutti gli inconvenienti propri della cessione del credito (Campobasso). Dal fatto che il credito è incorporato nel documento derivano i seguenti principi: colui che ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, diventa titolare del diritto che in esso è menzionato, anche se il dante causa non ne era titolare (acquisto a non domino) e, pertanto, non è soggetto a rivendicazione ( 1994). Il possessore del titolo, inoltre, è titolare di un diritto autonomo rispetto a quello dei precedenti possessori e, pertanto, il debitore non può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, a meno che nell acquistare il titolo il possessore abbia agito intenzionalmente a danno del debitore stesso ( 1993, 2 comma); il contenuto del diritto incorporato nel titolo è determinato solo ed esclusivamente dal tenore letterale del documento. Ne deriva che il debitore può opporre al possessore solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo ( 1993, 1 comma); il possessore del titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge ( 1992 c.c.); egli, pertanto, ha diritto di ottenere l adempimento senza che sia necessario fornire la prova dell acquisto e della titolarità del diritto. Il debitore, dal canto suo, è liberato se adempie, senza dolo o colpa grave, la prestazione nei confronti del possessore, anche se questi non era titolare del diritto ( 1992, 2 comma, c.c.); il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato nel titolo non hanno effetto se non si attuano sul titolo stesso ( 1997). Il titolo di credito nasce con la redazione e la sottoscrizione del documento da parte del debitore: il documento deve essere debitamente compilato e presentare i requisiti di forma richiesti dalla legge (teoria della creazione). Secondo parte minoritaria della dottrina, però, la materiale redazione del titolo sarebbe giuridicamente irrilevante se non accompagnata dalla emissione dello stesso, cioè dalla materiale consegna al creditore; per i sostenitori di questa tesi il contratto con cui si trasferisce il titolo avrebbe natura reale (teoria della emissione). 910 Il sottoscrittore deve di regola essere capace al momento dell emissione e qualora sia un rappresentante deve avere il potere di compiere tale operazione: il difetto di capacità o di rappresentanza è, infatti, una di quelle eccezioni opponibili dal debitore a qualunque possessore. Il rilascio di un titolo di credito è in genere connesso ad un rapporto tra colui che emette il titolo (emittente) e colui che lo riceve (primo prenditore). Tale rapporto, definito rapporto fondamentale o causale, giustifica causalmente la creazione e l emissione del titolo. Il titolo di credito sintetizza gli elementi principali dell obbligazione nascente dal rapporto fondamentale, elementi costitutivi, per effetto dell incorporazione, di un ulteriore diritto, il cd. diritto cartolare. Il rapporto fondamentale e il rapporto cartolare coincidono nel momento in cui viene emesso il titolo, ma tale coincidenza scompare quando il titolo di credito incomincia a circolare. Questa forma di indipendenza tra l obbligo fondamentale e quello cartolare è detta in termini giuridici astrattezza ed è più marcata nei cosiddetti titoli di credito astratti. I titoli di credito astratti (come la cambiale e l assegno) sono titoli di credito in cui non vi è alcun riferimento al rapporto fondamentale che ha dato causa al titolo e in cui il contenuto del diritto cartolare è solo quello che emerge dal documento, dalla lettera del titolo. In essi il requisito della letteralità raggiunge la massima espressione. Nei titoli astratti la prestazione del debitore consiste nell obbligo di pagare una somma di denaro senza alcun riferimento alla causa del rapporto fondamentale e senza che il debitore possa opporre al creditore terzo prenditore alcuna eccezione connessa al rapporto causale. In ogni caso anche nei titoli di credito astratti rimane un collegamento con il rapporto fondamentale: il pagamento del titolo comporta l adempimento non solo del rapporto cartolare ma anche del rapporto fondamentale. Nei titoli causali (come le azioni e le obbligazioni di società), invece, vi è un espresso riferimento al rapporto fondamentale; ne deriva che la prestazione non comprende solo l obbligo di pagare una determinata somma di danaro come nei titoli astratti, ma comprende una prestazione più complessa, spesso un insieme di diritti e di poteri legati alla partecipazione ad una collettività. Titoli di credito causali sono i titoli rappresentativi di merci (come la fede di deposito, la polizza di carico, il duplicato della lettera di vettura) e i titoli di partecipazione come le azioni e le obbligazioni di società.

911 Anche i titoli di credito causali sono comunque caratterizzati dalla piena autonomia, per cui al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni che derivano dal rapporto fondamentale. Capo I Disposizioni generali Art. 1992. Adempimento della prestazione. Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge (20032, 2008, 2021). Il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto (1189, 1836, 18892, 20063; 46 l. camb.). Titolo V - Dei titoli di credito 19 9 2 1) Adempimento della prestazione. La legittimazione all esercizio del diritto si basa sostanzialmente su due elementi: l esistenza del titolo, ossia del documento che presenti i requisiti richiesti dalla legge, ed il possesso del titolo in base alla sua legge di circolazione. Non basta, cioè, che il creditore sia venuto in possesso del titolo, ma è necessario che tale possesso sia stato acquistato in base alle norme prescritte dalla legge a seconda della tipologia di titolo di credito. Il conseguimento del legittimo possesso del titolo: produce l acquisto dello stesso a prescindere dal fatto che il precedente possessore ne fosse proprietario; attribuisce al legittimo possessore il diritto di ottenere la prestazione, verso presentazione del titolo; comporta che il debitore, che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è il titolare del diritto. TITOLI DI CREDITO al portatore (artt. 2003-2007) all ordine (artt. 2008-2020) nominativi (artt. 2021-2027) per il loro trasferimento è sufficiente la semplice consegna. La legittimazione all esercizio del diritto consegue alla semplice presentazione del titolo circolano con la consegna materiale del documento, accompagnata dalla girata. Il possessore è legittimato in base ad una serie continua di girate circolano con la consegna del titolo e il cambiamento dell intestazione sul titolo e sul registro dell emittente

19 9 3 Libro I V - Delle obbligazioni Art. 1993. Eccezioni opponibili. Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo (20142; 21, 65 l. camb.; 25, 57 l. ass.). 1) Regime delle eccezioni. In base alla norma in esame, è possibile distinguere, nell ambito delle eccezioni cartolari, cioè delle eccezioni opponibili dal debitore, tra: eccezioni personali, che sono quelle opponibili al possessore del titolo in quanto derivano da rapporti specifici tra il debitore e il possessore (ad esempio la compensazione con un credito del debitore, la concessione di una dilazione di pagamento oppure l eccezione di inadempimento). Il debitore non può, invece, opporre al portatore le eccezioni personali che avrebbe potuto opporre ai precedenti possessori, a meno che non vi sia stato l intento del portatore di danneggiare il debitore, privandolo di eccezioni che questi avrebbe potuto opporre al precedente possessore (è quello che avviene ad esempio nella cd. girata di comodo, configurabile quando il possessore, proprio per evitare che il debitore gli opponga un eccezione, gira il titolo ad una persona compiacente che potrà riscuoterlo senza che il debitore sia legittimato ad opporgli alcuna eccezione); eccezioni reali, che possono essere opposte a qualunque possessore, sono: le eccezioni di forma (per esempio, la mancanza della firma in un assegno o la mancanza della denominazione cambiale nel titolo cambiario); le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo (ad esempio potrebbe essere eccepita l indeterminatezza della prestazione o la prescrizione del diritto di credito); le eccezioni che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell emissione o 912 dalla mancanza delle condizioni necessarie per l esercizio dell azione. Art. 1994. Effetti del possesso di buona fede. Chi ha acquistato in buona fede (1147, 1157) il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione (2003, 2008, 2021), non è soggetto a rivendicazione (948; 20 l. camb.; 24 l. ass.). 1) Possesso di buona fede. La norma in esame, secondo la prevalente dottrina, codifica implicitamente il principio di autonomia che caratterizza i titoli di credito ( Introduzione al presente Titolo). Non si spiegherebbe, infatti, perché il legislatore si sia preoccupato di assicurare la proprietà del titolo all acquirente a non domino, se questi non acquistasse anche la titolarità del diritto in esso incorporato (Cian-Trabucchi). Per la nozione di buona fede, si deve fare riferimento alle disposizioni generali di cui agli artt. 1147 e 1154. Secondo l opinione prevalente, la buona fede dell acquirente deve considerarsi presunta (Asquini). Art. 1995. Trasferimento dei diritti accessori. Il trasferimento del titolo di credito comprende anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti (2011; 18 l. camb.; 20 l. ass.). 1) Diritti accessori. Il trasferimento del titolo comporta il trasferimento di tutti i diritti ad esso inerenti e, quindi, non solo del diritto alla prestazione, ma anche dei diritti accessori, quali gli interessi, i premi e le utilità aleatorie ( 1998) o i diritti di garanzia. I diritti accessori, però, seguono le sorti del titolo solo se sono in esso espressamente menzionati. Per l effetto traslativo della girata della cambiale, si trasferiscono dal girante al giratario tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma soltanto essi, e non anche i diritti inerenti al rapporto sostanziale sottostante che non risultino incorporati nel titolo. Di conseguenza, i diritti accessori di garanzia si trasferiscono al giratario, per effetto della girata, solo

913 se risultanti dal titolo, in modo tale che la garanzia possa ritenersi inerente alle obbligazioni cambiarie (Cass. 10-8-1963, n. 2266). Art. 1996. Titoli rappresentativi. I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (1527, 1691, 1794; 463, 466, 961 c.n.). 1) Titoli rappresentativi. Non sempre il diritto enunciato nel titolo è costituito da un credito di natura pecuniaria. In considerazione della diversa natura del diritto incorporato nel documento è possibile, infatti, distinguere i titoli di pagamento, che attribuiscono il diritto ad esigere una prestazione di carattere pecuniario, dai titoli rappresentativi di merci e dai titoli di partecipazione (si pensi alle azioni e alle obbligazioni emesse dalle società per azioni o in accomandita per azioni, le quali attribuiscono al possessore una determinata posizione giuridica con i diritti e gli obblighi da essa derivanti). I titoli rappresentativi di merci vengono emessi in relazione ad un contratto di trasporto o di deposito. A norma dell art. 1996, essi attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi indicate, il possesso delle medesime ed il potere di disporne mediante trasferimento del titolo. Si tratta di titoli causali; ne consegue, secondo la giurisprudenza prevalente, che il depositario o il vettore possono opporre al possessore del titolo le eccezioni relative al rapporto fondamentale (si pensi al caso di difformità delle merci consegnate rispetto a quelle descritte nel titolo). Sono titoli rappresentativi di merci: i titoli di deposito, come la fede di deposito e la nota di pegno, che sono rilasciati su richiesta del depositante e circolano mediante girata; i titoli di trasporto come il duplicato della lettera di vettura (tipica del trasporto terrestre) e la polizza di carico (tipica del trasporto marittimo) che vengono rilasciati dal vettore e si trasferiscono anch essi mediante girata. Art. 1997. Efficacia dei vincoli sul credito. Il pegno (2784), il sequestro (670 ss. c.p.c.), il pignoramento (451 ss. c.p.c.) e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle Titolo V - Dei titoli di credito 19 9 6 merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo (2786). 1) Vincoli sul credito. La norma si applica a qualsiasi vincolo, convenzionale o non convenzionale, sul diritto menzionato nel titolo di credito (Cass. 23-51969, n. 1831). Va evidenziato, però, che l osservanza delle forme previste dall art. 1997 per l imposizione del vincolo (nella specie, il sequestro conservativo) non è richiesta per la validità del vincolo stesso tra le parti, ma al solo scopo di renderlo efficace rispetto ai terzi, affinché possa essere opposto ai nuovi possessori del titolo (Cass. 15-3- 2001, n. 3747). Art. 1998. Titoli con diritto a premi. Nel caso di usufrutto (978 ss.) di titoli di credito (2025) il godimento dell usufruttuario si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo (983, 1533). Il premio è investito a norma dell articolo 1000. Nel pegno di titoli di credito (2784) la garanzia non si estende ai premi e alle altre utilità aleatorie prodotte dal titolo (1533, 2791). Art. 1999. Conversione dei titoli. I titoli di credito al portatore (2003) possono essere convertiti dall emittente in titoli nominativi (2021), su richiesta e a spese del possessore. Salvo il caso in cui la convertibilità sia stata espressamente esclusa dall emittente, i titoli nominativi possono essere convertiti in titoli al portatore, su richiesta e a spese dell intestatario che dimostri la propria identità e la propria capacità a norma del secondo comma dell articolo 2022. 1) Conversione dei titoli. La conversione presuppone la cooperazione dell emittente, non essendo sufficiente, a tale scopo, un atto unilaterale del possessore del titolo. Parte della dottrina, però, ritiene che l emit-

2000 Libro I V - Delle obbligazioni tente, ove il possessore avanzi la richiesta, non possa rifiutare la conversione (Ferri). Art. 2000. Riunione e frazionamento dei titoli. I titoli di credito emessi in serie possono essere riuniti in un titolo multiplo, su richiesta e a spese del possessore (1793). I titoli di credito multipli possono essere frazionati in più titoli di taglio minore. Art. 2001. Rinvio a disposizioni speciali. Le norme di questo titolo si applicano in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. I titoli del debito pubblico, i biglietti di banca e gli altri titoli equivalenti sono regolati da leggi speciali. 1) Disciplina. La disciplina generale sui titoli di credito è contenuta negli artt. 1992-2027, i quali trovano applicazione salvo qualora sia diversamente disposto da altre norme dello stesso codice civile o di leggi speciali. Tale disciplina generale è applicabile anche ad eventuali titoli di credito atipici che le parti volessero creare (solo i titoli al portatore contenenti l obbligo di pagare una somma di danaro devono essere necessariamente tipici in base all art. 2004). La disciplina di alcuni titoli di credito particolarmente diffusi è poi contenuta in alcune leggi speciali (in particolare nel r.d. 14-12-1933, n. 1669 sulla cambiale e nel r.d. 21-12-1933, n. 1736 sull assegno bancario e circolare). Art. 2002. Documenti di legittimazione e titoli impropri. Le norme di questo titolo non si applicano ai documenti che servono solo a identificare l avente diritto alla prestazione, o a consentire il trasferimento del diritto senza l osservanza delle forme proprie della cessione (1889). 914 1) Documenti di legittimazione e titoli impropri. Si parla comunemente di titoli anche con riferimento a documenti privi di alcune delle caratteristiche essenziali dei titoli di credito; essi, pur non attribuendo al legittimo possessore un diritto letterale ed autonomo, svolgono comunque una funzione di legittimazione all adempimento di una prestazione. Si tratta dei titoli di credito impropri e dei documenti di legittimazione, previsti dall articolo in esame. I documenti di legittimazione hanno la funzione di individuare colui che ha diritto ad una prestazione; si pensi, ad esempio, a scontrini, biglietti ferroviari, ricevute. In tali casi non siamo in presenza di documenti destinati alla circolazione, ma di strumenti volti a semplificare l esecuzione del contratto ed a provare efficacemente la propria qualità di creditore. L avente diritto potrà, in ogni caso, ottenere la prestazione avvalendosi dei consueti mezzi di prova in caso di perdita involontaria del documento. Altri tipici documenti di legittimazione sono, secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, la carta di credito, la cd. schedina, i biglietti dei concorsi a premi, i biglietti cinematografici e teatrali. Quanto, invece, ai libretti di risparmio rilasciati da un istituto bancario si discute circa la loro natura di titoli di credito o di documenti di legittimazione. La teoria prevalente, soprattutto in giurisprudenza, tende a distinguere tra i libretti al portatore e quelli nominativi: soltanto i primi sarebbero titoli di credito veri e propri in quanto idonei ad attribuire al possessore l esercizio del diritto in esso incorporato. I titoli di credito impropri sono documenti per i quali sono previste delle forme di circolazione semplificate che però producono gli stessi effetti della cessione del credito; essi non attribuiscono, quindi, al possessore un diritto letterale ed autonomo. Tra i più diffusi ricordiamo la polizza di assicurazione che può essere emessa con la clausola all ordine o al portatore: in questi casi il credito verso la società assicuratrice può circolare secondo le regole dei titoli all ordine o al portatore, mediante la semplice consegna del documento, producendo di fatto una cessione del contratto di assicurazione. I titoli impropri svolgono anche una funzione di legittimazione, per cui l assicuratore è liberato se, senza dolo o colpa grave, adempie la prestazione nei confronti del possessore della polizza, anche se questi non è l assicurato.