Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43 capoverso 5 e 46 capoverso 5 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui miglioramenti strutturali, ordina: Art. 1 Graduazione degli aiuti agli investimenti La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l aiuto iniziale, gli edifici d abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, le rimesse, gli edifici alpestri, i porcili e i pollai nonché i supplementi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) sono menzionati nell allegato. Art. 2 Valutazione dell ubicazione della superficie agricola utile Se la superficie agricola utile computabile di un azienda, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione: a. la zona che comprende oltre due terzi della superficie agricola utile; b. il valore medio delle aliquote delle rispettive zone, se la superficie agricola utile è situata in diverse zone nella misura compresa tra un terzo e due terzi. Art. 3 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per azienda L importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato a 40 unità di bestiame grosso (UBG) per azienda. Per gli edifici comuni (comunità aziendale, comunità per la detenzione di animali o comunità analoghe) è limitato a 80 UBG, laddove per socio vengono computate al massimo 40 UBG. Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 Ufficio federale dell agricoltura: Burger RS 913.211 1 RS 913.1; RU 1998 3092 3114 1998-0273
Aiuti forfettari agli investimenti A. Crediti d investimento per l aiuto iniziale Allegato (art.1) Categorie Manodopera standard Importo forfettario in franchi Categoria 1 0.80-1.19 40 000 Categoria 2 1.20-2.19 75 000 Categoria 3 2.20 100'000 La manodopera standard è calcolata in virtù dell articolo 3 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola. L aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all articolo 89 capoverso 2 della legge sull agricoltura 3. B. Crediti d investimento per edifici d abitazione Elemento Cubatura massima Importo forfettario in franchi Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani 1200 m 3 130 000 Abitazione del capoazienda 900 m 3 100 000 Alloggio per anziani 600 m 3 60 000 Per le aziende gestite a titolo accessorio giusta l articolo 89 capoverso 2 della legge sull agricoltura le cifre di cui sopra vanno dimezzate. C. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo C. 1 Contributi Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone Elemento Unità Regione di pianura senza zona collinare Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente Nuovo edificio rurale di cui contributo federale Importo forfettario di base Zone collinare e di montagna I 0 15 000 7500 8830 Zone di montagna II - IV 20 000 10 000 11 800 2 RS 910.91; RU 1999... 3 RS 910.1; RU 1998 3033 3115
Elemento Unità Regione di pianura senza zona collinare Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone Zone collinare e di montagna I Zone di montagna II - IV Nuovo edificio rurale UBG 0 3700 6500 di cui contributo federale 1850 2180 3250 3830 Nuovo edificio rurale SSRA UBG 0 4200 7300 di cui contributo federale 2100 2470 3650 4300 Costruzione di singoli elementi Stalla di cui contributo federale Importo forfettario di base 0 10 000 5000 5900 14 000 7000 8240 Stalla UBG 0 2500 4000 di cui contributo federale 1250 1470 2000 2360 Stalla SSRA UBG 0 3000 4'800 di cui contributo federale 1500 1770 2400 2830 Fienile/silo m 3 0 30 40 di cui contributo federale 15.00 18.00 20.00 24.00 Impianto per il deposito di m 3 0 45 60 concimi aziendali di cui contributo federale 22.50 26.50 30.00 35.50 Rimessa m 2 0 50 70 di cui contributo federale 25.00 29.50 35.00 41.50 Osservazioni concernenti i contributi: Il contributo globale è il risultato della somma tra l importo forfettario di base per ogni singolo caso e le aliquote forfettarie per UBG. L importo forfettario di base è versato unicamente per la costruzione di nuovi edifici di economia rurale nonché per l elemento stalla. C. 2 Crediti d investimento Elemento Unità Credito d investimento in franchi Regione di pianura senza zona collinare Zone collinare e di montagna I Zone di montagna II - IV Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti Nuovo edificio di economia UBG 7000 4500 4500 rurale Nuovo edificio SSRA UBG 7900 5100 5100 Costruzione di singoli elementi Stalla UBG 4500 3000 3000 Stalla SSRA UBG 5400 3600 3600 Fienile/silo m 3 80 40 40 Impianto per il deposito di m 3 100 60 60 concimi aziendali Rimessa m 2 170 90 90 3116
C. 3 Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d investimento: a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma degli importi parziali non può essere superiore all importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale. b. Per gli ovili, ad eccezione di quelli destinati alle pecore da latte, le aliquote sono ridotte del 40 per cento. c. È inoltre possibile sostenere finanziariamente rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. D. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell edificio, unità Contributo federale e Credito cantonale in franchi d investimento -------------------------------- di cui contributo federale, in franchi in funzione della capacità finanziaria del Cantone Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche 40 000 30 000 di cui contributo federale 20 000 23 530 Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche 60 000 50 000 di cui contributo federale 30 000 35 300 Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte 1200 1000 di cui contributo federale 600 710 Stalla, compreso l impianto per il deposito di concimi 1000 800 aziendali per UBG di cui contributo federale 500 590 Porcile, compreso l impianto per il deposito di concimi 350 250 aziendali, per posta di maiale da ingrasso (PMI) di cui contributo federale 175 210 Disposizioni comuni: Viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di maiale da ingrasso per vacca da latte. Non devono essere superati i contributi massimi giusta gli articoli 19 capoverso 2 lettera b e 46 capoverso 2 lettera c dell ordinanza del 7 dicembre 1998 4 sui miglioramenti strutturali. 4 RS 913.1; RU 1998 3092 3117
E. Crediti d investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi i depositi di foraggi e l impianto per il deposito di concimi aziendali Specie animale Unità Credito d investimento per unità in franchi Credito d investimento per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi Suini riproduttori, discendenti Posta 2200 2550 e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta 260 300 Galline ovaiole 100 Poste 3000 3550 Pollame da allevamento e da ingrasso 100 Poste 1400 1650 3118
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3119
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3120