Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Documenti analoghi
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

marzo 2016 FINANZE E ECONOMIA

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Allegato 11 LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE ED AMMODERNAMENTO DELL ATTIVITÀ AGRICOLA

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Ordinanza dell UFAG concernente gli elenchi dei Paesi in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE LIGURIA INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS).

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

I fabbricati rurali in Italia

Misure Agroambientali

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

AL SETTORE LAVORI PUBBLICI UFFICIO AGRICOLTURA CHIEDE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

La visione svizzera sull agricoltura di montagna e le normative che la regolano

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici

Ordinanza concernente il contratto normale di lavoro per il personale dell'economia lattiera

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

del 10 aprile 2017 Scopo e oggetto contagiosa (Lumpy skin disease) in Svizzera.

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

AREA MERCATO OPERATIVITA

SCHEDA CONOSCITIVA DELL AZIENDA AGRICOLA

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

SCHEDA PROGETTO 1 H 1

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Allo Sportello Unico Attività Produttive del COMUNE DI CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) PEC:

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Analisi strutturale del settore agricolo ticinese

Regolamento sull agricoltura (del 23 dicembre 2003)

Pagamenti diretti, una riforma in due tappe

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

REGIONE/ LAZIO ~ ALLEGATO 2 REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA BILANCIO AZIENDALE ANNO ----

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

La Cascina LA CASCINA

MISURA PAGAMENTI AGROAMBIENTALI Azione 2 Difesa del Suolo. Annualità 2009

Regolamento comunale

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza dell UFAG concernente i Paesi esentati dall obbligo di dichiarazione in virtù dell ordinanza sulle dichiarazioni agricole

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato il 29 settembre 1998)

Il 6 Censimento generale dell Agricoltura in Emilia-Romagna: principali risultati e modalità di diffusione

GIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI. Fossano, 5 Aprile 2008

Istruzioni per il rilevamento dei dati strutturali delle aziende agricole 2015, per le aziende che richiedono i pagamenti diretti

DICHIARA: (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

del... Oggetto e campo d applicazione attive e degli additivi per alimenti per animali presenti nelle derrate alimentari di origine animale.

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

In qualità di (barrare una casella)

Effettivo determinante in base ai dati della BDTA

Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Transcript:

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43 capoverso 5 e 46 capoverso 5 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui miglioramenti strutturali, ordina: Art. 1 Graduazione degli aiuti agli investimenti La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l aiuto iniziale, gli edifici d abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, le rimesse, gli edifici alpestri, i porcili e i pollai nonché i supplementi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA) sono menzionati nell allegato. Art. 2 Valutazione dell ubicazione della superficie agricola utile Se la superficie agricola utile computabile di un azienda, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione: a. la zona che comprende oltre due terzi della superficie agricola utile; b. il valore medio delle aliquote delle rispettive zone, se la superficie agricola utile è situata in diverse zone nella misura compresa tra un terzo e due terzi. Art. 3 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per azienda L importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato a 40 unità di bestiame grosso (UBG) per azienda. Per gli edifici comuni (comunità aziendale, comunità per la detenzione di animali o comunità analoghe) è limitato a 80 UBG, laddove per socio vengono computate al massimo 40 UBG. Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 Ufficio federale dell agricoltura: Burger RS 913.211 1 RS 913.1; RU 1998 3092 3114 1998-0273

Aiuti forfettari agli investimenti A. Crediti d investimento per l aiuto iniziale Allegato (art.1) Categorie Manodopera standard Importo forfettario in franchi Categoria 1 0.80-1.19 40 000 Categoria 2 1.20-2.19 75 000 Categoria 3 2.20 100'000 La manodopera standard è calcolata in virtù dell articolo 3 dell ordinanza del 7 dicembre 1998 2 sulla terminologia agricola. L aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all articolo 89 capoverso 2 della legge sull agricoltura 3. B. Crediti d investimento per edifici d abitazione Elemento Cubatura massima Importo forfettario in franchi Abitazione del capoazienda con alloggio per anziani 1200 m 3 130 000 Abitazione del capoazienda 900 m 3 100 000 Alloggio per anziani 600 m 3 60 000 Per le aziende gestite a titolo accessorio giusta l articolo 89 capoverso 2 della legge sull agricoltura le cifre di cui sopra vanno dimezzate. C. Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo C. 1 Contributi Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone Elemento Unità Regione di pianura senza zona collinare Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente Nuovo edificio rurale di cui contributo federale Importo forfettario di base Zone collinare e di montagna I 0 15 000 7500 8830 Zone di montagna II - IV 20 000 10 000 11 800 2 RS 910.91; RU 1999... 3 RS 910.1; RU 1998 3033 3115

Elemento Unità Regione di pianura senza zona collinare Contributo federale e cantonale in franchi ------------------------------------------------------------------------------ di cui contributo federale, in funzione della capacità finanziaria del Cantone Zone collinare e di montagna I Zone di montagna II - IV Nuovo edificio rurale UBG 0 3700 6500 di cui contributo federale 1850 2180 3250 3830 Nuovo edificio rurale SSRA UBG 0 4200 7300 di cui contributo federale 2100 2470 3650 4300 Costruzione di singoli elementi Stalla di cui contributo federale Importo forfettario di base 0 10 000 5000 5900 14 000 7000 8240 Stalla UBG 0 2500 4000 di cui contributo federale 1250 1470 2000 2360 Stalla SSRA UBG 0 3000 4'800 di cui contributo federale 1500 1770 2400 2830 Fienile/silo m 3 0 30 40 di cui contributo federale 15.00 18.00 20.00 24.00 Impianto per il deposito di m 3 0 45 60 concimi aziendali di cui contributo federale 22.50 26.50 30.00 35.50 Rimessa m 2 0 50 70 di cui contributo federale 25.00 29.50 35.00 41.50 Osservazioni concernenti i contributi: Il contributo globale è il risultato della somma tra l importo forfettario di base per ogni singolo caso e le aliquote forfettarie per UBG. L importo forfettario di base è versato unicamente per la costruzione di nuovi edifici di economia rurale nonché per l elemento stalla. C. 2 Crediti d investimento Elemento Unità Credito d investimento in franchi Regione di pianura senza zona collinare Zone collinare e di montagna I Zone di montagna II - IV Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti Nuovo edificio di economia UBG 7000 4500 4500 rurale Nuovo edificio SSRA UBG 7900 5100 5100 Costruzione di singoli elementi Stalla UBG 4500 3000 3000 Stalla SSRA UBG 5400 3600 3600 Fienile/silo m 3 80 40 40 Impianto per il deposito di m 3 100 60 60 concimi aziendali Rimessa m 2 170 90 90 3116

C. 3 Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d investimento: a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma degli importi parziali non può essere superiore all importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale. b. Per gli ovili, ad eccezione di quelli destinati alle pecore da latte, le aliquote sono ridotte del 40 per cento. c. È inoltre possibile sostenere finanziariamente rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. D. Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell edificio, unità Contributo federale e Credito cantonale in franchi d investimento -------------------------------- di cui contributo federale, in franchi in funzione della capacità finanziaria del Cantone Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche 40 000 30 000 di cui contributo federale 20 000 23 530 Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche 60 000 50 000 di cui contributo federale 30 000 35 300 Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte 1200 1000 di cui contributo federale 600 710 Stalla, compreso l impianto per il deposito di concimi 1000 800 aziendali per UBG di cui contributo federale 500 590 Porcile, compreso l impianto per il deposito di concimi 350 250 aziendali, per posta di maiale da ingrasso (PMI) di cui contributo federale 175 210 Disposizioni comuni: Viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di maiale da ingrasso per vacca da latte. Non devono essere superati i contributi massimi giusta gli articoli 19 capoverso 2 lettera b e 46 capoverso 2 lettera c dell ordinanza del 7 dicembre 1998 4 sui miglioramenti strutturali. 4 RS 913.1; RU 1998 3092 3117

E. Crediti d investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi i depositi di foraggi e l impianto per il deposito di concimi aziendali Specie animale Unità Credito d investimento per unità in franchi Credito d investimento per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi Suini riproduttori, discendenti Posta 2200 2550 e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta 260 300 Galline ovaiole 100 Poste 3000 3550 Pollame da allevamento e da ingrasso 100 Poste 1400 1650 3118

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3119

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 3120