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l Sicurezza degli impianti. Necessarie misure di protezione ad hoc contro i danni D.Lgs. 81 e norme tecniche basilari per la valutazione sul rischio fulminazione Per alcuni rischi connessi con le attività lavorative sussistono disposizioni legislative e/o norme tecniche che indicano criteri di analisi e di stima specifico. L art. 84, «Protezioni dai fulmini», D.Lgs. n. 81/2008 (modificato dal recente D.Lgs. n. 106/2009), ha obbligato il datore di lavoro a provvedere «affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche». È proprio a queste norme tecniche che il valutatore deve riferirsi per stimare il rischio; in particolare, il riferimento in vigore attualmente è la norma CEI EN 62305 2. l di Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato, ingegneri area sicurezza di Vega Engineering S.r.l. Venezia Le fulminazioni È possibile annoverare anche il rischio fulminazione tra i cosiddetti rischi normati e applicare, dal punto di vista metodologico, le stesse considerazioni valide per altri tipi di rischio come, per esempio,perilrischiorumoreoperilrischioda vibrazioni meccaniche [1]. Le fulminazioni sono fenomeni di origine naturale prevedibili in termini probabilistici. Gli effetti delle fulminazioni possono essere distruttivi, infatti, per fulminazioni particolarmente intense risulta difficile proteggerecompletamentelepersoneelecose.unfulmine che investe una struttura(in generale, quelle di maggiori dimensioni sono soggette a un più elevato rischio di fulminazione) può provocare danni, oltre che alla struttura stessa, alle persone e ai beni presenti, agli impianti elettrici e/o di segnale e alle apparecchiature; i danni potrebbero addirittura estendersi anche all'ambiente circostante e alle strutture vicine. Perridurrelaperdita [2] dovutaalfulminepuò essere necessario adottare misure di protezione. Se queste siano necessarie e quali caratteristiche debbano avere deve essere determinato attraverso la valutazione. L art. 17, D.Lgs. n. 81/2008, ha obbligato il datore di lavoro a effettuare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall art. 28. Per quanto riguarda il rischio specifico legato alle 1) Per un approfondimento sul tema si veda, di Federico Maritan e Mauro Rossato, Stima e valutazione dei rischi normati: i criteri di accettabilità e tollerabilità, in Ambiente&Sicurezza n. 9/2007, pag. 75. 2) Secondo la norma tecnica CEI EN 62305 2 si definisce perdita l ammontare medio della perdita (uomini e beni) conseguente a un determinato tipo di danno dovuto a un evento pericoloso, riferito al valore complessivo(uomini e beni) dell oggetto da proteggere. 10novembre2009 N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33 ILSOLE24ORE

Tabella 1 Tipici valori di rischio di fulminazione tollerabile secondo la norma CEI EN 62305 2 Tipo di perdita Rischio tollerabile R T (espresso in anni 1 ) Perdita di vite umane e danni permanenti 10 5 Perdita di servizio pubblico 10 3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile 10 3 fulminazioni, dirette [3] e indirette [4], questo rientra nel contesto più ampio dei rischi di natura elettrica, trattati nell art. 80, D.Lgs. n. 81/2008, e connessi, tra l altro, con la presenza e l utilizzo da parte dei lavoratori di materiali, di apparecchiature e di impianti elettrici. Stima secondo laceien62305 2 La stima dovuto a tutti i possibili effetti del fulmine su una struttura e su un servizio è trattata nella norma CEI EN 62305 2 mediante una specifica procedura di calcolo per la determinazione di questo rischio. Questa procedura è piuttosto complessa e articolata e richiede, quindi, specifiche competenze sull argomento nonché l ausilio di appositi software. Il rischio, definito nella norma CEI EN 62305 2 come la probabile perdita media annuadovutaalfulmineinunastrutturaein un servizio, dipende sostanzialmente da: l il numero annuo di fulmini che interessano la struttura e il servizio, che costituisce un dato di progetto in quanto dipendente dallazonaincuièedificatalastruttura; l la probabilità che un fulmine, colpendo la struttura o il servizio, provochi danni; l l ammontare medio della perdita conseguente. Il risultato numerico ottenuto (denominato nella norma con la lettera R ) è la misura della probabile perdita annua. È opportuno evidenziare che la norma si interessaanchedellaperditadi cose enonsolo di vite umane; nel contesto della valutazione deirischiperilavoratoriaisensideld.lgs.n. 81/2008 è possibile trascurare la valutazione dei danni alle cose(sempreché questo danno non comporti infortuni ai lavoratori) ed è possibile stabilire che la magnitudo del danno sia sempre massima. Per completezza, nella tabella 1 è riportato il tipo di perdita e l associato valore di rischio tollerabile [5] R T, definito come il massimo valore di rischio che può essere tollerato per la struttura da proteggere secondo la norma CEI EN 62305 2. Pertanto, il risultato ottenuto nella fase di analisi secondo la norma CEI EN 62305 2 identificherà il rischio totale R (espresso in anni 1 ) associato alla struttura(edificio). Se il rischio totale R è minore tollerabile della struttura R T, la protezione contro il fulmine non è necessaria e la struttura si definisce autoprotetta. Se invece il rischio totale R risulta maggiore tollerabile R T, dovranno essere adottate idonee misure di protezione quali, per esempio, captatori, gabbie di Faraday,scaricatoriecc.,perrendereR R T. Aggiornamento della valutazione in funzione del progresso tecnico Le specifiche norme di buona tecnica relative alla valutazione fulminazione sono state recentemente modificate e quelle attualmente in vigore, in alcuni casi, possono prevedere l adozione di sistemi di protezione non richiesti da una valutazione effet 3) Si definisce fulminazione diretta l evento in cui un fulmine colpisce l oggetto che deve essere protetto(si veda il punto 3.25, norma CEI EN 62305 1). 4) Si definisce fulminazione indiretta l evento in cui un fulmine cade tanto vicino a un oggetto da proteggere da essere in grado di generare sovratensioni pericolose(si veda il punto 3.26, norma CEI EN 62305 1). 5) Un valore tipico di rischio tollerabile RT per una struttura, dove possono esserci delle Perdite di vite umane o danni permanenti,èparia10 5 (anni 1 ). ILSOLE24ORE 34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 novembre 2009 N. 21

Riquadro 1 llaceien62305perlarivalutazionedelrischio La valutazione di fulminazione eseguita in conformità alla norma CEI EN 62305 2 (CEI 81 10/2) risulta più restrittiva(quindi, garantisce maggiore tutela delle persone) rispetto alle valutazioni già effettuate in base alla norma CEI 81 1 o alla norma CEI 81 4, per cui la rivalutazione risulta un adempimento necessario. Potranno esserci, infatti, alcuni casi in cui la rivalutazione fulminazione evidenzierà che la struttura non risulta più auto protetta nei confronti delle fulminazioni. In questi casi il datore di lavoro ha l obbligo di individuare e di realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 2(CEI 81 10/2). tuata secondo le precedenti norme tecniche. In sostanza, le norme CEI 81 1, «Protezione delle strutture contro i fulmini», 81 4, «Protezione delle strutture contro i fulmini Valutazione dovuto al fulmine», e anche la guida CEI 81 8 sugli SPD, «Guida d applicazione all utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione», in vigore fino al 1 febbraio 2007, sono state sostituite dalle nuove norme internazionali: l CEI EN 62305 1, «Protezione contro i fulmini Principi generali»; l CEI EN 62305 2,«Protezione contro i fulmini Analisi»; l CEI EN 62305 3,«Protezione contro i fulmini Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone»; l CEI EN 62305 4,«Protezione contro i fulmini Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture»; l CEI 81 10;V1,«Protezione contro i fulmini»; le quali hanno imposto una valutazione del rischio di fulminazione più restrittiva, garantendo una maggiore tutela delle persone. Per gli edifici esistenti, per i quali la valutazione di fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentementeinvigore(normecei81 1eCEI 81 4), è spontaneo chiedersi se debba essere effettuata la rivalutazione di fulminazione. La nuova valutazione, infatti, potrebbe evidenziare che la struttura non risulti più auto protetta nei confronti delle fulminazioni. Per quanto riguarda la necessità di aggiornamento nel tempo della stima, si evidenzia che l art. 29,«Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi», D.Lgs. n. 81/2008, ha imposto al datore di lavoro di «rielaborare la valutazione dei rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di 10novembre2009 N.21 evoluzione della tecnica». Sempre a questo proposito, l art. 2087,«Tutela delle condizioni di lavoro», Codice civile, ha imposto all imprenditore di «adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Infine,lanormaCEI81 10;V1hariportatoche «La valutazione deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla norma CEI EN 62305 2 (CEI 81 10/2) e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma stessa». Il datore di lavoro dovrà effettuare, quindi, come sintetizzato nello schema 1, la valutazione di fulminazione in conformità allanormaceien62305 2(sivedailriquadro 1) e alla norma CEI 81 10;V1, sia per tutte le strutture (nuove ed esistenti) prive di valutazione, sia per le strutture già valutate utilizzando le norme CEI in vigore fino al 1 febbraio2007(cei81 1eCEI81 4). Infine, è necessario precisare che, per quanto riguarda gli edifici civili, non esistono obblighi di legge specifici in merito alla valutazione fulminazione. Tuttavia, il responsabile della struttura (per esempio, l amministratore di condominio) ha l obbligo giuridico di agire con perizia, prudenza e diligenza; pertanto, la valutazione fulminazione della struttura è, comunque, un suo obbligo giuridico. Stima e valutazione Il processo di valutazione dei rischi(risk assessment)consisteinunaserieditappelogicheedè finalizzato a esprimere un giudizio sui rischi ai www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35 ILSOLE24ORE

Schema 1 Diagramma di sintesi relativo alla necessità di valutazione o di aggiornamento della valutazione da fulminazioni È stato valutato il rischio fulminazione? NO SI Rischio fulminazione valutato utilizzando la norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) NO SI Nessun obbligo di ulteriore valutazione o aggiornamento della valutazione dei rischi Valutare il rischio fulminazione della struttura in conformità alla norma CEI EN 62305-2 ed alla norma CEI 81-10;V1 quali è soggetto il lavoratore [6]. Come evidenziato a livello normativo(si vedano, in particolare, la norma UNI EN 12100 1 e la norma UNI 11230, «Gestione Vocabolario»),ilriskassessmentècompostodaduefasi che devono essere sempre ben distinte: l l analisi ; l la valutazione. In tal senso la norma UNI EN 12100 1 ha utilizzato, rispettivamente, i termini risk analysis e risk evaluation, mentre la norma UNI 11230 utilizza i termini misurazione e ponderazione [7]. Infatti, l analisi, che include l identificazione elastima(omisura)deirischi,ènecessariaa fornire informazioni di tipo quantitativo, che saranno utilizzate nella successiva fase di valutazione (o ponderazione); quest ultima assume aspetti di tipo qualitativo al fine di esprimere un giudizio. Procedendo in modo coerente, la fase di stima potrà fornire valori, a seconda del tipo di rischio, fra loro disomogenei (espressi come probabilità, decibel, metri al secondo quadrato ecc.), senza che questo precluda la possibilità di emettere un giudizio sull accettabilità del rischio espresso sulla base di un medesimo criterio per tutti i rischi, normati e non normati. Utilizzando i criteri indicati nella recente norma BS 18004:2008 [8], la fase di stima sarà effettuata sulla base di una correlazione, illustrata nella tabella 2, tra probabilità di accadimento e danno atteso, mentre la fase di risk evaluation (ponderazione ) sarà finalizzata a determinare se il rischio deve essere considerato accettabile [9] oppureno. La correlazione tra stima secon 6) Per approfondimenti si veda, di Federico Maritan e Mauro Rossato, Valutazione : quali standard per definire una metodologia unitaria?, in Ambiente&Sicurezza n. 12/2006, pag. 19. 7) La norma UNI 11230 definisce misura (risk measurement o risk estimation) come il «processo di attribuzione di un valore alla dimensione di un rischio» e ponderazione (risk evaluation) come «il processo di comparazione misurato, rispetto ai criteri di rischio». 8) La norma BS 18004:2008 sostituisce la precedente BS 8800:2004. 9) La norma BS 18004:2008 definisce accettabile un rischio che è stato ridotto a un livello che può essere tollerato dall organizzazione in conformità agli obblighi di legge e alla propria politica per la salute e la sicurezza. ILSOLE24ORE 36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 novembre 2009 N. 21

Tabella 2 Matrice per il calcolo della stima (riferimento BS 18004:2008) Danno Danno Lieve Danno Moderato Danno Grave Molto Improbabile Rischio Molto Basso (Very Low Risk) Rischio Molto Basso (Very Low Risk) Rischio Alto (High Risk) Probabilità Improbabile Probabile Rischio Molto Basso (Very Low Risk) Rischio Basso (Low Risk) Rischio Medio (Medium Risk) Rischio Alto (High Risk) Rischio Molto Alto (Very High Risk) Rischio Molto Alto (Very High Risk) Molto Probabile Rischio Basso (Low Risk) Rischio Molto Alto (Very High Risk) Rischio Molto Alto (Very High Risk) do la norma CEI EN 62305 2 e la norma BS 18004:2008 può essere quella proposta nella tabella 3. Applicando la procedura di calcolo definita dalla norma CEI EN 62305 2 (modificata dalla variante CEI 81 10;V1) a un edificio, sarebbe possibile ottenere uno dei tre casi schematizzati nella tabella 3, nella quale si riportano, in colonne distinte, la stima e la valutazione rispettivamente secondo la norma CEI EN 62305 2 e BS 18004:2008. Nella tabella 4 sono riportati tre casi di valutazione del rischio fulminazione applicata a un capannone industriale. Conclusioni Le norme CEI EN 62305 2 e CEI 81 10;V1 sono gli strumenti che il datore di lavoro ha a disposizione per effettuare una specifica valutazione di fulminazione. La corretta separazione nel processo di valutazione (risk assessment) della fase di stima (risk estimation) da quella di valutazione (risk evaluation), prevista tra l altro nelle norme UNI EN 12100 1, UNI 11230:2007 e BS 18004:2008, permette di emettere giudizi omogenei per tutti i rischi, compresi quelli normati, tra cui si può annoverare il rischio di fulminazione. Inoltre, una corretta e completa indicazione 10novembre2009 N.21 dei criteri di corrispondenza tra le stime o le misure di tutti rischi normati e la valutazione di questi, in modo analogo a quanto esemplificato nella tabella 3 per il rischio di fulminazione, determina anche un metodo conforme ai requisiti richiesti dalla norma BS OHSAS 18001:2007, ovvero permette di disporre di una valutazione che può essere utilizzata come base per la realizzazione di un sistema di gestione della sicurezza certificabile. Un ultima annotazione riguarda la necessità di aggiornare la valutazione di fulminazione a seguito dell introduzione di nuove norme tecniche; infatti, se per i nuovi edifici si utilizzeranno queste norme per effettuare la valutazione di fulminazione, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione fulminazione era già stata effettuata in base alle norme tecniche precedentemente in vigore (norme CEI 81 1 e CEI 81 4), il datore di lavoro dovrà effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla nuove norme (CEI EN 62305 2 e CEI 81 10;V1) e, se necessario, dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma CEI EN 62305 2 stessa. l www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37 ILSOLE24ORE

Tabella 3 Tre situazioni reali possibili per edifici esistenti e correlazione tra stima secondo CEI EN 62305 2 e BS 18004:2008 Stima Stima norma BS norma Situazioni 18004:2008 CEI EN 62305 2 Edificio Autoprotetto (R < R T ) Edificio Protetto (R < R T ) Edificio Non Protetto (R < R T ) Stima norma CEI EN 62305 2 Rischio R < 10 5 senza applicare specifiche misure di protezione Rischio R < 10 5 applicando specifiche misure di protezione Rischio R > 10 5 (per esempio R = 10 4 ) P D R Valutazione norma BS 18004:2008 MI DG RA Tollerabile Accettabile (data la conformità alla specifica norma tecnica CEI EN 62305 2) MI DG RA Tollerabile Accettabile (data la conformità alla specifica norma tecnica CEI EN 62305 2) I DG RMA Non tollerabile Inaccettabile Legenda: Probabilità (MI: Molto Improbabile I: Improbabile P: Probabile MP: Molto Probabile). Danno (DL: Danno Lieve DM: Danno Moderato DG: Danno Grave). Rischio funzione di Probabilità e Danno [R = f(p;d)] (RMB: Rischio Molto Basso RB: Rischio Basso RM: Rischio Medio RA: Rischio Alto RMA: Rischio Molto Alto). Tabella 4 Tre esempi di valutazione fulminazione Primo caso: capannone industriale autoprotetto Supponendo che: densità di fulmini a terra Nt (fulmini/anno km²): 4 (valore che dipende dall area geografica di ubicazione della struttura); coefficiente di posizione della struttura: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore; dimensioni: 70 x 50 x 13 m (larghezza x lunghezza x altezza); numero massimo di persone presenti: 50 (lavoratori, installatori ecc.); rischio di incendio: ridotto (1) ; nessun tipo di sistema di protezione installato per ridurre il rischio di fulminazione, si ricava che, applicando la procedura di calcolo di cui alla norma CEI EN 62305 2, il rischio totale è: R = 0.93 * 10 5 quindi, è possibile predisporre una scheda di valutazione dei rischi. Misure di prevenzione e di protezione e valutazione Pericolo, situazione pericolosa, evento dannoso Fulminazione diretta e indiretta Danno/i potenziale/i Misure di prevenzione e protezione Misure di controllo (2) Stima Fulminazione Struttura autoprotetta come verificato Valutazione Accettabile ILSOLE24ORE 38 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 novembre 2009 N. 21

Ustioni a seguito di innesco di un incendio Ferite conseguenti a scoppio di apparecchi o conduttori dell impianto Elettrocuzione per tensioni di contatto dall applicazione della norma CEI EN 62305 2 (CEI 81 10/2) e della variante CEI 81 10;V1 Valore calcolato secondo la norma CEI EN 62305 2: R = 0.93 * 10 5 Secondo caso: capannone industriale protetto Supponendo che: densità di fulmini a terra Nt (fulmini/anno km²): 4; coefficiente di posizione della struttura: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore; dimensioni: 70 x 50 x 13 m (larghezza x lunghezza x altezza); numero di persone presenti: 50; rischio di incendio: ordinario (3) ; installato un idoneo sistema di scaricatori di sovratensione ad arrivo linea (SPD), si ricava che, applicando la procedura di calcolo di cui alla norma CEI EN 62305 2, il rischio totale è: R = 0.68 * 10 5 quindi, è possibile redigere una scheda di valutazione dei rischi. Pericolo, situazione pericolosa, evento dannoso Fulminazione diretta e indiretta Misure di prevenzione e di protezione e valutazione Danno/i potenziale/i Fulminazione Ustioni a seguito di innesco di un incendio Ferite conseguenti a scoppio di apparecchi o conduttori dell impianto Elettrocuzione per tensioni di contatto Misure di prevenzione e di protezione Installazione di un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche conforme alla regola dell arte Misure di controllo (4) Verifica periodica ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 effettuato da un ente di controllo o da un organismo abilitato Manutenzione periodica dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche in conformità alla norma (CEI EN 62305 3 e CEI EN 62305 4) CEI 81 10, parti 3 e 4 Stima Struttura autoprotetta come verificato dall applicazione della norma CEI EN 62305 2 (CEI 81 10/ 2) e della variante CEI 81 10;V1 Valore calcolato secondo la norma CEI EN 62305 2: R = 0.68 * 10 5 Valutazione Accettabile 10novembre2009 N.21 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 39 ILSOLE24ORE

Terzo caso: capannone industriale non protetto Supponendo che: densità di fulmini a terra Nt (fulmini/anno km²): 4; coefficiente di posizione della struttura: in area con oggetti di altezza uguale o inferiore; dimensioni: 70 x 50 x 13 m (larghezza x lunghezza x altezza); numero di persone presenti: 50; rischio di incendio: ordinario; nessun tipo di sistema di protezione installato per ridurre il rischio di fulminazione, si ricava che, applicando la procedura di calcolo di cui alla norma CEI EN 62305 2, il rischio totale è: R = 1.2 * 10 5 quindi, è possibile stilare una scheda di valutazione dei rischi. Pericolo, situazione pericolosa, evento dannoso Misure di prevenzione e di protezione e valutazione Danno/i potenziale/i Misure di prevenzione e di protezione Misure di controllo (5) Stima Valutazione Fulminazione diretta e indiretta Fulminazione Ustioni a seguito di innesco di un incendio Ferite conseguenti a scoppio di apparecchi o a conduttori dell impianto Elettrocuzione per tensioni di contatto Struttura autoprotetta come verificato dall applicazione della norma CEI EN 62305 2 (CEI 81 10/ 2) e della variante CEI 81 10;V1 Valore calcolato secondo la norma CEI EN 62305 2: R = 1.2 * 10 5 Non accettabile In questo caso, poiché l esito della valutazione risulta inaccettabile, è necessario installare alcuni idonei impianti di protezione al fine di ottenere un rischio accettabile; in mancanza di questo la struttura non è edificabile o utilizzabile. Note: (1) Si definiscono strutture con rischio incendio ridotto quelle con carico specifico d incendio inferiore a 400 MJ/m 2 o le strutture che contengono solo occasionalmente materiali combustibili. (2) Sistemi di controllo (tecnici, organizzativi ecc.) necessari ad assicurare l effettiva efficacia delle misure di prevenzione e di protezione previste. (3) Strutture con carico specifico d incendio compreso tra 400 MJ/m 2 e 800 MJ/m 2 sono considerate a rischio d incendio ordinario. (4) Sistemi di controllo necessari ad assicurare l effettiva efficacia delle misure di prevenzione e di protezione applicate. (5) Sistemi di controllo necessari ad assicurare l effettiva efficacia delle misure di prevenzione e di protezione previste. Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all indirizzo www.librerie.ilsole24ore.com APPALTI E LAVORI PUBBLICI I CONTRATTI PUBBLICI DEI SETTORI SPECIALI M.A. Portaluri, F. Petullà, D. Spinelli Pagg. 168 25,00 ILSOLE24ORE 40 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 10 novembre 2009 N. 21