Ultimo aggiornamento: luglio 2008. TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ORIENTAMENTI DAU. Pagina 1



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TAXUD/1619/08 rev. 2.1 ORIENTAMENTI DAU Pagina 1

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI UTILIZZATI NEGLI ORIENTAMENTI DAU ACP CDC CCIP NC DG TAXUD CE UE EUR.1 Gruppo di Stati dell Africa, dei Caraibi e del Pacifico Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), e successive modifiche Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU L 253 dell 11.10.1993, pag. 1), e successive modifiche Nomenclatura combinata Direzione generale fiscalità e Unione doganale Comunità europea Unione europea Certificato di circolazione utilizzato come prova di origine delle merci EFTA Erga Omnes SPG ISO DAU GU TARIC OMC IVA Associazione europea di libero scambio Tutti i paesi terzi Sistema delle preferenze generalizzate Organizzazione internazionale per la standardizzazione Documento amministrativo unico Gazzetta ufficiale dell Unione europea Tariffa doganale integrata delle Comunità europee Organizzazione mondiale del commercio Imposta sul valore aggiunto Pagina 2

1. Introduzione 1.1. Obiettivo L obiettivo principale degli orientamenti DAU è quello di far sì che le amministrazioni doganali e gli operatori commerciali degli Stati membri applichino in maniera uniforme e interpretino secondo criteri comuni la legislazione concernente il DAU. Gli orientamenti offrono informazioni più dettagliate su una serie di temi trattati nelle note esplicative sull utilizzo del DAU, contenute nelle DAC (allegati 37 e 38). I presenti orientamenti non tengono conto dei codici e delle disposizioni d applicazione nazionali, per i quali si rimandano gli operatori commerciali alle amministrazioni nazionali interessate. In qualche caso, codici e disposizioni nazionali sono disponibili alla la pagina SAD del sito web DG TAXUD. 1.2. Forza giuridica e aggiornamenti Gli orientamenti DAU non sono stati adottati come strumenti giuridici, ma rispecchiano il punto di vista della sezione del comitato del codice doganale ( il comitato ) documento amministrativo unico e forniscono la base per interpretare e applicare in maniera uniforme le relative disposizioni comunitarie. Portando a compimento i presenti orientamenti in seno al comitato, gli Stati membri si impegnano a seguirli e, ove se ne presentasse la necessità allo scopo di mantenerli validi in futuro, a segnalare al comitato gli eventuali miglioramenti da apportarvi per modificarli o integrarli. Ricordiamo che i testi autentici della legislazione comunitaria sono quelli pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Pagina 3

Casella 1: Dichiarazione Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 1. DICHIARAZIONE Informazioni generali Nella presente sezione il termine scambi designa la circolazione fisica di prodotti, attraverso i confini nazionali, all interno di un territorio o tra un territorio e l altro, che richieda la presentazione di una dichiarazione a fini doganali, fiscali o statistici. L espressione scambi si riferisce solo alle merci (compresi il gas e l elettricità) e non ai servizi. La sigla EFTA indica non solo i paesi dell EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), ma anche le altre parti contraenti non comunitarie della convenzione relativa ad un regime comune di transito e di quella relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Utilizzo del codice IM Il codice IM viene utilizzato in caso di scambi tra Stati membri che vincolino merci non comunitarie a un regime doganale. Esempio: Un impresa svedese acquista merci negli USA e li vincola al regime di deposito doganale in Svezia. Le merci sono vendute alla Danimarca e inviate in quel paese in base al regime comunitario di transito esterno. In Danimarca le merci sono immesse in libera pratica, e nella dichiarazione che le riguarda viene inserito il codice IM. Utilizzo del codice CO Il codice CO viene utilizzato per le merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio previsto dall atto di adesione di nuovi Stati membri. 1 Il codice CO viene anche utilizzato nel caso di scambi di merci comunitarie: A) Tra due parti del territorio doganale comunitario, una delle quali sia interna e l altra esterna al territorio IVA, 2 per esempio nel caso di scambi di merci comunitarie tra la Svezia e le isole Åland; B) Tra due parti del territorio doganale comunitario che siano entrambe esterne al territorio IVA, per esempio nel caso di scambi di merci comunitarie tra le isole Åland e le isole Canarie. 1 2 Cfr. articolo 206 delle DAC riguardante gli scambi con la Spagna e il Portogallo durante il periodo transitorio previsto dall atto di adesione. Cfr. Allegato 1: elenco dei paesi dell Unione europea. Pagina 4

Casella 2: Speditore/Esportatore Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 2 Speditore/Esportatore N. Importazioni Per quanto riguarda le importazioni, la casella 2 per gli Stati membri è facoltativa. Gli orientamenti contenuti in questa sezione hanno perciò valore consultivo, nel caso in cui le autorità nazionali decidano di utilizzare questa casella. Se più di due parti sono coinvolte nelle operazioni di importazione, l ultimo venditore delle merci prima della loro introduzione nella Comunità viene indicato nella casella 2. Per ultimo venditore si intende la parte che ha venduto per l ultima volta le merci prima che esse venissero introdotte nel territorio doganale della Comunità, indipendentemente dal fatto che la vendita sia avvenuta all interno o all esterno della Comunità 1. Esempio: Un impresa britannica acquista merci in Cina e poi le vende a un impresa slovena. Le merci vengono spedite direttamente dalla Cina in Slovenia, dove vengono immesse in libera pratica. L impresa britannica è l ultimo venditore delle merci prima che esse venissero introdotte nella Comunità e quindi viene indicata nella casella 2. Come ulteriore facilitazione, per ultima vendita si può intendere anche una vendita conclusa quando le merci si trovano già nella Comunità europea (per esempio in un deposito doganale) 2. Nel caso di depositi doganali, l ultimo venditore è la parte che ha venduto le merci per ultima, prima che le merci stesse venissero immesse in libera pratica nella Comunità europea. Esportazioni Definizione di speditore / esportatore Il termine esportatore viene utilizzato nel caso di scambi con paesi e territori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità. Ai sensi dell articolo 788, paragrafo 1, delle DAC 3, è considerato esportatore colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto similare di disporre delle merci. Un diritto similare di disporre delle merci può verificarsi, per esempio, nel caso di perfezionamento attivo. 1 2 3 La definizione di ultima vendita delle merci è contenuta nell articolo 147 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Raccolta dei testi sul valore in dogana del Comitato del codice doganale sezione del valore in dogana commento n. 7. Articolo 788 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Pagina 5

Esempio A: Esempio B: Un impresa estone dichiara merci per la riesportazione, indirizzate al proprietario delle merci in Russia dopo un perfezionamento attivo in Estonia. L impresa estone è indicata nella casella 2 come esportatore, in quanto al momento della dichiarazione gode del diritto di disporre delle merci. Un impresa francese (impresa A), considerata il fornitore o il produttore, vende merci a un altra impresa (impresa B), stabilita in una località diversa qualsiasi, all interno o all esterno della Comunità. Le merci vengono consegnate direttamente in un paese terzo, diverso da quello del proprietario (impresa B). L impresa francese è indicata nella casella 2 come esportatore, in quanto il proprietario (impresa B) le ha espressamente conferito il diritto di disporre delle merci. L articolo 788, paragrafo 2, delle DAC afferma che quando la proprietà o un diritto similare di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori dalla Comunità in applicazione del contratto a base dell esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità. Esempio: Un impresa svedese noleggia un macchinario dalla Norvegia. Dopo il periodo di leasing il macchinario viene dichiarato per la riesportazione in Norvegia, e l impresa svedese è indicata nella casella 2 come esportatore. Il termine speditore designa un operatore che funge da esportatore nel caso previsto dal terzo comma dell articolo 206 delle DAC 1. Di conseguenza, speditore è il termine corretto che si dovrà utilizzare nel caso di scambi di merci comunitarie: A) Tra due parti del territorio doganale comunitario, una delle quali sia interna e l altra esterna al territorio IVA 2, per esempio nel caso di scambi tra la Svezia e le isole Åland; B) Tra due parti del territorio doganale comunitario che siano entrambe esterne al territorio IVA, per esempio nel caso di scambi tra le isole Åland e le isole Canarie. 1 2 Terzo comma dell articolo 206 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione. Cfr. allegato 1: elenco dei paesi dell Unione europea. Pagina 6

Casella 14: Dichiarante/Rappresentante Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 14 Dichiarante/Rappresentante N. Quando è coinvolta più di una persona, il rappresentante è indicato nella casella 14 e la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione è anch essa indicata nella casella 14 oppure, se nella casella 14 non vi è spazio sufficiente, in un altro punto della dichiarazione cartacea o in un documento supplementare. Per risolvere le situazioni che vedono coinvolta più di una persona, gli Stati membri hanno predisposto una serie di soluzioni tecniche specifiche, tra cui: - la casella 9; - la casella 44; - un altra casella qualsiasi; - il retro della dichiarazione; - un documento supplementare. In tali casi, la casella 14 deve contenere un rinvio alla posizione in cui sono reperibili le informazioni supplementari. Esportazioni Se il dichiarante e lo speditore/esportatore sono la stessa persona, indicare esportatore o speditore e il relativo codice comunitario supplementare, di cui all allegato 38. Esempio: Esportatore e dichiarante sono la stessa persona. Il numero di identificazione e il nome e l indirizzo completi del dichiarante sono già stati indicati nella casella 2. Non è quindi necessario ripetere tali particolari nella casella 14. Nella casella 14 basterà inserire i dati esportatore 00400. Pagina 7

Importazioni Se il dichiarante e il destinatario sono la stessa persona, inserire destinatario e il relative codice comunitario supplementare, di cui all allegato 38. Esempio: Destinatario e dichiarante sono la stessa persona. Il numero di identificazione e il nome e l indirizzo completi del dichiarante sono già stati indicati nella casella 8. Non è quindi necessario ripetere tali particolari nella casella 14. Nella casella 14 basterà inserire i dati destinatario 00500. Esempi di casi che prevedono una rappresentanza Esportazioni Determinate merci sono state dichiarate per l esportazione temporanea, in base al regime di perfezionamento passivo. L impresa A è il proprietario delle merci, e quindi l esportatore. Tuttavia, il titolare dell autorizzazione per il perfezionamento passivo delle merci è l impresa B. Quest ultima impresa ha nominato un rappresentante (agente doganale-impresa C). Ai sensi dell articolo 589 del CCIP, è necessario presentare una dichiarazione in dogana per l esportazione temporanea delle merci in regime di perfezionamento passivo, conformemente alle norme per l esportazione. Le disposizioni doganali non esigono che il titolare dell autorizzazione per l utilizzo del regime di perfezionamento passivo e l esportatore delle merci in esportazione temporanea siano la stessa persona. Tuttavia, la dichiarazione in dogana per l esportazione temporanea delle merci in regime di perfezionamento passivo può essere fatta solo dal titolare dell autorizzazione o dalla persona che agisce per suo conto ai sensi dell articolo 64, paragrafo 2, lettera a), del CDC. L esportatore impresa A verrà indicato nella casella 2, dal momento che è il proprietario delle merci o ha un diritto similare di disporne (articolo 788 del regolamento n. 2454/93 della Commissione). L agente doganale che agisce da rappresentante del detentore dell autorizzazione impresa C verrà indicato nella casella 14, in quanto l esportatore lo ha incaricato di agire a suo nome e per suo conto (articolo 5 del regolamento n. 2913/92 del Consiglio). Il titolare dell autorizzazione per il regime di perfezionamento passivo impresa B verrà indicato nella casella 14 oppure, qualora nella casella 14 lo spazio non sia sufficiente, in un altro punto della dichiarazione cartacea o in un documento supplementare, come già si è detto nella precedente pagina dedicata alle soluzioni tecniche specifiche. L impresa C, in quanto rappresentante del titolare dell autorizzazione, completa e firma la casella 54 del DAU. Importazioni L immissione in libera pratica per il perfezionamento attivo con il sistema del rimborso è soggetta ad autorizzazione. La dichiarazione deve essere presentata dal titolare dell autorizzazione o per suo conto (articolo 64, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/1992 del Consiglio). Il titolare dell autorizzazione ha nominato un agente doganale come proprio rappresentante diretto. Il rappresentante diretto che completa e firma la casella 54 del DAU è indicato nella casella 14. In quanto persona diversa dal debitore, questa persona può anche pagare i dazi all importazione in luogo del debitore (articolo 231 del regolamento n. 2913/1992 del Consiglio). In questo caso, nella casella 14 occorre indicare il codice 2 prima del nome e indirizzo completo, per precisare lo status del rappresentante. Pagina 8

Casella 15a: Paese di spedizione/esportazione Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 15 Codice del paese di spedizione/esportazione Completare la casella 15a è obbligatorio per i seguenti regimi: 1. immissione in libera pratica; 2. vincolo a un regime doganale economico, come il perfezionamento attivo (sistema della sospensione), l ammissione temporanea o la trasformazione sotto controllo doganale; 3. transito computerizzato (NCTS). Regimi di importazione Se non sono intervenute soste o atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio, inserire nella casella 15a il relativo codice comunitario, di cui all allegato 38, per il paese da cui le merci sono state inizialmente spedite allo Stato membro di importazione. Nel caso in cui siano intervenute tali atti o soste, viene considerato come paese di spedizione/esportazione l ultimo paese intermedio. Per paese di spedizione /esportazione si intende il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro di importazione, senza che siano intervenuti soste o atti giuridici non inerenti al trasporto in un paese intermedio (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1917/2000). Per sosta si intende qualsiasi interruzione temporanea della circolazione fisica delle merci, prima che la circolazione riprenda verso la destinazione finale. Per atto giuridico si intende qualsiasi transazione commerciale od operazione analoga prevista dalla legislazione (per esempio vendita o perfezionamento nel quadro di un contratto). Per paese intermedio si intendono tutti i paesi che si trovino lungo il percorso delle merci a eccezione del paese di spedizione e del paese di destinazione (paese terzo o Stato membro). Una sosta o un atto giuridico nel paese di destinazione non produce alcun mutamento nel paese di spedizione/esportazione. Soste o atti giuridici relativi (o inerenti) ai trasporti comprendono, per esempio, un cambiamento di mezzi di trasporto, operazioni di conservazione per mantenere in buone condizioni le merci durante il trasporto, apertura e assemblaggio degli imballaggi e custodia temporanea. I pertinenti codici dei paesi vengono pubblicati regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea, in base al regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e in particolare dell articolo 9 di tale regolamento. I codici assegnati a paesi e territori si basano sulla norma ISO alfa 2 attualmente in vigore, nella misura in cui quest ultimo è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. Per l elenco completo dei codici dei paesi si consulti la legislazione regolarmente aggiornata sulla nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e le statistiche del commercio tra Stati membri, reperibile sul sito web GEONOM. Esempi Pagina 9

Il paese di spedizione/esportazione delle importazioni si basa sul paese di provenienza, secondo la definizione fornita nell articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1917/2000, e va indicato nella casella 15a del DAU. Pagina 10

Vincolo diretto al regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (IPS), in Grecia: Esportazione USA Ingresso in GR IPS in GR Casella 37(1): 5100 Casella 15a: USA Importazione per libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo il regime di transito (TP) nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in NL TP in NL FC in NL Casella 37(1): 4000 Casella 15a: USA Importazione per libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo il regime di transito (TP) dalla Germania nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in DE TP DE-NL FC in NL Casella 37(1): 4000 Casella 15a: USA Vincolo al regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso (IPD), nei Paesi Bassi, dopo un regime di deposito doganale (CW) a scopo diverso dalla riorganizzazione del transito nei Paesi Bassi: Importazione per la libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo un regime di deposito doganale (CW) a scopo diverso dalla riorganizzazione del transito in Francia e il regime di transito (TP) dalla Francia nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in FR TP FR-NL FC in NL Casella 37(1): 4071 Casella 15a: FR CW in FR Casella 37(1): 7100 Casella 15a: USA Pagina 11

Importazione per la libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (IPS) in Slovacchia e il regime di transito (TP) dalla Slovacchia nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in SK TP SK-NL FC in NL Casella 37(1): 4054 Casella 15a: SK IPS in SK Casella 37(1): 5100 Casella 15a: USA Importazione per la libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo il regime di trasformazione sotto controllo doganale (PCC) in Grecia e il regime di transito (TP) dalla Grecia nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in GR TP GR-NL FC in NL Casella 37(1): 4092 Casella 15a: GR PCC in GR Casella 37(1): 9100 Casella 15a: USA Importazione per la libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo il regime di deposito doganale (CW) a scopo diverso dalla riorganizzazione del transito in Svezia, il regime di transito (TP) dalla Svezia in Lettonia, il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione (IPS), in Lettonia e il regime di transito (TP) dalla Lettonia nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in SE TP LV-NL FC in NL Casella 37(1): 4054 Casella 15a: LV CW in SE Casella 37(1): 7100 Casella 15a: USA TP SE-LV IPS in LV Casella 37(1) 5171 Casella 15a: SE Pagina 12

Importazione per la libera pratica (FC) nei Paesi Bassi dopo l ammissione temporanea (TI) in Lituania, il regime di transito (TP) dalla Lituania in Estonia, il regime di deposito doganale al solo scopo di riorganizzare il transito (CWT) in Estonia e il regime di transito (TP) dall Estonia nei Paesi Bassi: Esportazione USA Ingresso in LT TP EE-NL FC in NL Casella 37(1): 4071 Casella 15a: LT TI in LT Casella 37(1): 5300 Casella 15a: USA TP LT-EE CWT in EE Casella 37(1): 7153 Casella 15a: LT Pagina 13

Regimi di esportazione Questa casella è facoltativa. Gli Stati membri possono scegliere di riempirla oppure di non riempirla. Esempi Esportazione definitiva dalla Finlandia in Norvegia, attraverso la Svezia: le merci vengono trasportate dalla Finlandia in Svezia su autocarro e traghetto, e poi su autocarro in Norvegia. Esportazione permanente FI Trasporto attraverso SE Ingresso in NO Esportazione da FI Casella 37(1): 1000 Casella 15a: FI Esportazione definitiva dalla Svezia negli USA: le merci vengono trasportate dalla Svezia nei Paesi Bassi su autocarro e poi caricate su una nave per il trasporto negli USA. Esportazione permanente SE Trasporto attraverso NL Carico in NL Ingresso in USA Esportazione da SE Casella 37(1): 1000 Casella 15a: SE Riesportazione dalla Germania negli USA dopo il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione: le merci vengono trasportate per ferrovia a Rotterdam per il successivo trasporto via mare verso gli USA. Riesportazione in USA dopo IP in DE Trasporto attraverso NL Carico in NL Ingresso in USA Riesportazione da DE Casella 37(1): 3151 Casella 15a: DE Pagina 14

Un impresa italiana spedisce merci in Grecia per un esposizione. Le merci vengono vendute a un acquirente in Turchia. Una dichiarazione di esportazione viene fatta in Grecia per conto dell esportatore italiano. Trasporto da IT in GR Esposizione in GR Merci vendute a un acquirente in Turchia Ingresso in Turchia Dichiarazione di esportazione in GR Casella 37(1): 1000 Casella 15a: GR Pagina 15

Casella 34a: Codice del paese di origine Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 34 Codice del paese di origine a b Completare la casella 34a è obbligatorio per i seguenti regimi: 1. esportazione di prodotti agricoli con restituzione all esportazione; 2. immissione in libera pratica; 3. vincolo a un regime doganale economico, come il perfezionamento attivo (sistema della sospensione), l ammissione temporanea o la trasformazione sotto controllo doganale; 4. vincolo a un regime di deposito doganale e ingresso delle merci in zone franche soggette a controlli di tipo II. Completare la casella 34a è facoltativo per i seguenti regimi: 1. esportazione/spedizione; 2. riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal regime di deposito doganale (perfezionamento passivo, ammissione temporanea o trasformazione sotto controllo doganale); 3. riesportazione dopo il deposito doganale; 4. perfezionamento passivo. Regimi di esportazione Gli operatori che completano la casella 34a devono utilizzare il codice comunitario pertinente di cui all allegato 38 per indicare il paese di origine, secondo le definizioni contenute nel titolo II del codice (origine non preferenziale delle merci: articoli 22-26 del CDC; origine preferenziale: articolo 27). Esempio: Un produttore lituano ha venduto carne di maiale a un impresa italiana. L impresa italiana vende la carne di maiale a un impresa in un paese terzo e la dichiara per l esportazione definitiva con restituzione. In questo caso la Lituania va indicata come paese di origine nella casella 34a del DAU. Pagina 16

Regimi di importazione Inserire nella casella 34a il codice comunitario pertinente di cui all allegato 38 per indicare il paese di origine, secondo le definizioni contenute nel Titolo II del codice (origine non preferenziale delle merci: articoli 22-26 del CDC; origine preferenziale: articolo 27). Esempio: Un impresa lettone ha acquistato legname prodotto in Russia e lo ha dichiarato per il regime di deposito doganale. Un impresa tedesca acquista il legname mentre esso si trova in custodia presso il deposito doganale e lo dichiara per l immissione in libera pratica. In questo caso la Russia va indicata come paese di origine nella casella 34a del DAU. I pertinenti codici dei paesi vengono pubblicati regolarmente sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea, in base al regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, e in particolare dell articolo 9 di tale regolamento. I codici assegnati a paesi e territori si basano sulla norma ISO alfa 2 attualmente in vigore, nella misura in cui quest ultima è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. Per l elenco completo dei codici dei paesi si consulti la legislazione regolarmente aggiornata sulla nomenclatura dei paesi e dei territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e le statistiche del commercio tra Stati membri, reperibile sul sito web GEONOM. Pagina 17

Casella 36: Preferenza Gli orientamenti DAU offrono informazioni più dettagliate su alcuni codici e disposizioni, contenuti negli allegati 37 e 38 delle DAC, il cui testo completo si può consultare negli allegati 37 e 38 delle DAC. 36 Preferenza Introduzione Questa casella contiene informazioni sul trattamento tariffario delle merci, anche nei casi in cui non venga richiesto alcun trattamento preferenziale. Per trattamento tariffario si intendono non solo le preferenze in senso stretto (ossia le riduzioni sui dazi all importazione previste dal sistema delle preferenze generalizzate o dagli accordi con i paesi ACP), ma anche varie altre misure che incidono sui dazi doganali come contingenti tariffari, sospensioni e destinazioni particolari. Ai fini di questa casella, per preferenza si intende anche l applicazione dei normali dazi per i paesi terzi e la non imposizione di dazi doganali in base ad accordi di unione doganale. Per ragioni dipendenti dall efficienza della legislazione, non è possibile fissare un elenco di codici definitivamente valido ed esaustivo, da utilizzare per questa casella. Si è scelto quindi un approccio-matrice : il necessario codice di tre cifre dev essere formato da un codice di una cifra (che indica una misura generale) seguito da un codice di due cifre (che indica una suddivisione più dettagliata). Bisogna notare che non tutte le combinazioni di codici nella matrice sono possibili dal punto di vista giuridico o avrebbero senso pratico. Inoltre, dal momento che la casella 36 è logicamente legata alle caselle 33 ( merci ) e 34a ( paese d origine ) solo certe merci originarie di determinati paesi possono essere ammissibili per un determinato trattamento tariffario in un determinato momento. N.B. Tutti gli esempi forniti nei presenti orientamenti per le misure tariffarie e non tariffarie sono suscettibili di cambiamenti, in armonia con la futura legislazione comunitaria. Per informazioni dettagliate sui codici di merci e di paese validi in un periodo particolare, si prega di consultare il sito web TARIC della DG TAXUD: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_en.htm Nota: Conformemente all allegato 37 del regolamento n. 2286/2003, la Comunità europea pubblicherà l elenco delle combinazioni di codici da utilizzare nella casella 36 del DAU a intervalli regolari, corredandolo di esempi e note esplicative. L elenco delle combinazioni da utilizzare nella casella 36 del DAU è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale C 303 del 13 dicembre 2006 (pagina 83). L ultima versione di tale elenco è reperibile sul sito web della DG TAXUD all indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.htm. Pagina 18

In conformità della vigente legislazione comunitaria e degli accordi internazionali stipulati dalla Comunità, i codici nella casella 36 potrebbero essere i seguenti: Codici da utilizzare se non si applica alcun trattamento preferenziale Casella 36 del DAU Regimi tariffari da applicare 100 Aliquote del dazio paesi terzi erga omnes (aliquote normali del dazio conformemente all articolo 20, paragrafo 3, lettera c), del CDC) In tali casi non è richiesto o non esiste un dazio doganale preferenziale. Esempi Vedi esempio Data: 2.3./2006 Codice delle merci: 1507 10 90 00 Codice di paese: CA 110 Sospensione tariffaria autonoma erga omnes Sospensioni temporanee dei dazi doganali autonomi sono concesse per talune merci dei settore agricolo, chimico, aeronautico e microelettronico. La maggior parte di esse sono contenute in regolamenti annuali (il regolamento fondamentale sulle sospensioni autonome è il regolamento 1255/1996 che viene modificato due volte all anno per aggiungere o eliminare prodotti dal suo allegato). Altre compaiono sotto forma di note a piè di pagina a taluni codici NC e sono applicabili per un periodo indefinito. Le aliquote normali del dazio possono essere sospese completamente (ad esempio capitolo 27) o parzialmente (ad esempio 2905 44, 3201 20 00, 3824 60, eccetera). Vedi esempio Data: 3.3./2006 Codice delle merci: 0811 90 95 30 Codice di paese: US 115 Sospensioni tariffarie autonome erga omnes subordinate a una destinazione particolare Talune sospensioni del codice 110 sono concesse solo se le merci ottengono una destinazione particolare ai sensi dell articolo 82 del CDC. Nei casi in cui è necessaria la sospensione dei dazi doganali ai sensi dell allegato I alla nomenclatura combinata, Parte prima Disposizioni preliminari Sezione II Disposizioni speciali Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, si deve usare il codice 115. Vedi esempio Data: 8.3./2007 Codice delle merci: 0302 69 99 20 Codice di paese: JP 118 Sospensioni tariffarie autonome erga omnes con certificato circa la natura particolare del prodotto Attualmente non applicabile. Pagina 19

119 Sospensioni tariffarie autonome erga omnes subordinate a un certificato di idoneità al volo La base giuridica per tali sospensioni è il regolamento (CE) n. 1147/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea. Queste sospensioni sono concesse solo se è stato presentato un certificato di idoneità al volo. Vedi esempio Data: 3.3.2007 Codice delle merci: 9025 80 40 90 Codice di paese: CA Si prega di leggere la nota a piè di pagina CD333. 120 Contingenti tariffari non preferenziali Comprende i contingenti tariffari OMC e autonomi, erga omnes e relativi all origine. Vedi esempio Data: 3.3.2006 Codice delle merci: 7202 49 10 11 Codice di paese: AU 123 Contingenti tariffari non preferenziali subordinati a un autorizzazione di destinazione particolare Taluni contingenti tariffari del codice 120 sono concessi solo se le merci ottengono una destinazione particolare ai sensi dell articolo 82 del CDC. Vedi esempio Data: 15.6.2007 Codice delle merci: 2008601910 Codice di paese: US Si prega di leggere la nota a piè di pagina EU001. 125 Contingenti tariffari non preferenziali subordinati a certificati particolari Questi devono essere documenti diversi dai certificati di origine, ad esempio certificati genealogici, di lavorazione artigianale o di tessitura a mano. Vedi esempio Data: 4.3.2006 Codice delle merci: 0206 29 91 39 Codice di paese: DZ Si prega di leggere le note a piè di pagina CD156 o CD227. Pagina 20