Venezia 13 Ottobre 2016 Spett.li Coordinatori Territoriali FISTel CISL Belluno-Treviso, Padova-Rovigo, Venezia, Vicenza, Verona Coordinatori Territoriali TIM TI.IT Rsu TIM TI.IT Oggetto: Disdetta contratto aziendale TIM. Cari amici, Nell incontro nazionale del 6 ottobre 2016, i vertici aziendali hanno consegnato alle Segreterie Nazionali e al Coordinamento delle RSU la lettera di disdetta degli accordi relativi alla contrattazione aziendale del 14 e 15 maggio 2008, con effetto dal 1 febbraio 2017. Inoltre, TIM ha consegnato senza illustrarli una serie di documenti che prevedono la revisione completa degli accordi aziendali precedenti, la Delegazione Sindacale non è entrata nel merito dei contenuti riportati nei vari documenti. In questi giorni abbiamo elaborato un nostro documento che riporta il raffronto tra le scellerate proposte aziendali e quanto previsto dagli accordi precedenti con le relative conseguenze. Ci teniamo a sottolineare che nel corso della riunione l azienda ha illustrato al Coordinamento Nazionale RSU esclusivamente delle slides riguardanti alla produttività, allo scenario economico, al costo del lavoro agli organici e all inquadramento professionale guardandosi bene di entrare nel merito della documentazione consegnataci alla chetichella. In allegato il documento sopra citato, vi invitiamo a verificare se ci sono altre questioni da segnalarci, poiché utili per la riunione dell attivo unitario nazionale del 17 ottobre p.v. Cordiali saluti. FISTel CISL Veneto p.la Segreteria Regionale Tel.: 0415330849 Fax: 0415330836 Web: http://www.fistelveneto.cisl.it Mail: fistel.veneto@cisl.it
PROPOSTE TIM NUOVO CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO (CONTRATTO AZIENDALE) Orario di Lavoro Introduzione del concetto di prestazione effettiva dell orario di lavoro settimanale. Orario base con inizio 8.15, uscita minima 16.53 e pausa pranzo fissa di 60 minuti. Flessibilità in ingresso di 45 minuti 8.15-9.00 (ad eccezione delle città di Roma, Milano, Napoli e Torino che manterranno le 9.30). Eliminazione della possibilità di compensazione in pausa pranzo della flessibilità in ingresso. Introduzione della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (minimo 5 massimo 10 ore) ad esclusione dei part time calcolato su base media settimanale per tutto il personale sia in orario base che in turno, ad eccezione del personale tecnico di Open Access per il quale la durata media viene calcolata su base semestrale. Per il personale tecnico di Open Access operante stabilmente all esterno, l azienda può richiedere il completamento dell'ultima work request e il tempo eccedente alla normale prestazione lavorativa di 7.38 ore sarà recuperato nell'arco del semestre con la riduzione dell'orario disposta dai responsabili in base delle esigenze di servizio. Estensione della timbratura in postazione per tutto il personale operativo di Caring Service e al personale di Open access ASA con la non corresponsione di alcuna maggiorazione o compensazione per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro complessivamente inferiori a 30 minuti su base mensile. Il personale direttivo (livelli 6, 7 e Quadri) in occasione dell entrata e dell uscita dalle sedi aziendali, anche per motivi di servizio, sarà tenuto a registrare detti movimenti attraverso i sistemi di rilevazione in uso. Vengo eliminati nei confronti del personale addetto ai servizi di informazione con orario settimanale pari a 36 ore il riconoscimento di 32 ore di permesso retribuito collettivo in ragione d anno; e al personale addetto alla trasmissione radiomarittima il riconoscimento di 8 ore di permesso collettivo in ragione d anno a fronte di una durata dell orario settimanale pari a 36 ore. Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno Eliminazione della maggiorazione del 7% per ciascuna ora di lavoro in turno non ordinario prestata nei giorni feriali per le ore lavorate nella fascia oraria 20.00-22.00. Eliminazione della maggiorazione dell 80% per ciascuna ora di lavoro prestata in turno ordinario nella fascia notturna dei giorni festivi. Eliminazione nel caso di interventi in Reperibilità per le ore di lavoro supplementare o straordinario delle maggiorazioni per lavoro straordinario festivo o lavoro straordinario notturno festivo, rispettivamente pari al 50% e all 80% della quota oraria della retribuzione mensile. Eliminazione per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 5, in quanto personale con funzioni direttive, del mancato compenso per le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro. Formazione Eliminazione dell esigenza di operare interventi formativi in via prioritaria al personale che non abbia conseguito l inquadramento superiore al compimento dei termini previsti.
Eliminazione degli incontri territoriali sull analisi della formazione erogata e dell impegno aziendale a conservare nella cartella personale del lavoratore, la documentazione inerente la partecipazione a corsi di formazione e di certificazione su richiesta del lavoratore a conclusione del corso. Reperibilità Diminuzione della indennità oraria di reperibilità al 25% per i turni di reperibilità effettuati la domenica o nei giorni festivi (attualmente al 30%). Eliminazione dell ulteriore maggiorazione del 5% di indennità oraria per reperibilità al inferiori a periodi di 8 ore. Non saranno considerate come un intervento e non daranno luogo a nessuna maggiorazione per lavoro straordinario le attività di supporto o consulenza" svolte "ad esempio" con il cellulare aziendale. Gli interventi da remoto saranno remunerati nel limite massimo di due ore e ridotto del 5% rispetto a quanto previsto dal CCNL. Eliminazione della sovrapposizione dell indennità di reperibilità con la corresponsione del compenso per lavoro supplementare e/o straordinario. Permessi retribuiti annuali Eventuali permessi retribuiti annuali non utilizzati nel corso dell anno di maturazione non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati nel caso di esaurimento della spettanza annua di permessi e ferie si potrà richiedere di usufruire fino a un massimo di quattro giorni di permesso non retribuito. Permessi in sostituzione delle festività cadenti di domenica Le festività nazionali e le festività del Santo Patrono coincidenti con la domenica, in luogo del regime economico e normativo del vigente CCNL saranno convertiti in giorni di permesso retribuito non monetizzabile da fruire in giornata intera entro e non oltre il 31 dicembre dell anno di competenza. Ferie Eliminazione per la durata dell accordo, di 2 giorni aggiuntivi di ferie (spettanza pari 20 giorni e 21 giorni con anzianità di servizio superiore a 10 anni). Personale non operativo Per il personale appartenente alle strutture non operative, saranno considerate giornate di ferie per chiusura collettiva le due settimane centrali del mese di agosto. Nel periodo gennaio settembre, i lavoratori dovranno fruire, in aggiunta alle due settimane di chiusura collettiva, di ulteriori due settimane di ferie. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie avrà la facoltà di pianificare nel restante periodo ottobre dicembre i giorni non ancora fruiti fino a completamento della spettanza complessiva annua. Personale operativo Per il personale delle strutture operative nel periodo gennaio giugno, i lavoratori dovranno fruire di una settimana di ferie e nel periodo luglio settembre di ulteriori due/tre settimane di ferie, in coerenza con le esigenze tecnico-organizzative. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non abbia fruito delle complessive quattro settimane dovrà programmare nel periodo ottobre dicembre i giorni non ancora fruiti fino a completamento della spettanza complessiva annua, in
coerenza con le esigenze tecnico-organizzative e tenendo conto delle eventuali esigenze di carattere individuale. Aumenti periodi di anzianità Per tutta la vigenza del nuovo accordo, è sospesa la maturazione degli aumenti periodici di anzianità per i lavoratori che beneficiano di 14 scatti biennali. Premio annuo Per gli assunti dopo il 1ottobre 2016 non vi sarà erogazione del premio. TFR Per la determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto non si terrà più conto del sovraminimo ad persoman (in busta paga indicato come sovraminimo collettivo) e del sovraminimo individuale. Mansioni In deroga a quanto previsto dal CCNL, dall art. 2103 Codice Civile il lavoratore potrà essere assegnato a mansioni sino a due livelli inquadramentali inferiori - all interno della medesima o diversa categoria professionale - rispetto a quello di appartenenza. In caso di assegnazione a due livelli inquadramentali inferiori verrà persa l eventuale indennità di funzione per quadri. Sviluppo professionale Eliminazione per il personale inquadrato al livello 3 trascorsi 36 mesi effettivo servizio al predetto livello e previa valutazione dell azienda di poter essere inquadrato al livello 4. Eliminazione per il personale inquadrato al livello 4 trascorsi 36 mesi effettivo servizio al predetto livello e previa valutazione dell azienda di poter essere inquadrato al livello 5. Sede e posto normale di lavoro Eliminazione dell importo forfettario giornaliero pari a 5,42 euro per il mancato rientro al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell intervallo meridiano ove l attività lavorativa sia svolta nel comune in cui è sita la sede di lavoro. Solo per i tecnici Open Access operanti stabilmente all esterno possibilità, in alternativa al ticket, il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di un importo non ancora indicato da TIM (compresa IVA) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. Per tutti lavoratori inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di lavoro ed entro la Provincia, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla ripresa dell attività lavorativa dopo l intervallo meridiano in alternativa al buono pasto sarà consentito il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 10,87 euro (compresa IVA), dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e a fronte di una durata dell intervallo meridiano pari a 60 minuti. Per il personale inquadrato ai livelli 6 e 7 e per il personale Quadro, in alternativa al buono pasto, sarà consentito il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 20,00 euro (compresa IVA), dietro la presentazione di idonea documentazione fiscale. Eliminata la facoltà di utilizzo per viaggi ferroviari della prima classe. Eliminata in caso di trasferta con viaggio al di fuori del normale orario di lavoro, l indennità commisurata al numero di ore intere di viaggio con arrotondamento per
difetto o per eccesso nel caso, rispettivamente, di frazioni inferiori o pari a mezz ora ovvero superiore a mezz ora di importo unitario pari a 9,40 euro con erogazione di una indennità forfettaria pari a 15 euro. Riduzione per tutti i lavoratori comandati a prestare attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale, del rimborso a piè di lista delle spese documentate per pernottamenti e per pasti dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. Non oltre il limite di 80,00 euro per ciascun pasto; nel caso di trasferta con diritto a due pasti (presenza nella località di trasferta oltre le ore 14 e oltre le ore 20) il rimborso può avvenire nel limite massimo di 120,00 euro complessivi nell arco della giornata. Trasferimenti Eliminati i trattamenti aggiuntivi previsti qualora il lavoratore abbia congiunti a carico. Previsti per tutte le casistiche quattro giorni, di permesso retribuito per trasloco, in aggiunta al viaggio. Al lavoratore trasferito a domanda competeranno unicamente i permessi retribuiti per trasloco. Sistema di refezione Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del buono pasto è riproporzionato in funzione della riduzione della prestazione lavorativa. Regolamentazioni specifiche Ai lavoratori non in turno trattenuti al lavoro oltre le ore 21,00 nell ambito della propria Sede di Lavoro, il rimborso del pasto a piè di lista è ridotto da 24,20 euro a massimo di 15,00 euro (comprensivo di IVA) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. Trattamento di malattia Comunicazione di malattia in anticipo rispetto l inizio del orario di lavoro (i lavoratori che operano in orario base, con flessibilità in ingresso devono comunicare la malattia entro le ore 8.00). Eliminazione della variazione del luogo di degenza durante lo stato di malattia previa autorizzazione del medico curante. Eliminazione dei permessi retribuiti per visite mediche, cure ambulatoriali, accertamenti clinici, analisi di laboratorio svolte in orario di lavoro in caso in cui ricorrano condizioni di urgenza e necessità. Telelavoro domiciliare Vengono eliminate i rimborsi spese legati alla prestazione domiciliare, ad eccezione di quelli relativi alla connettività. Viene eliminato il riconosciuto il buono pasto. Permessi studio Eliminato l esonero dal recupero di due giorni di permesso fruiti in caso di superamento di almeno tre esami universitari su cinque nel corso di ciascun anno solare. Provvedimenti disciplinari (Accordo 16 Luglio 2001)
Eliminato che la recidiva prevista dal punto 2, lettera h, art. 48 del vigente CCNL, abbia effetto qualora il lavoratore incorra in una terza infrazione a condizione che ne nell ambito del biennio precedente siano stati applicati due provvedimenti di sospensione pari a tre giorni ciascuno (durata massima della sospensione contrattualmente prevista).